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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 05/11/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3334/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa RI VE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3334 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e (C.F. ), nata ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dagli avv.ti LENTINI FEDERICO e MAGRO RICCARDO, giusta procura in atti;
- parte attrice -
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._3
- convenuto contumace -
oggetto: danno temuto e risarcimento del danno.
conclusioni delle parti: come rassegnate con le note depositate per l'udienza del 9.4.2025 tenuta mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2
adito l'intestato Tribunale al fine di veder condannare ad eseguire, sia sulla Controparte_1
porzione di sua esclusiva proprietà che sui beni comuni, relativamente alla quota di sua spettanza, tutte le opere necessarie al fine di eliminare definitivamente le infiltrazioni al proprio appartamento;
hanno altresì chiesto che il convento venga condannato al risarcimento dei danni causati al proprio appartamento e al mobilio - rispettivamente quantificati in €
1 32.322.81 ed € 3.000,00 - nonché “all'ulteriore somma di euro 15.000,00 a titolo di risarcimento per
la mancata possibilità di utilizzare il bene”.
A supporto della propria pretesa hanno rappresentato:
- di essere proprietari, in regime di comunione legale, dell'unità immobiliare sita in
Favara, Via Giovanni XXIII n. 8 piano terzo, meglio specificata nell'atto introduttivo;
- che l'immobile è collocato in una palazzina composta da quattro piani, i cui restanti tre sono di proprietà dell'odierno convenuto;
- che “il piano posto al di sopra dell'appartamento di proprietà degli attori (il quarto) è privo di
muri perimetrali e quindi esposto continuamente alle intemperie con l'acqua piovana che entra
liberamente e stagna sul pavimento infiltrandosi nel piano sottostante”, (…) “al di sopra di tale quarto
piano si trova la copertura dell'intero stabile costituita da solaio piano grezzo”;
- che tale situazione ha pregiudicato la tenuta statica dell'immobile e compromesso gravemente il proprio appartamento, come da perizia allegata;
- la compresenza di due proprietari all'interno dello stabile determina una comunione forzosa che dà luogo ad un condominio minimo e, dunque, troveranno applicazione (in quanto compatibili e salvo alcune eccezioni) le relative regole codicistiche;
“poiché tutte le opere
devono realizzarsi sul piano verticale di proprietà esclusiva del Sig. si ritiene che esse debbano CP_1
essere ricomprese nella disciplina dettata per le cose destinate a servire i condomini in misura diversa,
ex art. 1123, comma terzo, cod. civ e pertanto si chiede che le stesse siano sostenute unicamente dal
convenuto, ovvero (in assenza di tabelle) nella misura di ¾ a carico dello stesso”.
Pur correttamente evocato in giudizio, ha omesso di costituirsi e Controparte_1
pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Nel corso del giudizio è stata disposta CTU che ha preliminarmente dato conto che il piano terra, particelle sub 2 e sub 2, è di proprietà di , mentre la parte non censita Controparte_1
è di proprietà indivisa di e;
il primo piano è di proprietà Controparte_1 Parte_3
di ; il secondo piano è di proprietà di;
il terzo piano è di Parte_3 Controparte_1
proprietà di e il quarto piano è di proprietà di Parte_1 Parte_2 CP_1
; la copertura del fabbricato (lastrico solare) è di proprietà indivisa di
[...] CP_1
e .
[...] Parte_3
2 L'ausiliario ha quindi descritto i luoghi e, in particolare, ha riferito che il quarto piano è
“privo delle pareti esterne ed interne e di qualunque finitura e/o impianto, è soggetto ad essere invaso
dalle acque meteoriche provenienti dai lati e dal sovrastante lastrico solare. Parte della sua superficie è
occupata da materiali di varia tipologia (residui edilizi, vecchie tavole, guano di uccelli) che
contribuiscono ad incrementare i fenomeni infiltrativi presenti nell'abitazione di parte ricorrente”.
L'abitazione degli attori, poi, presenta in alcuni ambienti evidenti ammaloramenti (tra cui rigonfiamenti e lesioni, muffe, gocciolamenti ecc.)
Per ciò che riguarda il nesso causale, è stato accertato che i descritti fenomeni infiltrativi
“sono indubbiamente causati dalle precipitazioni atmosferiche che si infiltrano dal sovrastante solaio”,
causati in maniera predominante dalle immissioni laterali del quarto piano.
Il Consulente, all'uopo interrogato, ha quindi quantificato in € 22.500,00 il costo delle opere necessarie per la rimozione dei danni subiti all'immobile dei ricorrenti;
ha poi individuato le opere necessarie per l'eliminazione delle cause dei fenomeni infiltrativi da effettuare su beni di proprietà esclusiva del convenuto, fornendo soluzioni alternative, e sulle parti condominiali (pagg. 23 e 24).
Ciò detto, muovendo alle valutazioni in diritto, gli attori hanno dedotto in primo luogo il timore di un danno diretto alla “cosa” propria, proveniente da “cose” altrui, chiedendo l'eliminazione delle cause del danno, invocando una tutela riconducibile all'art. 1172 c.c.
Ebbene, accertata la sussistenza dei fatti posti a fondamento della domanda - si richiamano a riguardo i citati esiti della consulenza tecnica d'ufficio, che si condivide integralmente, in quanto logica e adeguatamente motivata - è necessario muovere all'individuazione dei soggetti tenuti a porre in essere gli interventi necessari per l'eliminazione del pericolo.
Per ciò che concerne i lavori da effettuare al quarto piano, di proprietà esclusiva del convenuto, alcun dubbio che quest'ultimo debba essere condannato alla loro realizzazione,
come individuati nella soluzione dell'Ausiliario al punto tre (impermeabilizzazione del solaio del piano quarto come se fosse un lastrico solare, dettagliatamente elencati al computo metrico estimativo (Allegato n.
5-Capitolo B), da preferire in quanto “offre sufficienti garanzie di
affidabilità e di durata nel tempo”.
3 Per quanto riguarda invece le opere da effettuare sulle zone comuni, tra cui rientra certamente il lastrico solare, ai sensi dell'art. 1126 c.c., è in primo luogo necessario dar conto della sussistenza, nel caso di specie, di un condominio minimo, trattandosi di immobile con almeno due proprietari e delle zone comuni, con conseguente applicazione degli articoli del codice civile in materia di Condominio, ove compatibili.
Eppure, tale , fino a quando non costituito e citato in giudizio, non può essere CP_2
condannato ad effettuare i lavori di cui si tratta.
Anche l'art. 1123 c.c. invocato da parte attrice, facendo riferimento alla diversa questione del riparto delle spese, presuppone l'individuazione di un costituito e CP_2
condannato ad adempiere. Inoltre, la disciplina di cui agli artt. 1105 e 1110 c.c., prevedendo l'inerzia di un Condominio, non può prescindere dalla costituzione di quest'ultimo.
Muovendo al richiesto risarcimento, verificata la sussistenza dei danni lamentati e condivisa la quantificazione effettuata dal CTU, pari al costo del ripristino degli ambienti,
va condannato a pagare € 22.500,00 agli attori. Controparte_1
Non possono trovare accoglimento invece le ulteriori pretese risarcitorie.
Invero, gli attori nulla hanno allegato circa i danni subiti al mobilio, né hanno dato prova di non aver vissuto nell'immobile (non è stato allegato, ad esempio, alcun contratto di locazione di altro immobile né, si precisa, sono state formulate richieste di prove testimoniali aventi ad oggetto tali circostanze).
In virtù del principio di soccombenza, le spese di lite e dell'occorsa CTU, come liquidate con separato decreto, vanno poste a carico del convenuto.
Le spese di lite vengono liquidate in dispositivo per lo scaglione di riferimento,
individuato in base all'accordato, in applicazione dei criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022), con parametri tendenti ai minimi in considerazione delle questioni giuridiche trattate e dell'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento in composizione monocratica, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento delle domande spiegate da e Parte_1 Pt_2
[...]
4 ORDINA a di eseguire nell'immobile di sua proprietà, posto al quarto Controparte_1
piano della palazzina meglio specificata in parte motiva, i lavori di ripristino indicati nella
CTU al computo metrico estimativo (Allegato n.
5-Capitolo B);
CONDANNA a pagare a e la Controparte_1 Parte_1 Parte_2
complessiva somma di € 22.500,00 a titolo di risarcimento;
PONE definitivamente le spese della CTU in capo a;
Controparte_1
CONDANNA a rifondere a e le spese Controparte_1 Parte_1 Parte_2
di lite che si liquidano in € 4.500,00 per compensi ed € 535,00 per spese esenti, oltre IVA, CPA
e rimborso delle spese generali nella misura di legge.
Così deciso in Agrigento, in data 5 novembre 2025
il Giudice
RI VE
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa RI VE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3334 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e (C.F. ), nata ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dagli avv.ti LENTINI FEDERICO e MAGRO RICCARDO, giusta procura in atti;
- parte attrice -
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._3
- convenuto contumace -
oggetto: danno temuto e risarcimento del danno.
conclusioni delle parti: come rassegnate con le note depositate per l'udienza del 9.4.2025 tenuta mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2
adito l'intestato Tribunale al fine di veder condannare ad eseguire, sia sulla Controparte_1
porzione di sua esclusiva proprietà che sui beni comuni, relativamente alla quota di sua spettanza, tutte le opere necessarie al fine di eliminare definitivamente le infiltrazioni al proprio appartamento;
hanno altresì chiesto che il convento venga condannato al risarcimento dei danni causati al proprio appartamento e al mobilio - rispettivamente quantificati in €
1 32.322.81 ed € 3.000,00 - nonché “all'ulteriore somma di euro 15.000,00 a titolo di risarcimento per
la mancata possibilità di utilizzare il bene”.
A supporto della propria pretesa hanno rappresentato:
- di essere proprietari, in regime di comunione legale, dell'unità immobiliare sita in
Favara, Via Giovanni XXIII n. 8 piano terzo, meglio specificata nell'atto introduttivo;
- che l'immobile è collocato in una palazzina composta da quattro piani, i cui restanti tre sono di proprietà dell'odierno convenuto;
- che “il piano posto al di sopra dell'appartamento di proprietà degli attori (il quarto) è privo di
muri perimetrali e quindi esposto continuamente alle intemperie con l'acqua piovana che entra
liberamente e stagna sul pavimento infiltrandosi nel piano sottostante”, (…) “al di sopra di tale quarto
piano si trova la copertura dell'intero stabile costituita da solaio piano grezzo”;
- che tale situazione ha pregiudicato la tenuta statica dell'immobile e compromesso gravemente il proprio appartamento, come da perizia allegata;
- la compresenza di due proprietari all'interno dello stabile determina una comunione forzosa che dà luogo ad un condominio minimo e, dunque, troveranno applicazione (in quanto compatibili e salvo alcune eccezioni) le relative regole codicistiche;
“poiché tutte le opere
devono realizzarsi sul piano verticale di proprietà esclusiva del Sig. si ritiene che esse debbano CP_1
essere ricomprese nella disciplina dettata per le cose destinate a servire i condomini in misura diversa,
ex art. 1123, comma terzo, cod. civ e pertanto si chiede che le stesse siano sostenute unicamente dal
convenuto, ovvero (in assenza di tabelle) nella misura di ¾ a carico dello stesso”.
Pur correttamente evocato in giudizio, ha omesso di costituirsi e Controparte_1
pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Nel corso del giudizio è stata disposta CTU che ha preliminarmente dato conto che il piano terra, particelle sub 2 e sub 2, è di proprietà di , mentre la parte non censita Controparte_1
è di proprietà indivisa di e;
il primo piano è di proprietà Controparte_1 Parte_3
di ; il secondo piano è di proprietà di;
il terzo piano è di Parte_3 Controparte_1
proprietà di e il quarto piano è di proprietà di Parte_1 Parte_2 CP_1
; la copertura del fabbricato (lastrico solare) è di proprietà indivisa di
[...] CP_1
e .
[...] Parte_3
2 L'ausiliario ha quindi descritto i luoghi e, in particolare, ha riferito che il quarto piano è
“privo delle pareti esterne ed interne e di qualunque finitura e/o impianto, è soggetto ad essere invaso
dalle acque meteoriche provenienti dai lati e dal sovrastante lastrico solare. Parte della sua superficie è
occupata da materiali di varia tipologia (residui edilizi, vecchie tavole, guano di uccelli) che
contribuiscono ad incrementare i fenomeni infiltrativi presenti nell'abitazione di parte ricorrente”.
L'abitazione degli attori, poi, presenta in alcuni ambienti evidenti ammaloramenti (tra cui rigonfiamenti e lesioni, muffe, gocciolamenti ecc.)
Per ciò che riguarda il nesso causale, è stato accertato che i descritti fenomeni infiltrativi
“sono indubbiamente causati dalle precipitazioni atmosferiche che si infiltrano dal sovrastante solaio”,
causati in maniera predominante dalle immissioni laterali del quarto piano.
Il Consulente, all'uopo interrogato, ha quindi quantificato in € 22.500,00 il costo delle opere necessarie per la rimozione dei danni subiti all'immobile dei ricorrenti;
ha poi individuato le opere necessarie per l'eliminazione delle cause dei fenomeni infiltrativi da effettuare su beni di proprietà esclusiva del convenuto, fornendo soluzioni alternative, e sulle parti condominiali (pagg. 23 e 24).
Ciò detto, muovendo alle valutazioni in diritto, gli attori hanno dedotto in primo luogo il timore di un danno diretto alla “cosa” propria, proveniente da “cose” altrui, chiedendo l'eliminazione delle cause del danno, invocando una tutela riconducibile all'art. 1172 c.c.
Ebbene, accertata la sussistenza dei fatti posti a fondamento della domanda - si richiamano a riguardo i citati esiti della consulenza tecnica d'ufficio, che si condivide integralmente, in quanto logica e adeguatamente motivata - è necessario muovere all'individuazione dei soggetti tenuti a porre in essere gli interventi necessari per l'eliminazione del pericolo.
Per ciò che concerne i lavori da effettuare al quarto piano, di proprietà esclusiva del convenuto, alcun dubbio che quest'ultimo debba essere condannato alla loro realizzazione,
come individuati nella soluzione dell'Ausiliario al punto tre (impermeabilizzazione del solaio del piano quarto come se fosse un lastrico solare, dettagliatamente elencati al computo metrico estimativo (Allegato n.
5-Capitolo B), da preferire in quanto “offre sufficienti garanzie di
affidabilità e di durata nel tempo”.
3 Per quanto riguarda invece le opere da effettuare sulle zone comuni, tra cui rientra certamente il lastrico solare, ai sensi dell'art. 1126 c.c., è in primo luogo necessario dar conto della sussistenza, nel caso di specie, di un condominio minimo, trattandosi di immobile con almeno due proprietari e delle zone comuni, con conseguente applicazione degli articoli del codice civile in materia di Condominio, ove compatibili.
Eppure, tale , fino a quando non costituito e citato in giudizio, non può essere CP_2
condannato ad effettuare i lavori di cui si tratta.
Anche l'art. 1123 c.c. invocato da parte attrice, facendo riferimento alla diversa questione del riparto delle spese, presuppone l'individuazione di un costituito e CP_2
condannato ad adempiere. Inoltre, la disciplina di cui agli artt. 1105 e 1110 c.c., prevedendo l'inerzia di un Condominio, non può prescindere dalla costituzione di quest'ultimo.
Muovendo al richiesto risarcimento, verificata la sussistenza dei danni lamentati e condivisa la quantificazione effettuata dal CTU, pari al costo del ripristino degli ambienti,
va condannato a pagare € 22.500,00 agli attori. Controparte_1
Non possono trovare accoglimento invece le ulteriori pretese risarcitorie.
Invero, gli attori nulla hanno allegato circa i danni subiti al mobilio, né hanno dato prova di non aver vissuto nell'immobile (non è stato allegato, ad esempio, alcun contratto di locazione di altro immobile né, si precisa, sono state formulate richieste di prove testimoniali aventi ad oggetto tali circostanze).
In virtù del principio di soccombenza, le spese di lite e dell'occorsa CTU, come liquidate con separato decreto, vanno poste a carico del convenuto.
Le spese di lite vengono liquidate in dispositivo per lo scaglione di riferimento,
individuato in base all'accordato, in applicazione dei criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022), con parametri tendenti ai minimi in considerazione delle questioni giuridiche trattate e dell'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento in composizione monocratica, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento delle domande spiegate da e Parte_1 Pt_2
[...]
4 ORDINA a di eseguire nell'immobile di sua proprietà, posto al quarto Controparte_1
piano della palazzina meglio specificata in parte motiva, i lavori di ripristino indicati nella
CTU al computo metrico estimativo (Allegato n.
5-Capitolo B);
CONDANNA a pagare a e la Controparte_1 Parte_1 Parte_2
complessiva somma di € 22.500,00 a titolo di risarcimento;
PONE definitivamente le spese della CTU in capo a;
Controparte_1
CONDANNA a rifondere a e le spese Controparte_1 Parte_1 Parte_2
di lite che si liquidano in € 4.500,00 per compensi ed € 535,00 per spese esenti, oltre IVA, CPA
e rimborso delle spese generali nella misura di legge.
Così deciso in Agrigento, in data 5 novembre 2025
il Giudice
RI VE
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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