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1 gennaio 2006
1 gennaio 2006
Art. 156. Attivita' peritale 1. L'attivita' professionale di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non puo' essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all'articolo 157.
2. Le imprese di assicurazione possono effettuare direttamente l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti.
3. Nell'esecuzione dell'incarico i periti devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza.
2. Le imprese di assicurazione possono effettuare direttamente l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti.
3. Nell'esecuzione dell'incarico i periti devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza.
Giurisprudenza • 10
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/12/2020, n. 34085Provvedimento: […] pur se per situazioni regolate dalla normativa previgente, Sez. 6, Sentenza n. 2811 del 15/06/2000, Rv. 216935) alla luce di un quadro normativo di riferimento che conforta adeguatamente siffatta soluzione : l'art. 156 del codice delle assicurazioni private ( dlgs. n. 209 del 2005) riserva infatti alla detta categoria professionale l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo, precisando che detta attività non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all'articolo 157 e ribadendo inoltre, all'art. 305 comma 5 dello stesso codice, […]Leggi di più...
- nesso di pertinenzialità·
- confisca·
- sequestro preventivo·
- art. 321 c.p.p.·
- proporzionalità misura cautelare·
- art. 156 d.lgs. 209/2005·
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