Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 95. Provvedimenti del giudice 1. Entro tre giorni dalla notificazione eseguita a norma dell'articolo 93 comma 3, le parti possono opporsi con dichiarazione scritta all'intervento dell'ente o dell'associazione. L'opposizione e' notificata al legale rappresentante dell'ente o dell'associazione, il quale puo' presentare le sue deduzioni nei cinque giorni successivi.
2. Se l'intervento e' avvenuto prima dell'esercizio dell'azione penale, sull'opposizione provvede il giudice per le indagini preliminari; se e' avvenuto nell'udienza preliminare, l'opposizione e' proposta prima dell'apertura della discussione; se e' avvenuto in dibattimento, l'opposizione e' proposta a norma dell'articolo 491 comma 1.
3. I termini previsti dai commi 1 e 2 sono stabiliti a pena di decadenza. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza.
4. In ogni stato e grado del processo il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per l'esercizio dei diritti e delle facolta' previsti dall'articolo 91, dispone anche di ufficio, con ordinanza, l'esclusione dell'ente o dell'associazione.
2. Se l'intervento e' avvenuto prima dell'esercizio dell'azione penale, sull'opposizione provvede il giudice per le indagini preliminari; se e' avvenuto nell'udienza preliminare, l'opposizione e' proposta prima dell'apertura della discussione; se e' avvenuto in dibattimento, l'opposizione e' proposta a norma dell'articolo 491 comma 1.
3. I termini previsti dai commi 1 e 2 sono stabiliti a pena di decadenza. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza.
4. In ogni stato e grado del processo il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per l'esercizio dei diritti e delle facolta' previsti dall'articolo 91, dispone anche di ufficio, con ordinanza, l'esclusione dell'ente o dell'associazione.
Commentari • 36
- 1. La ricognizione di personeNicola Triggiani · https://www.filodiritto.com/ · 23 marzo 2022 · 84.209625
[…] Ai soggetti che hanno deposto, ma senza prestare giuramento essendone esonerati – in quanto infraquattordicienni (art. 95 c.p.p. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 44
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXI, sentenza 18/05/2023, n. 6733Provvedimento: […] c) violazione dell'art. 10 della legge n. 212 del 200, in quanto, ai sensi dell'art. 95 cod. proc. pen., «l'erario avrebbe dovuto indirizzare la sua richiesta direttamente nei confronti del debitore (Prefettura di Roma) o del terzo pignorato (Banca d'Italia)».Leggi di più...
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