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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/05/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere dott. MA Bartoli Consigliere relatore
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 841/2023 R.G. rimessa in decisione all'udienza del 9.4.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliate in TO Parte_1
(CH) in via S. Michele 12, presso lo studio dell'avv. Mosè Ferretti, dal quale sono rappresentate e difese in forza di mandato da intendersi in calce all'atto di appello
APPELLANTI
E
E elettivamente domiciliate in TO (CH) al P.le Controparte_1 Controparte_2
Smargiassi (Via Bachelet) n. 10, presso lo studio dell'avv. Fiorenzo Cieri in forza di procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATE – APPELLANTI INCIDENTALI
elettivamente domiciliata in TO alla via Ciccarone n. 113, presso Controparte_3 lo studio dell'avv. Incoronata Rizzi, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'avv. Franco Lella, in forza di procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta di appello
ALTRA APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
AVV. SGRIGNUOLI CARLO MARCO rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 cpc. elettivamente domiciliato in TO, alla via P. Suriani n. 6/S presso e nel suo studio legale
ALTRO APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenze del Tribunale di TO n. 191/2023 pubblicata il 19.6.2023
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellanti:
<< … voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza n. 191/2023 del Tribunale di TO:
1) nei confronti di (c.f. ) accertare e dichiarare che i Controparte_2 C.F._1 diritti pari alla metà dell'unità immobiliare sita nel Comune di TO (CH), con ingresso condominiale su Viale Dalmazia, n. 125, posta al piano primo lato est, della Superficie Utile Netta
Complessiva, rilevata in situ, di circa mq 75,66, e Superficie Non Residenziale ad uso balconi di circa mq 22,15, così censita nel N.C.E.U. del suddetto Comune: foglio di mappa 43, particella 217, sub 6, categoria A/3, classe 3, consistenza 5 vani, rendita € 374,43, IN CORSO DI CAUSA MODIFICATA ed ora corrispondente ai sub 12 e sub 13, entrambi cat. A/3, cl. 3, 3 vani, rendita € 224,66, sono di proprietà delle attrici (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._2 Parte_1
), per le motivazioni esposte nell'atto introduttivo;
CodiceFiscale_3
2) nei confronti di (c.f. ) accertare e dichiarare che Controparte_3 C.F._4
i diritti pari alla metà dell'unità immobiliare sita nel Comune di TO (CH), con ingresso condominiale su Viale Dalmazia, n. 125, posta al piano primo lato ovest, della Superficie Utile Netta
Complessiva, rilevata in situ, di circa mq 50,50, e Superficie Non Residenziale ad uso balconi di circa mq 13,20, così censita nel N.C.E.U. del suddetto Comune: foglio di mappa 43, particella 217, sub 5, categoria A/3, classe 2, consistenza 5 vani, rendita € 309,87, sono di proprietà delle attrici
[...]
(c.f. ) e (c.f. ), per le Parte_1 C.F._2 Parte_1 CodiceFiscale_3 motivazioni esposte nell'atto introduttivo;
3) nei confronti di (c.f. accertare e dichiarare che i Controparte_1 C.F._5 diritti pari alla metà dell'unità immobiliare sita nel Comune di TO (CH), con ingresso condominiale su Viale Dalmazia, 125, posta al piano secondo, della Superficie Utile Netta
Complessiva, rilevata in situ, di circa mq 51,10, e Superficie Non Residenziale ad uso balconi di circa mq 11,40, così censita nel N.C.E.U. del suddetto Comune: foglio di mappa 43, particella 217, sub 8, categoria A/3, classe 2, consistenza 5 vani, rendita € 309,87, sono di proprietà delle attrici
[...]
(c.f. ) e (c.f. ), per le Parte_1 C.F._2 Parte_1 CodiceFiscale_3 motivazioni esposte nell'atto introduttivo;
4) nei confronti di OL RL MA (c.f. ed ex art. 111 c.p.c. C.F._6
anche nei confronti del successore a titolo particolare (c.f. , Controparte_1 C.F._5 accertare e dichiarare che i diritti pari alla metà dell'unità immobiliare sita nel Comune di TO
(CH), con ingresso condominiale su Viale Dalmazia, n. 123, posta al piano terra, della Superficie
2 Utile Netta Complessiva, rilevata in situ, di circa mq 18,50, così censita nel N.C.E.U. del suddetto
Comune: foglio di mappa 43, particella 217, sub 1, categoria C/1, classe 6, consistenza 21 mq, rendita € 516,25, sono di proprietà delle attrici (c.f. ) Parte_1 C.F._2
e (c.f. ), per le motivazioni esposte nell'atto introduttivo;
Parte_1 CodiceFiscale_3
5) nei confronti di OL RL MA (c.f. ed ex art. 111 c.p.c. C.F._6
anche nei confronti dei successori a titolo particolare (c.f. ) Controparte_2 C.F._1
e (c.f. , accertare e dichiarare che i diritti pari alla metà Controparte_1 C.F._5 dell'unità immobiliare sita nel Comune di TO (CH), con ingresso condominiale su Viale Dalmazia,
n. 125, posta al piano seminterrato, della Superficie Utile Netta Complessiva, rilevata in situ, di circa mq 34,60, così censita nel N.C.E.U. del suddetto Comune: foglio di mappa 43, particella 217, sub 9, categoria A/3, classe 1, consistenza 3,5 vani, rendita € 180,76, sono di proprietà delle attrici
[...]
(c.f. ) e (c.f. , per le Parte_1 C.F._2 Parte_1 C.F._7 motivazioni esposte nell'atto introduttivo;
PER L'EFFETTO, in caso di accoglimento delle domande di cui ai punti da 1 a 5,
6) ritenere nulla e priva di efficacia la voltura n. 2893 del 1994 dell'Agenzia delle Entrate -
Ufficio del Territorio Servizi Catastali di Chieti;
7) condannare , in favore delle attrici, al rilascio della metà dell'unità Controparte_2
immobiliare sita in TO Marina alla via Dalmazia n. 125, distinta in Catasto al foglio di mappa 43, particella 217, sub 6 ma IN CORSO DI CAUSA MODIFICATA ed ora corrispondente ai sub 12 e sub 13, entrambi cat. A/3, cl. 3, 3 vani, rendita € 224,66;
8) condannare , in favore delle attrici, al rilascio della metà dell'unità Controparte_3
immobiliare sita in TO Marina alla via Dalmazia n. 125, distinta in Catasto al foglio di mappa 43, particella 217, sub 5;
9) condannare , in favore delle attrici, al rilascio della metà dell'unità Controparte_1
immobiliare sita in TO Marina alla via Dalmazia n. 125, distinta in Catasto al foglio di mappa 43, particella 217, sub 8;
10) condannare OL RL MA ed anche quale successore a titolo Controparte_1 particolare del primo, in favore delle attrici, al rilascio della metà dell'unità immobiliare sita in
TO Marina alla via Dalmazia n. 123, distinta in Catasto al foglio di mappa 43, particella 217, sub
1;
11) condannare OL RL MA ed anche e quali Controparte_1 Controparte_2 successori a titolo particolare del primo, in favore delle attrici, al rilascio della metà dell'unità
3 immobiliare sita in TO Marina alla via Dalmazia n. 125, distinta in Catasto al foglio di mappa 43, particella 217, sub 9;
12) ordinare la trascrizione della sentenza presso i PP.RR.II. di Chieti dispensando il
Conservatore da ogni responsabilità;
13) rigettare le domande avverse di usucapione, perché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, riformare in ogni caso la sentenza nella parte in cui condanna alle spese del primo grado di giudizio le appellanti;
14) in caso di accoglimento dell'appello condannare le appellate ed attrici in riconvenzionale
e al rimborso delle spese legali del doppio Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
grado di giudizio, comprese le spese generali, oltre cassa professionale e Iva;
15) in caso di riforma della sentenza di primo grado e nel caso di pagamento delle spese del giudizio di primo grado (già richieste dalle controparti, ma non ancora versate) condannare le appellate , e al rimborso delle relative somme versate, in CP_2 CP_1 Controparte_3
esecuzione della sentenza n. 191/23 del Tribunale di TO, maggiorate di interessi e rivalutazione dalla data del pagamento. … >>
Appellate – appellanti incidentali e Controparte_1 Controparte_2
<< … perché l'Ecc.ma Corte d'Appello adita disattesa ogni avversa deduzione ed eccezione, voglia:
Sull'appello principale
1) Ritenere e dichiarare l'appello inammissibile e/o infondato e, per l'effetto, rigettarlo;
2) Confermare l'impugnata sentenza n. 191/2023, emessa dal Tribunale di TO il 19.06.2023, a definizione del procedimento R.G. n. 394/2019 R.G., notificata il 01.07.2023, per le causali esposte in narrativa e, conseguentemente, respingere l'appello, rigettando le richieste tutte formulate da
e , nel loro gravame in quanto inammissibili e infondate in Parte_1 Parte_1
fatto e in diritto;
Sull'appello incidentale condizionato
3) Solo nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, ritenere e dichiarare, in via subordinata ed in accoglimento dell'appello incidentale, in riforma dell'impugnata sentenza nella parte qua, che le appellanti non hanno fornito la prova del loro titolo di proprietà e per l'effetto rigettarsi le loro domande di accertamento della proprietà e del conseguente rilascio dei beni immobili oggetto del presente giudizio;
4) Condannare e , al pagamento delle spese e delle Parte_1 Parte_1
competenze del presente giudizio con ogni accessorio di legge, ivi compreso il rimborso delle spese generali. … >>
4 Appellata – appellante incidentale Controparte_3
<< Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, così statuire:
1) Rigettare l'appello proposto dalle sigg.re e in quanto Parte_1 Parte_1
inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza n. 191/2023, rep. n. 387/2023 emessa dal Tribunale di TO e pubblicata il 19/06/2023;
2) Condannare le appellanti al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
3) In via subordinata nell'ipotesi di accoglimento totale o parziale dell'appello principale, accogliere il proposto appello incidentale – con consequenziale parziale riforma, della sentenza di primo grado
– e ritenere e dichiarare che le Sigg.re e non hanno assolto Parte_1 Parte_1
l'onere probatorio su di esse incombente in ordine alla titolarità dei propri diritti di proprietà e conseguentemente respingere tutte le domande formulate dalle sigg.re e Parte_1
in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque Parte_1
integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi esposti;
4) Condannare le sigg.re e al pagamento delle spese e Parte_1 Controparte_4
competenze del giudizio>>
Appellato RL MA OL
<< … in via preliminare:
1)estromettere dal Giudizio di appello OL RL MA per difetto di legittimazione;
nel merito:
2) Rigettare l'appello proposto dalle sigg.re e in quanto Parte_1 Parte_1
inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza n. 191/2023, rep. n. 387/2023 emessa dal Tribunale di TO e pubblicata il 19/06/2023;
3) Condannare le appellanti al pagamento delle spese e competenze del giudizio di appello. >>
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 27.3.2019 e deducendo Parte_1 Parte_1
che:
- con atto pubblico di compravendita del 31.8.1966, per notar (registrato Persona_1
a TO il 16.09.1966 al n. 1526 Vol. 214, e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di
Chieti l'8.05.1967, al n. 6043 R.G. ed al n. 5507 R.P.) i fratelli e Controparte_5 CP
(padre delle attrici e avevano acquistato un terreno edificabile
[...] Parte_1 Pt_1
con la previsione della futura edificazione di un fabbricato, distinto in più unità, che avrebbe dovuto essere diviso in due porzioni;
in particolare a sarebbero spettate le Controparte_5
5 unità immobiliari realizzate sull'ala ovest-nord est, mentre a dante causa delle Controparte_6
attrici, gli immobili realizzati sull'ala ovest-sud-est;
- l'edificio, poi costruito (peraltro, difformemente ai propositi originari, manifestati nel predetto atto di acquisto, essendo state realizzate unità anche nella parte centrale), non veniva mai formalmente diviso tra i fratelli di talché costoro erano proprietari ciascuno per la metà dell'edificio costruito sito in Viale Dalmazia n. 125;
- deceduto (in data 26.4.1990), la moglie aveva presentato Controparte_6 Parte_2
una dichiarazione di successione in cui veniva indicata, tra gli altri, la quota indivisa dell'intero fabbricato e le eredi del medesimo erano la moglie e le due figlie, parti attrici, quindi titolari della quota ideale di 1/2 della proprietà dell'immobile;
- la restante quota di 1/2 era stata oggetto della procedura esecutiva n. 24/2013 promossa innanzi al Tribunale di TO nei confronti di nel corso della quale, sulla Controparte_5
base della documentazione catastale (in particolare, della voltura n. 2893 del 1994), era risultato che le varie unità immobiliari facenti parte del succitato fabbricato erano state intestate, per l'intera proprietà, alcune a (quelle identificate, con la particella Controparte_5
217, subalterni 1, 5, 6, 8 e 9 ) e le altre alle eredi di cioè e le Controparte_6 Parte_2
attrici (quelle identificate, alla particella 217 subalterni 2, 3, 4, 7 e 10); malgrado il pignoramento avesse attinto l'intera proprietà delle particelle intestate a Controparte_5
l'ausiliario del giudice dell'esecuzione aveva verificato che la proprietà dell'esecutato, in base ai titoli, fosse però soltanto pari ad 1/2; a seguito di vendita senza incanto, le quote pari ad 1/2 degli appartamenti di cui ai subalterni 1, 5, 6, 8 e 9 venivano, quindi, trasferite con decreti del 23.2.2017 rispettivamente all'avv. RL MA OL (quelle sub 1e 9), a CP_3
(quella sub 5), a (quella sub 6) e a (quella sub 8),
[...] Controparte_2 Controparte_1 queste ultime figlie dell'esecutato (deceduto il 13.12.2017); Controparte_5
convenivano in giudizio, (nella loro Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
qualità di eredi di nonché della madre nel frattempo deceduta) e RL MA Controparte_6
OL per sentire accertare il loro diritto di proprietà sulla quota del 50% delle unità immobiliari acquistate dagli stessi convenuti, per la quota del 50%, a seguito di vendita giudiziaria e di cui questi asserivano avere il possesso esclusivo (v. le conclusioni trascritte nella sentenza gravata).
1.2. Le convenute e costituitesi in Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
giudizio contestavano gli avversi assunti. In particolare, e evidenziavano di avere CP_2 CP_1
acquistato con atto pubblico per notar del 3.5.2019 rep. n. 9.870, Racc. n. 6.886, Persona_2
da RL MA OL, in parti uguali, la quota di 1/2 in piena proprietà della unità immobiliare
6 sopraccitata di cui al subalterno 9; con il medesimo atto aveva acquistato sempre da RL CP_1
MA OL la quota 1/2 dell'unità immobiliare sopraccitata di cui al subalterno 1; trattasi dei beni pervenuti allo OL a seguito della menzionata vendita giudiziaria. Deducevano, inoltre, che le unità di cui alla particella 217, subalterni 1, 5, 6, 8 e 9 non erano, e non erano mai state, neppure in parte di proprietà delle attrici e/o dei loro danti causa, né dai medesimi erano mai state possedute sicché la loro domanda era infondata. Comunque, nella denegata ipotesi in cui, ciononostante, fosse stato ritenuto che le attrici potessero essere proprietarie dei diritti pari ad 1/2 delle unità immobiliari appena citate deducevano che le stesse erano state oggetto, da oltre 20 anni, di un possesso pacifico, pubblico, continuo ed indisturbato da parte delle stesse, dapprima insieme al loro genitore e, CP_5
poi, dalla sua morte, in via esclusiva;
pertanto, in via riconvenzionale, chiedevano riconoscersi la loro proprietà per effetto di usucapione ultraventennale.
1.3. Nella contumacia di RL MA OL, con la sopraindicata sentenza n. 191/2023 del
19.6.2023, il Tribunale di TO ha rigettato le domande delle attrici e, in accoglimento delle domande riconvenzionali delle convenuti e con il favore delle spese processuali, ha dichiarato:
- l'avvenuto acquisto per usucapione, a favore di della piena ed Controparte_2 esclusiva proprietà per la quota di 1/2 dell'intera proprietà dell'unità immobiliare sita nel comune di TO (CH), con ingresso condominiale su Viale Dalmazia, n. 125, posta al piano primo lato est, della Superficie Utile Netta Complessiva, di circa mq 75,66, e Superficie Non
Residenziale ad uso balconi di circa mq 22,15, così censita nel N.C.E.U. del suddetto Comune: foglio di mappa 43, particella 217, sub. 6, categoria A/3, classe 3, consistenza 5 vani, rendita €
374,43, ora corrispondente ai sub 12 e sub 13, entrambi categoria A/3, cl 3, 3 vani, rendita €
224,66, in virtù di possesso pubblico, pacifico, non violento, continuato ed ininterrotto, protrattosi per oltre venti anni;
- l'avvenuto acquisto per usucapione, a favore di della piena ed Controparte_3 esclusiva proprietà per la quota di 1/2 dell'intera proprietà dell'unità immobiliare sita nel comune di TO (CH), con ingresso condominiale su Viale Dalmazia, n. 125, posta al piano primo lato ovest, della Superficie Utile Netta Complessiva, di circa mq 50,50, e Superficie Non
Residenziale ad uso balconi di circa mq 13,20, così censita nel N.C.E.U. del suddetto Comune: foglio di mappa 43, particella 217, sub. 5, categoria A/3, classe 2, consistenza 5 vani, rendita €
309,87, in virtù di possesso pubblico, pacifico, non violento, continuato ed ininterrotto, protrattosi per oltre venti anni;
- l'avvenuto acquisto per usucapione, a favore di della piena ed Controparte_1 esclusiva proprietà per la quota di 1/2 dell'intera proprietà dell'unità immobiliare sita nel
7 comune di TO (CH), con ingresso condominiale su Viale Dalmazia, n. 125, posta al piano secondo, della Superficie Utile Netta Complessiva, di circa mq 51,10, e Superficie Non
Residenziale ad uso balconi di circa mq 11,40, così censita nel N.C.E.U. del suddetto Comune: foglio di mappa 43, particella 217, sub. 8, categoria A/3, classe 2, consistenza 5 vani, rendita €
309,87 e dell'unità immobiliare sita nel comune di TO (CH), con ingresso condominiale su
Viale Dalmazia, n. 123, posta al piano terra, della Superficie Utile Netta Complessiva, di circa mq 18,50, così censita nel N.C.E.U. del suddetto Comune: foglio di mappa 43, particella 217, sub. 1, categoria C/1, classe 6, consistenza 21 mq, rendita € 516,25, in virtù di possesso pubblico, pacifico, non violento, continuato ed ininterrotto, protrattosi per oltre venti anni;
- ancora, l'avvenuto acquisto per usucapione, a favore di e Controparte_1 CP_2
della piena ed esclusiva proprietà per la quota di 1/2 dell'intera proprietà dell'unità
[...]
immobiliare sita nel comune di TO (CH), con ingresso condominiale su Viale Dalmazia, n.
125, posta al piano seminterrato, della Superficie Utile Netta Complessiva, di circa mq 34,60, così censita nel N.C.E.U. del suddetto Comune: foglio di mappa 43, particella 217, sub. 9, categoria A/4, classe 3, consistenza 3,5 vani, rendita € 189,80, in virtù di possesso pubblico, pacifico, non violento, continuato ed ininterrotto, protrattosi per oltre venti anni;
- con ordine, per l'effetto, al Conservatore dei Registri Immobiliari di Chieti di procedere alle necessarie trascrizioni ed annotazioni in favore di nata a [...] il Controparte_2
14/02/1964 (c.f. ), nata a [...] l'[...] C.F._1 Controparte_1
(c.f. e nata a [...] l'[...] (c.f. C.F._5 Controparte_3
), con esonero del Conservatore da ogni responsabilità e conseguenza. C.F._4
1.3. In sintesi, la motivazione della decisione è basata sulla ritenuta dimostrazione da parte delle parti convenute – attrici in via riconvenzionale e dell'esercizio CP_2 CP_1 Controparte_3
del possesso ad usucapionem ultraventennale sulle unità acquistate a seguito di vendita giudiziaria
(compossesso prima “pro indiviso” con il loro padre e poi esclusivo), ciò alla stregua Controparte_5 della prova testimoniale svolta confermativa dell'utilizzazione esclusiva delle unità immobiliari in questione e della intenzione, manifestata all'esterno, di esercitare un diritto di proprietà esclusivo;
possesso sul quale non incideva né l'atto di pignoramento non idoneo a interrompere il termine ventennale né la rinuncia all'eredità del proprio genitore avendo le figlie, parti convenute, dichiarato di avere usucapito in proprio ed unitamente al medesimo.
2. Avverso tale decisione, hanno proposto appello le attrici e Parte_1 Parte_1
sulla base dei motivi di seguito riassunti.
[...]
8 2.1. Il giudice di prime cure, violando gli artt. 1141, 1158, 1164 e 2697 c.c. e mal interpretando le risultanze istruttorie, ha errato nel ritenere la sussistenza del possesso ad usucapionem e l'animus possidendi uti dominus. I fratelli (padre delle convenute odierne appellate) e Controparte_5 [...]
(padre delle attrici odierne appellanti) si sono limitati a gestire comodamente e insieme gli CP immobili che erano di loro proprietà pro indiviso, uno gestendo alcune unità e l'altro gestendo le altre e, pertanto, i due fratelli possedevano uti condominus i beni immobili che erano loro cointestati. In tale situazione, i figli dei comproprietari non erano certamente compossessori, ma unicamente meri detentori dei beni dei genitori. Le convenute non hanno fornito alcuna prova di quando cominciarono a compossedere le porzioni di cui il padre era comproprietario al 50% né quando ebbero a possederle in via esclusiva in opposizione sia al padre che allo zio paterno ovvero, dopo la sua morte, alle cugine.
Peraltro esse non accettavano l'eredità paterna. In più, il padre costituendosi nella procedura CP_5 esecutiva immobiliare a suo carico, opponendosi alla tesi delle figlie, deduceva che l'azione esecutiva avrebbe potuto attingere esclusivamente i diritti pari a 1/2 sulle unità immobiliari pignorate poiché nessuna divisione era intervenuta con il fratello. La variazione catastale effettuata nel 1994, con cui le unità immobiliari gestite dal fratello e oggetto del presente giudizio sono state attribuite a CP_5
costui, è illegittima in quanto in contrasto con il titolo dei diritti dominicali delle parti risalente al
1966 e non seguito da alcun atto di divisione. In realtà, le convenute hanno primo fatto riferimento alla situazione formale per limitare l'azione esecutiva alla quota di 1/2 della proprietà delle unità immobiliare e, poi, una volta acquistatala in sede giudiziaria, hanno voluto “costruire”, senza fondamento, l'ipotesi della usucapione per vedersi attribuita l'intera proprietà delle stesse. Invero, la prova testimoniale è risultata del tutto generica, in realtà confermativa della consapevolezza da parte delle convenute della titolarità della sola quota di 1/2 di proprietà e, comunque, al più, dimostrativa di una mera situazione di detenzione;
senza considerare che i testi escussi sono stati tutti dipendenti al servizio delle convenute. Infine, l'animus possidendi non solo è assolutamente indimostrato, ma è clamorosamente smentito dall'avere le convenute acquistato in sede giudiziaria i diritti di proprietà sui beni per la quota di 1/2.
2.2. Il giudice di prime cure ha operato una commistione tra la gestione uti condominus e la gestione uti dominus. dante causa delle convenute, ha gestito le unità immobiliari Controparte_5 occupate dalla sua famiglia anche nell'interesse dell'altro comproprietario, il fratello nei cui CP
confronti non operava alcun mutamento del proprio possesso ed, anzi, come si è evidenziato innanzi, riconosceva il diritto di proprietà del fratello. La gestione uti condominus è proseguita almeno sino al
2017 (anno del decesso di ) e, del resto, le convenute non hanno fornito alcuna prova contraria. CP
9 2.3. E', altresì, errato il rigetto dell'eccezione d'interruzione del termine ventennale a seguito della notificazione dell'atto di pignoramento immobiliare in data 18.2.2013; le unità sono state, poi, detenute dal debitore esecutato sino al 14.3.2016 quale custode legale.
2.4. Infine, va censurata in quanto eccessiva la regolazione delle spese processuali dal momento che la domanda di accertamento della proprietà delle attrice era fondata ed è stata travolta solo per effetto dell'accoglimento di quella di usucapione.
3. Con deposito di comparsa, si sono costituite e le quali Controparte_1 Controparte_3 hanno dedotto l'inammissibilità e infondatezza dei motivi di appello, lamentando anche la tardività della produzione documentale delle controparti effettuata in data 30.6.2022 dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. Esse hanno, inoltre, proposto appello incidentale condizionato invocando, per il caso di accoglimento del gravame, il rigetto delle domande formulate in primo grado dalle appellanti per non avere le stesse dimostrato il loro diritto di proprietà sulle unità immobiliari in parola non essendo, a tal fine, sufficiente la produzione della denuncia di successione.
4. Con deposito di comparsa, si è costituita anche deducendo, al pari delle Controparte_3 altre appellate, l'inammissibilità e infondatezza dei motivi di appello, e proponendo, altresì, appello incidentale e condizionato, lamentando la non dimostrazione da parte delle attrici della titolarità del diritto di proprietà sulle unità immobiliari in questione.
5. Mediante deposito di comparsa si è costituito pure l'avv. RL MA OL deducendo la pretestuosità dell'appello e invocando la sua estromissione.
6. Sulle conclusioni riportate in epigrafe e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022), all'udienza del 9.4.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
7. I primo due motivi di appello – i quali in quanto attinenti, pur sotto diversi ma complementari profili, la sussistenza del possesso ad usucapionem delle appellate, sono connessi e vanno, pertanto, esaminati congiuntamente – risultano fondati.
7.1. La decisione di primo grado di accoglimento delle domande riconvenzionali di usucapione delle parti convenute, odierne appellate, è, infatti, sotto più profili, censurabile come lamentato dagli appellanti.
7.2. Innanzitutto, si osserva che le convenute hanno affermato molto genericamente di possedere gli immobili in questione dagli anni 1994-1995 e “dapprima congiuntamente al loro padre
e poi dal 2017 e poi in via esclusiva” ovvero, quanto alle due unità acquistate dall'avv. RL MA
OL, “ … dal 2017 congiuntamente” allo stesso.
10 7.3. Sennonché è pacifico che le convenute non hanno accettato l'eredità del padre CP_5
(morto il 13.12.2017; v. rinunce all'eredità in fascicolo parti appellate e certificazione prodotta dalle appellanti, doc. n. 17 in fasc. di primo grado) e, quindi, esse non possono unire ai sensi dell'art. 1146
c.c. il proprio (presunto) possesso a quello (incontroverso) del padre (cfr., ex multis, Cass. 15967/2011
e 5221/1998). Dunque, quest'ultimo possesso non può giovare in alcun modo alle convenute, al contrario di quanto (di fatto) ritenuto dal giudice di primo grado il quale, su tale punto, ha disatteso l'eccezione attorea con una motivazione vuota di contenuto e, dunque, meramente apparente.
7.4. Derivando, inoltre, il potere di fatto esercitato dalle convenute da loro padre, esso in origine costituiva (al più) una detenzione per il principio che, se il potere di fatto sulla cosa deriva non da un atto autonomo e volontario di apprensione, ma da un atto o da un fatto del proprietario diverso dal trasferimento del diritto non opera la presunzione di possesso di cui all'art. 1141, comma 1, c.c.
(principio completamente pretermesso dal giudice di prime cure); ai fini del mutamento della detenzione in possesso, non è, allora, sufficiente il solo esercizio del potere di fatto sulla cosa ricevuta dal proprietario possessore, ma è necessario che direttamente nei confronti di quest'ultimo il detentore abbia esercitato un'attività d'interversione ai sensi dell'art. 1141, comma 2, c.c. ossia tenuto una condotta di opposizione, giudiziale ovvero stragiudiziale, che manifesti in modo inequivocabile e riconoscibile la sua volontà di esercitare il potere di fatto sulla cosa non in nome altrui ma esclusivamente in nome proprio (v., tra le altre, Cass. 27411/2019). Ne segue che il potere di fatto esercitato dalle convenute, per assurgere a possesso, avrebbe richiesto un'attività di interversione nel senso anzidetto sia nei confronti del padre comproprietario-compossessore, sia nei confronti CP_5 dello zio anch'egli comproprietario – compossessore, ovvero, dopo la sua morte (risalente al CP
26.4.1990), dei suoi eredi.
7.5. Ebbene, l'interversione non è stata né dedotta né tanto meno provata. La prova testimoniale, richiamata nella sentenza gravata senza alcuna consapevolezza dei profili giuridici connessi, è irrilevante poiché dalla stessa è possibile ricavare, peraltro in modo generico e impreciso (pure dal punto di vista temporale), il mero compimento di frammentari atti gestori da parte delle convenute.
Analogamente priva di valore è la comunicazione autografa di (moglie di Parte_2 [...]
deceduta il 6.5.2012) datata 21.4.2006 (v. in fasc. delle appellate di primo grado) che pare CP
presupporre unicamente la distribuzione degli onere gestori delle varie unità immobiliari (non è, però, neppure chiaro a quale di esse si riferisca specificamente). Né, del pari, è significativa la voltura catastale d'ufficio (n. 2893 del 1994) con la quale i beni per cui è causa, prima intestati ai due fratelli per la quota della metà ciascuno, venivano attribuiti a (e i restanti facenti parte del Controparte_5
medesimo fabbricato agli eredi di e le odierne appellanti) poiché, Controparte_6 Parte_2
11 dal di là che non è dimostrato chi effettuò tale operazione, si tratta di una semplice modifica dell'intestazione catastale dei beni (in contrasto con il titolo del 1966 e in assenza di divisione, ed inoltre, di per sé, non indicativa di una situazione di fatto corrispondente), peraltro soprattutto a favore di (il quale, come si è detto, la disconobbe e la contestò intervenendo nella procedura Controparte_5
esecutiva a suo carico) e non delle parti convenute (che non sono sue eredi).
7.6. Ad abundantiam, sotto il profilo della carenza dell'animus rem sibi habendi, è poi dirimente la condotta delle convenute nel corso della procedura esecutiva a carico del padre della quale CP_5
furono notiziate;
esse, non solo non si opponevano ex art. 619 c.p.c. alla vendita giudiziale, per la quota 1/2, delle unità immobiliari in parola, ma addirittura le acquistavano e, infine, quanto a due unità, le riacquistavano dall'avv. OL il quale se le era aggiudicate;
condotta evidentemente del tutto incompatibile con il predetto animus e, per converso, di riconoscimento della proprietà, per la restante quota di 1/2, delle appellanti.
7.7. Si fa, poi, notare che non vi è neppure la prova dell'esercizio da parte di Controparte_5
padre delle convenute, di un potere sui beni in parola inconciliabile con quello del fratello CP
(ovvero dei suoi eredi) e soprattutto tale da denotare, in modo inequivoco, l'intenzione di possederli non già uti condominus, bensì in maniera esclusiva non essendo a tal fine sufficiente l'astensione del medesimo (ovvero dei suoi eredi) dall'uso delle cose comuni (v., tra le tante, la recentissima Cass.
6452/2025), ed, anzi, in tal senso, costituisce, quanto meno, un indizio inequivoco contrario il contegno assunto dal predetto nel procedimento di esecuzione immobiliare a suo carico (ove, CP_5 costituendosi in giudizio, egli, tra l'altro, riconosceva che la quota 1/2 delle unità immobiliari non gli appartenevano non essendo intervenuta una formale divisione dei beni con il fratello . CP
7.8. Dunque, la radicale insussistenza di una situazione di possesso prima dell'acquisto dei beni alla vendita giudiziale senza incanto (decreti di trasferimento del 23.2.2017), esclude alla radice la fondatezza della domanda riconvenzionale delle convenute.
7.9. Ciò posto, solo un cenno merita la circostanza che, negli atti difensivi in favore delle appellanti depositati, nella veste di comproprietarie destinatarie degli avvisi di legge, nel corso della procedura esecutiva a carico dello zio fu sostenuto che costoro non fossero Controparte_5 proprietarie delle unità immobiliari pignorate (v. memoria 6.2.2016 in fasc. parti appellate). L'atto non ha, tuttavia, alcun valore confessorio poiché esso proviene esclusivamente dal difensore e non dalle parti la cui sottoscrizione non compare in alcun modo nello stesso (v. Cass. 23809/2023, Cass.
4908/2017 e Cass. 23634/2018); con ogni probabilità, il difensore fu fuorviato – al pari del giudice dell'esecuzione in un primo momento – per via dell'indebita variazione catastale apportata nel 1994, salvo poi verificare che in realtà alcuna divisione era intervenuta tra i fratelli i quali avevano, Pt_1
12 quindi, in via bonaria, frazionato la gestione di tutto il compendio immobiliare. Peraltro, la memoria difensiva fa riferimento al rapporto tra i fratelli e, nello specifico, a e, dunque, comunque, CP_5
non si rifletterebbe sulla posizione delle convenute e, dunque, mai potrebbe supportare la tesi di un possesso ad usucapionem di queste ultime dal 1994-1995.
8. Alla luce di quanto sin qui esposto, il terzo motivo di appello (circa l'interruzione dell'usucapione per effetto del pignoramento dei beni per cui è causa datato 11.2.2013 anche in relazione alla nomina del custode giudiziario di cui alla ordinanza del 14.3.2016, il tutto alla luce del disposto dell'art. 1167 c.c.), resta assorbito.
9. Del pari, l'accoglimento dell'appello impone la regolazione ex novo delle spese di lite sicché anche il quarto motivo resta assorbito.
10. Venendo, infine, agli appelli incidentali condizionati delle tre sorelle relativi alla Pt_1
prova del diritto di proprietà delle attrici appellanti e aventi sostanzialmente lo stesso contenuto, essi risultano infondati.
10.1. Come ritenuto dal giudice di primo grado, sulle attrici, invocanti l'accertamento del loro diritto di proprietà contestato dalle convenute, grava lo stesso onere probatorio di colui che agisce in rivendicazione (v. Cass. 24050/2022).
10.2. Ciò posto, a proposito della cd. probatio diabolica, è però noto che la effettiva portata dell'onere probatorio della parte attrice va stabilita avuto riguardo alla peculiarità della singola controversia e, in particolare, al contenuto delle difese della parte convenuta (v., tra le tante, Cass.
25865/2021). Nel caso in esame, come si è detto, il titolo di acquisto di (dante causa Controparte_6 delle attrici), ossia l'atto pubblico del 1966 sopra menzionato, è incontestato anche perché è comune alle parti convenute. Quanto all'acquisto mortis causa dal padre (deceduto il 26.4.1990) e, CP
poi, dalla madre (deceduta il 6.5.2012), le parti attrici hanno fornito ampia prova Parte_2
documentale (v. docc. anagrafici attestanti gli avvenuti decessi, il rapporto di parentela e lo stato della famiglia, in relativo fascicolo;
v., altresì, dichiarazione di successione di , riscontrata Parte_2
dai rilievi peritali e dalla certificazione notarile rivenienti dal procedimento esecutivo sopraccitato.
Va, poi, da sé che la prova della qualità di erede legittimo – e, quindi, della successione nella proprietà dei beni ereditari – può essere data a mezzo di certificazioni anagrafiche (v. Cass. 19254/2024) e l'accettazione dell'eredità è implicita nel promovimento di azioni a difesa del patrimonio ereditario
(v. Cass. 390/2025). Del resto, a ben vedere, la proprietà delle attrici, per la quota 1/2, non è mai stata prima contestata dalle controparti, neppure nel corso dell'espropriazione forzata della restante quota sicché l'odierna resistenza in giudizio appare al limite del pretestuoso.
13 10.3. Pertanto, la domanda di accertamento dei diritti di proprietà delle parti appellanti, per la quota di 1/2, non può che essere accolta. Come domandato dalle medesime, al fine di consentire loro di disporre e godere dei beni nonché di assumere le determinazioni in ordine all'amministrazione nei limiti delle quote di appartenenza ex artt. 1102 e 1103 c.c., va ordinato alle appellate il rilascio (della quota della metà) delle unità immobiliari per cui è causa attualmente nella loro esclusiva disponibilità.
11. In conclusione, l'appello principale va accolto e quello incidentale condizionato respinto.
11.1. Ne segue che, in totale riforma della sentenza appellata, deve essere:
- accolta, come riportato in dispositivo, la domanda di accertamento delle attrici, odierne appellanti, e con ordine di rilascio e declaratoria di nullità Parte_1 Parte_1 ed inefficacia della voltura n. 2893 del 1994 dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio Servizi
Catastali di Chieti;
- respinta la domanda riconvenzionale di usucapione delle convenute, odierne appellate,
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
12. Le spese, di entrambi i gradi del giudizio, nel rapporto tra le appellanti e le appellate CP_2
seguono la soccombenza e, quindi, sono poste a carico
[...] Controparte_3 Controparte_1
di queste ultime. Esse sono liquidate come in dispositivo, in conformità alle tabelle di cui al d.m.
55/2022 come aggiornate con d.m. 147/2022, sulla base della documentazione versata in atti, scaglione conforme al decisum, valori medi, incluso l'invocato aumento del 20% per pluralità di parti ex art. 4, comma 2, d.m. citato.
12.1. Quanto al rapporto tra appellanti e l'appellato avv. RL MA OL, le spese devono essere compensate sussistendo le “ … altre gravi analoghe gravi ed eccezionali ragioni” previste dall'art. 92 c.p.c. di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 tenuto conto che:
- il secondo doveva, per ragioni di litisconsorzio processuale, essere convenuto in giudizio anche nel grado di appello: - d'altro canto, essendo pacifica la successione nel diritto controverso, la pronuncia invocata non avrebbe dovuto riguardare il medesimo (non più proprietario e possessore dei beni);
- tuttavia, la resistenza nel presente del giudizio dell'appellato (diversamente dal primo grado in cui restò contumace) è ai limiti dell'attività superflua ed inutile (essendo chiaro che la pronuncia, per quanto si è detto, pur efficace nei suoi confronti, non è diretta, per i motivi anzidetti, ad incidere sul medesimo).
13. Avendo le parti appellanti documentalmente dimostrato di avere pagato in favore delle appellate la somma totale di € 18.585,84, in esecuzione della sentenza appellata (v. doc. n. 31), queste ultime vanno condannate, in solido tra loro, alla restituzione della predetta somma, oltre gli interessi
14 legali dalla data del pagamento sino al saldo effettivo, come invocato dalla parte appellante (sul tema,
v. Cass. 7144/2021 e, più in generale, Cass. 24896/2023).
14. L'esito del presente grado del giudizio comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1quater, del d.p.r. 115/2002 nei confronti delle appellate / appellanti incidentali.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza appellata:
1) accerta e dichiara che le appellanti e sono, in misura Parte_1 Parte_1
eguale, titolari dei:
1-1) diritti di proprietà, quota 1/2, dell'unità immobiliare sita nel Comune di TO (CH), con ingresso condominiale su Viale Dalmazia, n. 125, posta al piano primo lato est, della superficie utile netta complessiva, rilevata in situ, di circa mq 75,66, e superficie non residenziale ad uso balconi di circa mq 22,15, così censita nel N.C.E.U. del suddetto Comune: foglio di mappa 43, particella 217, sub 6, categoria A/3, classe 3, consistenza 5 vani, rendita € 374,43, in corso di causa modificata ed ora corrispondente ai sub 12 e sub 13, entrambi cat. A/3, cl. 3, 3 vani, rendita € 224,66;
1-2) diritti di proprietà, quota 1/2, dell'unità immobiliare sita nel Comune di TO (CH), con ingresso condominiale su Viale Dalmazia, n. 125, posta al piano primo lato ovest, della superficie utile netta complessiva, rilevata in situ, di circa mq 50,50, e superficie non residenziale ad uso balconi di circa mq 13,20, così censita nel N.C.E.U. del suddetto Comune: foglio di mappa 43, particella 217, sub 5, categoria A/3, classe 2, consistenza 5 vani, rendita € 309,87;
1-3) diritti di proprietà, quota 1/2, dell'unità immobiliare sita nel Comune di TO (CH), con ingresso condominiale su Viale Dalmazia, 125, posta al piano secondo, della superficie utile netta complessiva, rilevata in situ, di circa mq 51,10, e superficie non residenziale ad uso balconi di circa mq 11,40, così censita nel N.C.E.U. del suddetto Comune: foglio di mappa 43, particella 217, sub 8, categoria A/3, classe 2, consistenza 5 vani, rendita € 309,87;
1-4) diritti di proprietà, quota 1/2, dell'unità immobiliare sita nel Comune di TO (CH), con ingresso condominiale su Viale Dalmazia, n. 123, posta al piano terra, della superficie utile netta complessiva, rilevata in situ, di circa mq 18,50, così censita nel N.C.E.U. del suddetto Comune: foglio di mappa
43, particella 217, sub 1, categoria C/1, classe 6, consistenza 21 mq, rendita € 516,25;
1-5) diritti di proprietà, quota 1/2, dell'unità immobiliare sita nel Comune di TO (CH), con ingresso condominiale su Viale Dalmazia, n. 125, posta al piano seminterrato, della superficie utile netta complessiva, rilevata in situ, di circa mq 34,60, così censita nel N.C.E.U. del suddetto Comune: foglio di mappa 43, particella 217, sub 9, categoria A/3, classe 1, consistenza 3,5 vani, rendita € 180,76;
15 2) dichiara la nullità ed inefficacia della voltura catastale n. 2893 del 1994 dell'Agenzia delle Entrate
- Ufficio del Territorio Servizi Catastali di Chieti;
3) condanna le appellate al rilascio delle predette unità immobiliari, per la quota di proprietà di 1/2, in favore delle appellanti e, segnatamente, nei limiti della predetta quota:
- dell'unità immobiliare distinta in Catasto al foglio di mappa 43, particella 217, sub Controparte_2
6 ma in corso di causa modificata ed ora corrispondente ai sub 12 e sub 13;
- dell'unità immobiliare distinta in Catasto al foglio di mappa 43, particella 217, Controparte_3
sub 5;
- dell'unità immobiliare distinta in Catasto al foglio di mappa 43, particella 217, sub Controparte_1
8, e della unità immobiliare distinta in Catasto al foglio di mappa 43, particella 217, sub 1;
- e dell'unità immobiliare distinta in Catasto al foglio di mappa 43, Controparte_1 Controparte_2
particella 217, sub 9.
4) ordinare la trascrizione della sentenza presso i pp.rr.ii. di Chieti dispensando il Conservatore da ogni responsabilità;
5) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalle appellate Controparte_2 Controparte_3
Controparte_1
6) condanna le appellate, in solido tra loro, a rimborsare in favore delle parti appellanti le spese del primo grado del giudizio, liquidate in € 16.923,60, oltre 15% di rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, per compenso ed € 839,25,00 per esborsi, nonché le spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 18.612,10, oltre 15% di rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, per compenso, ed € 1.165,50 per esborsi;
7) compensa integralmente le spese del grado tra le appellanti e l'appellato RL MA OL;
8) condanna le appellate a restituire in favore delle appellanti la somma di € 18.585,84 oltre interessi legali dal pagamento sino al saldo effettivo;
9) dichiara che le appellate - appellanti incidentali Controparte_2 Controparte_3 CP_1
tenute al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a
[...] quello già dovuto per l'impugnazione incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio del 28.5.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. MA Bartoli)
Il Presidente
(dott.ssa Silvia Rita Fabrizio)
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