Sentenza 4 dicembre 2007
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/12/2007, n. 25278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25278 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GI MI CO SAS, in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore GI MI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell'avvocato CURZIO CICALA, difeso dall'avvocato GADALETA MAURO FRANCESCO GIACOMO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NT NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA RONCIGLIONE 3, presso lo studio dell'avvocato SCIUTO FILIPPO, che la difende con procura notarile rep. 36784;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 419/03 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 14/04/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/07 dal Consigliere Dott. Emilio MALPICA;
udito l'Avvocato F. VANNI, con delega depositata in udienza dell'Avvocato GADALETA Mauro Francesco Giacomo, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato SCIUTO Filippo, difensore della resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 4.6.1996, la S.a.s. DA OV e Co. con sede in Bisceglie, convenne davanti al Tribunale di Trani NT CA ed espose quanto segue.
Con scrittura privata del 28.2.1991, la NT prometteva di cedere a titolo di permuta alla società attrice, l'immobile di sua proprietà posto in Bisceglie, e la società si obbligava a cedere alla NT una porzione degli immobili da realizzarsi sul suolo oggetto della permuta. Nella scrittura privata si prevedevano, come condizioni al cui difetto sarebbe seguita la risoluzione automatica del contratto, che la soc. OV portasse a termine le trattative con gli altri proprietari delle unità immobiliari facenti parte dello stesso complesso edilizio entro diciotto mesi dalla sottoscrizione del contratto e che la società presentasse, nel termine di tre mesi dalla data della conclusione delle trattative con gli altri proprietari, il progetto per la costruzione del nuovo edificio e che, nel successivo termine di sei mesi dalla presentazione del progetto, fosse rilasciata la concessione per la costruzione.
Con raccomandata del 24.8.1992, la società comunicava alla convenuta la conclusione delle trattative con gli altri proprietari, ma, con lettera del 31.8.1992, la NT assumeva che il contratto era venuto meno, per il mancato rispetto del termine si diciotto mesi. Seguivano altre missive, cui la NT dava riscontro chiedendo la conclusione di una nuova permuta a condizioni diverse e per lei più favorevoli. Poiché la società aveva sostenuto già notevoli esborsi, aderiva alla stipulazione di un nuovo contratto in data 16.10.1992, in cui alla NT veniva promesso a titolo di permuta un locale di più ampia superficie.
L'approvazione del progetto subiva, quindi, dei ritardi, anche a causa dei ricorsi presentati al T.A.R. Puglia;
nel frattempo, la NT da prima dichiarava che non intendeva rispettare il contratto, essendo decorso il termine previsto nella scrittura 16.10.1992, poi, successivamente, cambiava idea, creando confusione circa le sue determinazioni;
infine, il 10.12.1994 comunicava formalmente che non intendeva dare esecuzione al contratto. A questo punto, essa istante, non potendo aderire alle ulteriori richieste della NT, che pretendeva una permuta a condizioni proibitive, si era vista costretta a cedere il contratto e l'affare ad un'altra società, la s.r.l. Costruzioni Sant'Andrea, subentrata sia nel contratto del 16.10.1992 sia nell'intero affare, acquistando con atto de 16.2.1995 tutte le residue porzioni di fabbricato della s.a.s. Dott. DA OV e co..
Tanto premesso la società attrice chiese: l'annullamento del contratto del 16.10. 1992, con la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, a causa della violenza morale esercitata dalla NT e delle minacce dirette ad estorcerle un consenso sempre più forzato ed oneroso;
in via subordinata, dedusse la configurabilità, nella condotta della convenuta, del dolo incidente, o, in via ancora più subordinata, della minaccia di far valere un diritto, al fine di conseguire un risultato ingiusto, abnorme ed iniquo rispetto al dovuto. In ulteriore subordine assunse che il diritto al risarcimento dei danni nasceva dalla responsabilità precontrattuale della NT nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, essendosi di volta in volta rifiutata di concludere i negozi che dalla stessa erano stati via promessi. Circa la quantificazione dei danni, affermò di aver sborsato L. 131.000.000 per risolvere i contratti di locazione in corso sui locali facenti parte del fabbricato da demolire e di aver perso un utile di impresa pari a circa L. 1.400.000.000, al cui pagamento chiese fosse condannata la convenuta.
La NT si costituì ed eccepì, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della S.a.s. Dott. DA OV e Co., a causa dell'avvenuta cessione del contratto del 16.10.1992 alla Costruzioni Sant'Andrea s.r.l. (atto del notaio Bonito dell'8.2.1995); nel merito contestò ogni addebito, deducendo che la società era inadempiente, come poteva evincersi dal contratto del 16.2.1995 intercorso con la Costruzioni Sant'Andrea, da cui emergeva che alcune porzioni del fabbricato da demolire erano state acquistate dalla OV soltanto in data 23.10.1992, e quindi ben oltre il termine dei diciotto mesi dal preliminare del 28.2.1991. All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Trani, ritenuto che con la cessione del contratto del 16.10.1992 intercorsa tra la società attrice e la Costruzioni Sant'Andrea erano state cedute dalla medesima attrice anche le azioni nascenti dal contratto, ed in particolare l'azione di annullamento, nonché il conseguente diritto al risarcimento danni derivante da tale negozio, rigettò la domanda dell'attrice che condannava alla rifusione delle spese processuali. La corte d'appello di Bari, adita dalla soc. DA OV e Co., con sentenza 7 febbraio/14 aprile 2003, rigettò l'impugnazione confermando integralmente le statuizioni di primo grado. Osservò la corte territoriale che l'assunto difensivo dell'appellante - secondo cui la società non avrebbe mai ceduto il contratto preliminare 16.10.92 - era smentito dalla esistenza del negozio di cessione in calce al contratto stesso, sottoscritto da DA OV nella sua qualità di legale rappresentante della società, da TO MI nella qualità di legale rappresentante della società Costruzioni S. Andrea e da NT CA. Tale cessione aveva determinato l'uscita di scena della cedente dal contratto preliminare e il subingresso ad ogni effetto della cessionaria nella posizione contrattuale del cedente. Rilevò la corte d'appello che la stessa appellante aveva ammesso la cessione nell'atto introduttivo del giudizio, e la aveva confermata il legale rappresentante in sede di interrogatorio formale. Conseguentemente, la nuova posizione difensiva assunta dall'appellante, oltre che inammissibile perché nuova, era anche infondata, in quanto la NT - manifestando il proprio consenso alla cessione - implicitamente aveva rinunciato ad avvalersi della condizione risolutiva prevista nella clausola n. 4 del preliminare ceduto, rinunzia valida anche senza la forma scritta perché apposta nel suo esclusivo interesse. Aggiunse che non poteva dubitarsi che alla cessione del contratto conseguisse la cessione delle azioni giudiziarie da esso nascenti, ne' poteva condividersi l'assunto dell'appellante secondo cui la cessione del contratto era impedita dal fatto che le prestazioni previste non erano state adempiute, trattandosi di contratto preliminare il cui oggetto sono solo obbligazioni e non diritti reali definitivi. Escluse infine che potesse denunciarsi la nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della cessionaria, non ricorrendo una ipotesi di litisconsorzio.
Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso la s.a.s. DA OV e Co., in persona del suo legale rappresentante, in forza di tre articolati motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso NT CA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt.1262, 1363, 1364, 1366, 1406, 1407, 1408,1409, 1410, 1456 c.c.. Si
duole che il giudice d'appello abbia rigettato il gravame nel presupposto che il contratto stipulato in data 8.2.1995 tra la NT e il Cessionario Costruzioni S. Andrea aveva determinato il subingresso del terzo nell'originario contratto e l'uscita del cedente e che il negozio era da qualificarsi come cessione di contratto. Assume che mai la società ricorrente aveva inteso cedere il contratto 16.10.92 stipulato con la NT in quanto detto contratto era risolto per dichiarazione della predetta;
solo una interpretazione meramente letterale e non rispettosa dei canoni ermeneutici poteva indurre a ritenere avvenuta la cessione, cui contraddiceva sia la volontà della NT, che non avrebbe mai accettato di far rivivere alle medesime condizioni un contratto che lei stessa aveva in precedenza dimostrato di voler considerare risolto sia la stipulazione dei successivi contratti anche tra la NT e la soc. Costruzioni S. Andrea si duole poi la ricorrente che se mai vi era stata la volontà di cedere il contratto, ancora meno quella di cedere le azioni da questo nascenti non essendovi alcun riferimento a dette cessioni negli atti intervenuti tra le parti.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt.1427, 1434, 1435, 1438, 1440, 1341 e 1342 c.c.; assume che dalla documentazione prodotta e dallo svolgimento dell'istruttoria di primo grado risultava che essa ricorrente era "stato costretta alla "cessione" (rectius: la sua risoluzione di diritto) del contratto per l'enorme potere contrattuale di cui era fornita CA NT". Era perciò evidente lo stato di soggezione psicologica che aveva inciso sulla accettazione da parte di essa ricorrente delle inique condizioni contrattuali imposte dalla NT, la quale doveva rispondere della mala fede nella conclusione delle trattative del contratto in quanto dalla presunta data di scadenza di diritto del negozio (16.10.1993) sino alla dichiarazione di volersi avvalere della stessa aveva tenuto un comportamento ambiguo e contraddittorio fonte di difficoltà e danni per essa controparte.
Formula inoltre la ricorrente censure sulla mancata dichiarazione di nullità delle clausole particolarmente onerose, e sulla mancata ammissione della consulenza tecnica per la dimostrazione del danno. Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia violazione dell'art. 102 c.p.c., e art. 1406 c.c.. Si duole la ricorrente - in via subordinata ove si ritenesse avvenuta la cessione del contratto - della contraddittorietà da cui sarebbe inficiata inficiata la affermazione della corte secondo cui non ricorrerebbe il litisconsorzio necessario, perché secondo la costante giurisprudenza, ove si discuta se sia avvenuta una cessione ovvero della sua validità e degli effetti, devono necessariamente partecipare tutte le parti del giudizio;
conseguentemente ad avviso della ricorrente sono nulli gli atti dei due giudizi di merito per la mancata integrazione del contraddittorio. Poiché era in discussione proprio se fosse avvenuta o meno la cessione dei diritti derivanti dal contratto, non poteva la corte di merito negare i presupposti per la integrazione con la motivazione che l'appellante aveva chiesto la tutela di un diritto di cui si era privata.
Il ricorso è destituito di fondamento in tutti i suoi motivi. Preliminarmente esaminando il terzo motivo - che ha priorità logica rispetto agli altri in quanto con esso si deduce la mancata citazione di un litisconsorte necessario, sicché l'eventuale fondatezza della doglianza sarebbe assorbente di qualsiasi altra e imporrebbe la declaratoria di nullità delle sentenze di merito - si osserva che nessuna lesione del contraddittorio può rilevarsi nel caso di specie.
Come è stato affermato da questa corte (Cass. 14 marzo 2006, n. 5439) se è pur vero che la cessione del contratto ex artt. 1406 e ss. c.c. configura un negozio plurilaterale, per il cui perfezionamento è necessaria la partecipazione di tutti e tre i soggetti interessati, cioè del cedente, del cessionario e del contraente ceduto, sussiste il litisconosorzio necessario tra tutte le suddette parti soltanto quando è oggetto del giudizio l'accertamento con efficacia di giudicato di detto negozio;
il litisconsorzio non sussiste, invece, quando si controverta tra due delle parti in causa e la sussistenza e validità del contratto di cessione debba formare oggetto di accertamento solo incidentale, al fine di acclarare la fondatezza o meno di una pretesa che abbia il suo presupposto nel contratto stesso.
Nel caso di specie non è mai stata posta in discussione della parte attrice la validità e l'efficacia del contratto intercorso tra essa e la cessionaria Costruzioni S. Andrea, in forza del quale erano stati ceduti alla predetta tutti i contratti intervenuti con i proprietari delle unità immobiliari destinate alta demolizione. Lo stesso attore ha sempre dato atto dell'intervenuta cessione del contratto con la NT nella narrativa della citazione, e solo all'esito della pronuncia negativa del tribunale ha ritenuto di porre in discussione il fatto che oggetto del contratto di cessione fosse stato anche il preliminare intercorso con la convenuta;
tuttavia nella prospettazione dell'attore non risulta che lo stesso avesse mai chiesto al tribunale una statuizione che potesse avere effetto anche nei confronti della società S. Andrea, cui nessun rimprovero è stato mai mosso. Emerge, anzi, la palese contraddizione tra la posizione del ricorrente che invoca il litisconsorzio con la cessionaria, e per altri versi esclude che il contratto con la NT - fulcro e fonte delle domande oggetto della presente controversia - sia mai stato ceduto all'Impresa S. Andrea. Passando all'esame degli altri motivi, osserva la corte che, sotto l'apparente denuncia di violazione di norme di ermeneutica contrattuale, il ricorrente si limita in realtà a contestare - in maniera peraltro contraddittoria - le argomentazioni della corte di merito circa l'avvenuta cessione del contratto intercorso con la NT e, quindi, la impossibilità per il cedente di esperire azioni fondate sul contratto stesso. È appena il caso di rilevare che la corte di merito ha dato atto della esistenza di una prova documentale della cessione, rappresentata dalla sottoscrizione di tutte le parti - cedente, cessionaria e ceduta - in calce al contratto di cui si discute.
Non si comprende in verità il tenore delle censure mosse nel secondo motivo, atteso che dopo aver negato la cessione del preliminare con la NT, nel motivo in questione il legale rappresentante della impresa OV si duole che la corte non abbia considerato che egli era stato "costretto" alla cessione, sviluppando, in maniera piuttosto confusa, argomenti che avrebbero potuto rilevare in un giudizio di annullamento del contratto per violenza morale, azione che non è mai stata esperita dall'odierno ricorrente. Deve invece concludersi che la sentenza impugnata ha correttamente escluso ogni possibile azione contrattuale da parte del OV, perché con la cessione del contratto sono state necessariamente cedute anche tutte le possibili azioni e pretese da esso nascenti.
Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 8.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Civile, il 24 maggio 2007. Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2007