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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 17/09/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO – PRIMA SEZIONE CIVILE – COMPOSTA
DAGLI ILLUSTRISSIMI SIGNORI MAGISTRATI:
DOTT. Gabriella RATTI PRESIDENTE
DOTT. Emanuela GERMANO CORTESE CONSIGLIERE
DOTT. Marco Leone COCCETTI CONSIGLIERE AUS. REL.
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
Nella causa civile di appello n.r.g. 452/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) nata a [...] il [...], entrambi residenti in Pt_2 C.F._2
Grugliasco (TO), Via Roma, 25, rappresentati e difesi, anche disgiuntamente tra loro, dagli
Avv.ti Giovanni Manganaro (C.F. e Francesco Ussia (C.F. C.F._3
) ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Torino, C.so C.F._4
G. Matteotti, 31, nonché presso le loro caselle p.e.c., in forza di procura speciale in atti
APPELLANTI
CONTRO società con socio unico, costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, Controparte_1
n. 130, capitale sociale € 10.000,00 i.v., con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio
Alfieri n. 1, capitale sociale interamente versato euro 10.000,00 iscritta al Registro delle
Imprese di Treviso-Belluno al n. con il medesimo numero di Codice Fiscale P.IVA_1
e di Partita Iva, e per essa on sede in Milano, Controparte_2
Via Valtellina 15/17 capitale sociale di € 4.510.568,00 i.v. Codice Fiscale, Partita Iva e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano al n. , iscritta al REA di Milano P.IVA_2 al n. 1217580, giusta procura speciale in autentica Notaio di Milano del Persona_1
06.08.2018, rep.70501 e racc. 9608, registrata a Milano 6 in data 07.08.2018 al n. 35675 serie 1T (in atti), rappresentata da in forza di Controparte_3 procura speciale del 20.05.2019, a rogito del Notaio di Milano rep. Persona_2
140487 racc. 35375 (in atti) sede legale in Milano, Via Valtellina, 15/17, capitale sociale
€ 100.000,00 i.v., numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza
Brianza Lodi, C.F. e P.IVA persona del procuratore speciale P.IVA_3 [...]
, nata a [...] in data [...] (C.F. , giusta CP_4 C.F._5
Pag. n. 1 di 12 procura del Dott. Stefano Montuschi nella sua qualità di Consigliere della Controparte_3
S.p.A., con firma autenticata il 12/09/2022 dal Notaio Dott.
[...] Persona_2 in Milano, rep. 148256 racc. 38973 e registrata in data 15/09/2022 alla serie 1T 93238 (in atti), rappresentata, assistita e difesa, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Daniela
D'Orazio, (C.F. del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata C.F._6 presso il suo studio a Milano in Via Boccaccio n. 45 APPELLATA
Udienza ex art. 352 cpc del 24.9.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, previe le declaratorie del caso e di rito;
respinta ogni avversaria domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione;
in riforma della sentenza emessa nell'ambito del procedimento RG. 22261/2021 dal Tribunale di Torino – Ottava
Sezione Civile, Dr.ssa Luisa Vigone - n. 814/2023 pubblicata in data 23.2.2023 notificata in data 27.2.2023
NEL MERITO in accoglimento del presente gravame, e in riforma della sentenza di primo grado,
- accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'assenza della titolarità del diritto di credito in capo a (e per essa a e qui rappresentata Controparte_1 Controparte_2 da e in ogni caso disattendere il diritto di controparte a Controparte_3 procedere ad esecuzione forzata per i motivi di cui in atti;
- accertare e sentire dichiarare tenuta (e per essa a Controparte_1 [...]
e qui rappresentata da alla ripetizione Controparte_2 Controparte_3 delle somme tutte incassate e incassande in forza dell'ordinanza emessa nell'ambito della procedura di espropriazione presso terzi radicata avanti a codesto Tribunale di Torino
RGE 1379/22 pari ad 1/5 dello stipendio dell'opponente , con gli interessi ex Parte_2 art. 1284 comma 4 c.c. sino al soddisfo;
- in ogni caso, con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi giudizio, oltre rimborso
forfetario per spese generali ex D.M. 55/2014, oltre C.p.a., I.v.a. ove dovuta come per legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
Per l'appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reietta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione ex adverso proposta
Nel merito:
- in via principale, per le motivazioni tutte di cui in narrativa, rigettare l'appello ex adverso proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 814/2023 emessa dal Tribunale di
Torino in data 23/02/2023, nel procedimento RG 22261/2021, altresì confermando, di
Pag. n. 2 di 12 conseguenza, il diritto di di proseguire l'azione esecutiva intrapresa. CP_1
Il tutto con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di precetto notificato il 21.10.2021, ha intimato ai Controparte_1 Pt_ sigg.ri e di pagare l'importo complessivo di € 178.482,97, in forza di decreto Pt_1 ingiuntivo n. 772/2012 emesso dal Tribunale di Cuneo immediatamente esecutivo, in favore della Banca Regionale Europea S.r.l., con il quale era stato ingiunto alla MGS
Immobiliare s.r.l. in qualità di debitrice principale, nonché ai sig.ri e Parte_1 [...]
in qualità di fideiussori, di pagare la somma di € 183.527,37 oltre interessi al tasso Pt_2 legale dal 20.07.2012 al saldo, oltre spese e competenze del procedimento di ingiunzione e le successive occorrende Pt_ I sigg.ri e hanno proposto opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. davanti al Pt_1
Tribunale di Torino contestando l'inesistenza e/o l'assenza della titolarità del diritto di credito in capo a e domandando in ogni caso di disattendere il diritto di Controparte_1 controparte a procedere ad esecuzione forzata.
Con comparsa depositata in data 8.3.22 si costituiva e per essa la Controparte_1 [...]
rappresentata in giudizio da Controparte_2 Controparte_3 contestando le domande attoree.
All'udienza del 10.03.2022, il procuratore della ricorrente chiedeva la sospensione del titolo esecutivo opposto e, nel merito, fissarsi udienza di precisazione mentre il procuratore della resistente chiedeva il rigetto dell'istanza di sospensione e la concessione del termini ex art. 183 cpc.
Con ordinanza riservata pubblicata in data 20.3.2022 il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione e concedeva alle parti i termini ex art. 183 cpc rinviando la causa all'udienza del 12.5.2022, successivamente differita al 14.7.2022.
A tale udienza, su concorde richiesta delle parti, la causa veniva rinviata all'1.12.2022 per la precisazione delle conclusioni: espletato tale incombente, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione alle parti dei termini per il deposito degli scritti difensivi finali.
2. Con sentenza n. 814/2023, pubblicata in data 23.2.2023, il Tribunale di Torino respingeva l'opposizione confermando l'opposto precetto e dichiarando il diritto di parte opposta a proseguire l'esecuzione, con la condanna di parte opponente a rimborsare le spese di lite.
La sentenza veniva notificata in data 27.2.2023.
3. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, e Parte_1 Pt_2
hanno proposto tempestiva impugnazione contro la predetta decisione per ottenere
[...]
l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, deducendo che il Tribunale ha errato:
Pag. n. 3 di 12 a) laddove ha ritenuto sufficienti le prove documentali fornite a dimostrazione della titolarità del credito in capo a Controparte_1
b) laddove ha ritenuto che parte opposta avesse assolto al proprio onere probatorio;
c) laddove ha ritenuto infondata l'opposizione.
4. Con comparsa depositata in data 20.6.2023 si costituiva - e per Controparte_1 essa la rappresentata in giudizio da Controparte_2 Controparte_3
– chiedendo il rigetto del gravame siccome infondato, con la conferma della
[...] sentenza impugnata.
5. All'esito dell'udienza di comparizione parti, svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter, la causa è stata rinviata all'udienza di rimessione a decisione con assegnazione alle parti dei termini a ritroso ex art. 352 c.p.c. ed è stata poi rimessa al
Collegio per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Si passa ora ad esaminare i singoli motivi di gravame.
6.1 Con il primo motivo di gravame si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che la documentazione versata in atti provasse la titolarità del diritto in capo a
CP_1
Parte appellante oppone la censura sub 3.a) precisando che il Tribunale ha fondato il proprio convincimento sulla scorta di tre documenti allegati da parte convenuta opposta, e segnatamente: “a) proposta contrattuale di “cessione di crediti ai sensi degli artt. 1, 4 e
7.1 della legge 130 del 30 aprile 1999” sottoscritta da in persona Controparte_1 dell'Amministratore Unico Dott. ed inviata a mezzo pec e poi a mezzo corriere CP_5 espresso a IO di BA IA S.p.A. in data 20/07/2018 (cfr doc. 5); b) accettazione della summenzionata proposta di “cessione di crediti ai sensi degli artt. 1, 4
e 7.1 della legge 130 del 30 aprile 1999” da parte di IO di BA IA S.p.A. recante data 20/07/2018 (cfr doc. 6); c) pagina estratta da “Allegato A – elenco crediti”
(doc. 7), nel quale vengono riportate le due linee di credito facenti capo agli odierni
opponenti, oggetto di ingiunzione in forza del decreto n. 772/2012 (partite contabili n.
210673 e 210675)”.
Tali documenti prodotti con la comparsa sono stati puntualmente contestati dagli opponenti, odierni appellanti, ma il Tribunale ha disatteso le specifiche contestazioni senza entrare nel merito delle stesse e senza fornire argomenti a sostegno.
Senonché, detti documenti non potrebbero ritenersi probanti, né idonei ad assolvere l'onere probatorio gravante sul preteso cessionario.
Più in particolare, gli esponenti hanno contestato già in primo grado e qui ribadiscono che:
a) la proposta contrattuale prodotta da controparte al doc. 5 è priva di testo: non sono state prodotte le pagine del documento ma solo la prima e l'ultima, sebbene il documento si
Pag. n. 4 di 12 componga di n. 81 pagine (come si legge dal numero ordinativo dell'ultima pagina);
b) la pretesa accettazione, prodotta da controparte con il doc. 6 sarebbe parimenti priva di testo: anche in questo caso sono state prodotte soltanto la prima pagina e l'ultima, sebbene il documento si componga di n. 51 pagine (cfr. numero ordinativo dell'ultima pagina), ed inoltre, l'accettazione è priva di sottoscrizione dell'asserita cedente;
c) il documento n. 7 consta di un mero foglio informatico privo di sottoscrizione e data, di incerta provenienza e formazione, apoditticamente qualificato quale “Allegato A – Elenco
Crediti” sebbene né nella asserita proposta di cessione, né nella successiva pretesa accettazione, risultasse alcun richiamo o indicazione di alcun allegato al contratto e tanto meno dell' allegato “A”.
Alla luce delle predette evidenze il Tribunale avrebbe dovuto rilevare la manifesta inidoneità dei documenti 5, 6, 7 ad attestare alcunché, e comunque la loro inidoneità a dimostrare la titolarità sostanziale dell'opposta, oggi appellata, in relazione al credito per il quale ha notificato il precetto.
Non è stato prodotto il contratto di cessione nella sua versione integrale, così che non vi sarebbe modo di comprendere il contenuto e l'oggetto della convenzione, la sua disciplina e l'inclusione del credito per cui si procede.
Dalla pubblicazione in G.U. si apprende che i crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista, depositata presso il
Notaio , avente sede in Gambara (Distretto Notarile di Brescia), con atto Persona_3 in data 23 luglio 2018 n. 5996 di Repertorio – n. 3764 di Raccolta.
Sarebbe stato quindi agevole per l'opposta produrre la “lista” depositata presso il Notaio
del distretto Notarile di Brescia, opportunamente repertoriata. Per_3
L'odierna appellata non avrebbe nemmeno contestato il rilievo sollevato sin dall'atto introduttivo, laddove si segnalava che il link alla pagina web indicato in G.U. https://www.ubibanca.it/pagine/cartolarizzazioni-UBI-Banca.aspx non conduceva alla predetta lista, sicché, anche sotto tale profilo, il Tribunale avrebbe dovuto accertare e confermare che la posizione degli opponenti non era inclusa nell'operazione di cartolarizzazione o comunque che tale prova, di cui l'opponente-cessionaria era gravata, non era stata fornita, così accogliendo l'opposizione, invece che respingerla.
Non ha inoltre pregio la difesa spiegata in primo grado dall'opposta, laddove veniva invocata la tutela della privacy quale giustificazione della produzione di documenti incompleti, non firmati e quindi privi di qualsiasi valenza.
In primo luogo, perché l'oscuramento avrebbe potuto limitarsi alle sole informazioni che riguardavano terzi e non invece all'intero impianto contrattuale, del quale nulla è stato prodotto, con la conseguenza della mancata prova.
In secondo luogo, diversamente da quanto asserito, le norme in tema di privacy permettono
Pag. n. 5 di 12 di prescindere dal consenso dell'interessato quando il trattamento dei dati sia necessario per far valere o difendere un diritto in giudizio.
In terzo e ultimo luogo, in quanto la produzione dell'elenco completo delle posizioni cedute, identificate con i soli NDG e quindi già anonimizzate, non avrebbe potuto rilevare ai fini della privacy.
Da ultimo, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che la stessa pubblicazione in G.U. prevedeva espressamente il criterio della segnalazione “a sofferenza” al fine di identificare le posizioni cedute, sicché sarebbe stato onere di controparte dare prova che la posizione di cui si discute fosse stata così segnalata.
Tuttavia, non ha prodotto alcuna prova dell'effettiva segnalazione a sofferenza della CP_1 posizione per cui procede così mancando di provare un requisito costitutivo della domanda, laddove è la stessa a invocare la pubblicazione in G.U. quale criterio di CP_1 individuazione dei crediti ceduti, salvo poi disattendere quegli stessi requisiti fissati dalla pubblicazione.
Sul punto la sentenza non si è pronunciata, tralasciando un aspetto di dirimente rilevanza anche alla luce del fatto che alla mancata prova dell'opponente, invero gravata di tale onere, è stata altresì fornita dagli opponenti prova documentale della mancata segnalazione
“a sofferenza” (doc. C03): secondo parte appellante è bene precisare che la lettera di diffida e messa in mora (doc. 9, 11 e qui doc. D06, D07) non equivale alla segnalazione ““a CP_1 sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti)
e segnalati in Centrale dei Rischi ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991” espressamente richiamata in G.U.
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6.2 Con il secondo motivo di gravame si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che l'odierna appellata avesse assolto al proprio onere probatorio.
Parte appellante oppone la censura sub 3.b) precisando che il Tribunale ha ritenuto che la sedicente dichiarazione di cessione, prodotta con la seconda memoria dall'opposta sub doc.
n. 12, fosse sottoscritta da entrambe le parti coinvolte nella cessione, visti anche i poteri di rappresentanza dei rispettivi firmatari come da procure prodotte in atti.
Così non è.
In primo luogo, non è presente alcuna valida firma della cedente: nel documento si scorge solo l'annotazione “ 11 maggio 2022”, che non ha, né può Persona_4 assumere, alcun valore di sottoscrizione.
Laddove invece il documento fosse stato firmato digitalmente, controparte avrebbe dovuto produrre l'originale informatico, onde consentire all'esponente, e soprattutto al Giudice, di verificare l'effettiva apposizione e la validità dell'eventuale firma digitale e della relativa dichiarazione.
Pag. n. 6 di 12 In secondo luogo, anche laddove si volesse diversamente argomentare, il giudice di prime cure ha errato nel ritenere che il preteso dichiarante fosse munito dei poteri necessari a rilasciare detta dichiarazione per conto della cedente: la procura prodotta di cui al doc. 13 non riporta neppure il nominativo del Dott. sicché è inconferente con la Per_4 dichiarazione di cui al doc. 12.
Detto documento sarebbe irrilevante ai fini di giudizio, in quanto privo di sottoscrizione e il preteso dichiarante risulterebbe privo del potere di rappresentanza.
Infine, contrariamente a quanto afferma il Tribunale, la dichiarazione della cedente costituisce un mero indizio e non può da sola assolvere l'onere probatorio gravante in capo alla cessionaria sulla titolarità del credito e sarebbe quindi inidonea ai fini di causa.
Secondo gli appellanti il Tribunale avrebbe dovuto affermare che l'opposta non aveva dimostrato di essere titolare del credito per il quale procede, siccome la prova della cessione avrebbe dovuto essere attestata dal contratto di cessione prodotto in forma integrale (salvo eventuale oscuramento delle sole parti riguardanti terzi o comunque in una forma che non lo rendesse del tutto privo di contenuto, come è la produzione avversaria) nonchè dalla lista dei crediti depositata avanti il Notaio e opportunamente Per_3 repertoriata, ovvero da dichiarazione notarile sostitutiva.
L'omessa produzione sarebbe significativa dell'insussistenza della titolarità in capo alla cessionaria della posizione degli esponenti.
****
6.3 Con il terzo motivo di gravame si censura la sentenza impugnata laddove ha rigettato l'opposizione.
Parte appellante oppone la censura sub 3.c) precisando che, non avendo l'odierna appellata provato la titolarità sostanziale del credito, l'opposizione doveva essere accolta, con conseguente regolamento delle spese in favore degli opponenti.
****
6.3.1. Tali motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati e non meritevoli di accoglimento.
Il Tribunale, circa la prova dell'intervenuta cessione del credito in capo alla odierna appellata, ha valorizzato la produzione documentale della e segnatamente: CP_1
a) l'estratto del contratto di cessione, composto dalla proposta contrattuale di “cessione di crediti ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della legge 130 del 30 aprile 1999” sottoscritta da
[...] in persona dell'Amministratore Unico Dott. ed inviata a mezzo pec CP_1 CP_5
e poi a mezzo corriere espresso a IO di BA IA S.p.A. in data 20/07/2018 (cfr doc. 5);
b) l' accettazione della summenzionata proposta di “cessione di crediti ai sensi degli artt.
1, 4 e 7.1 della legge 130 del 30 aprile 1999” da parte di IO di BA IA S.p.A.
Pag. n. 7 di 12 recante data 20/07/2018 (cfr doc. 6);
c) pagina estratta da “Allegato A – elenco crediti” (doc. 7), nel quale vengono riportate le due linee di credito facenti capo agli odierni opponenti, oggetto di ingiunzione in forza del decreto n. 772/2012 (partite contabili n. 210673 e 210675).
Oltre a ciò, è stata ritenuta rilevante anche la “dichiarazione di cessione pro soluto del credito vantato da IO di BA IA SP (già Banca Controparte_6 nei confronti di MGS Immobiliare S.r.l. ndg UBI 10911384” (cfr. doc. 12).
Il Tribunale ha chiarito che il documento risulta regolarmente sottoscritto da ambedue le parti coinvolte dalla cessione e i poteri di rappresentanza dei rispettivi firmatari risultano dalle procure notarili riportate nel documento stesso.
Inoltre ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la dichiarazione della cedente, ancorché successiva alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione, è idonea al raggiungimento della prova della cessione.
La motivazione del Tribunale è condivisibile.
Rileva la Corte che il valore della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'operazione di cessione in blocco di crediti è stato più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che la pubblicazione sulla Gazzetta e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa
(Cass. 5617/2020; 22548/2018).
La pubblicazione prevista dall'art 58 comma 4 TUB ha, invece, la più limitata funzione di impedire l'eventualità di pagamenti liberatori per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente.
La funzione della norma è chiaramente indicata nella citata sentenza Cass. 5617/2020: “in definitiva la norma dell'art 58 comma 4 si limita a stabilire che la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale fissa il giorno a partire dal quale il pagamento fatto nelle
mani del cedente comunque non libera il ceduto (cfr. Cass. 25 settembre 2018 n. 22548).
Sempre che, naturalmente, una cessione che venga a riguardare quel particolare credito sussista effettivamente: la previsione dell'art 58 comma 4 si applica al caso in cui una cessione rilevante esista, non dimostra che la stessa esiste”.
Secondo la Corte di legittimità, la pubblicazione in Gazzetta può essere elemento indicativo dell'esistenza materiale di una cessione, della quale, tuttavia, è inidoneo a definire i contorni e lo specifico contenuto.
Infatti, la mera pubblicazione “non dà contezza degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità
e efficacia dell'operazione materialmente posta in essere”.
Pag. n. 8 di 12 Essa dunque non soddisfa l'onere probatorio a carico di chi si afferma successore, a titolo universale o particolare, della parte originaria, il quale deve invece fornire la prova documentale della propria legittimazione con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (sull'onere probatorio del cessionario vedi anche Cass. 4116/16).
La centralità della valutazione probatoria del caso concreto è espressa anche da Cass
2780/19: “… questa Corte intende dare continuità a quanto statuito da Cass. n. 22268 del
13 settembre 2018. Quanto al primo motivo, in particolare, il giudice d'appello ha affermato che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria da notificare alla cessione al titolare del debito ceduto, ma che se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima. Tale rilievo è condivisibile giacché una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione
- un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto.
La questione si sposta allora, in ultima analisi, sulla valutazione probatoria, valutazione che è riservata al giudice di merito” (nello stesso senso, cfr. Cass. n. 14852/2024; Cass. n.
3405/2024; Cass. n. 17944/2023; Cass. n. 15884/2019).
Cass. 10200/21 ha dato piena continuità a questi principi, riconoscendo altresì che “non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario”.
Sulla scorta di questi principi va esaminata la valenza probatoria della documentazione depositata dalla CP_1
Parte appellata risulta avere prodotto l'avviso di cessione contenuto nella Gazzetta
Ufficiale n. 86 del 26/07/2018 (cfr. doc. 4 fasc. . CP_1
Rileva la Corte che a prescindere dal contenuto dell'avviso di cessione, e dalla mancata produzione del contratto di cessione e/o della lista dei crediti depositati avanti il CP_7
, risulta comunque decisiva ai fini della prova della titolarità del credito la
[...]
“dichiarazione di cessione pro soluto del credito vantato da IO di BA IA SP
(già Banca Regionale Europea S.p.A.) nei confronti di MGS Immobiliare S.r.l. ndg UBI
10911384” prodotta sub doc. 12 dall'odierna appellata.
Come detto, Cass. 10200/2021 ha chiarito che la prova della cessione può avvenire anche con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale: nella pronuncia si precisa inoltre che la dichiarazione del cedente prodotta in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, è un elemento documentale rilevante e potenzialmente decisivo.
Gli appellanti hanno eccepito la mancata sottoscrizione di tale dichiarazione da parte del
Pag. n. 9 di 12 dichiarante cedente e comunque la mancanza dei poteri necessari a rilasciare tale dichiarazione per conto della cedente.
Quanto al primo profilo, la sottoscrizione del procuratore firmatario di Intesa San Paolo
SP, dott. (parte cedente) è stata apposta nel formato digitale c.d. Persona_4 Pt_3 mentre la firma del procuratore firmatario di dott. Controparte_2 [...]
(parte cessionaria) è stata apposta in maniera analogica: il documento Controparte_8
è poi sufficientemente dettagliato facendo riferimento alla intervenuta cessione del credito riferito alla posizione “Mgs Immobiliare Srl”, includente le due linee di credito ivi esattamente menzionate, Fin.to chirografario Rapp. 100-5733-20210673 e
Fin.to chirografario Rapp. 100-5733-20210675, che sono quelle oggetto del titolo esecutivo (cfr. doc. 2 fasc. . CP_1
Per quanto riguarda poi i poteri di firma del procuratore di parte cedente, lo stesso documento riporta testualmente il riferimento alla procura notarile con la quale è stato conferito il potere di firma al Dott. Persona_4
Si tratta di dichiarazione resa su carta intestata , sottoscritta dallo stesso Controparte_9 funzionario che conferì la procura per la presentazione del ricorso monitorio (cfr. doc. 2 fasc. , dunque il cui operato è certamente riferibile alla Banca. CP_1
Il documento ha l'efficacia probatoria prevista dall'art. 2712 c.c. riguardo ai fatti ed alle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime, ricordando che questo disconoscimento è diverso da quello previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c. per la scrittura privata, in quanto, anche in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni, tanto più quando il documento viene fatto valere al solo fine di dimostrare un fatto storico, da valutare nell'apprezzamento di una più complessa fattispecie, restando in tal caso il giudice libero di formarsi il proprio convincimento utilizzando qualsiasi circostanza, atta a rendere verosimile un determinato assunto, come qualsiasi altro indizio,
purché essa appaia grave, precisa e concordante (cfr. Cass., 2019 n. 19155; Cass. 2018 n.
11606).
In sostanza, a fronte di un documento costituente comunque una rappresentazione di fatti o di cose, il disconoscimento, volto a rimuovere l'efficacia probatoria di detto documento, deve essere circostanziato e deve concernere la sua capacità rappresentativa della realtà e quindi la sua genuinità ed attendibilità.
Nel caso concreto gli odierni appellanti hanno disconosciuto genericamente il documento in questione, limitandosi a rilevare la mancanza di sottoscrizione da parte del funzionario
Intesa e, di fatto, contestando la riconducibilità del medesimo alla stessa Banca, senza tuttavia offrire elementi concreti per verificare la veridicità di detta allegazione.
Pag. n. 10 di 12 Se è vero che gli appellanti hanno impugnato la copia fotostatica della dichiarazione di cessione prodotta da altrettanto pacifico è che essi, nell'eccepire la possibile CP_1 mancanza di conformità (rectius, la mancanza della sottoscrizione) fra la suddetta copia e l'originale, non si sono dati pena di precisare quali sarebbero state le presunte difformità che avrebbero reso inutilizzabile la copia fotostatica e, ciò porta a ritenere l'assoluta genericità delle contestazioni relative alla mancata corrispondenza della produzione telematica all'originale, prive di qualsivoglia specificazione, non essendo allegato se e quali difformità sussisterebbero rispetto all'originale sottoscritto con firma Pt_3
La Corte di Cassazione, in particolare, ha sottolineato che “il disconoscimento della copia fotostatica non si riassume nell'enunciazione di una formula generica ed omnicomprensiva dovendo, invece, essere specifico, esplicito ed univoco, quindi idoneo a chiarire i profili di contestazione della difformità tra copia e originale” (cfr. Cass. Civ. n. 3227/2021).
Ed anche in precedenza i Giudici di legittimità avevano a più riprese chiarito che “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (cfr. Cass. Civ. n. 2908/2020; Cass. Civ. n. 2405/2020)
Rileva la Corte che la genuinità del documento, ivi compresa la sottoscrizione di entrambe le parti, è confermata dal fatto che sia stato redatto su carta intestata , dalle Controparte_9 dettagliate premesse, dal fatto che risulti sottoscritto non da un soggetto la cui riferibilità alla Banca potrebbe essere messa in dubbio, ma dallo stesso funzionario, dr. Per_4 che aveva conferito mandato alla Banca creditrice al fine del deposito del
[...] ricorso per decreto ingiuntivo che costituisce il titolo esecutivo oggetto di causa (cfr. doc.
2 fasc. , dalla chiara riferibilità del documento alle linee di credito azionate in CP_1 monitorio (riferite al finanziamento denominato “Opencredit” e contabilmente individuato alle partite nr. 210673 e 210675, cfr. pag. 1 doc. 2 fasc. . CP_1
Pertanto, sulla scorta degli elementi sopra evidenziati, non smentiti da alcuna evidenza contraria, può ritenersi sufficientemente provata la titolarità sostanziale del credito e quindi del titolo in forza del quale ha agito. CP_1
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7. L'appello proposto appare, alla luce delle considerazioni esposte, esaustive ai fini della decisione e assorbenti rispetto alle questioni ulteriori non affrontate espressamente, totalmente infondato, e deve essere respinto.
Le spese processuali del presente grado di giudizio si regolano con applicazione del principio della soccombenza, non essendo giustificabile una loro compensazione, nemmeno parziale.
Pag. n. 11 di 12 Dunque parte appellante andrà condannata alla rifusione a parte appellata delle spese di lite del presente grado che si liquidano in base alle disposizioni vigenti in materia di compensi professionali, tenuto conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da
€ 52.000,01 ad € 260.000,00) delle fasi di studio, introduttiva e decisionale nei loro valori medi, nei seguenti importi: per fase di studio € 2.977,00#, per fase introduttiva € 1.911,00#, per fase decisoria € 5.103,00# e così in complessivi € 9.991,00# per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Dagli atti non risultano spese vive documentate.
Ai sensi dell'art. 13 T.U. 30.5.2002 n. 115, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
24.12.2012 n. 228, sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater della citata norma ossia del versamento da parte di e , in via tra loro solidale, di un Parte_1 Parte_2 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
- respinge l'appello proposto da e , e per l'effetto conferma la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 814/2023 del Tribunale di Torino, pronunciata nella causa iscritta al n.
22261/2021 RG, pubblicata in data 23.2.2023;
- dichiara tenuti e condanna e , in via tra loro solidale, a Parte_1 Parte_2 rimborsare a per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_2 rappresentata in giudizio da le spese del giudizio di Controparte_3 secondo grado liquidate in € 9.991,00# oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%,
CPA e IVA;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 30.5.2002
n. 115 ossia del versamento ad opera di e , in via tra loro Parte_1 Parte_2 solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 9 settembre 2025 della Sezione Prima Civile della Corte d'Appello di Torino.
IL PRESIDENTE
(dr. ssa Gabriella Ratti)
L'ESTENSORE
(dr. Marco Leone Coccetti)
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