Articolo 705 del Codice di procedura penale
Articolo 676Articolo 706
Versione
24 ottobre 1989
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Versione
31 ottobre 2017
Art. 705. Condizioni per la decisione 1. Quando non esiste convenzione o questa non dispone diversamente, la corte di appello pronuncia sentenza favorevole all'estradizione se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna e se, per lo stesso fatto, nei confronti della persona della quale e' domandata l'estradizione, non e' in corso procedimento penale ne' e' stata pronunciata sentenza irrevocabile nello Stato.
2. La corte di appello pronuncia comunque sentenza contraria all'estradizione:
a) se, per il reato per il quale l'estradizione e' stata domandata, la persona e' stata o sara' sottoposta a un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali;
b) se la sentenza per la cui esecuzione e' stata domandata l'estradizione contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
c) se vi e' motivo di ritenere che la persona verra' sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalita', di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero alla pena di morte o a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona;
c-bis) se ragioni di salute o di eta' comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravita' per la persona richiesta.
Entrata in vigore il 31 ottobre 2017
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