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Decreto 25 marzo 2025
Decreto 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, decreto 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del Dott. Orazio Maria Monastero, Giudice ausiliario designato, nel procedi-
mento camerale n. 42/25 V.G., avente ad oggetto: equa riparazione ex L. n. 89/2001, ad istanza
[...]
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
39, cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Ca- C.F._1
stiglione, del Foro di Caltagirone, , ed elettivamente domici- C.F._2
liato presso il suo studio sito in Caltagirone, Viale Mario Milazzo 140, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del pro tempore, dom.to per legge Controparte_1 CP_2
presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania
RESISTENTE
^^^^^^^^^^^
Esaminati gli atti del procedimento suddetto, letto il ricorso depositato in data 21.01.2025 dal ricorrente con il quale ha chiesto l'indennizzo per la irragionevole durata del giudizio iniziato con ricorso depositato in data 20.04.2015, iscritto al n. 480/2015 R.G., Tribunale di
Caltagirone Sez. lavoro, definito con sentenza n.727/2024, pubblicata il 28/11/2024;
Ritenuta la propria competenza ex Art. 3 L. n. 89/2001 e succ. mod. ed integr. (come da ultimo modificata dall'art.1 della legge c.d. di stabilità, n. 208/2015);
Rilevato che non si è verificata alcuna decadenza di cui all'Art. 4 della sopradetta legge;
1 Ritenuto pertanto che dalla data di deposito del ricorso alla data di deposito della sentenza il processo presupposto ha avuto la durata di 9 anni, 7 mesi e 8 giorni, eccedendo di anni 6, così
determinati ai sensi del primo comma dell'art. 2 bis, ter e quater della legge 89/2001 e art. 83
c. 10 d.l. 18/2020, il termine di anni 3 ritenuto ragionevole dal legislatore per la durata del giudizio di primo grado;
Valutata la natura del caso, l'oggetto del giudizio e lo svolgimento dello stesso;
Ritenuto che, nel caso in esame, tenuto conto degli interessi coinvolti e delle condizioni della parte che non hanno allegato nessun elemento specifico ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, appare equo ex art. 2056 c.c. riconoscere ai ricorrenti la somma di €. 500,00
ciascuno per ogni anno di ritardo;
Ritenuto che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo quanto previsto dal
D.M. 55/14 aggiornato per i procedimenti monitori tenuto conto del valore della controversia;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, prima sezione civile, così provvede:
Ingiunge al , in persona del Ministro pro tempore, di pagare senza Controparte_1
dilazione in favore di la somma di €. 3.000,00 oltre interessi al tasso legale Parte_1
dalla domanda al soddisfo oltre al pagamento delle spese del procedimento che liquida in €.
473,00 per compensi ed €. 27,00 per spese non imponibili, oltre Spese Generali, IVA e CPA,
da distrarsi in favore dell'Avv. Alessandra Castiglione procuratore antistatario, autorizzando,
in mancanza, la provvisoria esecuzione.
Catania, 1 Marzo 2025.
Il Giudice ausiliario
Dott. Orazio Maria Monastero
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