Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/09/2008, n. 38849
CASS
Sentenza 18 settembre 2008

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Massime1

In tema di estradizione per l'estero, lo Stato richiedente non è legittimato ad impugnare i provvedimenti dell'autorità giudiziaria italiana relativi alle misure cautelari assunte nei confronti dell'estradando. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha anche escluso che tale omissione presenti profili di incostituzionalità).

Commentario1

  • 1Intervento della stato richiedente nel procedimento estradizionale passivo (Cass. 14237/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 maggio 2019

    Quanto all'intervento dello Stato richiedente nel procedimento di estradizione passiva, se è vero che la legge non stabilisce alcun termine al riguardo, la facoltà di intervento non è esercitabile in qualsiasi momento della procedura estradizionale: deve escludersi qualsiasi possibilità di intervento tardivo attuabile direttamente in sede di impugnazione, sia perchè non consentito, in quanto sono le parti già formalmente costituite o intervenute (la persona interessata, il suo difensore, il Procuratore generale e, per l'appunto, il rappresentante dello Stato richiedente) che possono ritualmente presentarla a norma dell'art. 706 c.p.p. Quanto alle modalità concrete di tale intervento, dal …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/09/2008, n. 38849
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38849
Data del deposito : 18 settembre 2008

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