Sentenza 18 settembre 2008
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, lo Stato richiedente non è legittimato ad impugnare i provvedimenti dell'autorità giudiziaria italiana relativi alle misure cautelari assunte nei confronti dell'estradando. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha anche escluso che tale omissione presenti profili di incostituzionalità).
Commentario • 1
- 1. Intervento della stato richiedente nel procedimento estradizionale passivo (Cass. 14237/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 maggio 2019
Quanto all'intervento dello Stato richiedente nel procedimento di estradizione passiva, se è vero che la legge non stabilisce alcun termine al riguardo, la facoltà di intervento non è esercitabile in qualsiasi momento della procedura estradizionale: deve escludersi qualsiasi possibilità di intervento tardivo attuabile direttamente in sede di impugnazione, sia perchè non consentito, in quanto sono le parti già formalmente costituite o intervenute (la persona interessata, il suo difensore, il Procuratore generale e, per l'appunto, il rappresentante dello Stato richiedente) che possono ritualmente presentarla a norma dell'art. 706 c.p.p. Quanto alle modalità concrete di tale intervento, dal …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/09/2008, n. 38849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38849 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 18/09/2008
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Franco - rel. Consigliere - N. 1972
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 19883/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Repubblica dell'Uruguay, tramite l'Ambasciatore straordinario in Italia:
nel procedimento di estradizione nei confronti di:
TR AN RG Nestor, n. a Montevideo (Uruguay) il 20.3.1947;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno, emessa in data 24.4.2008, - letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita la relazione del Cons. Dr. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale Dr. G. D'Angelo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
- uditi il difensore del ricorrente, avv. Calvi G., che ha richiesto l'accoglimento del ricorso, e il difensore dell'estradando, avv. Tambasco A., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 27.12.2007, il Presidente della Corte d'appello di Salerno convalidò l'arresto di TR AN RG Nestor, eseguito il giorno 23.12.2007 dai Carabinieri di Marina di Camerota (SA), ed applicò la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione al mandato di arresto internazionale spiccato nei suoi confronti in data 3.9.2007 dal Tribunale di prima istanza di Montevideo per i crimini connessi ad arresti illegali, torture, sparizioni o uccisioni di persone in danno di oppositori del regime dittatoriale vigente nella Repubblica di Argentina negli anni tra il 1973 e il 1985, a lui addebitati nella qualità di appartenente ai servizi segreti uruguayani (FUSNA), previsti come delitti dall'art. 21, comma 1 e art. 21. comma 2 della Legge Uruguayana n. 18.026 del 13.9.2006 in tema di lotta contro il genocidio, i crimini di guerra e di lesa umanità.
Con provvedimento del 24.4.2009, la Corte d'appello di Salerno, dispose la rimessione in libertà del TR, avendo rilevato che la documentazione relativa all'estradizione era stata presentata dall'Ambasciata dell'Uruguay in Roma il giorno 31 marzo 2008, ossia oltre il termine perentorio "di tre mesi dal momento nel quale si era verificato l'arresto provvisorio", termine espressamente previsto dall'art. 7 della Convenzione di estradizione Italia-Uruguay del 14.4.1879.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il proprio difensore, l'Ambasciatore Carlos Abin, plenipotenziario rappresentante e procuratore generale della Repubblica Orientale dell'Uruguay in Italia, deducendo:
a) manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge, per avere la Corte d'appello individuato il dies a quo di decorrenza del termine di tre mesi, previsto nel citato art. 7 della Convenzione, nel giorno in cui l'estradando fu tratto in arresto (23.12.2007), anziché nel giorno in cui l'arresto fu convalidato da giudice competente (27.12.2007) e, inoltre, per avere individuato il giorno di deposito della prescritta documentazione nel 31 marzo anziché nel 27 marzo 2008;
b) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;
per avere la Corte salernitana, nell'ordinanza impugnata, ritenuto che "non vi è più titolo per mantenere lo stato cautelare finalizzato ad una richiesta di estradizione che si presenta non accoglibile quoad tempus".
3. Con memoria depositata in data 2.7.2008, il difensore del TR eccepiva, ai sensi degli artt. 607 e 608,
l'inammissibilità del ricorso per mancanza di legittimazione del ricorrente ad impugnare.
4. Con memoria di replica ex art. 611 c.p.p., la difesa del ricorrente sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 718 e 719 c.p.p., con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. della Repubblica, nella parte in cui non prevedono l'intervento dello Stato richiedente nella procedura relativa all'applicazione, alla revoca e alla sostituzione delle misure cautelari e nella parte in cui non prevedono la legittimazione dello Stato richiedente a ricorrere avverso i provvedimenti cautelari, a seguito di richiesta di arresto provvisorio da parte dello Stato richiedente.
5. All'odierna udienza, i difensori dello Stato ricorrente e dell'estradando hanno insistito sulle rispettive tesi, mentre il Procuratore generale ha richiesto declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Come questa Corte ha già affermato (sent. n. 458030/1999) lo Stato che ha richiesto l'estradizione non è legittimato ad impugnare i provvedimenti, positivi o negativi, dell'autorità giudiziaria italiana relativi alle misure cautelari assunte dei confronti dell'estradando. Tale diritto compete, per espressa disposizione, soltanto "al procuratore generale presso la Corte d'appello, alla persona interessata ed al suo difensore, i quali possono ricorrere per Cassazione per violazione di legge" (art. 719 c.p.p.)". Di fronte a tale testo normativo, inequivocabilmente e giustamente più limitativo di quanto l'art. 706 c.p.p. consenta allo Stato richiedente, non v'è alcuno spazio per la richiesta del ricorrente di operare un'interpretazione volta ad un'estensione analogica della legittimazione ad impugnare anche il provvedimento de libertate.
3. Allo Stato che ha richiesto l'estradizione l'ordinamento italiano (art. 702 c.p.p.) riconosce la facoltà di intervenire nel procedimento davanti alla Corte di appello e alla Corte di Cassazione facendosi rappresentare davanti all'autorità giudiziaria italiana. Ciò ovviamente "a condizione di reciprocità", com'è prassi internazionale.
In coerenza con tale facoltà, contro la sentenza della Corte di appello che decide sulla domanda di estradizione, l'art. 706 c.p.p. legittima a proporre ricorso per Cassazione anche il rappresentante dello Stato richiedente.
Tali previsioni del codice processuale sono state autonomamente e opportunamente adottate dall'ordinamento italiano, senza che esistesse alcun obbligo internazionale, nulla prevedendosi al riguardo nella Convenzione sottoscritta a Roma il 14.4.1879 tra l'Italia e l'Uruguay, applicabile nella fattispecie (e neppure nella più recente e generale Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13.12.1957, a cui è estranea la Repubblica dell'Uruguay).
4. Assume il ricorrente che proprio il riconoscimento allo Stato richiedente della facoltà d'intervento nel procedimento d'estradizione e del diritto d'impugnazione (art. 706 c.p.p.) contro la sentenza che pronuncia sull'estradizione (rectius, contro la sentenza che nega l'estradizione, non sussistendo alcun interesse ad impugnare una sentenza favorevole all'estradizione), rende incoerente e irrazionale il sistema italiano nella parte in cui inibisce la possibilità d'interlocuzione e d'impugnazione sui provvedimenti sulla libertà della persona estradanda.
Di qui la proposizione della questione di costituzionalità degli artt. 718 e 719 c.p.p., per violazione del principio di ragionevolezza, del diritto di difesa e del principio del contraddittorio (artt. 3, 24 e 111 Cost.), assumendo a tertium comparationis gli artt. 702 e 706 c.p.p.. 5. In proposito va disattesa la tesi avanzata dal difensore dell'estradando, secondo cui l'incidente di costituzionalità può essere proposto soltanto da cittadini italiani e non da uno Stato estero. Una volta che un soggetto, nazionale o estero, è ammesso come parte o come interveniente nel processo, può ovviamente avvalersi di tutte le facoltà che l'ordinamento riconosce, compresa quella di sollevare dubbi di costituzionalità di norme ordinarie applicabili nel caso da decidere.
6. L'eccezione di costituzionalità sollevata dal ricorrente è, tuttavia, manifestamente infondata.
7. Come emerge dalle disposizioni della Sezione Seconda (Misure cautelari) del Capo riguardante l'estradizione per l'estero e come risulta espressamente dalla Relazione al progetto preliminare, i criteri di fondo cui si è ispirato il legislatore italiano "stanno, da un lato, nell'abbandono dell'idea che la custodia in carcere dell'estradando sia un elemento indispensabile del provvedimento di estradizione e, dall'altro, che non v'è ragione perché all'estradando, in tema di misure di coercizione, non sia riservato lo stesso trattamento dell'imputato avanti al giudice". Proprio tale criteri danno adeguata ragione della differenza di disciplina tra il procedimento di estradizione, al quale può partecipare, a condizione di reciprocità, lo Stato richiedente e il procedimento incidentale in materia di libertà in cui, come in tutti i procedimenti incidentali in materia di libertà riguardanti il cittadino dinanzi al giudice italiano (libro 4^ c.p.p.), gli unici soggetti protagonisti sono l'imputato (o l'indagato) e il Pubblico ministero, senza alcuna possibilità di partecipazione di altri soggetti (parte offesa, parte civile, querelante età), ai quali non è consentita ne' interlocuzione (e quindi contraddittorio) ne' impugnazione sul tema della libertà, limitate esclusivamente al diretto interessato (assieme al suo difensore) ed al Pubblico ministero.
Del resto, mentre nel procedimento d'estradizione lo Stato richiedente può recare un utile contributo di conoscenza su fatti accaduti nel proprio territorio e su norme del proprio ordinamento, che possono essere rilevanti nella valutazione del giudice italiano, nessun rilievo gli interessi o la normativa della parte richiedente possono e debbono avere sulle decisioni, ex artt. 714 e 719 c.p.p., in materia di libertà dell'estradando, anche in considerazione della ricordata possibilità che all'estradizione si dia luogo indipendentemente dallo stato di custodia della persona estradanda. Nè dalla Convenzione emergono elementi dissonanti rispetto a queste conclusioni, giacché l'art. 7 prescrive che, in caso di mancato tempestivo deposito della documentazione da parte dello Stato richiedente, "l'individuo custodito sarà rimesso in libertà e non potrà essere ripreso per lo stesso motivo", ma non inibisce la conclusione positiva del procedimento di estradizione ne', a maggior ragione, la riproposizione della domanda.
Anche dal Trattato bilaterale, dunque, emerge la differenza tra procedimento incidentale de libertate e procedimento di estradizione, per cui, indipendentemente dalla conclusione del procedimento incidentale avvenuta con la liberazione del TR, deve espletarsi e concludersi il procedimento di estradizione con una formale pronuncia sulla domanda dello Stato richiedente, non potendosi ritenere che un obiter dictum contenuto nell'ordinanza in tema di libertà, secondo cui "la richiesta di estradizione si presenta non accoglibile quoad tempus", costituisca pronuncia negativa sulla domanda di estradizione.
8. In quella sede saranno valutate tutte le questioni che si riferiscono al merito della domanda da parte della Repubblica Orientale dell'Uruguay, compresa quella sullo stato di cittadinanza del TR, formalmente disciplinata dall'art. 11 del Trattato bilaterale, che inibisce l'estradizione del cittadino dello Stato richiesto, prevedendo però l'obbligo di sottoporlo a giudizio in Italia per gli illeciti di cui al procedimento uruguayano, non diversamente, peraltro di ciò che prevede l'art. 9 c.p., ricorrendone le condizioni, per il delitto comune del cittadino all'estero.
9. Nulla si dispone per le spese, ai sensi dell'art. 14 della Convenzione Italia - Uruguay del 14.4.1879.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2008