Articolo 706 del Codice di procedura penale
Articolo 678Articolo 678
Versione
24 ottobre 1989
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Versione
31 ottobre 2017
Art. 706. Ricorso per cassazione 1. Contro la sentenza della corte di appello puo' essere proposto ricorso per cassazione, anche per il merito, dalla persona interessata, dal suo difensore, dal procuratore generale e dal rappresentante dello stato richiedente. ((La corte decide entro sei mesi dal ricevimento del ricorso.)) 2. Nel giudizio davanti alla corte di cassazione si applicano le disposizioni dell'articolo 704.
Entrata in vigore il 31 ottobre 2017
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