Articolo 156 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 67Articolo 157
Versione
1 gennaio 2006
Art. 156. Attivita' peritale 1. L'attivita' professionale di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non puo' essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all'articolo 157.
2. Le imprese di assicurazione possono effettuare direttamente l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti.
3. Nell'esecuzione dell'incarico i periti devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2006
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