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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/02/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 10457/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.02.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10457/2023 R.G. LAVORO
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.to Vincenzo Pecorario, come da procura in atti.
RICORRENTE
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù procura generale alle liti dall'Avv. Antonio
Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: indebito
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/08/2023 la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere titolare di assegno mensile di assistenza con decorrenza dal 15.01.2020, successivamente confermato a CP_ seguito di visita di revisione da parte dell' con decorrenza dal 1.08.2022, ha dedotto che in data
14.03.2023 l' aveva notificato indebito assistenziale per non meglio specificati motivi per CP_1 somme versate con decorrenza dal 1.09.2022 al 30.04.2023, pari ad euro 2.718,39 e quindi per le annualità 2022/2023; che per i predetti anni 2022 e 2023 era in possesso del requisito sanitario utile per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza, oltre che dei requisiti amministrativi dell'iscrizione al collocamento e del mancato superamento dei limiti reddituali per beneficiare della prestazione assistenziale;
di aver presentato ricorso amministrativo il 3.05.2023, rimasto senza esito.
Tanto premesso ha chiesto di accertare che per il periodo oggetto dell'indebito era in possesso dei requisiti di legge previsti per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza, con conseguente annullamento dell'indebito di € 2.718,39, notificato dall' Sede di Afragola in data 14.03.2023 e CP_1 con condanna dell' alla restituzione di quanto già eventualmente trattenuto, vinte le spese di lite. CP_1
Instaurato il contraddittorio si costituiva l' che chiedeva a vario titolo il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è fondata e come tale va accolta nei limiti di cui in motivazione.
Dalla documentazione in atti ed in particolare dalla comunicazione inviata dall' il 14.03.2023 CP_1 di riliquidazione della pensione n.07791031 cat. inv.civ. e dalle difese dell' , si evince che CP_1 oggetto dell'indebito è l'erronea corresponsione della prestazione per il periodo dal 1.09.2022 al
30.04.2023 e per l'importo di euro 2.718,39, per motivi reddituali.
Com'è noto (cfr. Cass. S.U. N° 18046/2010) in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. Ciò naturalmente presuppone che l' abbia correttamente indicato le ragioni poste alla base della CP_1 richiesta di ripetizione dell'indebito in modo da consentire al pensionato un'adeguata difesa.
Orbene, nella fattispecie in esame la ricorrente ha assolto all'onere della prova circa la spettanza del beneficio per gli anni 2022 e 2023, avendo depositato ai fini della prova della permanenza del requisito sanitario, copia del verbale della Commissione medica del 15.01.2020 che la riconosce invalida nella misura del 80% a decorrere dal gennaio 2020 e successivamente confermata in sede di revisione con decorrenza dal 1.08.2022, nonché certificazione attestante lo stato di disoccupazione e certificazione reddituale aggiornata, dalla quale risulta il possesso del requisito reddituale previsto per legge per i predetti anni (cfr. certificati Agenzia delle Entrate).
Per converso con riguardo al requisito reddituale e diversamente da quanto sostenuto dall' , non CP_1 può attribuirsi valore probatorio alla dichiarazione della parte ricorrente, contenuta nel modello Ap70
(riguardante gli anni 2019 al 2021), in quanto smentita dalla certificazione reddituale dell'Agenzia
Delle Entrate e dalla CU 2024 e 2023, dalla quale risulta che gli unici redditi percepiti dall'istante sono esenti, con la conseguenza che non concorrono ai fini della determinazione del reddito e, quindi, ai fini della verifica dell'effettivo superamento della soglia reddituale legale (Anno 2022 Euro
5.015,14 e Anno 2023 Euro 5.391,88). Inoltre, del tutto generica è la circostanza dedotta dall' CP_1 che “in sede di separazione consensuale il coniuge dell'odierna ricorrente si impegnava a versarle a titolo di mantenimento 600 euro mensili, da aggiornare annualmente secondo indici istat”, in mancanza di prova dell'effettivo versamento in favore dell'istante delle predette somme.
Da ciò ne consegue che il ricorso va accolto e va dichiarata l'irripetibilità delle somme erogate a titolo di assegno d'invalidità per il periodo dal 1.09.2022 per l'importo di euro 2.718,39 risultante dalla comunicazione di riliquidazione del 14.03.2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 nella misura minima in ragione della non complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. accoglie la domanda e dichiara l'insussistenza dell'obbligo di restituzione delle somme richieste a titolo di assegno d'invalidità dal 1.09.2022, come da comunicazione di indebito del 14.03.2023;
2. condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in CP_1
€ 1.200,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Aversa, 25/02/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.02.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10457/2023 R.G. LAVORO
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.to Vincenzo Pecorario, come da procura in atti.
RICORRENTE
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù procura generale alle liti dall'Avv. Antonio
Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: indebito
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/08/2023 la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere titolare di assegno mensile di assistenza con decorrenza dal 15.01.2020, successivamente confermato a CP_ seguito di visita di revisione da parte dell' con decorrenza dal 1.08.2022, ha dedotto che in data
14.03.2023 l' aveva notificato indebito assistenziale per non meglio specificati motivi per CP_1 somme versate con decorrenza dal 1.09.2022 al 30.04.2023, pari ad euro 2.718,39 e quindi per le annualità 2022/2023; che per i predetti anni 2022 e 2023 era in possesso del requisito sanitario utile per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza, oltre che dei requisiti amministrativi dell'iscrizione al collocamento e del mancato superamento dei limiti reddituali per beneficiare della prestazione assistenziale;
di aver presentato ricorso amministrativo il 3.05.2023, rimasto senza esito.
Tanto premesso ha chiesto di accertare che per il periodo oggetto dell'indebito era in possesso dei requisiti di legge previsti per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza, con conseguente annullamento dell'indebito di € 2.718,39, notificato dall' Sede di Afragola in data 14.03.2023 e CP_1 con condanna dell' alla restituzione di quanto già eventualmente trattenuto, vinte le spese di lite. CP_1
Instaurato il contraddittorio si costituiva l' che chiedeva a vario titolo il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è fondata e come tale va accolta nei limiti di cui in motivazione.
Dalla documentazione in atti ed in particolare dalla comunicazione inviata dall' il 14.03.2023 CP_1 di riliquidazione della pensione n.07791031 cat. inv.civ. e dalle difese dell' , si evince che CP_1 oggetto dell'indebito è l'erronea corresponsione della prestazione per il periodo dal 1.09.2022 al
30.04.2023 e per l'importo di euro 2.718,39, per motivi reddituali.
Com'è noto (cfr. Cass. S.U. N° 18046/2010) in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. Ciò naturalmente presuppone che l' abbia correttamente indicato le ragioni poste alla base della CP_1 richiesta di ripetizione dell'indebito in modo da consentire al pensionato un'adeguata difesa.
Orbene, nella fattispecie in esame la ricorrente ha assolto all'onere della prova circa la spettanza del beneficio per gli anni 2022 e 2023, avendo depositato ai fini della prova della permanenza del requisito sanitario, copia del verbale della Commissione medica del 15.01.2020 che la riconosce invalida nella misura del 80% a decorrere dal gennaio 2020 e successivamente confermata in sede di revisione con decorrenza dal 1.08.2022, nonché certificazione attestante lo stato di disoccupazione e certificazione reddituale aggiornata, dalla quale risulta il possesso del requisito reddituale previsto per legge per i predetti anni (cfr. certificati Agenzia delle Entrate).
Per converso con riguardo al requisito reddituale e diversamente da quanto sostenuto dall' , non CP_1 può attribuirsi valore probatorio alla dichiarazione della parte ricorrente, contenuta nel modello Ap70
(riguardante gli anni 2019 al 2021), in quanto smentita dalla certificazione reddituale dell'Agenzia
Delle Entrate e dalla CU 2024 e 2023, dalla quale risulta che gli unici redditi percepiti dall'istante sono esenti, con la conseguenza che non concorrono ai fini della determinazione del reddito e, quindi, ai fini della verifica dell'effettivo superamento della soglia reddituale legale (Anno 2022 Euro
5.015,14 e Anno 2023 Euro 5.391,88). Inoltre, del tutto generica è la circostanza dedotta dall' CP_1 che “in sede di separazione consensuale il coniuge dell'odierna ricorrente si impegnava a versarle a titolo di mantenimento 600 euro mensili, da aggiornare annualmente secondo indici istat”, in mancanza di prova dell'effettivo versamento in favore dell'istante delle predette somme.
Da ciò ne consegue che il ricorso va accolto e va dichiarata l'irripetibilità delle somme erogate a titolo di assegno d'invalidità per il periodo dal 1.09.2022 per l'importo di euro 2.718,39 risultante dalla comunicazione di riliquidazione del 14.03.2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 nella misura minima in ragione della non complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. accoglie la domanda e dichiara l'insussistenza dell'obbligo di restituzione delle somme richieste a titolo di assegno d'invalidità dal 1.09.2022, come da comunicazione di indebito del 14.03.2023;
2. condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in CP_1
€ 1.200,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Aversa, 25/02/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano