Art. 706. Ricorso per cassazione 1. Contro la sentenza della corte di appello puo' essere proposto ricorso per cassazione, anche per il merito, dalla persona interessata, dal suo difensore, dal procuratore generale e dal rappresentante dello stato richiedente. ((La corte decide entro sei mesi dal ricevimento del ricorso.)) 2. Nel giudizio davanti alla corte di cassazione si applicano le disposizioni dell'articolo 704.
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24 ottobre 1989
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31 ottobre 2017
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- 1. Successione nei trattati da parte degli Stati sorti dallaCarla Vassalli · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
[…] Il terzo ed ultimo argomento trattato ha per oggetto un profilo assolutamente innovativo per la giurisprudenza della Suprema Corte in tema di estradizione all'estero, vale a dire la questione se, nel silenzio della legge (ex artt. 702 e 706 c.p.p.), lo Stato richiedente abbia dei termini di decadenza entro i quali far valere il suo intervento. […] In particolare, l'art. 706 c.p.p., che disciplina il ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, prevede tra i soggetti legittimati anche “il rappresentante dello Stato richiedente”. […]
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Giurisprudenza • 119
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/02/2018, n. 9102Provvedimento: […] L'essere stata affrontata la tematica qui in esame in rapporto alla diversa ipotesi del mandato d'arresto europeo non sminuisce in alcun modo la pertinenza e la significatività della pronuncia testé richiamata: ciò in quanto la disciplina dettata dall'art. 22 della legge n. 69 del 2005, rilevante in quella sede, è stata disegnata giusto sulla falsariga di quella risultante dal testo dell'art. 706 cod. proc. pen., di cui riproduce testualmente il nucleo tuttora essenziale, là dove attribuisce la facoltà di proporre impugnazione, "anche per il merito", alla "persona interessata", al "suo difensore" ed al competente "procuratore generale".Leggi di più...
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