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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 07/04/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4680/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4680/2022 tra
RA GI XF INTERNATIONAL CENTRE SRL Ricorrente
e
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI PERUGIA
Resistente
Oggi 7 aprile 2025 ad ore 13,35 innanzi al dott. Carlo Gambucci, sono comparsi:
Per RA GI e XF INTERNATIONAL CENTRE SRL l'avv. ALESSANDRA TIZZI anche in sostituzione dell'avv.to MASTRANGELI FABRIZIO DOMENICO, la quale si riporta ai propri scritti e conclusioni, contesta le note avversarie ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Per ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI PERUGIA il dott. MARCO BELLUCCI la quale si riporta ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni rassegnate ed insiste per il rigetto del ricorso.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e procedono alla Discussione della causa.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 16,00 odierne per la lettura della sentenza, completa di .motivazione, previa sua redazione ex art. 429 c.p.c..
Alle ore 18,32, assenti le parti, il Giudice procede al deposito della sentenza e della contestuale motivazione, di seguito riportata.
Il Giudice On. di Pace
dott. Carlo Gambucci
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Pace, dott. Carlo Gambucci, quale Giudice onorario del Tribunale di
Perugia in funzione di Giudice monocratico, alla pubblica udienza del 7 aprile 2025, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa n. 4680/2022 R.G. promossa da:
GI RA (C.F. ) nato a [...] il [...] ed ivi C.F._1 residente, in Corso Emanuele II n. 21, sia in proprio che quale legale rappresentante della
XF INTERNATIONAL CENTRE SRL (P.I. ) con sede legale in Perugia Via P.IVA_1
Settevalli n. 324, elettivamente domiciliati in Perugia, Piazza Italia n. 4, presso lo studio degli
Avv.ti Fabrizio D. Mastrangeli e Alessandra Tizzi che, unitamente e disgiuntamente fra loro, li rappresentano e difendono, in forza di procura speciale apposta in calce al ricorso e che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi PEC: e Email_1
Email_2
Ricorrenti
Contro
:
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI PERUGIA, cod. fisc. , in persona del P.IVA_2
Direttore dott. Ing. Andrea Benedetti cod. fisc. domiciliato presso lo C.F._2 stesso Ispettorato Territoriale, via Palermo n° 106, rappresentato e difeso in udienza dai funzionari incaricati ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D. Lgs. 150/2011 come da separata delega.
Resistente
Conclusioni parte ricorrente: “Voglia … NEL MERITO
- Accertare e dichiarare l'illegittimità del verbale ispettivo della ITL PG 00000/2021-537-01 del
12.04.2021 e, di conseguenza,
pagina 2 di 9 - revocare ed annullare l'Ordinanza-Ingiunzione dell'I.T.L. di Perugia n. 344/2022 del
06.09.2022, notificata il 14 settembre 2022 alla Oxord International Centre srl ed in data
22.09.2022 al Sig. CC IA oggi impugnata e, comunque, dichiarare che nessuna somma è dovuta dal Sig. CC IA sia in proprio che quale legale rappresentante della Oxord International Centre srl a titolo di sanzione amministrativa per gli illeciti contestati nel predetto verbale ispettivo e per le conseguenti sanzioni amministrative, quantificate nell'Ordinanza-Ingiunzione opposta.
IN OGNI CASO
- Condannare l'I.T.L. di Perugia al pagamento di tutte le spese di giudizio.”.
Conclusioni parte resistente: “Voglia … rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta avverso il verbale ispettivo n.
PG00000/2021-537-01 del 12.04.2021; nel merito, ritenere e dichiarare legittima l'Ordinanza ingiunzione n. 344 del 6.9.2022 nei confronti di RA GI in proprio e quale legale rappresentante della soc. XF INTERNATIONAL CENTRE SRL e gli atti pregressi, in quanto risultano infondate le contestazioni mosse nel ricorso e per l'effetto, respingere l'atto introduttivo;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari come per legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c. e 152 bis r.d. 18.12.1941 n. 1368 e liquidare le stesse ai sensi dell'art. 9 c. 2 D. Lgs. n. 149/2015 … ".
Oggetto: opposizione ad ordinanza di ingiunzione - art. 6 D. Lgs. 150/2011
Fatto.
Con ricorso depositato in data 14 ottobre 2022, il Sig. IA CC, in proprio e quale legale rappresentante della soc. Oxford International Centre srl, ha proposto opposizione avverso l'Ordinanza ingiunzione n. 344 del 6.9.2022, emanata dall'Ispettorato del Lavoro di
Perugia per un importo pari ad € 44.800,00, oltre € 40,30 per spese di notifica, chiedendone l'annullamento, previa sospensione della provvisoria esecutività.
Le violazioni contestate traevano origine dalle verifiche di cui al verbale di accertamento n.
PG00000/2021-537-01 del 12.04.21 dell'ITL di Perugia, come successivamente riprodotte nell'O.I. opposta:
1) Art. 9 bis comma 2, 2 bis e 2 ter DL 510/96 - punto 1) della diffida di cui al verbale di accertamento, per non aver comunicato al Servizio competente l'assunzione, come lavoratori subordinati, dei lavoratori indicati nell'All. 1 al verbale di accertamento, ad
pagina 3 di 9 eccezione dei lavoratori: NE, Conti. VA, IN AC, LI, RC,
AN e TO per i quali è intervenuta la prescrizione quinquennale (sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500 per ogni lavoratore interessato ex art. 19 comma 3 D.
Lgs. 276/03);
2) Art. 4 bis primo periodo comma 2 D. Lgs. 181/00 come mod. dall'art. 6 comma 1 D. Lgs.
297/02 e succ. mod. dall'art. 5 comma 3 lett. a) e b) L. 183/2010 - punto 2) della diffida di cui al verbale di accertamento, per non aver consegnato agli stessi lavoratori una lettera di assunzione contenente gli esatti dati occupazionali (sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1500 per ogni lavoratore occupato, ex art. 19 comma 2 D. Lgs. 276/03).
Formulava la parte ricorrente i seguenti motivi di opposizione:
1- nullità del verbale per violazione dell'art. 14 l.n. 689/1981;
2- nullità del verbale ispettivo per difetto di motivazione all'art. 13, comma 4, D. Lgs. n.
124/2004 e ss.mm. e per radicale vizio di motivazione;
3- in subordine, nel merito, insussistenza delle violazioni contestate.
Si costituiva in giudizio la resistente Amministrazione che concludeva per l'integrale rigetto del ricorso.
La causa, istruita sulla base delle produzioni documentali in atti e delle prove testimoniali ammesse è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione ex art. 429 c.p.c., previa concessione di un termine per il deposito di note conclusionali e viene decisa come di seguito.
Diritto.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per il motivo di seguito indicato.
È opportuno affrontare il merito della vicenda.
Le violazioni contestate hanno quale presupposto il disconoscimento dei rapporti di natura autonoma instaurati dalla Oxford con i docenti di lingua straniera, riqualificati dall'ITL in rapporti di lavoro di natura subordinata.
Come correttamente osserva la difesa ricorrente, nel giudizio di opposizione ad ordinanza di ingiunzione spetta all'Amministrazione dimostrare la fondatezza della propria pretesa e quindi la sussistenza dei fatti posti a fondamento della pretesa sanzionatoria e la legittimità delle sanzioni applicate ai ricorrenti pagina 4 di 9 L'art. 23, penultimo comma, della Legge 689/81, poi sostituito dell'art. 6, comma 11, del D.
Lgs. N. 150 /2011 dispone infatti che: “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.” e pertanto l'onere della prova del fondamento della pretesa sanzionatoria, proprio in base alla regola predetta, incombe sulla resistente Amministrazione.
L'accertamento, nell'intendimento della resistente, avrebbe ampiamente giustificato la natura subordinata del rapporto di lavoro degli insegnanti in luogo della prestazione di lavoro autonomo formalmente resa a partita IVA ex art. 2222 c.c., giustificata dalle seguenti circostanze:
“- il legale rappresentante CC ha dichiarato che agli insegnanti che lavorano nella sua scuola chiede di aprire una partita IVA;
che non è semplice convincerli ma dopo molta insistenza ci riesce;
nel mentre, utilizza una prestazione occasionale;
- gli insegnanti rendono una prestazione personale ai discenti, che vengono contattati dalla scuola in caso di impedimento del docente, per fissare altro appuntamento con il docente;
- il discente si rivolge inizialmente alla scuola ed è pertanto cliente della scuola, che, recepita la richiesta, contatta l'insegnante che, sulla base della disponibilità delle aule e degli orari segnalati dai discenti alla scuola stessa, effettua la lezione;
- le aule, la strumentazione, e il materiale di consumo (computer, fotocopiatrice, materiali di cancelleria e libri di testo) sono della scuola in quanto deve essere garantito lo standard qualitativo della stessa;
i libri di testo sono indicati dalla scuola che li fornisce a discenti ed insegnanti prediligendo un unico editore per le varie tipologie di corso, per uniformare e garantire uno standard qualitativo nell'insegnamento delle lingue straniere;
- per le lezioni individuali, gli accordi tra discente ed insegnante sono presi dalla segreteria della scuola e solo in caso di modifica degli appuntamenti, l'alunno, talvolta, avvisa direttamente l'insegnante;
- per i corsi di gruppo, date e orari sono definite direttamente dalla scuola;
- per gli appalti e le lezioni alle aziende è la scuola che si raccorda con il cliente in base alle esigenze dello stesso e individua l'insegnante per l'esecuzione del corso, che avviene con modalità prestabilite dalla scuola;
- la segreteria organizza l'attività e sono rare le riunioni per la condivisione della metodologia di lavoro;
- i rischi di impresa sono a carico dell'azienda e l'unico rischio in capo al collaboratore è quello di non essere chiamato per mancanza di lavoro;
pagina 5 di 9 - la retribuzione è commisurata ad un corrispettivo lordo fisso orario e il numero delle ore prestato è il parametro in base al quale è liquidato il compenso;
- la società ricorrente ha variamente formalizzato con diverse tipologie contrattuali le prestazioni di insegnamento rese dagli stessi docenti” quali collaborazioni rese a fattura, poi prestazioni occasionali con ritenute d'acconto, voucher emessi dall'Inps e prestazioni coordinate e continuative, tutte usate promiscuamente nel tempo, nonché tramite contratti di lavoro intermittente in occasione della partecipazione alla gara per l'insegnamento delle lingue nell'esercito, nel 2018.
Quanto precede rappresenta dunque, secondo la resistente Amministrazione, il fondamento delle violazioni contestate, costituendo notoriamente, la direzione e l'organizzazione dell'imprenditore (eterodirezione), invero nella presente fattispecie ritenuta sussistente nella c.d. forma attenuata, uno dei capisaldi fondamentali della subordinazione ai sensi dell'art. 2094 c.c.., insieme alla pattuizione e/o alla corresponsione della retribuzione, calcolata peraltro in misura fissa oraria ed agli altri indici sintomatici, quali ad esempio l'assenza rischio di impresa, l'inserimento nella struttura aziendale, l'utilizzo di materiali dell'imprenditore,
l'obbligo di rispettare l'orario delle lezioni predisposto dalla parte datoriale, la monocommittenza ecc..
Pur condivisa la premessa teorica che precede, va però ricordato che, tra i tanti, la c.d.
“eterodirezione”, attenuata o meno, è l'indice più sicuro della sussistenza della subordinazione come da sempre ribadito dalla Suprema Corte: “…. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro ed il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale. Costituiscono poi indici sintomatici della subordinazione, valutabili dal Giudice del merito sia singolarmente che complessivamente, l'assenza del rischio di impresa, la continuità della prestazione, l'obbligo di osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, l'utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro (vedi tra le tante Cass. n. 21028/2006, n. 4171/2006, n. 20669/2004).” Cass. civ. Sez. lavoro, 14-04-2008, n. 9812.
Cosicché, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra due soggetti coincide con la sussistenza di un requisito fondamentale (decisivo), quale l'assoggettamento del lavoratore pagina 6 di 9 al potere direttivo, disciplinare e di controllo, da parte di quel datore di lavoro che in concreto abbia esercitato tali prerogative.
Tuttavia, nonostante gli elementi di prova raccolti nella fase di accertamento, le prove orali acquisite in corso di causa hanno offerto ampia prova contraria della tesi sostenuta dalla resistente Amministrazione.
I testi escussi, compresi quelli indotti dalla parte resistente, che in parte hanno anche modificato le dichiarazioni rese nella fase di accertamento, hanno confermato in modo pressoché univoco l'autonomia dell'attività di docenza svolta in favore della soc. Oxford
International Centre Srl, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione della propria attività lavorativa, pur resa in accordo con la segreteria della scuola, non sussistendo alcun obbligo di accettazione degli incarichi di insegnamento o di utilizzare modalità organizzative di svolgimento delle lezioni imposti dalla scuola.
Dalle complessive dichiarazioni è infatti emerso che erano gli insegnati a decidere, in base ai propri impegni, se e quando collaborare con la scuola ed infatti venivano contattati dalla segreteria e di volta in volta confermavano, o meno, la loro disponibilità a svolgere il ciclo di lezioni proposto non sussistendo alcun obbligo di accettare le prestazioni proposte dalla segreteria.
Erano pertanto liberi di accettare o meno la possibilità di effettuare la prestazione, senza alcun obbligo in tal senso ed inoltre, in caso di indisponibilità degli interpellati, l'opponente si sarebbe potuto rivolgere ad altri professionisti sino ad individuarne uno disponibile.
Ovviamente, una volta concordato l'orario delle lezioni, erano tenuti a prestare fede all'impegno contrattuale assunto ed alle modalità concordate (e purtuttavia, in caso di sopravvenuta indisponibilità, avrebbero anche potuto farsi sostituire da altri insegnanti o spostare la data della lezione), ma ciò non può essere inteso nel senso di un obbligo derivante dalla natura subordinata del rapporto lavorativo, quanto piuttosto nella necessità di fornire un servizio che, pur di natura autonoma, presuppone in ogni caso il rispetto degli impegni presi.
Inutile richiamare tutte le diverse dichiarazioni assunte in sede di prova testimoniale, che, per quanto riguarda i testi indotti dalla parte ricorrente, hanno fornito ampia conferma delle circostanze indicate, mentre appare utile esaminare talune dichiarazioni dei testi di parte resistente che, nel fornire indicazioni non coerenti con l'esito dell'accertamento ispettivo,
pagina 7 di 9 hanno in realtà messo in evidenza taluni aspetti della collaborazione che in precedenza non erano stati opportunamente verificati.
Ne sono esempio le dichiarazioni rese dalla teste di parte resistente LI, la quale in prova contraria avvalorava la tesi della difesa ricorrente ma soprattutto chiariva: “io venivo chiamata secondo le esigenze degli studenti ma è ovvio che poi la prestazione svolta veniva decisa da me .... E' evidente che noi insegnati potevamo rifiutarci di rendere la prestazione richiesta”.
Allo stesso modo la teste VA confermava la veridicità delle circostanze capitolate dalla parte ricorrente, precisando altresì con riferimento all'estensione temporale delle prestazioni che: “non veniva in genere stabilita la data di fine del corso”, confermando in tal modo la durata variabile della collaborazione.
L'istruttoria ha quindi confermato le circostanze capitolate dalla parte ricorrente e segnatamente:
- che era il docente a decidere giorno ed ore in cui svolgere la lezione;
- che le lezioni individuali venivano concordate fra docente e studente ovvero, nel caso in cui lo studente aveva necessità di fare lezione in giorni ed ore specifici, la Oxford contattava i vari docenti sino ad individuarne uno che fosse disponibile nei giorni indicati dallo studente;
- che in caso di variazioni di orario queste venivano concordate fra studente e docente;
- che in caso di corsi collettivi, questi venivano organizzati sulla base delle disponibilità del docente ovvero, nel caso in cui un gruppo aveva necessità di fare lezione in giorni ed ore specifici, la Oxford contattava i vari docenti sino ad individuarne uno che fosse disponibile, non potendo obbligare i docenti a prestare la collaborazione contro la loro volontà;
- che nel caso di lezioni/corsi di lingua richiesti da enti pubblici o aziende private erano gli stessi committenti ad imporre date ed orari dei corsi e non la scuola;
- che gli insegnanti non erano soggetti a vincoli di orario, ma stabilivano loro stessi gli orari delle lezioni e la durata della prestazione secondo la loro disponibilità;
- che, in caso di necessità di permessi o assenze, non avevano alcun obbligo di inviare giustificativi di sorta né di chiedere autorizzazioni e/o permessi, limitandosi per correttezza a darne mera informazione alla scuola e/o agli studenti.
É altresì emerso dall'istruttoria che i testi scritti e gli altri supporti da utilizzare per le lezioni erano scelti dall'insegnate e non imposti dalla scuola, mentre il test di ingresso del discente veniva predisposto dal docente (e non dalla scuola), che, dunque, decideva in piena pagina 8 di 9 autonomia il livello di partenza dello studente, potendo anche decidere di non effettuare il test.
Alcuni docenti confermavano inoltre di utilizzare per le lezioni mezzi informatici di loro proprietà.
Infine, quanto alla monocommittenza, va detto che, ove sussistente, non era un requisito imposto dalla tipologia di prestazione lavorativa o dalle direttive della scuola, ma semplicemente una condizione propria di alcuni docenti (peraltro non di altri che infatti collaboravano anche con altri clienti), né le prestazioni rese avevano carattere continuativo, trattandosi di prestazioni spesso saltuarie ed occasionali, come emerge del resto anche dalle fatture rilasciate.
Dall'esame delle fatture si desume inoltre l'estrema variabilità degli importi erogati dalla scuola, a dimostrazione che il corrispettivo non era erogato alla stregua di una retribuzione fissa e costante nel tempo, indice a sua volta di lavoro subordinato.
In sintesi, le collaborazioni esaminate, ivi incluse quelle occasionali, non presentano i tratti tipici delle prestazioni di lavoro subordinato e per tale motivo, da ritenersi assorbente rispetto ai residui indicati, il ricorso deve essere accolto e disposto l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione opposta, con il favore delle spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
− accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza di ingiunzione opposta n. 344 del
6.9.2022 emanata dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia nei confronti di
CC IA e della soc. Oxford International Centre Srl:
− pone le spese di lite a carico della resistente Amministrazione che qui si liquidano in favore della parte ricorrente nella misura di €. 518,00 per spese e di €. 4.500,00 per compensi professionali, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, IVA e CAP come per legge.
Perugia, 7 aprile 2025
IL GIUDICE On. di Pace
Carlo Gambucci
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4680/2022 tra
RA GI XF INTERNATIONAL CENTRE SRL Ricorrente
e
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI PERUGIA
Resistente
Oggi 7 aprile 2025 ad ore 13,35 innanzi al dott. Carlo Gambucci, sono comparsi:
Per RA GI e XF INTERNATIONAL CENTRE SRL l'avv. ALESSANDRA TIZZI anche in sostituzione dell'avv.to MASTRANGELI FABRIZIO DOMENICO, la quale si riporta ai propri scritti e conclusioni, contesta le note avversarie ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Per ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI PERUGIA il dott. MARCO BELLUCCI la quale si riporta ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni rassegnate ed insiste per il rigetto del ricorso.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e procedono alla Discussione della causa.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 16,00 odierne per la lettura della sentenza, completa di .motivazione, previa sua redazione ex art. 429 c.p.c..
Alle ore 18,32, assenti le parti, il Giudice procede al deposito della sentenza e della contestuale motivazione, di seguito riportata.
Il Giudice On. di Pace
dott. Carlo Gambucci
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Pace, dott. Carlo Gambucci, quale Giudice onorario del Tribunale di
Perugia in funzione di Giudice monocratico, alla pubblica udienza del 7 aprile 2025, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa n. 4680/2022 R.G. promossa da:
GI RA (C.F. ) nato a [...] il [...] ed ivi C.F._1 residente, in Corso Emanuele II n. 21, sia in proprio che quale legale rappresentante della
XF INTERNATIONAL CENTRE SRL (P.I. ) con sede legale in Perugia Via P.IVA_1
Settevalli n. 324, elettivamente domiciliati in Perugia, Piazza Italia n. 4, presso lo studio degli
Avv.ti Fabrizio D. Mastrangeli e Alessandra Tizzi che, unitamente e disgiuntamente fra loro, li rappresentano e difendono, in forza di procura speciale apposta in calce al ricorso e che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi PEC: e Email_1
Email_2
Ricorrenti
Contro
:
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI PERUGIA, cod. fisc. , in persona del P.IVA_2
Direttore dott. Ing. Andrea Benedetti cod. fisc. domiciliato presso lo C.F._2 stesso Ispettorato Territoriale, via Palermo n° 106, rappresentato e difeso in udienza dai funzionari incaricati ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D. Lgs. 150/2011 come da separata delega.
Resistente
Conclusioni parte ricorrente: “Voglia … NEL MERITO
- Accertare e dichiarare l'illegittimità del verbale ispettivo della ITL PG 00000/2021-537-01 del
12.04.2021 e, di conseguenza,
pagina 2 di 9 - revocare ed annullare l'Ordinanza-Ingiunzione dell'I.T.L. di Perugia n. 344/2022 del
06.09.2022, notificata il 14 settembre 2022 alla Oxord International Centre srl ed in data
22.09.2022 al Sig. CC IA oggi impugnata e, comunque, dichiarare che nessuna somma è dovuta dal Sig. CC IA sia in proprio che quale legale rappresentante della Oxord International Centre srl a titolo di sanzione amministrativa per gli illeciti contestati nel predetto verbale ispettivo e per le conseguenti sanzioni amministrative, quantificate nell'Ordinanza-Ingiunzione opposta.
IN OGNI CASO
- Condannare l'I.T.L. di Perugia al pagamento di tutte le spese di giudizio.”.
Conclusioni parte resistente: “Voglia … rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta avverso il verbale ispettivo n.
PG00000/2021-537-01 del 12.04.2021; nel merito, ritenere e dichiarare legittima l'Ordinanza ingiunzione n. 344 del 6.9.2022 nei confronti di RA GI in proprio e quale legale rappresentante della soc. XF INTERNATIONAL CENTRE SRL e gli atti pregressi, in quanto risultano infondate le contestazioni mosse nel ricorso e per l'effetto, respingere l'atto introduttivo;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari come per legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c. e 152 bis r.d. 18.12.1941 n. 1368 e liquidare le stesse ai sensi dell'art. 9 c. 2 D. Lgs. n. 149/2015 … ".
Oggetto: opposizione ad ordinanza di ingiunzione - art. 6 D. Lgs. 150/2011
Fatto.
Con ricorso depositato in data 14 ottobre 2022, il Sig. IA CC, in proprio e quale legale rappresentante della soc. Oxford International Centre srl, ha proposto opposizione avverso l'Ordinanza ingiunzione n. 344 del 6.9.2022, emanata dall'Ispettorato del Lavoro di
Perugia per un importo pari ad € 44.800,00, oltre € 40,30 per spese di notifica, chiedendone l'annullamento, previa sospensione della provvisoria esecutività.
Le violazioni contestate traevano origine dalle verifiche di cui al verbale di accertamento n.
PG00000/2021-537-01 del 12.04.21 dell'ITL di Perugia, come successivamente riprodotte nell'O.I. opposta:
1) Art. 9 bis comma 2, 2 bis e 2 ter DL 510/96 - punto 1) della diffida di cui al verbale di accertamento, per non aver comunicato al Servizio competente l'assunzione, come lavoratori subordinati, dei lavoratori indicati nell'All. 1 al verbale di accertamento, ad
pagina 3 di 9 eccezione dei lavoratori: NE, Conti. VA, IN AC, LI, RC,
AN e TO per i quali è intervenuta la prescrizione quinquennale (sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500 per ogni lavoratore interessato ex art. 19 comma 3 D.
Lgs. 276/03);
2) Art. 4 bis primo periodo comma 2 D. Lgs. 181/00 come mod. dall'art. 6 comma 1 D. Lgs.
297/02 e succ. mod. dall'art. 5 comma 3 lett. a) e b) L. 183/2010 - punto 2) della diffida di cui al verbale di accertamento, per non aver consegnato agli stessi lavoratori una lettera di assunzione contenente gli esatti dati occupazionali (sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1500 per ogni lavoratore occupato, ex art. 19 comma 2 D. Lgs. 276/03).
Formulava la parte ricorrente i seguenti motivi di opposizione:
1- nullità del verbale per violazione dell'art. 14 l.n. 689/1981;
2- nullità del verbale ispettivo per difetto di motivazione all'art. 13, comma 4, D. Lgs. n.
124/2004 e ss.mm. e per radicale vizio di motivazione;
3- in subordine, nel merito, insussistenza delle violazioni contestate.
Si costituiva in giudizio la resistente Amministrazione che concludeva per l'integrale rigetto del ricorso.
La causa, istruita sulla base delle produzioni documentali in atti e delle prove testimoniali ammesse è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione ex art. 429 c.p.c., previa concessione di un termine per il deposito di note conclusionali e viene decisa come di seguito.
Diritto.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per il motivo di seguito indicato.
È opportuno affrontare il merito della vicenda.
Le violazioni contestate hanno quale presupposto il disconoscimento dei rapporti di natura autonoma instaurati dalla Oxford con i docenti di lingua straniera, riqualificati dall'ITL in rapporti di lavoro di natura subordinata.
Come correttamente osserva la difesa ricorrente, nel giudizio di opposizione ad ordinanza di ingiunzione spetta all'Amministrazione dimostrare la fondatezza della propria pretesa e quindi la sussistenza dei fatti posti a fondamento della pretesa sanzionatoria e la legittimità delle sanzioni applicate ai ricorrenti pagina 4 di 9 L'art. 23, penultimo comma, della Legge 689/81, poi sostituito dell'art. 6, comma 11, del D.
Lgs. N. 150 /2011 dispone infatti che: “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.” e pertanto l'onere della prova del fondamento della pretesa sanzionatoria, proprio in base alla regola predetta, incombe sulla resistente Amministrazione.
L'accertamento, nell'intendimento della resistente, avrebbe ampiamente giustificato la natura subordinata del rapporto di lavoro degli insegnanti in luogo della prestazione di lavoro autonomo formalmente resa a partita IVA ex art. 2222 c.c., giustificata dalle seguenti circostanze:
“- il legale rappresentante CC ha dichiarato che agli insegnanti che lavorano nella sua scuola chiede di aprire una partita IVA;
che non è semplice convincerli ma dopo molta insistenza ci riesce;
nel mentre, utilizza una prestazione occasionale;
- gli insegnanti rendono una prestazione personale ai discenti, che vengono contattati dalla scuola in caso di impedimento del docente, per fissare altro appuntamento con il docente;
- il discente si rivolge inizialmente alla scuola ed è pertanto cliente della scuola, che, recepita la richiesta, contatta l'insegnante che, sulla base della disponibilità delle aule e degli orari segnalati dai discenti alla scuola stessa, effettua la lezione;
- le aule, la strumentazione, e il materiale di consumo (computer, fotocopiatrice, materiali di cancelleria e libri di testo) sono della scuola in quanto deve essere garantito lo standard qualitativo della stessa;
i libri di testo sono indicati dalla scuola che li fornisce a discenti ed insegnanti prediligendo un unico editore per le varie tipologie di corso, per uniformare e garantire uno standard qualitativo nell'insegnamento delle lingue straniere;
- per le lezioni individuali, gli accordi tra discente ed insegnante sono presi dalla segreteria della scuola e solo in caso di modifica degli appuntamenti, l'alunno, talvolta, avvisa direttamente l'insegnante;
- per i corsi di gruppo, date e orari sono definite direttamente dalla scuola;
- per gli appalti e le lezioni alle aziende è la scuola che si raccorda con il cliente in base alle esigenze dello stesso e individua l'insegnante per l'esecuzione del corso, che avviene con modalità prestabilite dalla scuola;
- la segreteria organizza l'attività e sono rare le riunioni per la condivisione della metodologia di lavoro;
- i rischi di impresa sono a carico dell'azienda e l'unico rischio in capo al collaboratore è quello di non essere chiamato per mancanza di lavoro;
pagina 5 di 9 - la retribuzione è commisurata ad un corrispettivo lordo fisso orario e il numero delle ore prestato è il parametro in base al quale è liquidato il compenso;
- la società ricorrente ha variamente formalizzato con diverse tipologie contrattuali le prestazioni di insegnamento rese dagli stessi docenti” quali collaborazioni rese a fattura, poi prestazioni occasionali con ritenute d'acconto, voucher emessi dall'Inps e prestazioni coordinate e continuative, tutte usate promiscuamente nel tempo, nonché tramite contratti di lavoro intermittente in occasione della partecipazione alla gara per l'insegnamento delle lingue nell'esercito, nel 2018.
Quanto precede rappresenta dunque, secondo la resistente Amministrazione, il fondamento delle violazioni contestate, costituendo notoriamente, la direzione e l'organizzazione dell'imprenditore (eterodirezione), invero nella presente fattispecie ritenuta sussistente nella c.d. forma attenuata, uno dei capisaldi fondamentali della subordinazione ai sensi dell'art. 2094 c.c.., insieme alla pattuizione e/o alla corresponsione della retribuzione, calcolata peraltro in misura fissa oraria ed agli altri indici sintomatici, quali ad esempio l'assenza rischio di impresa, l'inserimento nella struttura aziendale, l'utilizzo di materiali dell'imprenditore,
l'obbligo di rispettare l'orario delle lezioni predisposto dalla parte datoriale, la monocommittenza ecc..
Pur condivisa la premessa teorica che precede, va però ricordato che, tra i tanti, la c.d.
“eterodirezione”, attenuata o meno, è l'indice più sicuro della sussistenza della subordinazione come da sempre ribadito dalla Suprema Corte: “…. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro ed il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale. Costituiscono poi indici sintomatici della subordinazione, valutabili dal Giudice del merito sia singolarmente che complessivamente, l'assenza del rischio di impresa, la continuità della prestazione, l'obbligo di osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, l'utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro (vedi tra le tante Cass. n. 21028/2006, n. 4171/2006, n. 20669/2004).” Cass. civ. Sez. lavoro, 14-04-2008, n. 9812.
Cosicché, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra due soggetti coincide con la sussistenza di un requisito fondamentale (decisivo), quale l'assoggettamento del lavoratore pagina 6 di 9 al potere direttivo, disciplinare e di controllo, da parte di quel datore di lavoro che in concreto abbia esercitato tali prerogative.
Tuttavia, nonostante gli elementi di prova raccolti nella fase di accertamento, le prove orali acquisite in corso di causa hanno offerto ampia prova contraria della tesi sostenuta dalla resistente Amministrazione.
I testi escussi, compresi quelli indotti dalla parte resistente, che in parte hanno anche modificato le dichiarazioni rese nella fase di accertamento, hanno confermato in modo pressoché univoco l'autonomia dell'attività di docenza svolta in favore della soc. Oxford
International Centre Srl, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione della propria attività lavorativa, pur resa in accordo con la segreteria della scuola, non sussistendo alcun obbligo di accettazione degli incarichi di insegnamento o di utilizzare modalità organizzative di svolgimento delle lezioni imposti dalla scuola.
Dalle complessive dichiarazioni è infatti emerso che erano gli insegnati a decidere, in base ai propri impegni, se e quando collaborare con la scuola ed infatti venivano contattati dalla segreteria e di volta in volta confermavano, o meno, la loro disponibilità a svolgere il ciclo di lezioni proposto non sussistendo alcun obbligo di accettare le prestazioni proposte dalla segreteria.
Erano pertanto liberi di accettare o meno la possibilità di effettuare la prestazione, senza alcun obbligo in tal senso ed inoltre, in caso di indisponibilità degli interpellati, l'opponente si sarebbe potuto rivolgere ad altri professionisti sino ad individuarne uno disponibile.
Ovviamente, una volta concordato l'orario delle lezioni, erano tenuti a prestare fede all'impegno contrattuale assunto ed alle modalità concordate (e purtuttavia, in caso di sopravvenuta indisponibilità, avrebbero anche potuto farsi sostituire da altri insegnanti o spostare la data della lezione), ma ciò non può essere inteso nel senso di un obbligo derivante dalla natura subordinata del rapporto lavorativo, quanto piuttosto nella necessità di fornire un servizio che, pur di natura autonoma, presuppone in ogni caso il rispetto degli impegni presi.
Inutile richiamare tutte le diverse dichiarazioni assunte in sede di prova testimoniale, che, per quanto riguarda i testi indotti dalla parte ricorrente, hanno fornito ampia conferma delle circostanze indicate, mentre appare utile esaminare talune dichiarazioni dei testi di parte resistente che, nel fornire indicazioni non coerenti con l'esito dell'accertamento ispettivo,
pagina 7 di 9 hanno in realtà messo in evidenza taluni aspetti della collaborazione che in precedenza non erano stati opportunamente verificati.
Ne sono esempio le dichiarazioni rese dalla teste di parte resistente LI, la quale in prova contraria avvalorava la tesi della difesa ricorrente ma soprattutto chiariva: “io venivo chiamata secondo le esigenze degli studenti ma è ovvio che poi la prestazione svolta veniva decisa da me .... E' evidente che noi insegnati potevamo rifiutarci di rendere la prestazione richiesta”.
Allo stesso modo la teste VA confermava la veridicità delle circostanze capitolate dalla parte ricorrente, precisando altresì con riferimento all'estensione temporale delle prestazioni che: “non veniva in genere stabilita la data di fine del corso”, confermando in tal modo la durata variabile della collaborazione.
L'istruttoria ha quindi confermato le circostanze capitolate dalla parte ricorrente e segnatamente:
- che era il docente a decidere giorno ed ore in cui svolgere la lezione;
- che le lezioni individuali venivano concordate fra docente e studente ovvero, nel caso in cui lo studente aveva necessità di fare lezione in giorni ed ore specifici, la Oxford contattava i vari docenti sino ad individuarne uno che fosse disponibile nei giorni indicati dallo studente;
- che in caso di variazioni di orario queste venivano concordate fra studente e docente;
- che in caso di corsi collettivi, questi venivano organizzati sulla base delle disponibilità del docente ovvero, nel caso in cui un gruppo aveva necessità di fare lezione in giorni ed ore specifici, la Oxford contattava i vari docenti sino ad individuarne uno che fosse disponibile, non potendo obbligare i docenti a prestare la collaborazione contro la loro volontà;
- che nel caso di lezioni/corsi di lingua richiesti da enti pubblici o aziende private erano gli stessi committenti ad imporre date ed orari dei corsi e non la scuola;
- che gli insegnanti non erano soggetti a vincoli di orario, ma stabilivano loro stessi gli orari delle lezioni e la durata della prestazione secondo la loro disponibilità;
- che, in caso di necessità di permessi o assenze, non avevano alcun obbligo di inviare giustificativi di sorta né di chiedere autorizzazioni e/o permessi, limitandosi per correttezza a darne mera informazione alla scuola e/o agli studenti.
É altresì emerso dall'istruttoria che i testi scritti e gli altri supporti da utilizzare per le lezioni erano scelti dall'insegnate e non imposti dalla scuola, mentre il test di ingresso del discente veniva predisposto dal docente (e non dalla scuola), che, dunque, decideva in piena pagina 8 di 9 autonomia il livello di partenza dello studente, potendo anche decidere di non effettuare il test.
Alcuni docenti confermavano inoltre di utilizzare per le lezioni mezzi informatici di loro proprietà.
Infine, quanto alla monocommittenza, va detto che, ove sussistente, non era un requisito imposto dalla tipologia di prestazione lavorativa o dalle direttive della scuola, ma semplicemente una condizione propria di alcuni docenti (peraltro non di altri che infatti collaboravano anche con altri clienti), né le prestazioni rese avevano carattere continuativo, trattandosi di prestazioni spesso saltuarie ed occasionali, come emerge del resto anche dalle fatture rilasciate.
Dall'esame delle fatture si desume inoltre l'estrema variabilità degli importi erogati dalla scuola, a dimostrazione che il corrispettivo non era erogato alla stregua di una retribuzione fissa e costante nel tempo, indice a sua volta di lavoro subordinato.
In sintesi, le collaborazioni esaminate, ivi incluse quelle occasionali, non presentano i tratti tipici delle prestazioni di lavoro subordinato e per tale motivo, da ritenersi assorbente rispetto ai residui indicati, il ricorso deve essere accolto e disposto l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione opposta, con il favore delle spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
− accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza di ingiunzione opposta n. 344 del
6.9.2022 emanata dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia nei confronti di
CC IA e della soc. Oxford International Centre Srl:
− pone le spese di lite a carico della resistente Amministrazione che qui si liquidano in favore della parte ricorrente nella misura di €. 518,00 per spese e di €. 4.500,00 per compensi professionali, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, IVA e CAP come per legge.
Perugia, 7 aprile 2025
IL GIUDICE On. di Pace
Carlo Gambucci
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