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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/02/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria Giuseppa Di Marco Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) dott. Caterina Greco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 171 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
rappresentato e difeso dall'Avvocato SCIFO Parte_1
ANTONINA
- Appellante - C O N T R O
CP_1
- Appellato contumace - All'udienza del 20/02/2025 il procuratore dell'appellante concludeva come da ricorso in appello FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 3.03.2021 innanzi al Tribunale di Agrigento
[...]
esponeva che con verbale di accertamento n. 0100000426457 redatto nei Parte_1 confronti della società l' aveva disconosciuto il rapporto di Parte_2 CP_1 lavoro intrattenuto dal ricorrente con la predetta società negli anni dal 2010 al 2013 ed aveva trattenuto (sulle altre prestazioni in godimento) la somma di € 3.935,76 già erogatagli a titolo di indennità di disoccupazione;
aggiungeva che con sentenza n. 1179/2018 il Tribunale di Agrigento aveva annullato il menzionato verbale di accertamento e che, con sentenza n. 1364/2019, il medesimo Tribunale aveva accertato lo svolgimento di attività di bracciante agricolo da parte del negli Pt_1 anni sopra indicati e condannato l' al ripristino della relativa posizione CP_1 contributiva. Chiedeva, pertanto, accertarsi che l' non aveva titolo per trattenere CP_1 quanto da lui percepito a titolo di prestazioni assistenziali derivanti dal disconosciuto rapporto di lavoro e condannarsi l' alla restituzione della CP_1
1 somma indebitamente trattenuta ed “alla ricostituzione contributiva corretta per l'anno 2014 ed il pagamento di tutte le effettive giornate lavorate, con conseguente adozione di tutti i provvedimenti di legge”, oltre che al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.. Con la sentenza n. 770/2022 del 12.10.2022 il Tribunale di Agrigento ha dichiarato che, alla luce dell'intervenuto annullamento del verbale unico di accertamento, l' non aveva titolo per trattenere le somme già percepite dal CP_1 ricorrente a titolo di indennità di disoccupazione, malattia ed emolumenti accessori relativamente agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, condannandolo alla restituzione di quanto già trattenuto a tale titolo;
ha, invece, rigettato la domanda di “ricostituzione contributiva” per l'anno 2014 (e, dunque, di liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2014) ritenendo non provato in alcun modo lo svolgimento di attività agricola per 102 giornate nell'anno 2014; ha rigettato altresì la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c., difettando qualsivoglia prova dell'altrui malafede nel resistere in giudizio;
ha, infine, compensato integralmente le spese di lite. Avverso tale sentenza ha proposto appello con ricorso Parte_1 depositato il 27.02.2023, chiedendone la parziale riforma. Lamenta, in particolare, l'appellante che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, benché il 2014 non fosse stato espressamente indicato nelle precedenti sentenze citate, lo svolgimento di attività lavorativa in quell'anno doveva tuttavia ugualmente desumersi da tali decisioni, atteso che “le prestazioni previdenziali di ds agricola e malattia, vengono richieste l'anno successivo a quello effettivamente svolto. … La domanda di indennità di disoccupazione agricola e malattia, deve essere presentata tra il 1° gennaio ed entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto: quindi la disoccupazione del 2014 si riferisce al periodo lavorato nel 2013, effettivamente accertato e riconosciuto dall' e quindi già provato!” A conferma di ciò deduce che, nelle more, l' aveva provveduto in CP_1 autotutela al pagamento in favore dell'appellante delle indebitamente trattenute anche per l'anno 2014. Sostiene che tale circostanza se, da un lato, “fa venir meno l'oggetto del contendere”, dall'altro, “mette in evidenza” l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha compensato le spese di lite che si sarebbero dovute, invece, porre esclusivamente a carico dell' parte soccombente. CP_1
In ogni caso, rileva che “l'accoglimento del ricorso, seppur parziale, avrebbe determinato … la soccombenza del soggetto evocato in giudizio …”. L' sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. CP_1
2 All'udienza del 20/02/2025, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
*** Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell' non costituitosi CP_1 sebbene ritualmente evocato in giudizio.
L'appello è fondato per quanto di ragione. Quanto alla “ricostituzione contributiva” relativa all'anno 2014, cui, secondo le deduzioni contenute in ricorso, l'appellante vorrebbe far conseguire la condanna al pagamento delle correlate prestazioni assistenziali (disoccupazione agricola, malattia, ANF), è appena il caso di osservare, contrariamente a quanto sembra voler sostenere l'appellante, che essa non poteva e non può riferirsi alla prestazione lavorativa svolta nell'anno 2013 (periodo per il quale è pacificamente intervenuto il giudicato con la sopra citata sentenza n. 1364/2019 del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro), dovendo, invece, rinvenire i suoi presupposti nel medesimo anno di riferimento;
la sentenza di prime cure, in parte qua, risulta dunque corretta, non avendo il (col ricorso di primo grado) allegato né, tampoco, provato i fatti Pt_1 costitutivi del preteso diritto per l'anno in questione, a nulla rilevando quanto giudizialmente accertato con autorità di giudicato (soltanto) per gli anni dal 2010 al
2013. Né alcuna prova dell'assunto attoreo si rinviene nella documentazione versata in atti dal (con la quale costui, a conferma della “bontà dell'azione Pt_1 proposta”, avrebbe inteso dimostrare che “nelle more l' ha provveduto in autotutela al pagamento … delle somme ...”), il cui esame consente de plano di ricavare che in data 5 maggio 2021 l' in esecuzione della sentenza n. 1364/2019, ha provveduto al CP_1 pagamento della somma di € 1.175,97 a titolo di rimborso della disoccupazione agricola soltanto relativamente al periodo 1.01.2010/31.12.2013 (v. allegato fascicolo di parte appellante), nulla disponendo, pertanto, per il 2014. Cionondimeno, ritiene la Corte meritevole di accoglimento il motivo che si appunta sul regolamento delle spese operato in prime cure. Come è noto, in forza dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, il legislatore ha novellato l'art. 92 c.p.c. prevedendo che: “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza …. il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. Con sentenza n.77 del 7 marzo 2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma, nel testo modificato dall'art. 13 cit., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti,
3 parzialmente o per intero, “anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato che “La compensazione … è limitata, ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., alle ipotesi di soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero ancora se sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Le gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentirne il necessario controllo” (Cass. n.24178/2022). Orbene, nessuna delle ipotesi evidenziate dalla norma ed enucleate dalla giurisprudenza è rinvenibile nella vicenda che ci occupa giacchè il nonostante Pt_1 la già citata sentenza n. 1364/2019 del Tribunale di Agrigento, dopo aver vanamente richiesto all'Istituto appellato, il 29.04.2020, la restituzione di quanto dovutogli, è stato costretto in data 3.3.2021 ad adire l'A.G. al fine di ottenere giudizialmente (come ha in effetti ottenuto) la restituzione delle somme trattenute dall' per gli anni dal 2010 al 2013. CP_1
In siffatto contesto, si osserva, il mero richiamo “al parziale accoglimento del ricorso”, operato nella sentenza di primo grado, si disvela del tutto inidoneo a sorreggere e giustificare una integrale compensazione delle spese processuali tra le parti. Sulla scorta delle superiori considerazioni, la doglianza relativa alla mancata liquidazione delle spese di lite a favore della parte risultata vittoriosa deve essere accolta e la sentenza oggetto dell'odierna impugnazione va riformata in parte qua, tenuto conto, oltre che del valore della controversia e del suo oggetto, dell'impegno professionale in relazione alla complessità della controversia e alle sue fasi processuali. Si ritiene, tuttavia, conforme a giustizia - anche in ragione del rigetto in prime cure della domanda afferente all'anno 2014 - la parziale compensazione delle stesse in ragione della metà. La restante quota, liquidata come da dispositivo, deve porsi a carico di parte appellata. Le spese di questo grado seguono la soccombenza dell' e si liquidano CP_1 in complessivi euro 250,00 secondo l'importo tariffario minimo, tenuto conto del valore del presente giudizio di appello.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' qui dichiarata, in CP_1 parziale riforma della sentenza n. 770/2022 resa il 12.10.2022 dal Tribunale di Agrigento, condanna l' a pagare a metà delle spese del giudizio CP_1 Parte_1 di primo grado che liquida per compensi in € 640,00 oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, dichiarandole per il resto compensate tra le parti. Conferma nel resto la sentenza impugnata. Condanna l' al pagamento delle spese di questo grado che liquida per CP_1 compenso in € 250,00 oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Palermo, 20/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria Giuseppa Di Marco
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