Sentenza 26 luglio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2001, n. 10216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10216 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
26/10-72 EL R A 1 02 16/0 1 O T D L S . 642 L O O P U DIB P.R IM BBLICA ITALIAN, D. A D tab. all.B E T DP POPOLO IT ANO N E S rt. 22 E LA CORT SUPREMA DI CASSAZIONE a Oggetto Cumulo dei mezzi di SEZIONE TERZA CIVILE espropriazione;
opposizione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14622/99 Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Cron. 22826 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere Dott. Italo PURCARO Consigliere Rep.3434 Dott. Ennio MALZONE Consigliere Ud. 20/04/01 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 6000 D'ANDREA GIROLAMO, elettivamente domiciliato in ROMA Q CANCELLIERE F NICOLAI 48, presso lo studio dell'avvocato VIA €155 1.3000 GIUSEPPE BARTOLI, che lo difende unitamente ECANCELLERIA all'avvocato GIROLAMO D'ANDREA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
OF022019
contro
BANCA SICILIA SPA, in persona del dott. Messana DF022019 Atonino, quale direttore della Capozona della succursale di Trapani del Banco di Sicilia Spa, società subentrata nei diritti e negli obblighi della Gestione 2001 Credito Spa (già Banca del Sud SpA), elettivamente domiciliato in ROMA VIA L MANCINELLI 65, 776 presso lo 1 studio dell'avvocato CORRADO ROMANO, che lo difende, con procura speciale del dott. Notaio Ugo Serio in Palermo 23/7/1999, Rep.n.53497; controricorrente - nonchè
contro
BANCA SUD SUCCURSALE TRAPANI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 14/99 della Sezione distaccata di Pretura di MAZARA DEL VALLO, emessa il 5/3/1999, depositata il 09/03/99; RG.2332/1996, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/01 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato GIUSEPPE BARTOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per del 1°,3° e 4° motivo, rigetto del l'inammissibilità 2°. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La s.p.a. Banca del Sud, creditrice della Canti- na sociale Vigna d'Oro e dei fideiussori di questa, ha iniziato contro i fideiussori un procedimento di espro- priazione forzata e, con atto dell'11 ottobre 1996, ha sottoposto a pignoramento presso terzi i prodotti vini- coli che questi ultimi vi avevano depositato. 2 OL D'EA, fideiussore della Cantina socia- con ricorso al pretore circondariale di Marsala, le, sezione distaccata di Mazara del Vallo, del 2 dicembre 1996, ha proposto opposizione contro l'atto di pignora- mento presso terzi e ne ha denunciato la nullità per i seguenti motivi. A. La Banca, pur potendo escutere il patrimonio im- mobiliare dei suoi debitori, con il pignoramento del raccolto, aveva scelto il mezzo meno efficace e più oneroso per i debitori. B. Il patrimonio del debitore principale, Coopera- tiva Vigna d'Oro, era sufficiente a soddisfare il cre- ditore procedente, che, peraltro, aveva iscritto anche ipoteca sui beni dei fideiussori. C. La Banca non aveva dimostrato di avere escussO preventivamente il Fondo interbancario di garanzia, de- bitore ex lege nella misura dell'80% del credito. D. Nel giudizio di opposizione al decreto ingiunti- vo, fatto valere come titolo esecutivo, era stata chiamata in giudizio la Regione Siciliana affinché as- sumesse su di sé le garanzie nei confronti della Banca.
2. L'opposizione è stata rigettata (sentenza del 9 marzo 1999) con la motivazione che in essa non era de- dotto alcun motivo idoneo a sorreggerla.
3. OL D'EA ha proposto ricorso con il 3 quale ha chiesto che la sentenza ora indicata sia cas- sata. Resiste con controricorso la spa Banco di Sicilia, subentrato alla spa Gestione Crediti ed alla Banca del Sud, che ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Per intendere i motivi del ricorso è necessario richiamare i punti rilevanti in cui è articolata la sentenza impugnata.
1.1. Nella decisione vi è la premessa che il potere del debitore esecutato di opporsi al cumulo dei mezzi di espropriazione non si configura come opposizione al- l'esecuzione o agli atti esecutivi, ma s'inquadra tra le misure speciali intese ad evitare eccessi nell'uso del procedimento. Secondo il pretore, l'art. 483 cod. proc. civ. pre- suppone la contemporanea presenza di più mezzi di espropriazione forzata. Questo presupposto non ricorre- va nella fattispecie, perché alla data del 2 dicembre 1996, nella quale era stata proposta l'opposizione, esisteva solo l'espropriazione presso terzi e l'esecu- zione immobiliare, che si pretendeva cumulare con quel- la presso terzi, era nata con il pignoramento del suc- cessivo 23 marzo 1997. Inoltre, la legge, allorquando si riferisce al giu- 4 dice dell'esecuzione, presuppone il cumulo di più espropriazioni di competenza del pretore e non l'esi- stenza, come nella fattispecie, della sola espropria- zione presso terzi. Il D'EA, quindi, non poteva de- nunciare un cumulo di mezzi espropriativi nella realtà non esistente;
dopo il 23 marzo 1997, avrebbe dovuto rivolgere la denuncia del cumulo dei mezzi di espro- priazione al giudice dell'espropriazione immobiliare. L'opposizione ad esecuzione già iniziata proposta dall'interessato, infine, doveva essere rigettata, per- ché non era stato dedotto alcun motivo idoneo a sorreg- gerla.
1.2. La sentenza impugnata, come si ricava da quan- to esposto, si compone di due parti: con la prima è ri- gettata la richiesta di dichiarare illegittimo il cumu- lo di mezzi di espropriazione;
con la seconda è riget- tata quella che è identificata come una opposizione al- l'esecuzione ai sensi dell'art. 615, secondo comma, cod. proc. civ. I motivi del ricorso sono rivolti contro la prima parte della decisione.
2. Con il primo motivo è denunciata violazione del- l'art. 483 cod. proc. civ. e difetto di motivazione Il D'EA premette che la norma offre al credito- il potere di soddisfare i propri diritti di credito, re 5 ( ma contiene il limite che questa garanzia non si risol- va nel potere di spogliare il debitore di quanto per lui essenziale: cosa che si era verificata nella specie il pignoramento dei frutti destinati alle coltiva- con zioni dell'annata successiva. Con il motivo il ricorrente denuncia che il pretore non ha tenuto conto degli argomenti che erano stati esposti negli atti difensivi.
2.1. La finalità della norma contenuta nell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ., secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere l'indicazione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, è quella di assi- curare che il ricorso per cassazione presenti l'autono- mia necessaria per individuare, in maniera pronta ed immediata e senza il sussidio di altre fonti, le que- stioni da risolvere, consentendo alla Corte di effet- tuare l'esame dell'impugnazione sulla base delle dedu- zioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possi- bile sopperire con indagini integrative (sent. 13 mag- gio 1999, n. 4754, tra le più recenti. Partendo da questi elementi, è costruito il cosid- detto principio di "autosufficienza" del ricorso (o del controricorso) in cassazione e, quindi, il carattere limitato del ricorso stesso. Il ricorso per cassazione, cioè, non si può ridurre 6 ad una doglianza generica della bontà della decisione, ma il ricorrente deve indicare i fatti della causa ed i motivi per i quali si chiede la cassazione, facendo ri- ferimento anche alla loro incidenza causale sull'errore della decisione. Ne consegue che, qualora con il ricorso per cassa- zione sia dedotta l'omessa ed insufficiente motivazione della sentenza per mancata valutazione di risultanze processuali o di questioni sollevate nel corso del giu- dizio, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività delle ri- sultanze elo delle questioni non valutate, che il ri- corrente deduca tutti i presupposti e gli elementi ne- cessari a rendere possibile il suddetto controllo.
2.2. Con il motivo che si sta esaminando il ricor- rente postula che il Collegio dovrebbe procedere alla lettura di quanto il D'EA dichiara di avere "ampia- mente esposto nelle controdeduzioni del 16 gennaio 1997, delle quali il RE non ha tenuto alcun conto né ha sottoposto ad attento esame, sia pure per riget- tare gli argomenti in detto atto trattati, anche se noi li riteniamo fondati e pertinenti" (così testualmente nel ricorso, n.d.r.). Ciò è in evidente contrasto con il principio di au- tosufficienza del ricorso per cassazione prima indica- 7 to. Per questa ragione la censura contenuta nel primo motivo del ricorso deve essere dichiarata inammissibi- le.
3. Con il secondo motivo il D'EA sostiene che la corretta interpretazione dell'art. 483 non presuppo- ne necessariamente due diverse esecuzioni in corso. Egli si riferisce al punto della decisione in cui il pretore ha dichiarato che l'opposizione doveva esse- re rivolta al giudice dell'espropriazione immobiliare, siccome questa era successiva all'istanza di riduzione del pignoramento mobiliare. Il D'AN sostiene, in definitiva, che l'esisten- za di pignoramenti immobiliari accanto a quello presso terzi doveva essere valutata alla data della decisione e non a quella della proposizione dell'opposizione: censura di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e difetto di motivazione. Il motivo non è fondato.
3.1. Nella sentenza impugnata il presupposto del sistema volto ad eliminare il cumulo dei mezzi di espropriazione è individuato nel fatto che il creditore. procedente agisca contemporaneamente con diverse forme di espropriazioni mobiliari, oppure agisca, sempre con- temporaneamente, con espropriazione mobiliare ed immo- 8 biliare, ma in questo caso è detto la competenza a provvedere sulla protesta del debitore appartiene al giudice dell'esecuzione immobiliare.
3.2. L'art. 483 cod. proc. civ., che disciplina il cumulo dei mezzi di espropriazione, rappresenta uno de- gli anelli di congiunzione con il codice di procedura civile delle disposizioni contenute negli artt. 2740 e il 2910 cod. civ., secondo i quali, rispettivamente, risponde dell'adempimento delle obbligazioni debitore con tutti i suoi beni presenti e futuri ed il credito- re, per conseguire quanto gli è dovuto, può far espro- priare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile. Infatti, la norma processuale ripete in linea di principio che il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi espropriazione forzata previsti dalla legge, cioè che sui beni del debitore, singolarmente contemporaneamente considerati, si possono esercitare più azioni esecutive. Nella stessa norma, nondimeno, è indicata una limi- tazione di questo potere ed essa ricorre quando, in l'esercizio di quel potere si risolva in un concreto, eccesso. L'eccesso dà luogo a protesta del debitore e questa formalmente, deno- si esprime attraverso quella che, 9 minata opposizione, ma in realtà è un reclamo ○ un ri- medio esecutivo diversi, comunque, dall'opposizione al- l'esecuzione ed agli atti esecutivi. Il presupposto dell'eccesso è dato dal fatto che il creditore, servendosi dell'unico titolo esecutivo, uti- lizza mezzi diversi di espropriazione ma non ' espro- priazioni dello stesso tipo come può accadere quando siano compiuti più pignoramenti mobiliari, ed il debi- tore denunci che le espropriazioni, per essere plurime e diverse tra di loro, costituiscono un eccesso inop- portuno. La non opportunità di mezzi di espropriazione plu- rimi, quando sia riconosciuta, comporta che uno di essi sia reso inefficace per scelta del creditore o per de- ; terminazione del giudice. Nel sistema anteriore all'abolizione dell'ufficio del pretore (art. 89 del d. legs. 19 febbraio 1998 n. n. 51, in vigore dal 2 giugno 1999) applicabile alla fattispecie in esame per ragioni di tempo, la competen- za ad emettere l'ordinanza che riconosceva l'eccesso era distribuita tra giudice dell'esecuzione immobiliare e pretore. Apparteneva al primo nel caso di espropriazione im- mobiliare cumulata ad espropriazione mobiliare diretta o presso terzi. 10 Apparteneva al pretore nel caso di cumulo di espro- priazione mobiliare diretta e di espropriazione presso terzi, oppure nel caso in cui all'espropriazione mobi- liare si cumulava quella immobiliare promossa non sulla base di formale atto di pignoramento, come nel caso in- dicato dall'art. 2891 cod. civ. per i beni sottoposti ad ipoteca.
3.3. Da questi principi non si ricava che il siste- ma di protezione dagli eccessi di espropriazione pre- supponga sempre e soltanto due pignoramenti in atto, come sembra ipotizzare il pretore. Infatti, il pignoramento immobiliare può anche man- care come accade nei casi nei quali uno dei creditori iscritti chieda al presidente del tribunale l'espro- priazione dei beni sottoposti ad ipoteca (art. 2891 cod. civ.). Ma questa situazione non è stata dedotta nel pre- sente giudizio, nel quale il D'AN sostiene che il pretore avrebbe dovuto tenere conto del pignoramento sopravvenuto in corso di esecuzione e dopo la proposi- zione della protesta di cumulo.
3.4. Fatte queste precisazioni, l'errore del preto- che non avrebbe tenuto conto del pignoramento immo- re, biliare successivo, non sussiste. Nella legge il sistema di correzione del cumulo, 11 infatti, è basato sul fatto che sia il giudice della seconda espropriazione a decretarne l'inefficacia, per la ragione logica che il cumulo non è certo determinato dalla prima espropriazione, ma dalla seconda. Seguendo questo principio il D'AN avrebbe dovu- to proporre la protesta di cumulo non già al pretore circondariale di Marsala, ma al tribunale, davanti al quale si era avviata l'espropriazione immobiliare in- trodotta con il corrispondente e successivo pignoramen- to.
4. Con il terzo motivo è denunciata omessa ed in- sufficiente motivazione "sul rigetto di tutti gli argo- menti (....) posti con il ricorso introduttivo del giu- dizio. La censura incorre nella causa di inammissibilità già indicata a proposito del primo motivo. Infatti, non appartiene alla completezza del ricor- SO un mezzo di doglianza che si esprime nei termine ora riportati. 5 Il quarto motivo, con il quale è chiesto che l'accoglimento del ricorso incida anche sulla condanna alle spese del giudizio di primo grado, resta assorbito dal rigetto dei motivi precedenti.
6. Conclusivamente il ricorso deve essere rigetta- to. 12 intera-Le spese di questo giudizio possono essere mente compensate tra le parti, ricorrendo giusti moti- vi. 109T 250.000
p. q. m.
456T. La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente TOT. compensate le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- terza sezione civile della Corte di cassazione, il la 20 aprile 2001. Luigi Francesco Di Nanni, Est. Fouc a Il Presidente Язайки IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria 26 LUG. 2001 2 O 7 - L oggi, li 0 IL CANCELLIERE C1 L 1 - O 6 B 2 GiovanniGiambattista L I E N D D E R 2 P A 4 6 T . S R . O P . P D M I B . l l A a . D UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 b a E t Registrato in data 4 3 NOV 2001 T 2 2 4 N . E t r S a 51311. versate S. 250.000 E (lire. DUECENTOCINQUANTAMILA al n.... p. II Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria Grazia DI FI PO) Il Responsabile Servizio Ata Gludiziari (Dr. M. RACCICINDY 13