Versione
24 ottobre 1989
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31 ottobre 2017
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Art. 704. Procedimento davanti alla corte di appello 1. Scaduto il termine previsto dall'articolo 703 comma 5, il presidente della corte fissa l'udienza per la decisione, con decreto da comunicarsi al procuratore generale e da notificarsi alla persona della quale e' richiesta l'estradizione, al suo difensore e all'eventuale rappresentante dello stato richiedente, almeno dieci giorni prima, a pena di nullita'. Provvede inoltre a designare un difensore di ufficio alla persona che ne sia priva ((e, ove necessario, nomina un interprete)) . Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.
2. La corte decide con sentenza in camera di consiglio ((, entro sei mesi dalla presentazione della requisitoria,)) sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione, dopo aver assunto le informazioni e disposto gli accertamenti ritenuti necessari ((, sentiti)) il pubblico ministero, il difensore e, ((se comparsi)) , la persona della quale e' richiesta l'estradizione e il rappresentante dello stato richiedente.
(( 3. Quando la decisione e' favorevole all'estradizione, la corte, se vi e' richiesta del Ministro della giustizia, dispone la custodia cautelare in carcere della persona da estradare che si trovi in liberta'. Provvede, altresi', al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti, stabilendo quali devono essere consegnati allo Stato richiedente )) 4. Quando la decisione e' contraria all'estradizione, la corte revoca le misure cautelari applicate e dispone in ordine alla restituzione delle cose sequestrate.
CAP005 CAP006tfe
2. La corte decide con sentenza in camera di consiglio ((, entro sei mesi dalla presentazione della requisitoria,)) sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione, dopo aver assunto le informazioni e disposto gli accertamenti ritenuti necessari ((, sentiti)) il pubblico ministero, il difensore e, ((se comparsi)) , la persona della quale e' richiesta l'estradizione e il rappresentante dello stato richiedente.
(( 3. Quando la decisione e' favorevole all'estradizione, la corte, se vi e' richiesta del Ministro della giustizia, dispone la custodia cautelare in carcere della persona da estradare che si trovi in liberta'. Provvede, altresi', al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti, stabilendo quali devono essere consegnati allo Stato richiedente )) 4. Quando la decisione e' contraria all'estradizione, la corte revoca le misure cautelari applicate e dispone in ordine alla restituzione delle cose sequestrate.
CAP005 CAP006tfe
Commentari • 78
- 1. La misura carceraria non può essere concessa automaticamenteDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 5 dicembre 2018 · 54.09353
(Annullamento con rinvio) (Riferimenti normativi: C.p.p. art. 704, c. 3) Il fatto La Corte di appello di Bologna, nel dichiarare la sussistenza delle condizioni per l'estradizione di A. M., […]
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Giurisprudenza • 182
- 1. Cass. pen., sez. feriale, sentenza 13/08/2020, n. 23946Provvedimento: […] udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria RA Loy, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna ha rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare applicata a fini estradizionali nei confronti di RB LU. 1.1. A fondamento della decisione, il Collegio di merito ha premesso che, in data 27 marzo 2020, l'estradando ed il difensore hanno richiesto - ai sensi dell'art. 83, comma 3 lett. b), d.l. 17 marzo 2020, n. 18 - la trattazione dell'udienza ex art. 704 cod. proc. pen. rinunciando ad avvalersi della sospensione dei termini processuali prevista dall'art. 83, comma 2, stesso decreto legge;Leggi di più...
- estradizione·
- estensione anche alla successiva fase impugnatoria ex art. 706 cod. proc. pen·
- sospensione dei termini·
- disciplina emergenziale·
- pandemia da covid·
- esclusione·
- ragioni·
- termini processuali