Sentenza 16 dicembre 2014
Massime • 1
Nel reato di falso ideologico, è da ricondurre all'area del dolo e non a quella dell'errore professionale, la condotta del medico che, ai fini del rilascio del certificato relativo alla capacità a deambulare delle persone richiedenti il contrassegno necessario per i parcheggi preferenziali, invece di effettuare un accertamento diagnostico sulla "attuale" capacità di deambulazione del soggetto interessato, in coerenza con quanto previsto dall'art. 381 del d.P.R. n. 495 del 1992, effettua una valutazione in forma prognostica sul decadimento futuro delle facoltà motorie, in quanto la percezione della differenza tra i due accertamenti (quello attuale e quello prognostico) non necessita di particolari competenze specialistiche e non richiede l'esercizio di alcuna discrezionalità tecnica.
Commentario • 1
- 1. Falso in certificato medico: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 4 giugno 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2014, n. 3718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3718 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 16/12/2014
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 2870
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RECCHIONE Sandra - rel. Consigliere - N. 42194/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA;
COMUNE DI PIACENZA;
nei confronti di:
RD IA N. IL 07/10/1967;
NI IU N. IL 28/03/1954;
RD NU N. IL 09/08/1975;
VI LO N. IL 27/07/1948;
avverso la sentenza n. 5449/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 28/02/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RECCHIONE SANDRA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI Sante, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
- la parte civile AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PIACENZA rappresentata dall'Avv. BATTISTA Domenico si associa alle richieste del P.G.;
- la parte civile COMUNE DI PIACENZA rappresentata dall'Avv. VEZZONI Elena insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso, deposita conclusioni e nota spese;
- l'Avv. ZIMI per gli imputati RD LV e RD MA insiste per il rigetto;
- l'Avv. MINGARDI Graziella per l'imputato NI e l'Avv. MAINI Ettore per VI insistono per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Bologna in riforma della sentenza del Tribunale di Piacenza del 23 gennaio 2013 assolveva gli imputati NT LV, NT MA, BA ZO, IG IA per reati di falso e truffa. Gli stessi erano accusati di avere formato con il contributo del IG, dirigente medico presso l'AUSL di Piacenza falsi certificati attestanti la presenza handicap motori per ottenere il contrassegno utile per i parcheggi preferenziali, così ponendo in essere una truffa ai danni del comune di Piacenza.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore generale di Bologna deducendo due motivi di ricorso:
2.1. erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 480 e 640 c.p.. Gli elementi di prova raccolti consentivano di ritenere che i certificati attestanti l'invalidità fossero ideologicamente falsi e finalizzati alla consumazione della truffa poiché attestavano una "attuale" incapacità di deambulazione risultata inesistente;
tali attestazioni non potevano essere il frutto di un errore diagnostico, come ritenuto dalla Corte di appello ma di una condotta dolosa inquadrabile nel reato di falso.
2.2. Manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione si evidenziava l'incongruità della assoluzione rispetto alle emergenze processuali;
in particolare dal processo era emerso che gli imputati NT, BA e LL si erano rivolti solo al IG e non ad un altro medico per la certificazione di invalidità, che i permessi erano temporanei e dunque venivano continuamente rinnovati con tecnica utile ad eludere i controlli della commissione preposta e che la documentazione relativa era custodita nello studio di IG.
3.Ricorreva per cassazione anche la parte civile, comune di Piacenza, deducendo due motivi di ricorso:
3.1. erronea applicazione della legge penale con riferimento agli articoli 480 e 640 c.p.. Il ricorrente evidenziava come il IG avesse attestato una invalidità attuale e che la Corte d'appello aveva valutato tale condotta come mero errore professionale malgrado, ai fini della certificazione per l'ottenimento del contrassegno, non fosse consentita alcuna prognosi di circa il possibile futuro decadimento delle condizioni fisiche dei coimputati, ma fosse necessario un accertamento attuale della disabilità.
3.2.Manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Si evidenziava come le emergenze processuali fossero univocamente indicative della responsabilità degli imputati;
in particolare si rimarcava come la Corte territoriale non avesse giustamente valorizzato il fatto che i certificati avessero una validità limitata e che quindi gli stessi non fossero sottoposti al controllo della commissione medica;
ne' la circostanza che il IG non avesse lasciato traccia presso l'AUSL di appartenenza dei permessi rilasciati a NT, BA ed alla moglie LL, diversamente da quanto faceva per gli altri pazienti. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1 Per l'ottenimento dei permesso di parcheggi per invalidi, tanto più nei casi, come quello di specie, in cui la attestazione della invalidità aveva una efficacia temporalmente limitata al semestre è richiesta la attestazione di una "attuale" incapacità di deambulazione. Le emergenze processuali sono indicative, al contrario della capacità di deambulare degli imputati all'atto del rilascio delle attestazioni. La prognosi circa l'eventuale decadimento delle condizioni fisiche delle patologie effettivamente vantate dagli imputati non era consentita al IG, che doveva limitarsi a valutare la attuale capacità di movimento dei richiedenti in coerenza con quanto previsto dall'art. del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 381, che richiede un controllo sulla "effettiva" capacità di deambulazione. La sentenza impugnata a pag. 7 affermava invece per NT MA e NT LV che le rispettive patologie vantate "ben potevano indurre il medico ad una ipervalutazione dei loro effetti invalidanti non necessariamente dolosa e non necessariamente funzionale al mendacio, ma solo indotta da un prudenziale apprezzamento da parte di chi, per le proprie competenze specifiche in settori diversi da quelli in cui è chiamato a pronunciarsi è tendenzialmente portato a tutela del paziente ad accentuare gli stati fisici deficitari": l'affermazione certifica l'accertamento del falso per quanto riguarda l'elemento oggettivo, in quanto rileva una accentuazione delle patologie;
secondo la corte territoriale tuttavia il IG avrebbe agito in buona fede per eccesso di zelo dato che le patologie che affliggevano gli imputati "potevano avere" effetti pregiudizievoli sulla mobilità. Dunque secondo la Corte territoriale la limitazione alla mobilità non era presente in atto, ma solo in potenza e poiché la patologia costituiva "un dato specifico indiscusso", ma era soggetta a "giudizi prognostici soggettivi circa la portata invalidante a seconda della competenza dell'esaminante" il fatto non poteva essere ricondotto nell'area del dolo, ma in quella dell'errore professionale (pag. 8 della sentenza impugnata). Analoghe valutazioni vengono effettuate per il BA in relazione al quale si richiamavano le argomentazioni in punto di valutazione di una patologia esistente ed invalidante "semplicemente sopravvalutata" quanto agli effetti pregiudizievoli sulla capacità motoria" (pag. 9 della sentenza impugnata).
La Corte di legittimità ha chiarito che ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo del reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, il giudice di merito deve vagliare se la condotta di infedeltà sia determinata dalla consapevole intenzione di offrire una falsa rappresentazione della realtà oppure sia il risultato di imperizia e di colposa incapacità professionale, con la conseguenza che, a tal fine, occorre acquisire il dato certo su ciò che può essere considerato il movente del comportamento ascritto come mendace al soggetto agente (Cass. sez. 5^ n. 32856 del 12.7.2011 rv 250581). L'analisi relativa alla eventuale imperizia del certificante ogni volta che alla base dell'atto che si assume falso ci sia un accertamento tecnico presuppone che il tecnico abbia la possibilità di esercitare la discrezionalità in una area definita, non estensibile a discrezione del certificante.
Nel caso che ci occupa la discrezionalità tecnica, il cui esercizio può prevedere un errore, poteva esercitarsi solo sulla valutazione della motilità attuale e non estendersi a prognosi sul decadimento futuro delle condizioni, tanto più se si tiene conto della limitata efficacia temporale delle certificazioni contestate. La motivazione posta a sostegno della buona fede del IG assume invece come possibile la valutazione prognostica della disabilità motoria. Deve ritenersi pertanto che,non può ritenersi erroneo un esame che comprenda valutazioni prognostiche non richieste dalla legge, che si limita a chiedere una valutazione delle condizioni fisiche effettive.
1.2. Può dunque essere affermato che in materia di falso ideologico relativo alle certificazioni richieste ai sensi del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 381, la valutazione della capacità professionale del certificante ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo del reato non può estendersi fino a ritenere erroneo un accertamento diagnostico richiesto come attuale ed effettuato, invece, in forma prognostica, in quanto la percezione della differenza tra i due accertamenti (quello attuale e quello prognostico) non necessità di particolari competenze specialistiche e non richiede l'esercizio di alcuna discrezionalità tecnica.
1.3. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio.
2. Gli imputati devono essere condannati alle spese sostenute nel grado nel grado dalle parti civili liquidate per il comune di Piacenza in complessivi Euro 3500 e per l'azienda Unità sanitaria locale di Piacenza in complessivi Euro 3000 oltre Iva, spese generali e Cpa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio e condanna gli imputati alla rifusione in solido delle spese sostenute nel grado dalle parti civili liquidate per il comune di Piacenza in complessivi Euro 3500 e per l'azienda Unità sanitaria locale di Piacenza in complessivi Euro 3000 oltre Iva, spese generali e Cpa.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2015