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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/04/2025, n. 2269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2269 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere rel.
Dott. Pasquale Cabato Giudice aus. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 5410/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, riservata in decisione in data 5.12.2024 all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 221, comma 4, della legge 17.07.2020 n. 77 e vertente tra
OS RI (CF [...]), rappresentato e difeso dall'avv. l'avv. Nicola
Staniscia (Fax. 0668301118 – nicolastaniscia@ordineavvocatiroma.org – CF.
[...]) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma alla via Crescenzio n. 20, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
HDI ASSICURAZIONI SPA (c.f. 04349061004), in persona del suo procuratore speciale Davide
Dondini, con sede in Roma ed ivi elettivamente domiciliata alla Via C. Morin 45 presso lo Studio del
1 sottoscritto Avv. Michele Arditi di Castelvetere (c.f. [...]) il quale la rappresenta e difende in forza di procura in atti.
APPELLATA
Avverso
Sentenza del Tribunale di Roma n. 988/2020
Oggetto: inadempimento, risarcimento danni
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, SI FA ha convenuto in giudizio la HDI
Assicurazioni s.p.a. al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- condannare la convenuta alla consegna dell'assegno circolare n. A/C n. 3202572958-00 tratto sulla SPA INTESA SANPAOLO all'ordine di SI FA ovvero, in caso di materiale inesistenza e/o estinzione del titolo, condannare la convenuta al pagamento dell'equivalente numerario portato dall'assegno circolare, oltre interessi ex dlgs 231/02 a far data dal 12/3/2015; - condannare, altresì, la convenuta al risarcimento dei danni in favore dell'attore, nella misura che sarà determinata in corso di causa, o in quella diversa maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche con prudente apprezzamento equitativo per la pervicace attività omissiva posta in essere dalla Spa HDI Assicurazioni e consistente nella mancata cooperazione alla riemissione dell'assegno circolare n. 3202572958-00 tratto sulla
SPA INTESA SANPAOLO di cui l'attore è legittimo portatore e beneficiario in forza di un titolo giurisdizionale passato in giudicato ”.
A sostegno delle proprie domande, l'attore sosteneva di aver smarrito e poi ritrovato l'assegno n.
3202572958-00, consegnato dalla società convenuta in conseguenza della sentenza del Tribunale di
Roma n. 1532/04. Sosteneva poi di aver restituito alla convenuta l'assegno affinché l'assicurazione si adoperasse per richiedere alla CONSAP il rimborso delle somme affluite nel fondo di cui alla l.
266/05.
Si costituiva nel precedente grado di giudizio la HDI Assicurazioni s.p.a., la quale domandava di rigettare le richieste attoree poiché il debito si era estinto con la consegna dell'assegno e comunque il credito dell'attore era stato oggetto di pignoramento da parte di un suo creditore.
Con la sentenza impugnata, il Giudice rigettava le domande attoree, ritenendo che il SI avesse violato il principio di correttezza, non avendo fornito prova alcuna sulle sorti dell'assegno, del motivo del suo mancato incasso, della restituzione dello stesso alla convenuta e della prova dell'attivazione del recupero presso il fondo.
2 Avverso la suddetta sentenza proponeva appello SI FA il quale domandava, in totale riforma della sentenza, di condannare l'appellata alla consegna di n. 1 assegno circolare di importo corrispondente a quello prescritto pari ad euro 4.959,35 in sostituzione di quello già emesso ovvero, in caso di inesistenza e/o estinzione del titolo, condannare l'appellata al pagamento dell'equivalente numerario portato dall'assegno circolare prescritto, oltre interessi legali a decorrere dalla data di avvio della negoziazione assistita, e di condannare altresì l'appellata al risarcimento a favore dell'appellante dei danni causati dalla mancata cooperazione di HDI alla riemissione dell'assegno controverso.
Si costituiva nel presente grado di giudizio la HDI Assicurazioni s.p.a., la quale domandava di respingere l'appello con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 27/11/2024, tenutasi in trattazione scritta, la Corte tratteneva la causa in decisione con l'assegnazione di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il proprio atto di appello, SI FA ha formulato tre motivi di appello:
1. violazione della L. 266/2005 per avere il Giudice fatto discendere dal mancato incasso del titolo nel termine prescrizionale di legge una volontaria mancata collaborazione del beneficiario dell'assegno all'estinzione dell'obbligazione;
2. violazione dell'art. 1175 – 375 c.c. e 2697 c.c. per avere il Tribunale respinto la domanda di rimborso della provvista, portata dal titolo prescritto, sul presupposto di una violazione, da parte del beneficiario, dei doveri di correttezza e buona fede;
3. violazione di diritto ex art. 547 - 553 cpc 112 cpc - 100 cpc - l'art. 1, comma 343, della Legge finanziaria 2006 (n. 266 del 23 dicembre 2005) - 115 e 116 cpc - 1362 cc e ss. omessa valutazione di una circostanza determinante.
Come premesso, il Giudice ha rigettato le domande formulate dal SI in primo grado ritenendo che quest'ultimo avesse violato i doveri di correttezza poiché non avrebbe incassato l'assegno entro i tre anni dall'emissione dello stesso e avrebbe omesso di fornire una giustificazione per siffatta omissione.
L'appellante, nei propri scritti, sosteneva di non aver potuto incassare l'assegno poiché lo aveva smarrito. Aggiunge inoltre che l'assegno in questione era stato in un secondo momento rinvenuto in un fascicolo di un successivo ed estraneo giudizio, poi sequestrato dall'autorità giudiziaria.
Questi fatti, tuttavia, vengono semplicemente narrati e mai provati dall'attore. Invero non risulta in atti che vi sia stata una denuncia dello smarrimento del titolo né è stato depositato alcun provvedimento con il quale l'autorità giudiziaria avrebbe disposto il sequestro del fascicolo
3 all'interno del quale sarebbe stato contenuto il titolo del SI. Proprio da queste omissioni, è derivato il convincimento del Giudice nel senso del rigetto delle domande attoree.
È opportuno a tal proposito premettere che, nel proprio atto di appello, il SI non ha contestato le conclusioni raggiunte dal Giudice in merito ai suddetti comportamenti omissivi, trascurando anche nella presente sede di fornire qualsivoglia giustificazione al mancato incasso dell'assegno nei termini previsti dalla legge. La difesa del SI, difatti, insiste esclusivamente sul suo diritto ad ottenere il pagamento della provvista ai sensi della legge 266/2005, senza nulla aggiungere riguardo alla mancata prova dello smarrimento dell'assegno ritenuta dirimente dal Giudice di primo grado.
È dunque pacifico che nessuna prova sia stata fornita circa le sorti di questo assegno, e che non sia stata impugnata la sentenza nella parte in cui si rigetta l'appello per violazione del principio di correttezza da parte del SI, dovendosi dunque ritenere tale capo passato in giudicato.
Premesso quanto sopra, in ogni caso, i motivi di appello proposti non possono essere accolti.
Difatti ai sensi dell'artt. 345 ter della L. n. 266/2005, gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono versati al Fondo depositi “dormienti” entro il
31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione, rimanendo, tuttavia impregiudicato il diritto del richiedente l'emissione dell'assegno circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo.
Ne deriva quindi che una volta che sia decorso il termine triennale, il beneficiario dell'assegno circolare non può più ottenerne il pagamento, con la conseguenza che colui che ha richiesto tale titolo di credito può ripetere la provvista dal cd. Fondo depositi dormienti, e la relativa azione si prescrive nel termine ordinario decennale, applicando le regole proprie del “mandato” che caratterizza il rapporto fra cliente e Istituto emittente.
Applicando tali principi al caso in esame appare evidente come la ricorrente avesse piena legittimazione ad agire per la restituzione della somma essendo spirato il termine per la beneficiaria ad incassare l'assegno e non essendo ancora spirato il termine di prescrizione della ricorrente ad ottenere la restituzione della provvista al momento dell'introduzione della causa.
Come sostenuto dall'appellante, dunque, decorso il termine prescrizionale di tre anni per l'incasso dell'assegno, è onere del soggetto che ha chiesto l'erogazione dello stesso, e in questo caso della HDI, di rivolgersi al Fondo al fine di ottenere il rimborso della provvista.
Appare tuttavia dirimente, per il rigetto dell'appello, considerare che con l'ordinanza del 25/05/2016 resa nel procedimento esecutivo R.G.E.n. 37138/2014 il giudice ha ordinato ad HDI Assicuazioni di pagare a RU ER le somme dovute a SI FA, circostanza documentalmente provata e mai contestata dal SI. Da ciò ne discende che l'appellante, per effetto del suddetto pignoramento,
4 non può più vantare alcun diritto sulle somme dovute dalla HDI sulla base della sentenza 1532/04 del
Tribunale di Roma.
Conclusivamente l'appello deve quindi essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 con riferimento allo scaglione di cause di valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00.
Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo agli appellanti di una somma pari al contributo unificato.
PQM
La Corte, pronunciando sull' appello formulato da SI FA avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 988 dell'anno 2020, ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così decide:
a) Rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese processuali del presente grado che liquida in complessivi euro 1.923,00, oltre a rimborso forfetario 15% e ad oneri accessori (IVA e Cpa) come per legge.
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo alla società appellante di una somma pari al contributo unificato.
Roma, li 5 marzo 2025
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott.ssa Silvia Di Matteo
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