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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/02/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Manuela Pellerino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a R.G. N. 2958/2023
TRA
Avv. MEMMO Maurizio, rappresentato e difeso da se medesimo,
RICORRENTE
e
Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbale di causa del 24.1.2025.
Con ricorso depositato il 14.4.2023, ai sensi degli artt. 170, 84 e 116 D.P.R. 115/2002, l'Avv.
Maurizio Memmo si opponeva al decreto del 23.3.2023, depositato il 24.3.2023, notificato il
24.3.2023, con cui il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, a fronte dell'istanza di liquidazione datata 10.2.2023, nell'ambito del processo penale, dinanzi al medesimo Tribunale di
Lecce in composizione monocratica, avente R.G.T. n. 2715/2019, nei confronti di CP_2
aveva rigettato la medesima istanza, sostenendo che non risultava esaurientemente documentato il lamentato stato d'insolvenza dell'assistito, sulla base semplicemente di un verbale di pignoramento da cui emergeva che l'Ufficiale giudiziario aveva trovato chiusa la porta dell'abitazione di residenza dell'esecutato. Il , nonostante la regolare notifica del ricorso, rimaneva Controparte_1
contumace.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, con ordinanza del 24.1.2025, veniva trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 281 terdecies, 281 sexies, comma 3 c.p.c.
________________
La domanda è infondata e va rigettata per i motivi di seguito esposti.
Non sussistono i presupposti per la liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 116 T.U. n. 115/2002, in quanto non risulta dimostrata l'impossidenza dell'assistito, avendo l'Ufficiale giudiziario, nel caso di specie, solo attestato l'assenza dell'esecutato, dopo due accessi presso la sua residenza anagrafica.
Non vi è alcuna prova, dunque, che l'esecutato non fosse titolare di beni immobili o mobili, su cui agire in via esecutiva.
D'altra parte, l'imputato non risultava né irreperibile, né contumace nell'ambito del processo penale in cui il ricorrente lo ha difeso ex art. 97, comma 4 c.p.p. e, sulla base del certificato di residenza prodotto dallo stesso residente, risultava risiedere ancora, al tempo del verbale di pignoramento, in
Carmiano alla via G. Pascoli n. 4/B.
Dunque, non sussistono i presupposti che consentono di ritenerlo irreperibile.
Pertanto, si ritiene di dover rigettare l'opposizione e che nulla debba disporsi per le spese di lite del presente giudizio, essendo il convenuto rimasto contumace. CP_1
P.T.M. definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'Avv. Maurizio Memmo nei confronti del
, in persona del Ministro pro tempore, così dispone: Controparte_1
1) rigetta l'opposizione;
2) nulla per le spese.
Si comunichi.
Lecce, 12.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Manuela Pellerino