Sentenza 14 dicembre 2004
Massime • 1
In tema di cognizione del giudice di appello, qualora l'appellante deduca come motivo principale l'infondatezza della affermazione di responsabilità e solo in via subordinata l'ingiustificato dissenso del P.M. in ordine alla richiesta di applicazione della pena proposta in primo grado, il giudice di appello deve dapprima esaminare il motivo principale e, solo nel caso in cui ritenga di confermare l'affermazione di responsabilità formulata in primo grado, può prendere in considerazione il motivo di impugnazione subordinato e accoglierlo, ove ritenga ingiustificato il dissenso del P.M. e congrua la pena richiesta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/12/2004, n. 26799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26799 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI RU - Presidente - del 14/12/2004
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - N. 1948
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 042989/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MA NT N. IL 31/05/1957;
2) GI BR N. IL 30/05/1954;
3) SS AU N. IL 08/11/1955;
4) OR FR US N. IL 15/05/1944;
5) EC NO N. IL 20/01/1953;
6) RE EP N. IL 19/05/1960;
avverso SENTENZA del 20/03/2003 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Avverso la sentenza emessa il 20 marzo 2003 dalla Corte di Appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gennaro Marasca, che ha illustrato lo svolgimento del processo ed i motivi dei ricorsi;
1) Conclusioni delle parti.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dottor NE IT, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al diniego delle attenuanti generiche per GI, per la inammissibilità dei ricorsi di OR GU e SI UR, e per il rigetto degli altri ricorsi;
Udito il difensore della parte civile C.A.M. Fallimento avvocato Giampiero Biancolella del foro di Milano, che ha concluso per la inammissibilità o il rigetto dei ricorsi, fatta salva la posizione di GI nei confronti del quale non ha concluso avendo il GI risarcito il danno per la sua parte;
Uditi i difensori degli imputati avvocati:
AS LA per NT AS;
LA Paolo in sostituzione dell'avvocato Fabio Gagnola per SI;
AD UL per RU AN;
DU SA e LE AV per US RE;
che hanno concluso per l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata;
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
2) Le sentenze di merito.
Si è proceduto per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione, documentale ed impropria societaria per la violazione dell'articolo 2621 c.c. in relazione al fallimento della C.A.M. srl, dichiarato dal Tribunale di Milano in data 16 ottobre 1991, nonché per il reato di bancarotta per distrazione in relazione al fallimento della Incognita nei confronti, per quel che qui interessa, di NT AS, RU AN, UR SI, RA GU OR, EF CH e US RE, come a loro rispettivamente ascritti in rubrica.
Il Tribunale di Milano, con sentenza emessa in data 23 giugno 1999, condannava tutti gli imputati alle pene di giustizia, oltre a quelle accessorie previste dalla legge ed al risarcimento dei danni in favore del Fallimento C.A.M., costituitosi parte civile, (esclusa tale ultima condanna per UR SI interessato soltanto al fallimento Incognita), per concorso aggravato dall'articolo 112 n. 1 c.p. in bancarotta aggravata, ritenuta la continuazione con precedente condanna per il solo RA GU OR. Investita dalle impugnazioni di tutti gli imputati, la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 20 marzo 2003, in riforma della decisione di primo grado, assolveva AS, AN, CH e RE dal reato di bancarotta impropria societaria ex articoli 223 L.F. e 2621 c.c. perché il fatto contestato agli imputati in seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 61/2002, che con l'articolo 4 aveva modificato il comma 2^ n. 1 dell'articolo 223 L.F., non era più previsto dalla legge come reato.
La Corte, inoltre, assolveva CH e RE dalla imputazione di bancarotta fraudolenta documentale per non aver commesso il fatto ed escludeva nei confronti di CH e RE le aggravanti del danno patrimoniale ingente e dei più fatti di bancarotta e conseguentemente rideterminava le pene condannando NT AS ad anni sei di reclusione, RU AN ad anni quattro e mesi quattro di reclusione, US RE ad anni quattro di reclusione e EF CH ad anni tre e mesi quattro di reclusione. Gli imputati venivano altresì condannati alle pene accessorie previste dalle legge.
A UR SI, come da richiesta dello stesso ed in applicazione dell'articolo 448 c.p.p., ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza del Tribunale di Milano del 17 febbraio 1994, veniva applicato l'aumento di mesi quattro di reclusione, con pena complessiva di anni uno e mesi dieci di reclusione e conseguente revoca delle pene accessorie comminate in primo grado. Quanto, poi, a RA GU OR, la Corte di merito, ritenuta la continuazione con i fatti di cui alle sentenze del Tribunale di Milano del 21 dicembre 1993, della Corte di Appello di Milano del 24 gennaio 1995 e del Tribunale di Milano del 17 gennaio 1998, individuato quale reato più grave il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui al presente processo, determinava, ai sensi dell'articolo 599 comma 4^ c.p.p., la pena complessiva in anni quattro e mesi nove di reclusione, oltre le pene accessorie indicate in dispositivo.
AN RU, CH EF, OR RA GU, AS NT e RE US venivano condannati in solido al rimborso delle spese di assistenza legale sostenute dalla parte civile. Per una migliore comprensione dei problemi prospettati con i ricorsi si ritiene opportuno trattare separatamente e specificamente le differenti posizioni di ciascun imputato unitamente ai rispettivi motivi di ricorso.
3) Le posizioni dei singoli ricorrenti: AS NT. NT AS, condannato in entrambi i gradi di merito, è stato, come si desume dalla sentenza impugnata, amministratore unico della C.A.M. srl dal giorno 8 settembre 1989 alla data del fallimento - 16 ottobre 1991. Tale qualifica e la circostanza che il AS non potesse essere considerato una semplice testa di legno succube del LI, altro socio coimputato che è stato condannato in primo grado, o del cognato AN, pure coimputato, hanno comportato la affermazione di responsabilità del AS per i singoli episodi distrattivi contestati (L. 19.000.000; L. 180.000.000 per l'acquisto di un immobile a fini privati;
400 milioni direttamente incassati). Inoltre il AS, sempre secondo i giudici di merito, doveva ritenersi responsabile delle distrazioni a mezzo contratto leasing di autovetture di grossa cilindrata, della operazione denominata NE IT, per il fittizio finanziamento estero di un miliardo, che ha comportato la distrazione della corrispondente somma (quattrocento milioni al AS e seicento milioni al LI), e degli ingenti acquisti effettuati presso la sede di Fontanelle al Piano, ove molti fornitori di merce non erano stati pagati dopo avere regolarmente fornito la mercè richiesta.
La pena inflitta in primo grado veniva ridotta dalla Corte di merito ad anni sei di reclusione in considerazione della assoluzione per la bancarotta impropria societaria.
Al AS, infine, non venivano concesse le attenuanti generiche per i numerosi precedenti penali e per il negativo comportamento processuale.
Avverso la decisione di secondo grado proponeva ricorso per Cassazione NT AS, il quale, tramite il suo difensore di fiducia, deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) Mancanza di motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato, perché non è possibile far discendere dalla semplice constatazione della carica formale di amministratore la responsabilità penale, tanto più che i giudici di merito hanno riconosciuto che vi erano persone - AN, LI e RE - che agivano, incontrollati, come amministratori di fatto;
è ravvisabile, quindi, anche un travisamento del fatto in ordine ai reali titolari di poteri all'interno della società. La Corte di merito ha omesso ogni motivazione in ordine alla consapevolezza del AS delle distrazioni compiute da altri e, quindi, in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del delitto contestato. 2) Manifesta illogicità della motivazione circa l'operazione NE IT, che avrebbe comportato la fuga di capitali all'estero, perché la responsabilità del AS viene soltanto affermata, ma non motivata, nonostante la Corte avesse individuato nel RE e nel AN i soggetti, che, dotati di poteri di gestione reale, avevano compiuto l'operazione.
3) Mancanza e illogicità della motivazione circa le distrazioni avvenute nella sede di Fontanelle al Piano che sono ascrivibili al CH, come argomenta anche la Corte di merito, che però incomprensibilmente ritiene responsabile di tali distrazioni anche il AS.
4) Incapacità del ricorrente di comprendere il fatto, perché all'epoca era afflitto da una grave sindrome depressiva bipolare che prevedeva assunzione di farmaci. Il rilevante turbamento dell'equilibrio psichico non consentiva al AS di attendere ad alcuna attività professionale.
In data 18 novembre 2004 il ricorrente depositava memoria con i seguenti motivi di ricorso aggiunti:
5) Inosservanza od erronea applicazione degli articoli 216 e ss RD 267/42 con particolare riferimento al profilo soggettivo. Il
ricorrente ha riproposto questioni già poste con il primo motivo di impugnazione ed ha richiamato una recente sentenza della 5^ penale (Cass.
4-22 giugno 2004, Squillante, n. 2807) a sostegno della tesi che non è sufficiente la assunzione della carica di amministratore per affermare la responsabilità, essendo sempre necessaria la prova del dolo.
6) Mancanza di soddisfacente motivazione risultante dal testo stesso del provvedimento impugnato in ordine ai rilievi contenuti nei motivi di appello con i quali si sosteneva che il AS era semplicemente una testa di legno.
7) Mancata concessione delle attenuanti generiche. Il ricorrente chiedeva l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da NT AS non sono fondati.
Sono infondati il primo ed il quinto motivo di impugnazione, che pongono in effetti lo stesso problema di mancanza dell'elemento psicologico del delitto di bancarotta contestato o quanto meno di mancanza di motivazione della sentenza impugnata sul punto. Il ricorrente non ha contestato il merito delle singole operazioni delittuose, ma ha sostenuto che, nonostante rivestisse la carica formale di amministratore della CAM srl nel periodo in cui furono consumate la distrazioni in discussione, non aveva consapevolezza delle stesse, essendo una semplice testa di legno.
La tesi difensiva è infondata.
È necessario premettere che in tema di bancarotta per distrazione è richiesto il dolo generico, ovvero la consapevolezza che le operazioni distrattive poste in essere arrechino o possano arrecare danni ai creditori.
Risponde delle distrazioni l'amministratore in carica anche sotto il profilo della violazione dell'obbligo scaturente dagli articoli 40 c.p. e 2392 c.c. di vigilare affinché altri soggetti -
amministratori di fatto - non pongano in essere attività di distrazione.
Da tale premessa discende che è sufficiente una generica consapevolezza dell'amministratore di diritto che altri soggetti stiano compiendo atti di distrazione per configurare anche in capo a tale soggetto il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione. In effetti per configurare la penale responsabilità dell'amministratore di diritto in ordine al delitto di bancarotta per distrazione è sufficiente anche la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato - dolo generico - o l'accettazione del rischio che questi si verifichino - dolo eventuale (vedi Cass. 23 maggio 1997, n. 4892). Insomma la cd. testa di legno o il cd. uomo di paglia nel momento in cui assume la carica formale di amministratore assume doveri di vigilanza e controllo la cui violazione comporta responsabilità anche penali.
Viene meno la responsabilità soltanto quando risulti provata la mancanza anche di una generica consapevolezza che altri soggetti stiano agendo con fini distrattivi in nome della società della quale l'imputato sia stato amministratore.
Ma questo, in verità, sembra essere soltanto in parte il caso dell'imputato AS.
Questi non era affatto uno sprovveduto, come lo si vuole fare apparire, potendo vantare pregresse esperienze proprio nel settore del commercio di pellami, tanto è vero che risulta dalla sentenza impugnata che il AS si avvalse delle conoscenze di produttori del settore per mettere in atto le sue truffe.
Inoltre gli altri attori di questa grave vicenda - anche questo è desumibile dalle sentenze di merito - erano al AS ben noti, dal momento che AN, importante amministratore di fatto della società, era suo cognato.
In verità non è lecito parlare per le fattispecie sottoposte all'esame della Corte di Cassazione soltanto di generica consapevolezza del AS del compimento da parte di altri soggetti di attività distrattive, perché, come risulta dalle sentenze di merito, il AS ad alcune operazioni partecipò attivamente, tanto è vero che poi ne trasse anche rilevanti benefici economici. Ciò vale non solo per la sottrazione - sostanzialmente ammessa - di L..180.000.000 servite per l'acquisto di un immobile, come ha sostenuto lo stesso ricorrente, ma anche, ad esempio, per l'operazione NE IT in conseguenza della quale il AS incassò illegittimamente la somma non irrilevante di quattrocento milioni di lire, mentre il coimputato LI si appropriava di seicento milioni di lire.
La verità è che dal quadro delineato dai giudici di merito appare chiaro un accordo esistente tra amministratori di diritto e di fatto per truffare clienti e per appropriarsi dei beni facenti parte del patrimonio sociale della fallita.
Parlare in siffatta situazione di mancanza di elemento psicologico del reato non è francamente possibile.
È vero che la Corte di merito sul punto ha motivato in modo stringato, ma è pure vero che da tutto il contesto motivazionale emerge la partecipazione a pieno titolo, sia per condotte commissive che omissive, del NI ai fatti di bancarotta per distrazione contestati.
Strettamente connesso a questo è anche il sesto motivo di impugnazione con il quale il ricorrente ha lamentato vizio di motivazione della sentenza impugnata sul punto in discussione sotto il profilo che i giudici di appello non avrebbero fornito soddisfacente motivazione sui rilievi dell'appellante. Sul punto non si può che rinviare a quanto sopra detto ed aggiungere due osservazioni.
In primo luogo il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità è costituito o dalla mancanza assoluta della stessa o dalla manifesta illogicità.
Che la motivazione sia o meno soddisfacente in sede di legittimità non è, invero, rilevante;
il vizio dedotto è, pertanto, al di fuori dello schema dell'articolo 606 c.p.p.. In secondo luogo i giudici di appello debbono certamente valutare tutti i motivi di gravame e tenere conto di tutti gli argomenti proposti dall'appellante a sostegno degli stessi, ma in sede di redazione dei motivi debbono limitarsi ad illustrare le ragioni che legittimano la decisione assunta.
Ciò significa che se è necessario che essi discutano di tutti i motivi di gravame, non è affatto necessario che essi rispondano a tutti gli argomenti posti a sostegno dei motivi di impugnazione, dal momento che molti di essi vengono implicitamente superati dalle ragioni di segno contrario che legittimano la decisione. Quanto detto per il primo, quinto e sesto motivo di impugnazione rende evidente anche la infondatezza del secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente ha dedotto la sua estraneità all'affare NE IT.
È vero, come ha sostenuto il ricorrente, che l'operazione fu condotta essenzialmente da AN e RE, come meglio si dirà, ma è pure vero che il AS non solo era all'epoca dei fatti amministratore della società fallita che aveva, per quanto detto in precedenza, piena consapevolezza delle condotte che andavano ponendo in essere gli amministratori di fatto, ma fu anche il soggetto che dalla operazione in discussione ebbe a trarre, unitamente al LI, coimputato non appellante, cospicui guadagni, che i giudici di merito hanno valutato in quattrocento milioni di lire, somma di cui, in verità, non si può non avere precisa e chiara percezione. È davvero impossibile sostenere, infatti, che un amministratore trovi nella sua disponibilità una somma tanto rilevante e non si chieda da quale attività, presumibilmente illecita, provenga. Gli argomenti svolti comportano la declaratoria di infondatezza anche del terzo motivo di impugnazione, con il quale il AS ha contestato la attribuzione ad esso imputato delle distrazioni compiute nella sede di Fontanelle al Piano.
La decisione dei giudici di merito sul punto non merita censure. Quella di Fontanelle era una sede della società ove si verificarono numerose distrazioni e che fu aperta proprio sotto la gestione del AS.
La gestione diretta venne affidata a EF CH, che, come meglio si dirà, è deceduto alla fine del 2003.
Anche in questo caso, secondo i giudici di merito, il AS, nella sua qualità di amministratore di diritto, non esercitò i doveri di vigilanza e controllo impostigli dalla legge sull'operato del suo rappresentante, pur avendo, come è lecito desumere da tutto il contesto motivazionale delle due sentenze di merito, quanto meno generica consapevolezza di condotte del CH e del AN lesive del patrimonio sociale.
È inammissibile il quarto motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente, a quanto pare per la prima volta in sede di legittimità, ha dedotto, se si è bene interpretato il motivo, una sorta di incapacità di intendere e volere del AS all'epoca dei fatti. Lo stesso ricorrente, resosi conto che si trattava di questioni di merito, mai prima dedotte, inammissibili in sede di legittimità, ha rilevato, nei motivi di ricorso aggiunti, che in effetti tali rilievi si sarebbero rivelati utili soltanto in caso di annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Ed è esattamente così: si tratta di questioni di merito del tutto nuove che attengono al profilo della imputabilità del ricorrente che non possono essere fatte valere per la prima volta in sede di legittimità.
Resta, infine, da esaminare il motivo relativo alla mancata concessione al ricorrente delle attenuanti generiche. La richiesta parte dall'erroneo presupposto che il AS fosse una testa di legno dal limitato comprendonio, e che, pertanto, i giudici di merito avrebbero dovuto distinguere la posizione del ricorrente da quella degli altri imputati, definiti bancarottieri consapevoli. Ma è proprio la esistenza di tale presupposto che è stata esclusa dai giudici di merito, come si è ampiamente detto nelle pagine precedenti.
Il riconoscimento delle attenuanti generiche, come è ben noto, costituisce una tipica valutazione di merito che è sottratta al giudizio della Corte di Cassazione, quando sia sorretta da una motivazione logica e congrua.
Ebbene la Corte di merito ha correttamente motivato il diniego delle generiche facendo riferimento ai numerosi precedenti penali dell'imputato ed al suo negativo comportamento processuale, definito in primo grado come mancanza di ravvedimento;
si tratta di due dei parametri utili per tale decisione indicati dall'articolo 133 c.p.. NT AS non ha dedotto la erronea applicazione dell'aggravante di cui all'articolo 112 n. 1 c.p.. Tuttavia, come meglio si dirà nel valutare la posizione di US RE, alla quale si rinvia, è rimasto provato che nella operazione NE IT, oltre che nelle altre ascrivibili al AS, i concorrenti siano stati in numero inferiore a cinque, come è lecito desumere dalla motivazione della sentenza impugnata. Dal momento che si tratta di un motivo obiettivo e non personale del RE, non vi è dubbio che il motivo stesso si estenda anche al AS e, come si dirà, anche al AN.
Ciò comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata sul punto e la eliminazione della relativa pena quantificata in mesi sei di reclusione.
Nel resto, per tutte le ragioni esposte, il ricorso proposto da AS deve essere rigettato.
4) AN RU.
AN RU, socio della C.A.M. srl, dipendente della stessa come magazziniere e cognato del AS, è stato ritenuto dai giudici di merito uno degli amministratori di fatto della società ed in tale veste condannato per le ipotesi di distrazione in contestazione. La Corte di merito ha indicato numerosi testimoni che avevano sostenuto che il AN operava in nome e per conto della società (testi IA, EF, coimputato OR che individua nel AN, RE e LI gli amministratori di fatto con i quali ebbe contatti).
AN viene ritenuto responsabile anche dell'affare NE IT - operazione fittizia, perché la NE IT risultò essere una società fantasma, che consentì la distrazione della somma di tre miliardi quale prezzo pagato all'estero in eccesso per merce di nessun valore commerciale -, tenuto conto di quanto riferito dal teste UL, amministratore della Guropa, che aveva provveduto al trasporto di pelli, officiato appunto dal AN.
Altri elementi indicativi della ingerenza del AN nella amministrazione della CAM srl erano tratti dal cd. filmato IA. La pena inflitta in primo grado veniva ridotta ad anni quattro e mesi quattro di reclusione senza concessione di attenuanti generiche per la gravità dei fatti e per il rilevante ruolo svolto dall'imputato. Avverso la decisione di secondo grado proponeva ricorso per cassazione RU AN che, tramite il suo difensore di fiducia, deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato - articolo 606 comma 1^ lett. e) c.p.p. - ed erronea applicazione dell'articolo 223, comma 1^ L.F., anche con riferimento all'articolo 2639 c.c. - articolo 606 comma 1 lett. b) c.p.p. -. Il ricorrente dopo avere denunciato che la Corte di merito non aveva per nulla tenuto conto dei motivi di appello ha sostenuto che la attività di consegna del pellame a spedizionieri, invero normale per un magazziniere, è stata erroneamente valutata come attività gestoria. In effetti i testimoni nulla altro erano che trasportatori di pellame oppure lavoratori che ricevevano la pelle per trasformarla. Per gli affari NE IT e IA viene erroneamente ritenuto sufficiente che il AN si sia interessato del trasporto delle pelli, cosa che ovviamente rientra tra le attività del magazziniere. Le presunte attività gestorie compiute non consentirebbero, in ogni caso, di ravvisare la figura dell'amministratore di fatto quale delineata dall'articolo 2639 c.c.. Inoltre nulla ha osservato la Corte di merito sul fatto che la AN PE, amministrata dalla moglie del ricorrente, si sia insinuata nel passivo della CAM srl. Infine, dopo avere rilevato che è stato disapplicato l'articolo 530 comma 2^ c.p.p., il ricorrente ha denunciato che sul rapporto tra testimonianze a carico ed a discarico è stata compiuta una mera valutazione quantitativa. 2) Manifesta illogicità della motivazione ed inosservanza dell'articolo 62 bis c.p. perché in un passaggio si da atto che il AN è incensurato, ma si negano le generiche per la gravità dei fatti, mentre in un passaggio successivo della stessa sentenza si parla di sette precedenti penali, che in verità non sono attribuibili al ricorrente.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento, con o senza rinvio, della decisione impugnata.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da RU AN non sono fondati.
Come si è detto i giudici di primo grado hanno ritenuto il AN coamministratore di fatto dalla fallita società per avere esercitato attività gestorie della stessa in piena autonomia o su delega dell'amministratore di diritto AS.
L'imputato ha contestato tale qualifica con i motivi di appello e la Corte di merito ha, invece, ribadito la stessa con tutte le ovvie conseguenze del caso.
È vero che la motivazione della decisione di secondo grado avrebbe potuto essere più diffusa e precisa, ma è pure vero, come è ben noto, che le motivazioni delle due sentenze di merito, per giurisprudenza costante, si fondono quando siano conformi, come è nel caso di specie.
Dall'insieme delle due sentenze emerge un quadro chiaro delle responsabilità del AN, che i rilievi critici del ricorrente non riescono ad inficiare.
In ogni caso anche la concisa motivazione della Corte di merito non merita le censure del ricorrente.
Non è ravvisabile, infatti, ne' una mancanza di motivazione su punti essenziali della causa ne' una manifesta illogicità della stessa. Alla fine il ricorrente non ha contestato di avere avuto rapporti, anche per affari importanti, con i clienti della società, ma ha precisato che essi erano esplicazione nient'altro che del suo ruolo di magazziniere. Per pervenire alla qualifica di amministratore di fatto i giudici di merito hanno non solo esaminato in modo puntuale tutti gli elementi di prova raccolti inerenti alla attività in concreto svolta dal AN, ma hanno rispettato gli indirizzi interpretativi della Corte di legittimità, che non sono mutati con l'approvazione del nuovo testo dell'articolo 2639 c.c. - certamente applicabile ai nostri fini, come ha rilevato il ricorrente -, che non ha fatto altro che recepire i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Ebbene partendo dal presupposto che amministratore di fatto è colui che eserciti in concreto e con un minimo di continuità le funzioni proprie degli amministratori e che curi, quindi, anche in via alternativa, ad esempio i rapporti di lavoro con i dipendenti, i rapporti negoziali con fornitori, clienti e finanziatori, ovvero che provveda ad incassi ed alla gestione contabile ecc. ecc., i giudici di merito hanno provveduto, sul piano processuale, all'accertamento di elementi sintomatici di gestione o cogestione della società attribuibili al AN.
Il metodo usato, pertanto, è certamente corretto.
Quanto al risultato degli accertamenti compiuti in ordine alla concreta attività svolta dal AN ed alla sua qualificazione, va detto che, secondo la giurisprudenza (vedi ad esempio Cass. 7 agosto 1998, n. 9222), si tratta di apprezzamento di fatto, che è insindacabile in sede di legittimità, se è sorretto da una motivazione logica e congrua.
La motivazione impugnata - o meglio le motivazioni dei giudici dei primi due gradi di giurisdizione - possiede i requisiti richiesti per superare il vaglio di legittimità.
La Corte di merito ha messo in evidenza che apparentemente il AN svolgeva l'attività di magazziniere, ma in realtà svolgeva attività di amministratore, come emergeva dalle numerose dichiarazioni testimoniali raccolte.
Non può la Corte di Cassazione rivalutare il risultato della prova, ma le dichiarazioni di IA - avevo rapporti con il AN che si qualificava socio interessato -, OM - AN non era un semplice dipendente, ma trattava autonomamente con i clienti -, EF, AL, IO - ricevevano incarico dal AN -, coimputato OR, commercialista che tratta con AN dei profili di decozione della società nel 1991, addirittura ritiene che il AS sia una pedina nelle mani di AN, UL - ricevo disposizioni dal AN - hanno una loro intrinseca pregnanza e logicità. Dimostrano, infatti, chiaramente che AN non era il semplice magazziniere di cui si parla nel ricorso, ma era un soggetto che si ingeriva pesantemente nella gestione della società, non soltanto impartendo disposizioni e formulando ordinativi, ma discutendo addirittura della condizione di decozione della società con il commercialista, peraltro coimputato.
Ebbene tutte le affermazioni dinanzi riportate non sono state contestate, essendosi il ricorrente limitato a sostenere che si tratterebbe di attività tipiche di magazziniere;
la Corte di merito, con apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità, e con argomenti che hanno una indubbia pregnanza logica, come si è detto, ha sostenuto esattamente il contrario.
Non è, poi, giusto ironizzare sulla cd. valutazione quantitativa della prova testimoniale.
In effetti a ben vedere la testimonianza della segretaria TI IN, ritenuta dal ricorrente favorevole all'imputato, non ha poi un grande significato, perché la donna si è limitata a riferire che AN non si era mai occupato di amministrazione. Può darsi che ciò sia vero, ma non significa affatto che AN non fosse amministratore di fatto;
le attività gestorie compiute dal ricorrente, come traspare dalle sentenze di merito, concernevano più l'attività di produzione e di rapporti con clienti che la attività di carattere amministrativo;
non è detto, infatti, che l'amministratore di fatto si debba ingerire in tutti gli aspetti della amministrazione, perché, come poi di fatto è avvenuto nel caso in discussione, è ben possibile una divisione di compiti tra i vari amministratori di fatto e di diritto.
Quanto, infine, alle vicende NE IT e filmato IA, anche in questo caso il ricorrente si è limitato a dire che si trattava di normali attività di consegna di pellame tipiche del magazziniere, ma come si è detto la interpretazione e valutazione di tali elementi sintomatici è apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità.
Il fatto che la GI PE, amministrata dalla moglie del AN, sorella del AS, si sia insinuata nel passivo della CAM srl è circostanza che dalla Corte di merito non è stata posta a carico dell'imputato perché è stata ritenuta equivoca. Ma la equivocità di tale elemento, forse ritenuta un po' frettolosamente, non può comportare, in presenza di tutti gli altri elementi di carico indicati, una assoluzione dell'imputato ai sensi dell'articolo 530 comma 2^ c.p.p., così come sostenuto dal ricorrente.
Francamente non si capisce perché la difficile comprensione di uno solo degli elementi di causa, che non mette affatto in discussione tutti gli altri elementi di carico debba imporre una soluzione come quella prospettata.
Resta, infine, da valutare la questione del diniego delle attenuanti generiche.
Il ricorrente si è fondato su una discrasia motivazionale certamente esistente, ma che, comunque, non è tale da creare incertezze, specialmente se letta in connessione con la sentenza di primo grado. Ebbene la Corte di merito ha negato le generiche in considerazione della gravità dei fatti distrattivi contestati e del ruolo svolto dall 'imputato, elementi che, secondo i giudici di merito, non potevano essere bilanciati dalla incensuratezza dell'imputato. Nel capitolo successivo, relativo al calcolo della pena, la Corte ha parlato di precedenti penali e di mancanza di ravvedimento;
se si confronta tale periodo con l'ultimo periodo dell'analogo capitolo concernente la posizione del AS, ci si rende conto che tali elementi sono propri di tale ultimo imputato.
E' del tutto evidente che nelle operazioni tipiche che si compiono con i computer di così detto taglia e cuci, si è verificato lo spiacevole inconveniente.
Tuttavia la decisione dei giudici di merito è fin troppo chiara:
nonostante la incensuratezza dell'imputato hanno ritenuto di non concedere le attenuanti generiche, tenuto conto della gravità della condotta.
Trattasi di motivazione che non merita censure sotto il profilo della legittimità. Anche tale motivo di ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Infine si rileva che AN non ha dedotto la erronea applicazione della aggravante di cui all'articolo 112 n. 1 c.p., questione sollevata, come detto a proposito del AS, dal solo US RE.
Per le considerazioni svolte nel precedente capitolo relativo alla posizione del AS, che non appare opportuno ripetere, ed alle quali comunque si rinvia, tenuto conto dell'effetto estensivo del motivo che ha natura oggettiva, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio sul punto con conseguente eliminazione della pena di mesi quattro di reclusione.
5) SI UR.
UR SI, ritenuto in primo grado concorrente nei delitti di bancarotta contestati ai coimputati, con i motivi di appello riproponeva la istanza di patteggiamento già presentata alla udienza del 24 febbraio 1998 sulla quale il PM non aveva prestato consenso e deduceva altri motivi con i quali si doleva che era stata affermata la sua responsabilità.
La Corte di merito ha ritenuto che la riproposizione della istanza di patteggiamento comportasse una implicita rinuncia ai restanti motivi e, ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza del Tribunale di Milano del 17 febbraio 1994 - fallimento SISAS srl - applicava al SI la pena di mesi quattro di reclusione in continuazione determinando la pena complessiva in anni uno e mesi dieci di reclusione, con conseguente revoca della pena accessoria e della condanna al risarcimento del danno.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione UR SI, che deduceva la violazione degli articoli 448, 546 e 597 c.p.p. in relazione all'articolo 606 lett. c) c.p.p., nonché mancanza di motivazione. Sosteneva il ricorrente che i giudici di appello avrebbero prima dovuto valutare il motivo relativo alla responsabilità ed in caso di mancato accoglimento della prima richiesta avrebbero potuto accogliere gli altri due motivi di impugnazione. Richiamata giurisprudenza di legittimità a sostegno della sua tesi il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
Il motivo posto a sostegno del ricorso proposto da UR SI è fondato. In effetti la Corte di merito ha ritenuto che l'aver riproposto con i motivi di appello la medesima istanza di patteggiamento, non accolta in primo grado, comportava la implicita rinuncia ai restanti motivi di appello. Conseguentemente ha accolto la istanza di patteggiamento ritenendo ingiustificato il dissenso del PM e non ha preso in considerazione il motivo di impugnazione principale, con il quale si contestava l'affermazione di responsabilità.
Il modus procedendi della Corte di merito è errato perché non ha considerato che la sentenza con la quale il giudice, ritenuto ingiustificato il dissenso del Pubblico Ministero, applica, all'esito del dibattimento, la pena richiesta dall'imputato, manifesta connotazioni diverse rispetto a quella pronunciata a norma dell'articolo 444c.p.p.. Si tratta, infatti, di sentenza che viene pronunciata al termine della fase dibattimentale ed è, quindi, fondata su una piena cognizione del giudice;
ne consegue che tale sentenza non può che comportare un giudizio di responsabilità, che non è, invece, implicato dalla sentenza di patteggiamento emessa prima del dibattimento (vedi Cass. 17 aprile 2002, Cacace, in CED, Cass. N. 222141). Per essere ancora più espliciti, dal momento che per effetto del dissenso del PM è stata svolta la istruttoria dibattimentale, il giudice, nell'adottare la decisione, non può prescindere dalla valutazione degli elementi di giudizio propri della cognizione piena e, quindi, applicherà la pena proposta dall'imputato soltanto nel caso in cui ritenga, motivatamente, di dovere pronunciare una sentenza di condanna (vedi anche Cass. 26 marzo 1997, Simonelli, in Cass., Pen. 1999, 2272). La verità è che la sentenza di applicazione della pena richiesta dall'imputato a conclusione del dibattimento è molto diversa da quella emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., ma viene a questa accomunata a determinati effetti e principalmente al fine di riconoscere il diritto dell'imputato, che abbia formulato tempestiva richiesta, al trattamento premiale (vedi anche Cass. 11 ottobre 1993, Lattisi, in Cass. Pen. 1995, 1587).
Naturalmente i principi enunciati validi per il giudizio di primo grado, valgono a maggior ragione per il giudizio di appello. In tal caso, infatti, siamo in presenza di una sentenza di condanna emessa dal giudice nonostante la richiesta di applicazione di pena in presenza di un dissenso del PM ritenuto dal giudice fondato. Ebbene in siffatta ipotesi se l'imputato appellante deduca, come motivo principale, la ingiustizia della affermazione di responsabilità e soltanto come motivo subordinato l'ingiustificato dissenso del PM sulla sua richiesta di applicazione di pena, il giudice di appello deve dapprima esaminare il motivo principale e soltanto se ritenga di dovere pervenire ad una conferma della affermazione di responsabilità formulata in primo grado potrà prendere in considerazione il motivo di impugnazione subordinato e, ove ritenga ingiustificato il dissenso formulato dal PM e congrua la pena richiesta dall'imputato, applicherà quest'ultima. Del resto la Suprema Corte in un caso analogo a quello in discussione ha già affermato che nell'ipotesi in cui il giudice di primo grado, ritenendo giustificato il dissenso del Pubblico Ministero su una richiesta di patteggiamento proposta dall'imputato, abbia pronunciato sentenza di condanna avverso la quale l'imputato abbia proposto impugnazione, denunciando con il motivo principale la insussistenza di prove sulla responsabilità e solo subordinatamente la congruità della pena oggetto della richiesta di applicazione di pena, il giudice di appello non può decidere per l'accoglimento di questa ultima istanza, senza avere preliminarmente preso in esame la fondatezza del motivo principale (vedi Cass., 28 aprile 1998, Nava, in Cass., Pen. 1999, 561, m. 208).
Infine è appena il caso di precisare che la riproposizione con motivo di impugnazione del problema del patteggiamento negato in primo grado per dissenso del PM non implica affatto, tenuto conto di quanto sin qui detto, una rinuncia implicita agli altri motivi di gravame, come erroneamente affermato dalla sentenza impugnata. Probabilmente è stata fatta confusione con l'istituto del patteggiamento sui motivi di appello di cui al comma 4^ dell'articolo 599 c.p.p.; in tal caso è, infatti, previsto che l'accordo delle parti sui motivi che concernono la pena implica la rinuncia agli altri eventuali motivi di appello.
La confusione tra i due istituti però non è possibile dal momento che essi sono molto diversi non prevedendo quello previsto dall'articolo 599 c.p.p. diminuzioni premiali di pena in contropartita dell'economia processuale.
L'errore compiuto dalla Corte di merito ha comportato il mancato esame da parte della stessa del motivo di impugnazione principale di UR SI.
Ciò impone l'accoglimento del ricorso proposto da UR SI e per l'effetto la l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano per un nuovo esame. 6) OR RA GU.
OR RA GU condannato in primo grado per più ipotesi di bancarotta concordava in appello la pena con il PM previo riconoscimento della continuazione con i fatti di cui alle sentenze Tribunale di Milano 21 dicembre 1993, Corte di appello di Milano 24 gennaio 1995 e Tribunale di Milano 17 novembre 1998 tutti relativi ad ipotesi di distrazioni concernenti altri fallimenti. La pena complessiva veniva determinata in anni quattro e mesi nove di reclusione.
La Corte, ritenuta la continuazione ed escluso che ricorressero elementi per un proscioglimento nel merito del OR, riteneva congrua la pena patteggiata che veniva applicata all'appellante. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione OR RA che ha dedotto la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta congruità della pena concordata tra le parti.
Il motivo posto a sostegno del ricorso proposto da OR RA GU è manifestamente infondato.
Un volta raggiunto l'accordo sulla pena sarà il giudice a valutare, tra l'altro, la congruità della pena in tal modo determinata. Per indirizzo giurisprudenziale consolidato, fondato su una corretta lettura delle norme, le parti non possono, ritornando sui propri passi, impugnare la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 599 c.p.p. ritenendo incongrua la pena concordata.
Nel caso di specie la Corte di merito ha valutato la congruità della pena, oltre alla corretta qualificazione giuridica del fatto ed ha escluso che ricorressero i presupposti per una assoluzione nel merito del OR ai sensi dell'articolo 129 c.p.p.. Siffatta sentenza non merita censure sotto il profilo della legittimità.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma, liquidata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, di euro 500,00 alla Cassa delle ammende.
7) CH EF.
In grado di appello la posizione di EF CH è stata certamente ridimensionata dal momento che i giudici di appello hanno ritenuto che al ricorrente fosse attribuibile la qualifica di semplice procuratore e di addetto al procacciamento degli acquisti presso la filiale di Fontanelle al Piano munito di poteri dispositivi.
Va detto che comunque il OR aveva riferito di rapporti continuativi del CH con il SI nelle distrazioni prefallimentari.
Ciò ha prodotto la esclusione della bancarotta documentale e l'affermazione di responsabilità per due ipotesi di distrazione relative alla compravendita di pellicce con tali BE e NT. Escluse le aggravanti del danno patrimoniale grave e di più fatti di bancarotta fraudolenta e negate le attenuanti generiche, il CH veniva condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione.
Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione EF CH che ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione:
1) Error in iudicando ed illogicità della motivazione della sentenza in punto di partecipazione alla concorsuale condotta distrattiva. 2) Violazione dell'articolo 192 comma 3^ c.p.p. e conseguente manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata per violazione del criterio argomentativo in essa norma disposto in ordine alla valutazione delle dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato.
3) Violazione e falsa applicazione dell'articolo 216 della legge fallimentare in relazione all'articolo 40 c.p. perché sia che il ricorrente venga considerato extraneus sia che venga ritenuto intraneus alla CAM srl non vi è dubbio che è necessaria la prova del concreto apporto causale alle distrazioni contestaste. Il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. Come risulta dal certificato rilasciato dal comune di Seravezza in provincia di Lucca in data 14 dicembre 2004 EF CH, nato a [...] il [...], è morto in Seravezza il 12 dicembre 2003.
Deve prendersi atto, quindi, che si è verificata una causa estintiva dei reati contestati al CH.
Tenuto conto di quanto emerge dalle due sentenze di merito, non ricorrono i presupposti per pronunciare una assoluzione dell'imputato nel merito ai sensi del comma 2^ dell'articolo 129 c.p.p.. La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata senza rinvio per essere i reati estinti per morte del reo.
8) RE US.
Anche dal giudice di appello RE US è stato ritenuto amministratore di fatto della CAM srl..
La Corte di merito ha in primo luogo rigettato la richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale per acquisire copia delle sentenze pronunciate contro tali OV e NI, quest'ultimo curatore fallimentare, e la eccezione di inutilizzabilità della deposizione testimoniale del NI. Era accaduto che tale OV DO era stato condannato per tentata estorsione in danno del RE relativamente alla riscossione di un credito maturato in ambito CAM..
Nel corso di tale processo era stato sentito come testimone il NI, che veniva poi denunciato per falsa testimonianza dal RE, denuncia che veniva immediatamente archiviata. La Corte di merito riteneva non esserci alcuna connessione tra i due procedimenti e, quindi, riteneva pienamente utilizzabile la deposizione del NI.
La Corte di Appello poi in modo puntuale disattendeva tutti i rilievi dell'appellante concernenti il merito della vicenda ed affermava la esistenza di un contratto di rappresentanza tra RE e la CAM, la attendibilità del teste OM, la esistenza di rapporti RE - LI (quest'ultimo acquistava pelli dal RE quale amministratore della CAM).
Altri episodi - cessazione delle forniture di pellame alla CAM da parte di OP e RO, società facenti capo al RE;
esistenza di doppia contabilità; vendite sottocosto effettuate dal RE;
cessione di un credito alla CAM ecc. ecc - venivano poi richiamati dal giudice di appello soltanto per dimostrare il ruolo di amministratore di fatto del RE, ma non anche per le distrazioni essendo stata attribuita al RE soltanto quella relativa all'affare NE IT.
La partecipazione a tale affare del RE è stata ritenuta per il fatto che il Porto di Capodistria inviò un fax relativo al trasporto delle pelli alla OP di RE. Inoltre la vendita alla CAM era effettuata dalla LE di cui era rappresentante in Italia proprio il RE.
In effetti acquistando tali pelli di nessun valore si riuscì ad esportare la somma di un miliardo di lire.
Dopo avere affermato la attendibilità di numerosi testimoni, la Corte di merito limitava la affermazione di responsabilità del RE alla operazione NE IT, escludeva altre ipotesi distrattive oltre alla bancarotta documentale e determinava la pena complessiva, escluse le circostanze attenuanti generiche, in anni quattro di reclusione.
Avverso la decisione di secondo grado proponeva ricorso per cassazione US RE, che deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) Nullità della sentenza per violazione di legge non essendo stata applicata la norma di cui all'articolo 197 comma 1^ c.p.p. in relazione alle deposizioni testimoniali del teste NI TO MA, alla relazione fallimentare dello stesso curatore, a tutta la documentazione prodotta dallo stesso curatore, alla memoria 22 giugno 1998 a firma dottor NI, nonché nullità consequenziale della sentenza ex articolo 185 c.p.p., nonché nullità della sentenza per carenza di motivazione in punto di richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento. Il ricorrente in particolare sottolineava che la incompatibilità era rispetto al processo contro il NI e, quindi, si sarebbe, prima di decidere, dovuto acquisire il decreto di archiviazione.
2) Nullità della sentenza per carenza di motivazione in punto di declaratoria di responsabilità del prevenuto sia perché gli indizi a carico del ricorrente non possedevano i requisiti richiesti dall'articolo 192 c.p.p., sia perché la Corte di merito non aveva tenuto conto dei rilievi dell'appellante. Il ricorrente contestava la logicità del ragionamento della Corte di merito su ogni singolo e specifico punto dinanzi esaminato e sosteneva che emergeva un quadro di mancanza di indizi, dal momento che gli unici due ritenuti dalla Corte di merito non apparivano ne' gravi ne' univoci. 3) Nullità della sentenza per carenza di motivazioni in punto di entità della pena e di mancata concessione delle attenuanti generiche.
In data 15 luglio 2003 il RE depositava una memoria con la quale deduceva ulteriori motivi di impugnazione dopo avere richiamato quelli formulati dal proprio difensore:
4) Violazione dell'articolo 112 comma 1^ n. 1 c.p. perché erroneamente era stata ritenuta l'aggravante non essendo gli episodi di distrazione riferibili a cinque o più persone.
5) Violazione di legge - articolo 597 comma 4^ c.p.p. - perché la Corte di merito non aveva tenuto conto nella determinazione della pena della esclusione di due aggravanti e della ipotesi di bancarotta documentale.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. È fondato il motivo di impugnazione concernente l'aggravante di cui all'articolo 112 n. 1 c.p.; gli altri motivi di gravame non sono fondati.
In effetti ha ragione il ricorrente RE quando rileva di essere stato condannato esclusivamente per l'episodio di distrazione denominato NEIT. Contrariamente a quanto affermato nel dispositivo dal testo della sentenza impugnata risulta che l'episodio in questione è stato ritenuto riferibile soltanto a AS NT, AN RU, LI UE, non appellante, ed al ricorrente US RE.
Nessun ruolo ha avuto nell'episodio EF CH che dalla sentenza impugnata viene definito semplice procuratore della società per la sede di Fontanelle.
Del resto anche la sentenza di primo grado aveva affermato la penale responsabilità del CH soltanto per le distrazioni riferibili alla sede di Fontanelle e non anche, quindi, per l'episodio NE IT..
Nessun ruolo in tale episodio ha avuto il AN, tanto è vero che nella sentenza di primo grado si afferma che AN è risultato essere la figura centrale delle distrazioni effettuate mediante la sede di Fontanelle.
Insomma in nessun modo nelle due sentenze di merito il AN viene associato alla vicenda NE IT..
Se tutto ciò è vero risulta dalle stesse sentenze di merito che gli imputati condannati per l'episodio NE IT sono soltanto quattro e, quindi, la aggravante in discussione è stata ritenuta erroneamente;
in ogni caso stando così le cose sul punto mancherebbe del tutto la motivazione.
Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, essendo possibile alla Corte di Cassazione ai sensi dell'articolo 620 lett. 1) c.p.p. eliminare l'aumento di pena determinato dalla Corte di merito in quattro mesi di reclusione. Va anche detto che l'assoluzione del RE dalle altre ipotesi di distrazione comporta che anche per gli altri episodi i concorrenti siano in numero inferiore a cinque.
Trattandosi di un motivo obiettivo e non personale del RE esso si può estendere ai coimputati AN e AS, come si è già detto valutando le loro posizioni nei capitoli a loro dedicati. Gli altri motivi di impugnazione del RE vanno rigettati perché sono infondati, ed anzi quelli relativi alla responsabilità si risolvono in censure di merito inammissibili in sede di legittimità. È infondato il primo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente ha sostenuto la inutilizzabilità della testimonianza del NI, curatore del fallimento, perché indagato in un procedimento connesso. Il motivo è infondato non solo per le giuste osservazioni della Corte di merito, dovendosi escludere che tra i due procedimenti esista una connessione rilevante ai sensi dell'articolo 12 comma 1^ lett. a) c.p.p., ma principalmente perché la posizione del NI, denunciato in altro procedimento dal RE per falsa testimonianza, era stata archiviata dal GIP presso il Tribunale di Pisa con decreto del 30 dicembre 1994. Infatti la Corte Costituzionale in relazione ad una ipotesi in cui si procedeva per il reato di calunnia susseguente a denuncia dell'originario denunciato ha osservato che, non essendo prevista nella lettera b) dell'articolo 197 c.p.p. alcuna previsione circa la durata della relativa qualità, se ne deduce che la incompatibilità sussiste soltanto nei confronti di coloro, e per il tempo in cui rivestono la qualità di persone imputate o indagate di un reato collegato a quello per cui si procede a norma dell'articolo 371 comma 2^ lett. b).
Con la conseguenza che l'intervenuta archiviazione del procedimento probatoriamente collegato produce l'effetto di dissolvere la correlazione qualificata tra le regiudicande e, con essa, l'incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone (Corte Costituzionale 11 luglio 2000 n. 294, in Cass. Pen. 2001, 9). Il tenore della decisione chiarisce anche come del tutto superflua appariva la rinnovazione della istruttoria dibattimentale per la acquisizione del decreto di archiviazione di cui si è detto. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente ha denunciato il fatto che alcuni argomenti esposti nei motivi di appello non fossero stati presi in considerazione dai giudici di secondo grado ed ha criticato la valutazione delle prove, o meglio degli indizi, compiuta dai giudici di merito sotto il profilo del vizio di motivazione. IL motivo è inammissibile perché in sostanza si contesta la valutazione degli elementi a carico del RE compiuta dai giudici di merito, dimenticando che tale valutazione compete appunto ai giudici dei primi due gradi di giurisdizione e che la Corte di Cassazione deve soltanto verificare che tale valutazione sia sorretta da congrua e logica motivazione.
Ebbene la motivazione impugnata possiede i requisiti richiesti dalla legge per superare il vaglio di legittimità, non sussistendo nessuna manifesta illogicità.
Va detto che i giudici del gravame debbono certamente vagliare tutti i motivi di impugnazione e tenere conto di tutti gli argomenti posti dall'appellante a sostegno del gravame, ma nella motivazione non debbono rispondere a tutte le argomentazioni utilizzate dall'impugnante per sostenere le sue tesi.
I giudici di appello debbono esporre, peraltro in modo conciso, soltanto le ragioni della decisione e, quindi, molti argomenti risulteranno anche implicitamente disattesi perché logicamente incompatibili con quelli posti a sostegno della decisione dei giudici di appello.
Sotto tale profilo, quindi, vanno disattese le doglianze del ricorrente.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte si deve ritenere amministratore di fatto di una società colui il quale, pur non avendo nessuna carica formale, si ingerisca negli affari della società trattando con clienti, accettando pagamenti, facendo ordinativi, impartendo disposizioni ai dipendenti della società ecc. ecc.. L'esercizio di tali attività con un minimo di continuità costituisce indizio rilevante ai fini della attribuzione della qualifica, dalla quale poi possono derivare le conseguenze penali previste dalla legge fallimentare.
I vari comportamenti assunti vanno poi provati secondo le norme di rito, ovvero, con prove documentali o testimoniali. Il modo di procedere dei giudici di merito è stato ineccepibile. Essi attraverso varie testimonianze - OM, ma anche TI ed altri - ed attraverso documenti hanno provato che il RE agiva come vero e proprio dominus della società, perché aveva rapporti con i clienti, faceva ordinativi di pellame, disponeva pagamenti ed incassava pagamenti.
La rappresentazione minuziosa delle varie operazioni da parte della Corte di merito serve esattamente a questo, ovvero a dimostrare che il ricorrente operava nella società come un amministratore. Che poi soltanto una delle operazioni compiute è stata ritenuta dai giudici distrattiva è circostanza che ai fini della qualifica di amministratore di fatto non rileva, perché per tale qualifica è sufficiente operare come amministratore anche compiendo operazioni del tutto lecite.
Ecco che il mancato approfondimento di alcune operazioni considerate non distrattive è del tutto lecito e corretto.
Non sono stati ovviamente esaminati gli argomenti dell'appellante che tendevano a dimostrare la natura non distrattiva di alcune operazioni, semplicemente perché la tesi era stata accolta;
ma - è opportuno ripeterlo - quelle operazioni non distrattive comunque dimostravano che il RE aveva agito come un amministratore, in modo regolare, ma come un amministratore.
In conclusione l'elenco di tutte le operazioni compiute dal RE provate dalle affermazioni di collaboratori, clienti e curatore, che costituiscono prova e non semplici indizi, come erroneamente sostenuto, di tali fatti, dimostra che US RE era un amministratore di fatto della società fallita perché le singole operazioni ampiamente descritte nella sentenza di appello costituiscono gravi indizi che legittimano a conferire al RE la indicata qualifica.
È poi superfluo ricordare che quelli compiuti dalla Corte di merito sono apprezzamenti di fatto non censurabili in sede di legittimità. In ordine alla partecipazione del RE alla distrazione relativa alla operazione NE IT la motivazione dei giudici di merito dimostra che l'acquisto di pellame di scarsa qualità, che avvenne tramite due società estere facenti capo al RE - LE e OP -, consentì al RE e ad altri di esportare all'estero una notevole somma di danaro della CAM..
Le contestazioni in ordine a tale operazione del ricorrente si risolvono in inammissibili censure di merito.
È infondato e parzialmente di merito il motivo di impugnazione concernente la mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Tale ultimo diniego è correttamente motivato perché la Corte di merito ha ritenuto che nonostante la incensuratezza al RE non potessero essere riconosciute le attenuanti generiche in considerazione della grave condotta complessiva e del negativo comportamento processuale.
Si tratta di motivazione certamente congrua, oltre che logica;
la valutazione di merito non è censurabile in sede di legittimità. A ben vedere le considerazioni svolte dalla Corte di merito a proposito di diniego delle attenuanti generiche legittimano anche la determinazione della pena in misura leggermente superiore al minimo edittale.
Infatti proprio la gravità della condotta costituisce uno dei parametri indicati dall'articolo 133 c.p. al quale il giudice deve fare riferimento per la determinazione della pena.
Del resto un giudizio di gravità della condotta è percepibile da tutto il contesto motivazionale della sentenza impugnata. È infondata, pertanto, la censura di mancanza di motivazione sul punto.
È infondato, ed anzi ai limiti della ammissibilità, l'ultimo motivo di impugnazione concernente la presunta violazione dell'articolo 597 c.p.p.. Al RE in primo grado era stata inflitta la pena di cinque anni di reclusione, mentre in secondo grado tale pena è stata ridotta di un anno in considerazione della assoluzione dalle ipotesi di bancarotta societaria e documentale e della esclusione di due aggravanti.
Quindi la disposizione dell'articolo 597 c.p.p. è stata rispettata perché si sono operate riduzioni della pena conseguenti alle assoluzioni ed alla eliminazione delle aggravanti, anche se la misura di ogni singola riduzione non è stata determinata. Di sicuro però il risultato complessivo è di una consistente riduzione di pena rispetto a quella inflitta in primo grado.
Non si comprende poi da che cosa il ricorrente ricavi la misura dell'aumento di pena - anni uno - determinato in primo grado per la bancarotta societaria, dal momento che in altra parte del ricorso esso ricorrente aveva precisato che il giudice di primo grado non aveva indicato ne' quale fosse la pena assunta a base ne' gli aumenti per continuazione e aggravanti.
Di conseguenza in accoglimento parziale del ricorso proposto da US RE la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all'articolo 112 n. 1 c.p. e conseguentemente deve essere eliminata la relativa pena quantificata in mesi quattro di reclusione.
Il ricorso deve, invece, essere rigettato nel resto. 9) Conclusioni.
Per tutte le ragioni indicate la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di CH EF per essere i reati estinti per morte del reo.
La sentenza deve altresì essere annullata senza rinvio nei confronti di RE US e per l'effetto estensivo anche nei confronti di NT AS e RU AN limitatamente alla ritenuta aggravante ex articolo 112 n. 1 c.p. e devono conseguentemente essere eliminate le relative pene di mesi sei di reclusione per AS e di mesi quattro di reclusione ciascuno per AN e RE. Nel resto i ricorsi proposti da US RE, NT AS e RU AN vanno rigettati.
Il ricorso di RA OR deve essere dichiarato inammissibile e conseguentemente il OR va condannato a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma, liquidata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, di euro 500,00 alla Cassa delle ammende. RE US, AS NT, OR RA vanno, inoltre, condannati al pagamento in solido delle spese di parte civile liquidate in complessivi euro 2.500,00 per onorari. La parte civile non ha concluso nei confronti di AN avendo quest'ultimo risarcito il danno.
P.Q.M.
La Corte:
1) Annulla la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di EF CH per essere i reati estinti per morte del reo;
2) Annulla senza rinvio nei confronti di RE US, e per l'effetto estensivo anche nei confronti di NT AS e RU AN, limitatamente alla ritenuta aggravante ex articolo 112 n. 1 c.p. ed elimina le relative pene quantificate in mesi sei di reclusione per AS ed in quattro mesi di reclusione ciascuno per AN e RE;
3) Rigetta nel resto i ricorsi di RE, AS e AN;
4) Dichiara inammissibile il ricorso di OR RA che condanna al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma di euro 500,00 alla Cassa delle ammende;
5) Condanna RE, AS e OR in solido al pagamento delle spese di parte civile liquidate in complessivi euro 2.500,00 per onorari;
6) Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di UR SI con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano per un nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 dicembre 2004. Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2005