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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/07/2025, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1153/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile
in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RE BI ( ), C.F._2 appellante
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCOPSI COoparte_1 P.IVA_1
NICOLA ( ) e dell'avv. FERRARI CRISTINA LYDIE C.F._3
( ), C.F._4 appellata
Conclusioni per «Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, dichiarato Parte_1 inammissibile l'appello incidentale di controparte perché tardivo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione ed in riforma della sentenza n. 1519/2022 emessa dal Tribunale di Pisa in data 28/11/2022, pubblicata e depositata in data 05/12/2022, nel giudizio recante R.G. 701/2020, condannare il in persona del suo legale rappresentante pro COoparte_1 tempore al risarcimento del danno pari ad € 21.003 patito dal Sig.
[...]
a causa del contratto di compravendita dei diamanti meglio descritti Pt_1 in atti, perfezionato nella data del 28/07/2016, al netto di quanto già pagato dall'appellata a seguito della Sentenza n. 1519/2022, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, dal dì del dovuto al saldo effettivo, il tutto per le ragioni esposte in narrativa, con ogni conseguenziale pronuncia. Con vittoria di spese e compensi per il presente giudizio oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge e secondo quanto disposto dal
D.M. n.55/2014, come riformato con D.M. n.147/2022»; per «voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e COoparte_1 respinta ogni contraria richiesta, deduzione ed eccezione:
In via principale:
- rigettare l'appello proposto da parte appellante in quanto manifestamente infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
- rigettare integralmente tutte le domande formulate dall'appellante in quanto inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e mandare assolto da tutte COoparte_1 le pretese ex adverso formulate.
In via istruttoria:
- in caso di ammissione della consulenza tecnica ex adverso richiesta si chiede che al CTU venga posto un quesito sufficientemente specifico e dettagliato, come riportato nella memoria della Banca n. 3 ex art. 183 comma
6 c.p.c. da intendersi qui ritrascritto.
In accoglimento dello spiegato appello incidentale:
pag. 2/27 In via principale:
- in accoglimento dei motivi di appello svolti nel presente atto riformare integralmente la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pisa n. 1519/2022 depositata in data 5.12.2022 all'esito del giudizio avente R.G. 701/2020, rigettando tutte le domande formulate da parte attrice nei confronti di
[...] poiché generiche e inammissibili e comunque infondate in fatto ed CP_1 in diritto, per tutti i motivi esposti in atti, anche in primo grado.
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, riformare parzialmente la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pisa n.
1519/2022 depositata in data 5.12.2022 all'esito del giudizio avente R.G.
701/2020 relativamente al quantum dovuto a parte attrice, ed accertato il concorso di colpa dell'attore nella causazione del danno, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c., per l'effetto ridurre l'entità del risarcimento dovuto dalla Banca nella diversa misura ritenuta giusta ed opportuna, anche in via di equità.
In ogni caso:
- condannare controparte a rifondere a favore di le COoparte_1 spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e, in caso di accoglimento dello spiegato appello incidentale, a restituire le somme medio tempore già versate dalla in esecuzione della sentenza di primo grado». CP_2
Rilevato ha proposto appello avverso la sentenza n. 1519 del 2022 Parte_1 del Tribunale di Pisa, che ha condannato (in prosieguo COoparte_1
CO
) a pagargli la somma di euro 5.370,00 a titolo risarcitorio, oltre che alla refusione delle spese di lite.
CO Il aveva agito in giudizio nei confronti di (già Banco Pt_1
Popolare s.p.a.) onde farne valere la responsabilità per avergli proposto pag. 3/27 l'acquisto truffaldino di due diamanti da investimento commercializzati da CO Intermarket Diamond Business s.p.a. (in prosieguo ), società poi fallita, e quantificando il danno da risarcire nella differenza tra il prezzo pagato e il valore delle pietre sul mercato.
CO Il Tribunale ha considerato che tra e fosse stato stipulato Pt_1 un contratto di consulenza, escludendo che la banca fosse stata un «mero segnalatore» dell'affare.
Ha considerato che la condotta della banca «non è stata improntata alla diligenza richiesta;
non tanto perché il prezzo dei diamanti era alto e non era chiaro quali voci lo componevano, quanto perché la redditività dell'investimento veniva raffigurata come costantemente crescente, senza specificare che l'eventuale profittevole ricollocazione del bene non sarebbe avvenuta in un libero mercato, ma solo all'interno del circuito di vendita CO CO creato da con la sua controllata, in altri termini che i prezzi che dichiarava come “valutazioni” dei diamanti altro non erano se non il prezzo CO unilateralmente fissato da stessa».
Il Tribunale poi ha determinato il danno patito dall'attore facendo riferimento all'«indice DRB pubblicato mensilmente da Idex» e considerando CO che, rispetto a questo, il prezzo praticato da fosse superiore in media del
30%, percentuale che ha ritenuto di dover dimezzare avendo la curatela riconosciuto al BA il 15% del valore dei diamanti in via transattiva.
Pertanto, ha liquidato il danno, in via equitativa, in euro 5.370,00, ammontare pari al 15% del prezzo pagato, euro 35.805,46.
CO Le spese di lite sono state poste in capo a in applicazione del principio di soccombenza.
L'impugnazione del è affidata ai seguenti motivi Pt_1
(riproducendosi la sintesi di cui all'atto di appello):
1. «Omessa valutazione delle prove»;
2. «Violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 c.c.»; pag. 4/27 3. «Errore di calcolo nella quantificazione del risarcimento del danno»;
4. «Errore sulla quantificazione del risarcimento riconosciuto. Mancata condanna al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria.
Violazione del principio di reintegrazione patrimoniale del danneggiato».
CO Si è costituita in giudizio , protestando l'infondatezza del gravame e proponendo appello incidentale, affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui alla comparsa di costituzione e risposta):
1. «Primo motivo di appello – error in judicando – inconfigurabilità di una responsabilità contrattuale a carico della banca – erronea applicazione delle norme del Codice al consumo»;
2. «Secondo motivo di appello: error in judicando – omessa valutazione della documentazione in atti – insussistenza del nesso di causa tra attività svolta dalla e presunto danno subito»; CP_2
3. «Terzo motivo di appello – error in iudicando – omessa valutazione di produzioni documentali – il ruolo di mero segnalatore svolto dalla banca»;
4. «Quarto motivo – error in judicando – in via subordinata: concorso di colpa ex art. 1227 c.c.».
Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza del 13 maggio 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento del successivo 12 giugno.
Considerato
CO
1. Va data precedenza alla trattazione dell'appello incidentale di che, riguardando la sussistenza della responsabilità della banca è logicamente pregiudiziale rispetto a quello del relativo alla misura Pt_1 del risarcimento.
pag. 5/27 1.1. Il predetto ne ha eccepito l'inammissibilità, in quanto: a) Pt_1 sarebbe stato proposto quando il termine di cui all'art. 327 c.p.c. era ormai spirato e l'interesse all'impugnativa non sarebbe sorto per effetto di quella CO principale;
b) avrebbe prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado, procedendo al pagamento del quantum oggetto di condanna senza riserve.
L'eccezione è infondata sotto entrambi i profili.
Quanto al primo, va rammentato che la Corte di cassazione, pronunciando proprio con riferimento al caso in cui si è sostenuto che
«l'appello incidentale tardivo sull'an è inammissibile poiché l'interesse ad impugnare il relativo capo della sentenza era preesistente e non logicamente consecutivo all'appello principale sul quantum», ha inteso «dare continuità all'indirizzo prevalente di questa Corte [di cassazione], secondo cui è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c.
(così da ultimo, Cass. n. 26139 del 2022; n. 25285 del 2020; n. 14094 del
2020 – trattasi, come si è detto, dell'indirizzo prevalente, a fronte di quello minoritario espresso da Cass. n. 6156 del 2018 e n. 27616 del 2019). La ratio della norma che si ricava dal sistema delle impugnazioni è quella di consentire alla parte parzialmente soccombente, che avrebbe di per sé accettato la sentenza di primo grado, di contrastare, con l'impugnazione tardiva, l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione il rapporto controverso e, quindi, l'assetto di interessi derivanti dalla pronuncia impugnata, senza subire pregiudizio nell'apprezzamento delle proprie difese dalla iniziativa di controparte, la quale abbia – magari – impugnato la sentenza nell'ultimo giorno disponibile. L'istituto della pag. 6/27 impugnazione incidentale tardiva garantisce, in attesa della decisione da cui dipende la definitiva regolamentazione degli interessi dedotti dalle parti in causa, un ragionevole bilanciamento delle facoltà processuali delle stesse ed evita l'inutile moltiplicazione dei giudizi. Deve così consentirsi alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con i principi della cd. parità delle armi tra le parti e della ragionevole durata del processo, atteso che una diversa, e più restrittiva, interpretazione indurrebbe ciascuna parte a cautelarsi proponendo un'autonoma impugnazione tempestiva sulla statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente, con inevitabile proliferazione dei processi di impugnazione (Cass. n. 18415 del 2018). Tale indirizzo rinviene ulteriori ragioni di rafforzamento nel recente arresto di
Cass. Sez. U. n. 8486 del 2024, in relazione ai due seguenti principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite: “l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale”; “il principio secondo cui l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile pure quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale è applicabile anche con riferimento all'interesse insorto a seguito di un'impugnazione incidentale tardiva”. Nel caso di specie, l'impugnazione si è svolta tra due sole parti, in una situazione di reciproca soccombenza. In tale evenienza deve ribadirsi la possibilità per la parte, contro la quale risulta proposta l'impugnazione principale, di proporre quella incidentale senza limiti oggettivi, potendo essa investire qualsiasi capo della sentenza, ancorché autonomo rispetto a quello aggredito dalla impugnazione principale. L'appello principale è stato proposto dalla parte danneggiata relativamente al quantum, mentre quello incidentale tardivo legittimamente è stato proposto in relazione all'an della pretesa, atteso
pag. 7/27 che l'eventuale accoglimento dell'appello principale sulla quantificazione del danno avrebbe potuto mutare l'assetto degli interessi derivanti dalla sentenza»
(Cass. n. 15100 del 2024, in motivazione).
Parimenti, l'eccezione d'inammissibilità è infondata con riferimento al secondo profilo.
CO L'acquiescenza di in primo grado va esclusa già in base al fatto che il pagamento di quanto oggetto di condanna è avvenuto «con riserva CO d'appello», come espressamente indicato nella causale del bonifico di a beneficio della controparte (doc. 1 fasc. di appello . Pt_1
Inoltre, va comunque considerato che secondo la Corte di cassazione,
«con riguardo ad una sentenza esecutiva, l'acquiescenza della parte soccombente, ai sensi ed agli effetti dell'art. 329 c.p.c., come non può essere di per sé ravvisata nel pagamento di quanto dovuto in forza della sentenza medesima, ancorché senza espressa riserva d'impugnazione, così, a maggior ragione, non può evincersi dalla circostanza che detta parte abbia chiesto una rateazione di quel debito (Cass. n. 4592/84)» (Cass. n. 9075 del 2014, in motivazione).
1.2. Passando al merito, i primi tre motivi del gravame incidentale di CO
vanno esaminati congiuntamente, essendo tutti diretti a contestare in radice la sua responsabilità.
Con il primo la banca lamenta che il Tribunale abbia ritenuto sussistente la responsabilità contrattuale a suo carico, riconducendo l'attività svolta nel perimetro dall'art. 3 del d.lgs. n. 206 del 2005, che sarebbe invece inapplicabile «in quanto riferit[o] espressamente all'annullamento del contratto tra professionista e consumatore», mentre la banca sarebbe «estranea al contratto di compravendita stipulato tra CO l'appellante e con la conseguenza che non può configurarsi alcuna responsabilità contrattuale in capo alla stessa per i fatti per cui è causa». CO
sostiene di aver assunto un ruolo «di mero tramite, svolgendo pag. 8/27 esclusivamente un'attività di primo “orientamento”, senza alcun coinvolgimento nell'operazione». Ciò in quanto, in primis, «le condizioni di CO vendita predisposte da […] disciplinano la compravendita esclusivamente tra l'appellante e la società venditrice, unico soggetto chiamato a esprimersi sulle richieste della clientela interessata all'acquisto di diamanti»; inoltre, «il prezzo di acquisto delle pietre è stato versato […] in CO favore di » su conto corrente a essa intestato;
infine, «tutta la documentazione contrattuale relativa all'acquisto di diamanti reca sempre la CO sola indicazione della ragione sociale di ».
CO Con il secondo motivo di gravame incidentale contesta l'omessa valutazione della documentazione che dimostrerebbe l'insussistenza del
«nesso di causa tra attività svolta dalla Banca e presunto danno subito», non avendo essa svolto «un ruolo attivo nella conclusione dell'operazione di acquisto». Tale documentazione consisterebbe: a) nella «brochure informativa», nella «proposta d'acquisto» e nella «documentazione relativa alle caratteristiche delle pietre acquistate, al trasporto delle stesse, all'informativa sull'acquisto dei diamanti, all'assicurazione dei diamanti».
Sostiene che tale «materiale informativo, che pubblicizzava l'attività e i servizi CO di , riporta esclusivamente nome e logo di tale società», essendo «di esclusiva provenienza» della medesima, che sarebbe quindi l'«unico soggetto referente e responsabile delle offerte in questione». Inoltre, secondo quanto indicato nella predetta brochure, la banca avrebbe svolto «un'attività di mero orientamento della clientela interessata», senza l'assunzione di «alcuna responsabilità in proposito». Il Tribunale avrebbe quindi dovuto evincere «il ruolo di mera segnalazione della Banca e lo sgravio di responsabilità della stessa»; b) nelle «condizioni generali di contratto», contenute nella «proposta di acquisto», dalle quali emerge che «la banca domiciliataria ha svolto CO un'attività di mero collegamento tra il proponente […] e » e «non assume alcuna responsabilità in merito al contratto, che intercorre solo tra il CO proponente e ». Sostiene inoltre che tale «“proposta” o ordine di acquisto pag. 9/27 […] rappresentava, più propriamente, una manifestazione di interesse all'acquisto di diamanti (e non una vera e propria proposta contrattuale), in quanto non era suscettibile di immediata accettazione da parte del venditore CO
[…]. , infatti, avrebbe dovuto dare riscontro a tale ordine specificando il numero, la tipologia, la qualità e le caratteristiche delle pietre offerte in CO vendita, nonché il prezzo di ciascuna: solo a seguito […] dell'incontro fra stessa e il cliente […], l'accordo avrebbe potuto quindi concludersi»; c) negli CO «accordi tra la banca e », i quali «prevedevano che gli istituti bancari CO svolgessero soltanto un'attività di segnalazione a dei clienti che fossero interessati all'acquisto di diamanti pattuendo espressamente limiti per la banca tanto nel coinvolgimento alle materiali operazioni di vendita quanto nelle connesse responsabilità». Infatti «il punto 1 della predetta convenzione
[…] chiarisce che la banca si sarebbe limitata a mettere a disposizione degli interessati materiale illustrativo dell'attività di vendita svolta dalla CP_3 senza alcun intervento nelle trattative», ossia senza che vi fosse «un coinvolgimento dell'istituto di credito sotto forma di promozione del contratto CO di investimento». aveva infatti «esclusivamente il compito di segnalare a CO
i clienti interessati ad acquistare diamanti, nonché lo svolgimento di CO quelle attività […] strettamente funzionali a tale ruolo». Sostiene inoltre che l'ottenimento da parte sua di «una commissione non implica che […] svolgesse attività di promozione», in quanto l'entità della stessa sarebbe CO spiegabile «col fatto che […] aveva la possibilità di promuovere la propria offerta presso la vastissima clientela della banca, con indubbio vantaggio CO commerciale e concorrenziale». assume poi che la domanda del difetterebbe di allegazione, ancora prima che di prova, «sia del Pt_1 contenuto degli obblighi di protezione e di informazione che si asseriscono violati, sia della fonte di tali obblighi e, in particolare, delle condotte dei funzionari della banca in riferimento alle operazioni di investimento».
Asserisce infine che «la prospettazione di parte attrice riguarda una fattispecie di responsabilità o precontrattuale o direttamente contrattuale,
pag. 10/27 che presuppone […] la prova di un fatto illecito […], di un evento lesivo […] e di un nesso di causalità intercorrente tra i due elementi predetti», mentre l'attore non avrebbe provato «l'illecito generatore di responsabilità, senza il quale nessuna valutazione dell'entità del danno è ammissibile». In conclusione, domanda che sia accertata «l'assenza di prova circa la sussistenza del nesso causale tra l'attività svolta dalla banca e il presunto danno subito dall'appellante».
CO Con il terzo motivo d'appello incidentale lamenta l'omessa valutazione di produzioni documentali dirette a dimostrare il ruolo di mero segnalatore svolto dalla banca. che il Tribunale abbia ritenuto che Per_1 la condotta del funzionario della banca «non è stata improntata alla diligenza richiesta», in quanto le «condizioni del mercato dei diamanti» avrebbero dovuto essere note al medesimo funzionario «che non risulta abbia avvisato il cliente». Il Tribunale avrebbe dovuto considerare «la differenza tra attività di CO sollecitazione all'acquisto e mera segnalazione», svolta da chi, come ,
«indirizza i potenziali investitori verso quei soggetti che ritiene possano soddisfare le loro esigenze di investimento, evidenziandone i pregi», ma limitandosi «a mettere in contatto le parti, senza prendere parte alla formazione del rapporto sinallagmatico, non diversamente dal procacciatore d'affari». In conclusione, sostiene che «non è stata fornita prova contraria rispetto a quella documentalmente offerta dall'appellata che evidenza l'assoluta estraneità della alle operazioni di acquisto de quibus, né è CP_2 stata provata alcuna attività di promozione o sollecitazione diretta da parte della banca e dei suoi funzionari all'acquisto dei diamanti».
I motivi, congiuntamente trattati, sono infondati.
CO Con essi , in sostanza, contesta la decisione di primo grado che, avendo considerato esistente un contratto di consulenza sull'impego dei capitali con avrebbe inquadrato la propria attività nell'alveo della Pt_1
pag. 11/27 responsabilità contrattuale e reputato la condotta della banca non diligente, condannandola al risarcimento.
La conclusione cui è giunto il Tribunale va condivisa, dovendosene, tuttavia, correggere la motivazione, in quanto la responsabilità in cui la banca è incorsa prescinde dall'esistenza del contratto e discende dalla teoria del cosiddetto “contatto sociale qualificato”, in ragione della quale sulla banca gravava un obbligo professionale di protezione del Pt_1
Parte_ A tal proposito va anzitutto disattesa la tesi secondo cui essa avrebbe svolto un ruolo di mero segnalatore.
Questa Corte ha già avuto modo di trattare analoghe controversie CO relative alla vicenda che ha visto protagonista – oggi fallita – nell'attività di promozione, anche tramite il canale bancario, della vendita di diamanti grezzi a prezzi gonfiati rispetto al reale valore di mercato, potendo contare anche su apparenti quotazioni riportate su “Il Sole24Ore”, consistenti in CO realtà in prezzi del listino della medesima e pubblicate a sue spese.
Tale vicenda è stata oggetto dal provvedimento sanzionatorio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (nel prosieguo AGCM) all'esito del procedimento PS10677 (doc. 10 fasc. di primo grado), Pt_1
CO dal quale emerge che ha posto in essere «una pratica commerciale scorretta riguardante le modalità ingannevoli ed omissive di offerta dei diamanti da investimento venduti principalmente attraverso il canale bancario» consistite nella «rappresentazione parziale, ingannevole e fuorviante: i) delle caratteristiche dell'investimento in diamanti, presentato alla clientela quale investimento in un “bene rifugio” in grado di conservare ed accrescere il suo valore nel tempo, di agevole liquidabilità e alienabilità; ii) delle modalità di determinazione del prezzo (sia in caso di acquisto, che in caso di rivendita) prospettato come quotazione di mercato;
iii) dell'andamento del mercato dei diamanti;
iv) della qualifica di Leader di mercato»; pratica favorita dallo sfruttamento del canale bancario.
pag. 12/27 CO Risulta infatti dal citato provvedimento dell'AGCM che « […] ha stipulato accordi commerciali con e finalizzati alla vendita CP_1 CP_4 dei diamanti che hanno interessato l'operatività di tutta la rete agenziale degli Istituti di Credito e prevedevano un ritorno economico per le Banche parametrato al volume di vendita. L'interesse degli Istituti di Credito all'attività derivava non solo dall'evidente ritorno economico ma anche dall'esigenza di fidelizzare la clientela ampliando i servizi offerti ai propri clienti, come indicato nelle rispettive linee guida operative esplicative dei termini degli accordi e ammesso dalle stesse banche». Concretamente, «[i]
CO funzionari di Banca – vincolati dall'accordo di collaborazione con , declinato nelle successive circolari operative – utilizzavano il materiale
CO divulgativo predisposto da per illustrare l'investimento. […] Gli impiegati di entrambi gli Istituti bancari curavano – da contratto – la
CO compilazione e l'invio a del modulo d'ordine di acquisto delle pietre sottoscritto dal cliente, informavano il cliente stesso dell'esatto importo dell'investimento, organizzavano e presenziavano ad eventuali incontri tra
CO cliente e , nonché alla consegna della pietra, che avveniva nei locali della filiale laddove il cliente non avesse richiesto la custodia presso i caveaux di
CO
».
A tal proposito va poi considerato che ai provvedimenti adottati dalla
AGCM deve essere riconosciuta «un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano
– eventualmente – in esso pronunciate» (Cass., sez. un., n. 41994 del 2021, in motivazione).
Va altresì rilevato che, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2081 del CO 2021 – relativa al giudizio di impugnazione di avverso il citato provvedimento dell'AGCM – ha considerato che deve «escludersi che il ruolo della Banca nella realizzazione della pratica in oggetto si sia limitato semplicemente a trasmettere alla clientela un prodotto e un materiale divulgativo interamente predisposto da altri. L'indagine di tale aspetto non pag. 13/27 può limitarsi alle evidenze formali rappresentate dalle disposizioni
CO contrattuali che regolavano i rapporti con e ID Intermediazioni, né rileva che l'appellante non abbia mai partecipato alla predisposizione e alla realizzazione dei materiali divulgativi che conterrebbero le informazioni ingannevoli contestate dall'Autorità, né rilevano le circolari interne dell'istituto. La compartecipazione dell'appellante all'illecito emerge, invece, inequivocabilmente dai riscontri fattuali già evidenziati […]: a) in forza
CO dell'accordo di collaborazione sottoscritto tra e , la banca era CP_1 tenuta a mettere a disposizione dei clienti, nei propri locali, il materiale
CO divulgativo predisposto da , provvedendo anche i funzionari dell'istituto a
CO inoltrare alla le disposizioni di acquisto sottoscritte dall'acquirente, previa informativa resa, dai medesimi funzionari, in ordine all'esatto ammontare dell'operazione; b) per l'attività svolta, la banca conseguiva una provvigione pari ad una percentuale dell'operazione conclusa (tra il 10% e il
20%); inoltre, è emerso come la stessa si prefiggesse, a mezzo dell'accordo CO con , di conseguire un aumento delle vendite di servizi bancari aggiuntivi
(quali la custodia in cassette di sicurezza); c) l'appellante aveva previsto che alla raccolta della proposta di acquisto era deputato un c.d. “referente investimenti” ed aveva descritto nel dettaglio il processo da seguire nel
“proporre” l'investimento in diamanti e nell'“assistere” il cliente nell'eventuale acquisto;
d) dai reclami dei clienti e dalle segnalazioni delle associazioni, è emerso che “i funzionari bancari ai quali normalmente i clienti si rivolgevano per la consulenza sui propri investimenti proponevano alla propria clientela
… l'acquisto dei diamanti come forma di investimento alternativa”; Il ruolo svolto dagli operatori degli istituti di credito nella realizzazione della pratica emerge anche dall'ampiezza delle attività svolte dagli stessi nelle diverse fasi dell'acquisto, così come risulta dal contenuto degli esposti dei risparmiatori. CO Infatti, gli impiegati della curavano la compilazione e l'invio a del CP_2 modulo d'ordine di acquisto delle pietre sottoscritto dal cliente, informavano il cliente stesso dell'esatto importo dell'investimento, organizzavano e pag. 14/27 CO presenziavano ad eventuali incontri tra cliente e , nonché alla consegna della pietra, che avveniva nei locali della filiale laddove il cliente non avesse CO richiesto la custodia presso i caveaux di . Anche nel caso di richieste di ricollocamento, la banca assumeva un ruolo di intermediazione, mettendo in CO contatto i clienti con ”».
Tanto premesso, nel caso in esame, dalla documentazione prodotta in CO giudizio emerge che ha posto in essere le stesse condotte scorrette evidenziate dall'AGCM e dal Consiglio di Stato, a differenza di quanto CO sostenuto dalla medesima .
In primo luogo, non può ritenersi che la banca si sia limitata «a fornire il CO materiale divulgativo predisposto da e mettere in contatto» con essa il CO (pag. 9 comparsa di costituzione di primo grado). Pt_1
La documentazione disponibile in atti, a differenza di quanto sostiene CO
, dimostra un importante coinvolgimento di questa nella relazione tra il CO CO e : la proposta di acquisto (doc. 1 fasc. di primo grado) – Pt_1 contenente la cifra approssimativa che il cliente intendeva investire – è stata CO materialmente predisposta dalla banca e da essa poi inoltrata a;
il CO documento di acquisto di (doc. 2 ibidem), contenente le caratteristiche e il prezzo dei diamanti (risultato poi gonfiato), è stato ricevuto dalla stessa banca, che ha poi curato l'esecuzione del pagamento tramite bonifico a carico del cliente (doc. 3 ibidem e doc. 1 fasc. di primo grado); Pt_1 parimenti, è stato recapitato alla banca il documento di trasporto del 21 luglio 2016 (doc. 8 fasc. di primo grado) relativo alla custodia dei Pt_1
CO diamanti del caveau della;
la banca, infine, ha conseguito una significativa commissione sull'operazione, pari al 18% dell'importo al netto dell'IVA (doc. 19 ibidem).
Va poi considerato il contenuto della citata brochure, nella quale, sin dalla prima pagina, è indicato che «la quotazione» dell'investimento in diamanti, «è destinata ad aumentare naturalmente anche a causa del pag. 15/27 progressivo calo della produzione»; pag. 5, poi, esalta la «facilità d'acquisto:
c'è sempre una grande banca su cui contare. Per facilitare il cliente […] i diamanti Intermarket Diamond Business possono essere acquistati presso gli sportelli dei principali Istituti di credito»; e a pag. 6 è indicato che «il gioiello avrà l'unicità di essere, di fatto, un investimento quotato su “Il
Sole24Ore”».
Appare coerente con tali elementi la testimonianza di Tes_1
figlio dell'acquirente, secondo cui il funzionario della banca ha
[...] rappresentato che la quotazione dei diamanti da investimento era destinata ad aumentare, che il loro valore era intrinseco e periodicamente pubblicato su quotidiano “Il Sole24Ore”, valori ai quali le gemme erano rivendibili tramite lo stesso istituto di credito.
L'attività da esso posta in essere, consistendo nell'assistenza relativa a un investimento, in favore di un soggetto già cliente e nei propri locali, estrinsecatasi lungo tutto l'iter negoziale, dalla trasmissione delle prime informazioni, alla cura degli adempimenti materiali necessari alla sua conclusioni e sino all'esecuzione dello stesso, ha legittimamente generato nel CO l'affidamento nel leale operato di – quale operatore economico Pt_1 qualificato – e segnatamente sulla correttezza, veridicità e completezza delle informazioni ricevute. Pertanto, come già accennato, la condotta della banca va considerata di tipo contrattuale secondo la teoria del cosiddetto “contatto sociale qualificato”, in ragione della quale su di essa gravava un obbligo professionale di protezione nei confronti dell'utente, che trova diretto fondamento nel dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. e negli obblighi di buona fede e correttezza sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c. Alla medesima conclusione si giungerebbe anche a volere ipoteticamente condividere la prospettazione avanzata dalla banca secondo cui essa avrebbe soltanto segnalato dell'affare, limitandosi a mettere in contatto le parti. Anche in tal caso, infatti, essendo pacifica la fornitura al della documentazione Pt_1 contenente informazioni false e l'assistenza al cliente in tutto l'iter di pag. 16/27 negoziazione, si tratterebbe di comportamento idoneo a legittimare nel CO cliente l'affidamento nei confronti dell'operato di .
Pertanto, stante l'applicazione della disciplina della responsabilità contrattuale, è tenuto a provare, in primo luogo, la fonte della Pt_1 propria pretesa – in questo caso la sussistenza della stessa relazione da
“contatto sociale qualificato” e la lesione dell'affidamento, sulle quali, per i motivi anzidetti, non residuano dubbi di sorta, emergendo dalla predetta documentazione che la banca si è approfittata della fiducia legittimamente riposta nei propri confronti, proponendo un'opportunità di investimento CO falsata da , senza verificare l'affidabilità dei dati e delle informazioni che ha poi propalato – e, inoltre, a provare il danno e il nesso di causalità, potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento (Cass., sez. un., n.
13533 del 2001).
Quanto all'esistenza del danno, esso è stato dimostrato, in quanto dal CO documento di acquisto (doc. 2 fasc. di primo grado), contenente le caratteristiche e il prezzo complessivo (euro 35.802,21) dei diamanti negoziati, si evince che l'esborso sopportato dal medesimo è stato Pt_1 più del doppio rispetto al valore delle pietre con tali caratteristiche indicato nel listino di riferimento internazionale Rapaport (euro 11.790,90), cui ha fatto riferimento il suo c.t.p. (doc. 13 fasc. di primo grado), Pt_1 analogamente a quanto considerato nel provvedimento sanzionatorio dell'AGCM.
Parimenti, è evidente anche il nesso causale tra il danno patito dal e la condotta della banca, essendo stata proprio l'attività di questa Pt_1 decisiva per la conclusione del contratto, sia nella formazione della volontà dell'acquisto – tramite la trasmissione di informazioni false – sia nella cura degli adempimenti materiali necessari per l'incontro delle volontà tra il CO cliente e .
pag. 17/27 Per completezza va infine dato atto dell'irrilevanza dell'esonero di responsabilità della banca previsto dall'art. 6 della proposta contrattuale CO (doc. 1 fasc. di primo grado) e all'ultima pagina della brochure (doc. 2 CO di primo grado) derivando, la responsabilità di , dal contatto Pt_1
CO avvenuto con e non dall'accordo da questo sottoscritto con . Pt_1
Alla luce delle complessive considerazioni resta assorbita ogni questione relativa alla possibilità di riscontrare la responsabilità della banca anche ai sensi della disciplina consumeristica prevista dal d.lgs. n. 206 del 2005.
I motivi esaminati congiuntamente vanno quindi respinti.
CO
2. Va poi trattato il quarto motivo dell'appello incidentale di che, in via subordinata, sostiene l'esistenza del concorso di colpa ex art.1227 c.c.: il
«utilizzando l'ordinaria diligenza […] avrebbe potuto rendersi conto Pt_1 del minor valore delle pietre consultando i listini specificamente riferiti ai beni acquistati o rivolgendosi ad uno stimatore che avrebbe potuto determinare il minor valore delle pietre sulla base dei listini dell'epoca»; inoltre, dalla documentazione disponibile in atti, si evincerebbe che «il prezzo CO proposto e praticato da fosse dalla medesima determinato». Quanto poi al «corrispettivo della vendita, da un lato, il materiale informativo enumerava tutta una serie di servizi accessori che erano ricompresi nell'operazione, per cui si poteva desumere agevolmente che il corrispettivo richiesto comprendesse anche dette componenti;
dall'altro lato non risulta che il Sig. CO abbia formulato alcuna richiesta di chiarimenti a circa le voci Pt_1 componenti il corrispettivo e le modalità con cui le pietre erano state valorizzate». Infine, la proposta d'acquisto «consentiva espressamente la possibilità di recedere dall'acquisto». In conclusione, l'eventuale risarcimento riconosciuto all'appellante andrebbe proporzionalmente diminuito.
Va anzitutto rammentato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, affinché possa riconoscersi una corresponsabilità del danneggiato ex art. 1227, primo comma, c.c., tale da elidere o ridurre il risarcimento dovuto pag. 18/27 dalla banca, è necessario che egli abbia posto in essere un «comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza, in grado di incidere sul nesso causale (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 2483 del 01/02/2018; Sez. U, Sentenza
n. 351 del 17/02/1964)» (Cass. n. 4178 del 2020; nello stesso senso Corte
d'appello di Firenze n. 830 del 2024).
Nel caso di specie non può essere riconosciuta alcuna colpa al Pt_1 per non aver autonomamente consultato «i listini specificamente riferiti ai beni acquistati», per non essersi rivolto «ad uno stimatore che avrebbe potuto determinare il minor valore delle pietre» e per non aver richiesto delucidazioni alla venditrice, in quanto si tratta di informazioni che egli assumeva corrette proprio in virtù della natura di operatore economico qualificato della banca che, peraltro, lo aveva informato della pubblicazione periodica su “Il Sole24Ore” di vere e proprie “quotazioni” del valore dei CO diamanti negoziati, poi rivelatesi mere inserzioni pubblicitarie della dei prezzi delle gemme nel suo circuito di riferimento. Inoltre, l'indicazione dei CO diamanti concretamente acquistati è stata effettuata dalla dopo che il cliente, con la propria proposta, aveva unicamente indicato la cifra che intendeva investire – ossia circa euro 30.000,00 – documento predisposto dalla banca, nel quale, all'art. 1 delle “condizioni”, è indicato che «il prezzo di acquisto sarà determinato sulla base dell'ultima quotazione disponibile alla CO data di ricevimento della presente proposta […], pubblicata, a cura di , su “Il Sole24Ore”, e che rimane valida fino alla pubblicazione successiva».
In base a tali circostanze il ricorso ad autonome ricerche delle informazioni già reperite presso la banca va oltre la comune e ordinaria prudenza.
La censura va quindi respinta.
3. Passando all'impugnazione principale del con il primo Pt_1 motivo egli lamenta che il Tribunale abbia «errato quando ha ritenuto che la pag. 19/27 condotta negligente di controparte non si sia manifestata anche nella rappresentazione fittizia del valore dei diamanti, ma solo nella rappresentazione errata della sua redditività». Il Tribunale avrebbe erroneamente considerato che la causa fosse stata istruita soltanto in via documentale, mentre era stato sentito come testimone Testimone_1
Questi avrebbe confermato quanto dedotto dall'attore, ossia che il funzionario della banca aveva comunicato all'acquirente che «le somme corrisposte per l'acquisto del diamante da investimento erano garantite dal valore intrinseco del diamante stesso»; che, inoltre, esso si sarebbe potuto rivendere per mezzo della Diamond Business s.p.a. «in qualsiasi momento al valore indicato su “Il Sole24Ore”» e che, infine, il medesimo funzionario aveva mostrato allo stesso acquirente il materiale pubblicitario predisposto CO dalla predetta per rappresentargli che «l'acquisto […] era sicuro, redditizio e garantito dal valore di acquisto». Pertanto, la negligenza della banca sarebbe consistita, oltre che nel rappresentare una «redditività falsa e artefatta dell'investimento» anche nell'«indurre l'appellante a credere che i diamanti avessero un valore intrinseco di molto maggiore a quello reale […] e che la loro liquidabilità fosse profittevole nel mercato libero». Inoltre «anche ipotizzando che le informazioni sulla redditività e liquidabilità fossero state corrette», il se avesse saputo che i diamanti erano acquistati «ad Pt_1 una somma pari quasi al quadruplo del loro valore intrinseco», avrebbe evitato l'acquisto. Pertanto, la negligenza della banca avrebbe determinato un «danno per l'appellante pari alla differenza fra il valore dei diamanti (€
9.432) […] e la cifra pagata per l'acquisto degli stessi (€ 35.805)», anziché euro 5.370,00.
Con il secondo motivo – da trattare congiuntamente al primo stante l'intima connessione delle censure – il lamenta che il Tribunale Pt_1 abbia «liquidato il quantum debeatur mediante un criterio equitativo anziché legale, nonostante l'evidente assenza dei presupposti previsti dalla legge», così condannando la banca «al pagamento della insufficiente somma pari ad pag. 20/27 € 5.370 omnia, oltre spese legali». Il Tribunale avrebbe dovuto considerare che il potere di valutazione equitativa del danno è sussidiario e non sostitutivo e a esso è possibile ricorrere quando il pregiudizio «risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile da provare nel suo preciso ammontare». I diamanti, invece, sarebbero «suscettibili di valutazione economica precisa», avendo caratteristiche pacifiche tra le parti. Pertanto, la quantificazione del loro valore avrebbe dovuto essere determinata facendo riferimento al «listino Rapaport per il periodo di riferimento, ovvero Luglio
2016» o, in alternativa, espletando c.t.u. estimativa, richiesta dall'appellante. CO Sostiene poi che non avrebbe mai indicato una diversa stima dei medesimi diamanti. In conclusione, domanda che il danno sia quantificato in euro 26.372,00.
Con il terzo motivo di gravame – anch'esso da trattare congiuntamente ai primi due – l'appellante lamenta che il Tribunale sarebbe incorso in un
«errore di calcolo nella quantificazione del risarcimento del danno». Avrebbe dovuto valutare il valore dei diamanti facendo riferimento al «listino
Rapaport» e non a quello «IDEX-DRB», in quanto quest'ultimo «prende in considerazione elementi che nulla aggiungono al valore intrinseco» delle pietre, inglobando «anche la stima del ricarico applicato dai negozi al dettaglio di fascia alta» che invece «è solo una voce di costo che nulla aggiunge al valore intrinseco dei diamanti». Inoltre, il Tribunale avrebbe errato nel considerare «che il danno arrecato al Sig. fosse solo pari Pt_1 al 30% del prezzo di acquisto», in quanto tale valore percentuale, che emergerebbe dal provvedimento dell'AGCM, non esprimerebbe il danno arrecato, ma solo la «differenza tra il valore di riferimento al dettaglio corretto
[…] e il prezzo ID», ossia il sovrapprezzo ulteriore rispetto anche all'IVA del
22% e al 18% quale compenso per le banche. Il predetto “30%” inoltre consisterebbe in un valore medio rilevato dall'AGCM, e non sarebbe riferito alle caratteristiche dei singoli diamanti. Sarebbe inoltre errata la detrazione dell'«ulteriore 15% in virtù di una presunta somma riconosciuta dalla pag. 21/27 curatela» al medesimo A tal proposito questi osserva che Pt_1
CO l'eccezione di sarebbe tardiva;
inoltre, «non si è mai insinuato Pt_1 al passivo fallimentare per «ottenere il risarcimento del danno da parte di CO
», avendo il Tribunale fatto confusione con l'insinuazione al passivo «per CO rivendicare le pietre» e ottenerne il possesso da , presso la quale erano state lasciare in custodia;
inoltre, la comunicazione inviata dalla curatela sarebbe generica, costituirebbe solo una proposta e riguarderebbe unicamente l'ammissione in chirografo per una somma pari al 15% del prezzo pagato, senza alcuna certezza sul suo effettivo pagamento;
l'eventuale CO insinuazione al passivo sarebbe comunque irrilevante in quanto resterebbe comunque «condebitrice solidale», con la conseguenza che, CO qualora fosse stato effettuato un pagamento al la stessa Pt_1 avrebbe a sua volta potuto insinuarsi al passivo «esercitando l'azione di regresso».
Con il quarto motivo d'impugnazione – anch'esso da trattare unitamente ai precedenti – l'appellante principale lamenta che il Tribunale abbia erroneamente quantificato il risarcimento del danno per non aver condannato la banca anche al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria «che, tuttavia, sono componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti».
I motivi, congiuntamente trattati, sono fondati.
Non può essere condivisa la sentenza del Tribunale laddove ha liquidato il danno da risarcire in euro 5.370,00.
Il giudice di prime cure ha considerato che la banca avesse mancato di diligenza «non tanto perché il prezzo dei diamanti era alto e non era chiaro quali voci lo componevano, quanto perché la redditività dell'investimento veniva raffigurata come costantemente crescente», mentre la ricollocazione delle gemme a tali prezzi era possibile solo nel circuito di vendita creato di CO
. Il Tribunale ha quindi fatto riferimento all'«indice DRB» e ha considerato pag. 22/27 che rispetto ad esso fosse stato applicato al cliente un sovrapprezzo del 30%, defalcando tale percentuale della metà, stante il riconoscimento del 15% del CO prezzo versato «in via transattiva dalla curatela del fallimento , nel quale si è insinuato». Ha così calcolato «in via equitativa» il risarcimento Pt_1 pari al 15% di euro 35.805,46, ossia euro 5.370,00.
Va in primo luogo rilevato che la mancanza di diligenza della banca è consistita anche nella falsa rappresentazione del prezzo di mercato dei diamanti. Il fatto che le cifre indicare come “quotazioni” fossero in realtà il CO listino prezzi del circuito creato dalla stessa è una circostanza che non incide tanto sulla redditività dell'investimento, quanto, e segnatamente, sul valore effettivo dello stesso.
Va poi rammentato che «[l]a liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. […] presuppone che, a fronte dell'avvenuta dimostrazione dell'esistenza e dell'entità materiale del danno, per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo esatto ammontare, ferma restando la necessità di riferirsi all'integralità dei pregiudizi accertati» (Cass. n. 31546 del 2018, in massima;
nello stesso senso, Cass. n. 9339 del 2019, in massima).
Tale impossibilità o particolare difficoltà non è ravvisabile nel caso in esame, in quanto, come già in passato considerato da questa Corte, la quantificazione «nei termini di perdita subita, deve essere ricondotta alla differenza tra il prezzo pagato per l'acquisto dei diamanti ed il vero valore di mercato dei medesimi, risultante dal listino Rapaport […], quale principale fonte di informazione sul prezzo corrente dei diamanti utilizzata a livello mondiale» (Corte d'appello di Firenze n. 835 del 2024; nello stesso senso
Corte d'appello di Firenze n. 1035 del 2023).
Pertanto, da un lato, va considerata la somma pagata dal Pt_1
CO come risulta dal documento di acquisto formato da ID (doc. 2 fasc. di pag. 23/27 primo grado), nel quale è indicato che il medesimo acquisto ha riguardato le seguenti gemme, per complessivi euro 35.802,21, ai prezzi indicati:
Dall'altro lato, va considerato il valore reale dei due diamanti al momento del loro acquisto come emerge dal citato, listino Rapaport allegato alla c.t.p. di (pag. 2 doc. 13 di primo grado), ossia pari a euro Pt_1
11.790,90.
Relativamente alla pietra indicata con certificato GECI1002409, avendo colore F, purezza IF e peso, ossia caratura, di 0,71, detto listino indica un prezzo di 70 «in hundreds of US$ per carat» (ossia in centinaia di dollari per carato). Pertanto, occorre moltiplicare 7.000,00 per 0,71 e il risultato, pari a
4.970,00, va convertito in euro, dividendolo per il coefficiente di cambio medio del 2016 di 1,1, risultando euro 4.518,18.
Quanto alla pietra indicata con certificato IGI204671046, avente colore
D, purezza IF e peso, ossia caratura, di 0,80, detto listino indica un prezzo di
100, sempre in centinaia di dollari per carato. Pertanto, occorre moltiplicare
10.000 per 0,80 e il risultato, pari a 8.000 deve essere diviso per il medesimo tasso di cambio, risultando euro 7.272,72.
Il reale valore delle gemme al momento dell'acquisto era quindi pari a
11.790,90 (= 4.518,18 + 7.272,72).
Non può invece essere applicata la diminuzione a tale valore del 20% quale «deprezzamento per liquidazione sul mercato libero», trattandosi di assunto rimasto indimostrato.
CO Parimenti, va disattesa la tesi di , secondo cui occorrerebbe considerare l'i.v.a. ai fini della determinazione dell'importo da risarcire, in pag. 24/27 CO quanto dal documento di acquisto formato da ID (doc. 2 fasc. di primo grado) l'importo di euro 35.802,21 risulta riferito al valore dei diamanti, senza alcun riferimento alle imposte. Pertanto, per determinare il danno da risarcire occorre fare riferimento al valore effettivo privo della medesima imposta, secondo i calcoli dianzi esposti.
L'importo del risarcimento è quindi pari alla differenza tra l'esborso sopportato dal di euro 35.802,21, e il valore reale delle pietre al Pt_1 momento dell'acquisto, di euro 11.790,00, pari a euro 24.012,21. Da tale CO somma dev'essere detratto quanto pacificamente già corrisposto da in esecuzione della sentenza di primo grado, ossia euro 5.370,00.
Sulla complessiva somma da risarcire – euro 24.012,21 – in quanto debito di valore sono dovuti rivalutazione monetaria progressiva e interessi: la prima in base all'Istat-consumo, dalla data dell'acquisto a quella della sentenza;
i secondi, a titolo compensativo, in basse al tasso legale pro tempore vigente nel medesimo periodo, sulla somma di anno in anno rivalutata dalla data degli acquisti.
I predetti importi non possono essere defalcati del 15%, come ritenuto dal giudice di prime cure, secondo cui tale percentuale rappresenterebbe quanto «riconosciuto in via transattiva dalla curatela del fallimento ID» nel cui passivo si sarebbe insinuato. Infatti, pur avendo la curatela Pt_1 comunicato «la proposta transattiva […] di ammissione nella misura del 15% del prezzo versato per l'acquisto», non risulta provata né l'adesione del né il pagamento di alcuna somma in suo favore. Pt_1
4. Quanto alle spese di lite, si rammenta che «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un pag. 25/27 criterio unitario e globale» (Cass. n. 5890 del 2022 e Cass. n. 23877 del
2021, entrambe in massima).
Sempre in tema di spese processuali, va inoltre considerato che
«l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.» (Cass., sez. un., n. 32061 del 2022, in massima).
Nel caso in esame il risulta vittorioso, anche se per una Pt_1 somma lievemente minore rispetto a quella domandata, rispetto all'unica domanda proposta, quella risarcitoria. Pertanto, le spese di lite devono CO essere interamente poste a carico di e si liquidano nel dispositivo in applicazione dei parametri medi relativi alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 e euro 26.000,00, con esclusione, per il grado d'appello, della fase di istruttoria/trattazione, non effettivamente tenutasi.
5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da CO parte dell'appellante incidentale , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1519 del 2022 del Tribunale di Pisa, e in parziale riforma della stessa, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pag. 26/27 1. condanna a pagare a euro 24.012,21 COoparte_1 Parte_1
– oltre rivalutazione monetaria e interessi come in motivazione – detratti euro 5.370,00 già corrisposti in esecuzione della sentenza di primo grado;
2. condanna a rifondere le spese di lite, COoparte_1 Parte_1 liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in euro 5.077,00 per compensi ed euro 545,00 per spese vive – detratto quanto già corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado – e, quanto a quello d'appello, in euro 3.966,00 per compensi ed euro 382,50 per spese vive;
il tutto oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
3. conferma per il resto l'impugnata sentenza;
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di COoparte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
22 luglio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
pag. 27/27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile
in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RE BI ( ), C.F._2 appellante
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCOPSI COoparte_1 P.IVA_1
NICOLA ( ) e dell'avv. FERRARI CRISTINA LYDIE C.F._3
( ), C.F._4 appellata
Conclusioni per «Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, dichiarato Parte_1 inammissibile l'appello incidentale di controparte perché tardivo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione ed in riforma della sentenza n. 1519/2022 emessa dal Tribunale di Pisa in data 28/11/2022, pubblicata e depositata in data 05/12/2022, nel giudizio recante R.G. 701/2020, condannare il in persona del suo legale rappresentante pro COoparte_1 tempore al risarcimento del danno pari ad € 21.003 patito dal Sig.
[...]
a causa del contratto di compravendita dei diamanti meglio descritti Pt_1 in atti, perfezionato nella data del 28/07/2016, al netto di quanto già pagato dall'appellata a seguito della Sentenza n. 1519/2022, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, dal dì del dovuto al saldo effettivo, il tutto per le ragioni esposte in narrativa, con ogni conseguenziale pronuncia. Con vittoria di spese e compensi per il presente giudizio oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge e secondo quanto disposto dal
D.M. n.55/2014, come riformato con D.M. n.147/2022»; per «voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e COoparte_1 respinta ogni contraria richiesta, deduzione ed eccezione:
In via principale:
- rigettare l'appello proposto da parte appellante in quanto manifestamente infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
- rigettare integralmente tutte le domande formulate dall'appellante in quanto inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e mandare assolto da tutte COoparte_1 le pretese ex adverso formulate.
In via istruttoria:
- in caso di ammissione della consulenza tecnica ex adverso richiesta si chiede che al CTU venga posto un quesito sufficientemente specifico e dettagliato, come riportato nella memoria della Banca n. 3 ex art. 183 comma
6 c.p.c. da intendersi qui ritrascritto.
In accoglimento dello spiegato appello incidentale:
pag. 2/27 In via principale:
- in accoglimento dei motivi di appello svolti nel presente atto riformare integralmente la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pisa n. 1519/2022 depositata in data 5.12.2022 all'esito del giudizio avente R.G. 701/2020, rigettando tutte le domande formulate da parte attrice nei confronti di
[...] poiché generiche e inammissibili e comunque infondate in fatto ed CP_1 in diritto, per tutti i motivi esposti in atti, anche in primo grado.
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, riformare parzialmente la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pisa n.
1519/2022 depositata in data 5.12.2022 all'esito del giudizio avente R.G.
701/2020 relativamente al quantum dovuto a parte attrice, ed accertato il concorso di colpa dell'attore nella causazione del danno, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c., per l'effetto ridurre l'entità del risarcimento dovuto dalla Banca nella diversa misura ritenuta giusta ed opportuna, anche in via di equità.
In ogni caso:
- condannare controparte a rifondere a favore di le COoparte_1 spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e, in caso di accoglimento dello spiegato appello incidentale, a restituire le somme medio tempore già versate dalla in esecuzione della sentenza di primo grado». CP_2
Rilevato ha proposto appello avverso la sentenza n. 1519 del 2022 Parte_1 del Tribunale di Pisa, che ha condannato (in prosieguo COoparte_1
CO
) a pagargli la somma di euro 5.370,00 a titolo risarcitorio, oltre che alla refusione delle spese di lite.
CO Il aveva agito in giudizio nei confronti di (già Banco Pt_1
Popolare s.p.a.) onde farne valere la responsabilità per avergli proposto pag. 3/27 l'acquisto truffaldino di due diamanti da investimento commercializzati da CO Intermarket Diamond Business s.p.a. (in prosieguo ), società poi fallita, e quantificando il danno da risarcire nella differenza tra il prezzo pagato e il valore delle pietre sul mercato.
CO Il Tribunale ha considerato che tra e fosse stato stipulato Pt_1 un contratto di consulenza, escludendo che la banca fosse stata un «mero segnalatore» dell'affare.
Ha considerato che la condotta della banca «non è stata improntata alla diligenza richiesta;
non tanto perché il prezzo dei diamanti era alto e non era chiaro quali voci lo componevano, quanto perché la redditività dell'investimento veniva raffigurata come costantemente crescente, senza specificare che l'eventuale profittevole ricollocazione del bene non sarebbe avvenuta in un libero mercato, ma solo all'interno del circuito di vendita CO CO creato da con la sua controllata, in altri termini che i prezzi che dichiarava come “valutazioni” dei diamanti altro non erano se non il prezzo CO unilateralmente fissato da stessa».
Il Tribunale poi ha determinato il danno patito dall'attore facendo riferimento all'«indice DRB pubblicato mensilmente da Idex» e considerando CO che, rispetto a questo, il prezzo praticato da fosse superiore in media del
30%, percentuale che ha ritenuto di dover dimezzare avendo la curatela riconosciuto al BA il 15% del valore dei diamanti in via transattiva.
Pertanto, ha liquidato il danno, in via equitativa, in euro 5.370,00, ammontare pari al 15% del prezzo pagato, euro 35.805,46.
CO Le spese di lite sono state poste in capo a in applicazione del principio di soccombenza.
L'impugnazione del è affidata ai seguenti motivi Pt_1
(riproducendosi la sintesi di cui all'atto di appello):
1. «Omessa valutazione delle prove»;
2. «Violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 c.c.»; pag. 4/27 3. «Errore di calcolo nella quantificazione del risarcimento del danno»;
4. «Errore sulla quantificazione del risarcimento riconosciuto. Mancata condanna al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria.
Violazione del principio di reintegrazione patrimoniale del danneggiato».
CO Si è costituita in giudizio , protestando l'infondatezza del gravame e proponendo appello incidentale, affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui alla comparsa di costituzione e risposta):
1. «Primo motivo di appello – error in judicando – inconfigurabilità di una responsabilità contrattuale a carico della banca – erronea applicazione delle norme del Codice al consumo»;
2. «Secondo motivo di appello: error in judicando – omessa valutazione della documentazione in atti – insussistenza del nesso di causa tra attività svolta dalla e presunto danno subito»; CP_2
3. «Terzo motivo di appello – error in iudicando – omessa valutazione di produzioni documentali – il ruolo di mero segnalatore svolto dalla banca»;
4. «Quarto motivo – error in judicando – in via subordinata: concorso di colpa ex art. 1227 c.c.».
Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza del 13 maggio 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento del successivo 12 giugno.
Considerato
CO
1. Va data precedenza alla trattazione dell'appello incidentale di che, riguardando la sussistenza della responsabilità della banca è logicamente pregiudiziale rispetto a quello del relativo alla misura Pt_1 del risarcimento.
pag. 5/27 1.1. Il predetto ne ha eccepito l'inammissibilità, in quanto: a) Pt_1 sarebbe stato proposto quando il termine di cui all'art. 327 c.p.c. era ormai spirato e l'interesse all'impugnativa non sarebbe sorto per effetto di quella CO principale;
b) avrebbe prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado, procedendo al pagamento del quantum oggetto di condanna senza riserve.
L'eccezione è infondata sotto entrambi i profili.
Quanto al primo, va rammentato che la Corte di cassazione, pronunciando proprio con riferimento al caso in cui si è sostenuto che
«l'appello incidentale tardivo sull'an è inammissibile poiché l'interesse ad impugnare il relativo capo della sentenza era preesistente e non logicamente consecutivo all'appello principale sul quantum», ha inteso «dare continuità all'indirizzo prevalente di questa Corte [di cassazione], secondo cui è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c.
(così da ultimo, Cass. n. 26139 del 2022; n. 25285 del 2020; n. 14094 del
2020 – trattasi, come si è detto, dell'indirizzo prevalente, a fronte di quello minoritario espresso da Cass. n. 6156 del 2018 e n. 27616 del 2019). La ratio della norma che si ricava dal sistema delle impugnazioni è quella di consentire alla parte parzialmente soccombente, che avrebbe di per sé accettato la sentenza di primo grado, di contrastare, con l'impugnazione tardiva, l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione il rapporto controverso e, quindi, l'assetto di interessi derivanti dalla pronuncia impugnata, senza subire pregiudizio nell'apprezzamento delle proprie difese dalla iniziativa di controparte, la quale abbia – magari – impugnato la sentenza nell'ultimo giorno disponibile. L'istituto della pag. 6/27 impugnazione incidentale tardiva garantisce, in attesa della decisione da cui dipende la definitiva regolamentazione degli interessi dedotti dalle parti in causa, un ragionevole bilanciamento delle facoltà processuali delle stesse ed evita l'inutile moltiplicazione dei giudizi. Deve così consentirsi alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con i principi della cd. parità delle armi tra le parti e della ragionevole durata del processo, atteso che una diversa, e più restrittiva, interpretazione indurrebbe ciascuna parte a cautelarsi proponendo un'autonoma impugnazione tempestiva sulla statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente, con inevitabile proliferazione dei processi di impugnazione (Cass. n. 18415 del 2018). Tale indirizzo rinviene ulteriori ragioni di rafforzamento nel recente arresto di
Cass. Sez. U. n. 8486 del 2024, in relazione ai due seguenti principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite: “l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale”; “il principio secondo cui l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile pure quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale è applicabile anche con riferimento all'interesse insorto a seguito di un'impugnazione incidentale tardiva”. Nel caso di specie, l'impugnazione si è svolta tra due sole parti, in una situazione di reciproca soccombenza. In tale evenienza deve ribadirsi la possibilità per la parte, contro la quale risulta proposta l'impugnazione principale, di proporre quella incidentale senza limiti oggettivi, potendo essa investire qualsiasi capo della sentenza, ancorché autonomo rispetto a quello aggredito dalla impugnazione principale. L'appello principale è stato proposto dalla parte danneggiata relativamente al quantum, mentre quello incidentale tardivo legittimamente è stato proposto in relazione all'an della pretesa, atteso
pag. 7/27 che l'eventuale accoglimento dell'appello principale sulla quantificazione del danno avrebbe potuto mutare l'assetto degli interessi derivanti dalla sentenza»
(Cass. n. 15100 del 2024, in motivazione).
Parimenti, l'eccezione d'inammissibilità è infondata con riferimento al secondo profilo.
CO L'acquiescenza di in primo grado va esclusa già in base al fatto che il pagamento di quanto oggetto di condanna è avvenuto «con riserva CO d'appello», come espressamente indicato nella causale del bonifico di a beneficio della controparte (doc. 1 fasc. di appello . Pt_1
Inoltre, va comunque considerato che secondo la Corte di cassazione,
«con riguardo ad una sentenza esecutiva, l'acquiescenza della parte soccombente, ai sensi ed agli effetti dell'art. 329 c.p.c., come non può essere di per sé ravvisata nel pagamento di quanto dovuto in forza della sentenza medesima, ancorché senza espressa riserva d'impugnazione, così, a maggior ragione, non può evincersi dalla circostanza che detta parte abbia chiesto una rateazione di quel debito (Cass. n. 4592/84)» (Cass. n. 9075 del 2014, in motivazione).
1.2. Passando al merito, i primi tre motivi del gravame incidentale di CO
vanno esaminati congiuntamente, essendo tutti diretti a contestare in radice la sua responsabilità.
Con il primo la banca lamenta che il Tribunale abbia ritenuto sussistente la responsabilità contrattuale a suo carico, riconducendo l'attività svolta nel perimetro dall'art. 3 del d.lgs. n. 206 del 2005, che sarebbe invece inapplicabile «in quanto riferit[o] espressamente all'annullamento del contratto tra professionista e consumatore», mentre la banca sarebbe «estranea al contratto di compravendita stipulato tra CO l'appellante e con la conseguenza che non può configurarsi alcuna responsabilità contrattuale in capo alla stessa per i fatti per cui è causa». CO
sostiene di aver assunto un ruolo «di mero tramite, svolgendo pag. 8/27 esclusivamente un'attività di primo “orientamento”, senza alcun coinvolgimento nell'operazione». Ciò in quanto, in primis, «le condizioni di CO vendita predisposte da […] disciplinano la compravendita esclusivamente tra l'appellante e la società venditrice, unico soggetto chiamato a esprimersi sulle richieste della clientela interessata all'acquisto di diamanti»; inoltre, «il prezzo di acquisto delle pietre è stato versato […] in CO favore di » su conto corrente a essa intestato;
infine, «tutta la documentazione contrattuale relativa all'acquisto di diamanti reca sempre la CO sola indicazione della ragione sociale di ».
CO Con il secondo motivo di gravame incidentale contesta l'omessa valutazione della documentazione che dimostrerebbe l'insussistenza del
«nesso di causa tra attività svolta dalla Banca e presunto danno subito», non avendo essa svolto «un ruolo attivo nella conclusione dell'operazione di acquisto». Tale documentazione consisterebbe: a) nella «brochure informativa», nella «proposta d'acquisto» e nella «documentazione relativa alle caratteristiche delle pietre acquistate, al trasporto delle stesse, all'informativa sull'acquisto dei diamanti, all'assicurazione dei diamanti».
Sostiene che tale «materiale informativo, che pubblicizzava l'attività e i servizi CO di , riporta esclusivamente nome e logo di tale società», essendo «di esclusiva provenienza» della medesima, che sarebbe quindi l'«unico soggetto referente e responsabile delle offerte in questione». Inoltre, secondo quanto indicato nella predetta brochure, la banca avrebbe svolto «un'attività di mero orientamento della clientela interessata», senza l'assunzione di «alcuna responsabilità in proposito». Il Tribunale avrebbe quindi dovuto evincere «il ruolo di mera segnalazione della Banca e lo sgravio di responsabilità della stessa»; b) nelle «condizioni generali di contratto», contenute nella «proposta di acquisto», dalle quali emerge che «la banca domiciliataria ha svolto CO un'attività di mero collegamento tra il proponente […] e » e «non assume alcuna responsabilità in merito al contratto, che intercorre solo tra il CO proponente e ». Sostiene inoltre che tale «“proposta” o ordine di acquisto pag. 9/27 […] rappresentava, più propriamente, una manifestazione di interesse all'acquisto di diamanti (e non una vera e propria proposta contrattuale), in quanto non era suscettibile di immediata accettazione da parte del venditore CO
[…]. , infatti, avrebbe dovuto dare riscontro a tale ordine specificando il numero, la tipologia, la qualità e le caratteristiche delle pietre offerte in CO vendita, nonché il prezzo di ciascuna: solo a seguito […] dell'incontro fra stessa e il cliente […], l'accordo avrebbe potuto quindi concludersi»; c) negli CO «accordi tra la banca e », i quali «prevedevano che gli istituti bancari CO svolgessero soltanto un'attività di segnalazione a dei clienti che fossero interessati all'acquisto di diamanti pattuendo espressamente limiti per la banca tanto nel coinvolgimento alle materiali operazioni di vendita quanto nelle connesse responsabilità». Infatti «il punto 1 della predetta convenzione
[…] chiarisce che la banca si sarebbe limitata a mettere a disposizione degli interessati materiale illustrativo dell'attività di vendita svolta dalla CP_3 senza alcun intervento nelle trattative», ossia senza che vi fosse «un coinvolgimento dell'istituto di credito sotto forma di promozione del contratto CO di investimento». aveva infatti «esclusivamente il compito di segnalare a CO
i clienti interessati ad acquistare diamanti, nonché lo svolgimento di CO quelle attività […] strettamente funzionali a tale ruolo». Sostiene inoltre che l'ottenimento da parte sua di «una commissione non implica che […] svolgesse attività di promozione», in quanto l'entità della stessa sarebbe CO spiegabile «col fatto che […] aveva la possibilità di promuovere la propria offerta presso la vastissima clientela della banca, con indubbio vantaggio CO commerciale e concorrenziale». assume poi che la domanda del difetterebbe di allegazione, ancora prima che di prova, «sia del Pt_1 contenuto degli obblighi di protezione e di informazione che si asseriscono violati, sia della fonte di tali obblighi e, in particolare, delle condotte dei funzionari della banca in riferimento alle operazioni di investimento».
Asserisce infine che «la prospettazione di parte attrice riguarda una fattispecie di responsabilità o precontrattuale o direttamente contrattuale,
pag. 10/27 che presuppone […] la prova di un fatto illecito […], di un evento lesivo […] e di un nesso di causalità intercorrente tra i due elementi predetti», mentre l'attore non avrebbe provato «l'illecito generatore di responsabilità, senza il quale nessuna valutazione dell'entità del danno è ammissibile». In conclusione, domanda che sia accertata «l'assenza di prova circa la sussistenza del nesso causale tra l'attività svolta dalla banca e il presunto danno subito dall'appellante».
CO Con il terzo motivo d'appello incidentale lamenta l'omessa valutazione di produzioni documentali dirette a dimostrare il ruolo di mero segnalatore svolto dalla banca. che il Tribunale abbia ritenuto che Per_1 la condotta del funzionario della banca «non è stata improntata alla diligenza richiesta», in quanto le «condizioni del mercato dei diamanti» avrebbero dovuto essere note al medesimo funzionario «che non risulta abbia avvisato il cliente». Il Tribunale avrebbe dovuto considerare «la differenza tra attività di CO sollecitazione all'acquisto e mera segnalazione», svolta da chi, come ,
«indirizza i potenziali investitori verso quei soggetti che ritiene possano soddisfare le loro esigenze di investimento, evidenziandone i pregi», ma limitandosi «a mettere in contatto le parti, senza prendere parte alla formazione del rapporto sinallagmatico, non diversamente dal procacciatore d'affari». In conclusione, sostiene che «non è stata fornita prova contraria rispetto a quella documentalmente offerta dall'appellata che evidenza l'assoluta estraneità della alle operazioni di acquisto de quibus, né è CP_2 stata provata alcuna attività di promozione o sollecitazione diretta da parte della banca e dei suoi funzionari all'acquisto dei diamanti».
I motivi, congiuntamente trattati, sono infondati.
CO Con essi , in sostanza, contesta la decisione di primo grado che, avendo considerato esistente un contratto di consulenza sull'impego dei capitali con avrebbe inquadrato la propria attività nell'alveo della Pt_1
pag. 11/27 responsabilità contrattuale e reputato la condotta della banca non diligente, condannandola al risarcimento.
La conclusione cui è giunto il Tribunale va condivisa, dovendosene, tuttavia, correggere la motivazione, in quanto la responsabilità in cui la banca è incorsa prescinde dall'esistenza del contratto e discende dalla teoria del cosiddetto “contatto sociale qualificato”, in ragione della quale sulla banca gravava un obbligo professionale di protezione del Pt_1
Parte_ A tal proposito va anzitutto disattesa la tesi secondo cui essa avrebbe svolto un ruolo di mero segnalatore.
Questa Corte ha già avuto modo di trattare analoghe controversie CO relative alla vicenda che ha visto protagonista – oggi fallita – nell'attività di promozione, anche tramite il canale bancario, della vendita di diamanti grezzi a prezzi gonfiati rispetto al reale valore di mercato, potendo contare anche su apparenti quotazioni riportate su “Il Sole24Ore”, consistenti in CO realtà in prezzi del listino della medesima e pubblicate a sue spese.
Tale vicenda è stata oggetto dal provvedimento sanzionatorio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (nel prosieguo AGCM) all'esito del procedimento PS10677 (doc. 10 fasc. di primo grado), Pt_1
CO dal quale emerge che ha posto in essere «una pratica commerciale scorretta riguardante le modalità ingannevoli ed omissive di offerta dei diamanti da investimento venduti principalmente attraverso il canale bancario» consistite nella «rappresentazione parziale, ingannevole e fuorviante: i) delle caratteristiche dell'investimento in diamanti, presentato alla clientela quale investimento in un “bene rifugio” in grado di conservare ed accrescere il suo valore nel tempo, di agevole liquidabilità e alienabilità; ii) delle modalità di determinazione del prezzo (sia in caso di acquisto, che in caso di rivendita) prospettato come quotazione di mercato;
iii) dell'andamento del mercato dei diamanti;
iv) della qualifica di Leader di mercato»; pratica favorita dallo sfruttamento del canale bancario.
pag. 12/27 CO Risulta infatti dal citato provvedimento dell'AGCM che « […] ha stipulato accordi commerciali con e finalizzati alla vendita CP_1 CP_4 dei diamanti che hanno interessato l'operatività di tutta la rete agenziale degli Istituti di Credito e prevedevano un ritorno economico per le Banche parametrato al volume di vendita. L'interesse degli Istituti di Credito all'attività derivava non solo dall'evidente ritorno economico ma anche dall'esigenza di fidelizzare la clientela ampliando i servizi offerti ai propri clienti, come indicato nelle rispettive linee guida operative esplicative dei termini degli accordi e ammesso dalle stesse banche». Concretamente, «[i]
CO funzionari di Banca – vincolati dall'accordo di collaborazione con , declinato nelle successive circolari operative – utilizzavano il materiale
CO divulgativo predisposto da per illustrare l'investimento. […] Gli impiegati di entrambi gli Istituti bancari curavano – da contratto – la
CO compilazione e l'invio a del modulo d'ordine di acquisto delle pietre sottoscritto dal cliente, informavano il cliente stesso dell'esatto importo dell'investimento, organizzavano e presenziavano ad eventuali incontri tra
CO cliente e , nonché alla consegna della pietra, che avveniva nei locali della filiale laddove il cliente non avesse richiesto la custodia presso i caveaux di
CO
».
A tal proposito va poi considerato che ai provvedimenti adottati dalla
AGCM deve essere riconosciuta «un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano
– eventualmente – in esso pronunciate» (Cass., sez. un., n. 41994 del 2021, in motivazione).
Va altresì rilevato che, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2081 del CO 2021 – relativa al giudizio di impugnazione di avverso il citato provvedimento dell'AGCM – ha considerato che deve «escludersi che il ruolo della Banca nella realizzazione della pratica in oggetto si sia limitato semplicemente a trasmettere alla clientela un prodotto e un materiale divulgativo interamente predisposto da altri. L'indagine di tale aspetto non pag. 13/27 può limitarsi alle evidenze formali rappresentate dalle disposizioni
CO contrattuali che regolavano i rapporti con e ID Intermediazioni, né rileva che l'appellante non abbia mai partecipato alla predisposizione e alla realizzazione dei materiali divulgativi che conterrebbero le informazioni ingannevoli contestate dall'Autorità, né rilevano le circolari interne dell'istituto. La compartecipazione dell'appellante all'illecito emerge, invece, inequivocabilmente dai riscontri fattuali già evidenziati […]: a) in forza
CO dell'accordo di collaborazione sottoscritto tra e , la banca era CP_1 tenuta a mettere a disposizione dei clienti, nei propri locali, il materiale
CO divulgativo predisposto da , provvedendo anche i funzionari dell'istituto a
CO inoltrare alla le disposizioni di acquisto sottoscritte dall'acquirente, previa informativa resa, dai medesimi funzionari, in ordine all'esatto ammontare dell'operazione; b) per l'attività svolta, la banca conseguiva una provvigione pari ad una percentuale dell'operazione conclusa (tra il 10% e il
20%); inoltre, è emerso come la stessa si prefiggesse, a mezzo dell'accordo CO con , di conseguire un aumento delle vendite di servizi bancari aggiuntivi
(quali la custodia in cassette di sicurezza); c) l'appellante aveva previsto che alla raccolta della proposta di acquisto era deputato un c.d. “referente investimenti” ed aveva descritto nel dettaglio il processo da seguire nel
“proporre” l'investimento in diamanti e nell'“assistere” il cliente nell'eventuale acquisto;
d) dai reclami dei clienti e dalle segnalazioni delle associazioni, è emerso che “i funzionari bancari ai quali normalmente i clienti si rivolgevano per la consulenza sui propri investimenti proponevano alla propria clientela
… l'acquisto dei diamanti come forma di investimento alternativa”; Il ruolo svolto dagli operatori degli istituti di credito nella realizzazione della pratica emerge anche dall'ampiezza delle attività svolte dagli stessi nelle diverse fasi dell'acquisto, così come risulta dal contenuto degli esposti dei risparmiatori. CO Infatti, gli impiegati della curavano la compilazione e l'invio a del CP_2 modulo d'ordine di acquisto delle pietre sottoscritto dal cliente, informavano il cliente stesso dell'esatto importo dell'investimento, organizzavano e pag. 14/27 CO presenziavano ad eventuali incontri tra cliente e , nonché alla consegna della pietra, che avveniva nei locali della filiale laddove il cliente non avesse CO richiesto la custodia presso i caveaux di . Anche nel caso di richieste di ricollocamento, la banca assumeva un ruolo di intermediazione, mettendo in CO contatto i clienti con ”».
Tanto premesso, nel caso in esame, dalla documentazione prodotta in CO giudizio emerge che ha posto in essere le stesse condotte scorrette evidenziate dall'AGCM e dal Consiglio di Stato, a differenza di quanto CO sostenuto dalla medesima .
In primo luogo, non può ritenersi che la banca si sia limitata «a fornire il CO materiale divulgativo predisposto da e mettere in contatto» con essa il CO (pag. 9 comparsa di costituzione di primo grado). Pt_1
La documentazione disponibile in atti, a differenza di quanto sostiene CO
, dimostra un importante coinvolgimento di questa nella relazione tra il CO CO e : la proposta di acquisto (doc. 1 fasc. di primo grado) – Pt_1 contenente la cifra approssimativa che il cliente intendeva investire – è stata CO materialmente predisposta dalla banca e da essa poi inoltrata a;
il CO documento di acquisto di (doc. 2 ibidem), contenente le caratteristiche e il prezzo dei diamanti (risultato poi gonfiato), è stato ricevuto dalla stessa banca, che ha poi curato l'esecuzione del pagamento tramite bonifico a carico del cliente (doc. 3 ibidem e doc. 1 fasc. di primo grado); Pt_1 parimenti, è stato recapitato alla banca il documento di trasporto del 21 luglio 2016 (doc. 8 fasc. di primo grado) relativo alla custodia dei Pt_1
CO diamanti del caveau della;
la banca, infine, ha conseguito una significativa commissione sull'operazione, pari al 18% dell'importo al netto dell'IVA (doc. 19 ibidem).
Va poi considerato il contenuto della citata brochure, nella quale, sin dalla prima pagina, è indicato che «la quotazione» dell'investimento in diamanti, «è destinata ad aumentare naturalmente anche a causa del pag. 15/27 progressivo calo della produzione»; pag. 5, poi, esalta la «facilità d'acquisto:
c'è sempre una grande banca su cui contare. Per facilitare il cliente […] i diamanti Intermarket Diamond Business possono essere acquistati presso gli sportelli dei principali Istituti di credito»; e a pag. 6 è indicato che «il gioiello avrà l'unicità di essere, di fatto, un investimento quotato su “Il
Sole24Ore”».
Appare coerente con tali elementi la testimonianza di Tes_1
figlio dell'acquirente, secondo cui il funzionario della banca ha
[...] rappresentato che la quotazione dei diamanti da investimento era destinata ad aumentare, che il loro valore era intrinseco e periodicamente pubblicato su quotidiano “Il Sole24Ore”, valori ai quali le gemme erano rivendibili tramite lo stesso istituto di credito.
L'attività da esso posta in essere, consistendo nell'assistenza relativa a un investimento, in favore di un soggetto già cliente e nei propri locali, estrinsecatasi lungo tutto l'iter negoziale, dalla trasmissione delle prime informazioni, alla cura degli adempimenti materiali necessari alla sua conclusioni e sino all'esecuzione dello stesso, ha legittimamente generato nel CO l'affidamento nel leale operato di – quale operatore economico Pt_1 qualificato – e segnatamente sulla correttezza, veridicità e completezza delle informazioni ricevute. Pertanto, come già accennato, la condotta della banca va considerata di tipo contrattuale secondo la teoria del cosiddetto “contatto sociale qualificato”, in ragione della quale su di essa gravava un obbligo professionale di protezione nei confronti dell'utente, che trova diretto fondamento nel dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. e negli obblighi di buona fede e correttezza sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c. Alla medesima conclusione si giungerebbe anche a volere ipoteticamente condividere la prospettazione avanzata dalla banca secondo cui essa avrebbe soltanto segnalato dell'affare, limitandosi a mettere in contatto le parti. Anche in tal caso, infatti, essendo pacifica la fornitura al della documentazione Pt_1 contenente informazioni false e l'assistenza al cliente in tutto l'iter di pag. 16/27 negoziazione, si tratterebbe di comportamento idoneo a legittimare nel CO cliente l'affidamento nei confronti dell'operato di .
Pertanto, stante l'applicazione della disciplina della responsabilità contrattuale, è tenuto a provare, in primo luogo, la fonte della Pt_1 propria pretesa – in questo caso la sussistenza della stessa relazione da
“contatto sociale qualificato” e la lesione dell'affidamento, sulle quali, per i motivi anzidetti, non residuano dubbi di sorta, emergendo dalla predetta documentazione che la banca si è approfittata della fiducia legittimamente riposta nei propri confronti, proponendo un'opportunità di investimento CO falsata da , senza verificare l'affidabilità dei dati e delle informazioni che ha poi propalato – e, inoltre, a provare il danno e il nesso di causalità, potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento (Cass., sez. un., n.
13533 del 2001).
Quanto all'esistenza del danno, esso è stato dimostrato, in quanto dal CO documento di acquisto (doc. 2 fasc. di primo grado), contenente le caratteristiche e il prezzo complessivo (euro 35.802,21) dei diamanti negoziati, si evince che l'esborso sopportato dal medesimo è stato Pt_1 più del doppio rispetto al valore delle pietre con tali caratteristiche indicato nel listino di riferimento internazionale Rapaport (euro 11.790,90), cui ha fatto riferimento il suo c.t.p. (doc. 13 fasc. di primo grado), Pt_1 analogamente a quanto considerato nel provvedimento sanzionatorio dell'AGCM.
Parimenti, è evidente anche il nesso causale tra il danno patito dal e la condotta della banca, essendo stata proprio l'attività di questa Pt_1 decisiva per la conclusione del contratto, sia nella formazione della volontà dell'acquisto – tramite la trasmissione di informazioni false – sia nella cura degli adempimenti materiali necessari per l'incontro delle volontà tra il CO cliente e .
pag. 17/27 Per completezza va infine dato atto dell'irrilevanza dell'esonero di responsabilità della banca previsto dall'art. 6 della proposta contrattuale CO (doc. 1 fasc. di primo grado) e all'ultima pagina della brochure (doc. 2 CO di primo grado) derivando, la responsabilità di , dal contatto Pt_1
CO avvenuto con e non dall'accordo da questo sottoscritto con . Pt_1
Alla luce delle complessive considerazioni resta assorbita ogni questione relativa alla possibilità di riscontrare la responsabilità della banca anche ai sensi della disciplina consumeristica prevista dal d.lgs. n. 206 del 2005.
I motivi esaminati congiuntamente vanno quindi respinti.
CO
2. Va poi trattato il quarto motivo dell'appello incidentale di che, in via subordinata, sostiene l'esistenza del concorso di colpa ex art.1227 c.c.: il
«utilizzando l'ordinaria diligenza […] avrebbe potuto rendersi conto Pt_1 del minor valore delle pietre consultando i listini specificamente riferiti ai beni acquistati o rivolgendosi ad uno stimatore che avrebbe potuto determinare il minor valore delle pietre sulla base dei listini dell'epoca»; inoltre, dalla documentazione disponibile in atti, si evincerebbe che «il prezzo CO proposto e praticato da fosse dalla medesima determinato». Quanto poi al «corrispettivo della vendita, da un lato, il materiale informativo enumerava tutta una serie di servizi accessori che erano ricompresi nell'operazione, per cui si poteva desumere agevolmente che il corrispettivo richiesto comprendesse anche dette componenti;
dall'altro lato non risulta che il Sig. CO abbia formulato alcuna richiesta di chiarimenti a circa le voci Pt_1 componenti il corrispettivo e le modalità con cui le pietre erano state valorizzate». Infine, la proposta d'acquisto «consentiva espressamente la possibilità di recedere dall'acquisto». In conclusione, l'eventuale risarcimento riconosciuto all'appellante andrebbe proporzionalmente diminuito.
Va anzitutto rammentato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, affinché possa riconoscersi una corresponsabilità del danneggiato ex art. 1227, primo comma, c.c., tale da elidere o ridurre il risarcimento dovuto pag. 18/27 dalla banca, è necessario che egli abbia posto in essere un «comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza, in grado di incidere sul nesso causale (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 2483 del 01/02/2018; Sez. U, Sentenza
n. 351 del 17/02/1964)» (Cass. n. 4178 del 2020; nello stesso senso Corte
d'appello di Firenze n. 830 del 2024).
Nel caso di specie non può essere riconosciuta alcuna colpa al Pt_1 per non aver autonomamente consultato «i listini specificamente riferiti ai beni acquistati», per non essersi rivolto «ad uno stimatore che avrebbe potuto determinare il minor valore delle pietre» e per non aver richiesto delucidazioni alla venditrice, in quanto si tratta di informazioni che egli assumeva corrette proprio in virtù della natura di operatore economico qualificato della banca che, peraltro, lo aveva informato della pubblicazione periodica su “Il Sole24Ore” di vere e proprie “quotazioni” del valore dei CO diamanti negoziati, poi rivelatesi mere inserzioni pubblicitarie della dei prezzi delle gemme nel suo circuito di riferimento. Inoltre, l'indicazione dei CO diamanti concretamente acquistati è stata effettuata dalla dopo che il cliente, con la propria proposta, aveva unicamente indicato la cifra che intendeva investire – ossia circa euro 30.000,00 – documento predisposto dalla banca, nel quale, all'art. 1 delle “condizioni”, è indicato che «il prezzo di acquisto sarà determinato sulla base dell'ultima quotazione disponibile alla CO data di ricevimento della presente proposta […], pubblicata, a cura di , su “Il Sole24Ore”, e che rimane valida fino alla pubblicazione successiva».
In base a tali circostanze il ricorso ad autonome ricerche delle informazioni già reperite presso la banca va oltre la comune e ordinaria prudenza.
La censura va quindi respinta.
3. Passando all'impugnazione principale del con il primo Pt_1 motivo egli lamenta che il Tribunale abbia «errato quando ha ritenuto che la pag. 19/27 condotta negligente di controparte non si sia manifestata anche nella rappresentazione fittizia del valore dei diamanti, ma solo nella rappresentazione errata della sua redditività». Il Tribunale avrebbe erroneamente considerato che la causa fosse stata istruita soltanto in via documentale, mentre era stato sentito come testimone Testimone_1
Questi avrebbe confermato quanto dedotto dall'attore, ossia che il funzionario della banca aveva comunicato all'acquirente che «le somme corrisposte per l'acquisto del diamante da investimento erano garantite dal valore intrinseco del diamante stesso»; che, inoltre, esso si sarebbe potuto rivendere per mezzo della Diamond Business s.p.a. «in qualsiasi momento al valore indicato su “Il Sole24Ore”» e che, infine, il medesimo funzionario aveva mostrato allo stesso acquirente il materiale pubblicitario predisposto CO dalla predetta per rappresentargli che «l'acquisto […] era sicuro, redditizio e garantito dal valore di acquisto». Pertanto, la negligenza della banca sarebbe consistita, oltre che nel rappresentare una «redditività falsa e artefatta dell'investimento» anche nell'«indurre l'appellante a credere che i diamanti avessero un valore intrinseco di molto maggiore a quello reale […] e che la loro liquidabilità fosse profittevole nel mercato libero». Inoltre «anche ipotizzando che le informazioni sulla redditività e liquidabilità fossero state corrette», il se avesse saputo che i diamanti erano acquistati «ad Pt_1 una somma pari quasi al quadruplo del loro valore intrinseco», avrebbe evitato l'acquisto. Pertanto, la negligenza della banca avrebbe determinato un «danno per l'appellante pari alla differenza fra il valore dei diamanti (€
9.432) […] e la cifra pagata per l'acquisto degli stessi (€ 35.805)», anziché euro 5.370,00.
Con il secondo motivo – da trattare congiuntamente al primo stante l'intima connessione delle censure – il lamenta che il Tribunale Pt_1 abbia «liquidato il quantum debeatur mediante un criterio equitativo anziché legale, nonostante l'evidente assenza dei presupposti previsti dalla legge», così condannando la banca «al pagamento della insufficiente somma pari ad pag. 20/27 € 5.370 omnia, oltre spese legali». Il Tribunale avrebbe dovuto considerare che il potere di valutazione equitativa del danno è sussidiario e non sostitutivo e a esso è possibile ricorrere quando il pregiudizio «risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile da provare nel suo preciso ammontare». I diamanti, invece, sarebbero «suscettibili di valutazione economica precisa», avendo caratteristiche pacifiche tra le parti. Pertanto, la quantificazione del loro valore avrebbe dovuto essere determinata facendo riferimento al «listino Rapaport per il periodo di riferimento, ovvero Luglio
2016» o, in alternativa, espletando c.t.u. estimativa, richiesta dall'appellante. CO Sostiene poi che non avrebbe mai indicato una diversa stima dei medesimi diamanti. In conclusione, domanda che il danno sia quantificato in euro 26.372,00.
Con il terzo motivo di gravame – anch'esso da trattare congiuntamente ai primi due – l'appellante lamenta che il Tribunale sarebbe incorso in un
«errore di calcolo nella quantificazione del risarcimento del danno». Avrebbe dovuto valutare il valore dei diamanti facendo riferimento al «listino
Rapaport» e non a quello «IDEX-DRB», in quanto quest'ultimo «prende in considerazione elementi che nulla aggiungono al valore intrinseco» delle pietre, inglobando «anche la stima del ricarico applicato dai negozi al dettaglio di fascia alta» che invece «è solo una voce di costo che nulla aggiunge al valore intrinseco dei diamanti». Inoltre, il Tribunale avrebbe errato nel considerare «che il danno arrecato al Sig. fosse solo pari Pt_1 al 30% del prezzo di acquisto», in quanto tale valore percentuale, che emergerebbe dal provvedimento dell'AGCM, non esprimerebbe il danno arrecato, ma solo la «differenza tra il valore di riferimento al dettaglio corretto
[…] e il prezzo ID», ossia il sovrapprezzo ulteriore rispetto anche all'IVA del
22% e al 18% quale compenso per le banche. Il predetto “30%” inoltre consisterebbe in un valore medio rilevato dall'AGCM, e non sarebbe riferito alle caratteristiche dei singoli diamanti. Sarebbe inoltre errata la detrazione dell'«ulteriore 15% in virtù di una presunta somma riconosciuta dalla pag. 21/27 curatela» al medesimo A tal proposito questi osserva che Pt_1
CO l'eccezione di sarebbe tardiva;
inoltre, «non si è mai insinuato Pt_1 al passivo fallimentare per «ottenere il risarcimento del danno da parte di CO
», avendo il Tribunale fatto confusione con l'insinuazione al passivo «per CO rivendicare le pietre» e ottenerne il possesso da , presso la quale erano state lasciare in custodia;
inoltre, la comunicazione inviata dalla curatela sarebbe generica, costituirebbe solo una proposta e riguarderebbe unicamente l'ammissione in chirografo per una somma pari al 15% del prezzo pagato, senza alcuna certezza sul suo effettivo pagamento;
l'eventuale CO insinuazione al passivo sarebbe comunque irrilevante in quanto resterebbe comunque «condebitrice solidale», con la conseguenza che, CO qualora fosse stato effettuato un pagamento al la stessa Pt_1 avrebbe a sua volta potuto insinuarsi al passivo «esercitando l'azione di regresso».
Con il quarto motivo d'impugnazione – anch'esso da trattare unitamente ai precedenti – l'appellante principale lamenta che il Tribunale abbia erroneamente quantificato il risarcimento del danno per non aver condannato la banca anche al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria «che, tuttavia, sono componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti».
I motivi, congiuntamente trattati, sono fondati.
Non può essere condivisa la sentenza del Tribunale laddove ha liquidato il danno da risarcire in euro 5.370,00.
Il giudice di prime cure ha considerato che la banca avesse mancato di diligenza «non tanto perché il prezzo dei diamanti era alto e non era chiaro quali voci lo componevano, quanto perché la redditività dell'investimento veniva raffigurata come costantemente crescente», mentre la ricollocazione delle gemme a tali prezzi era possibile solo nel circuito di vendita creato di CO
. Il Tribunale ha quindi fatto riferimento all'«indice DRB» e ha considerato pag. 22/27 che rispetto ad esso fosse stato applicato al cliente un sovrapprezzo del 30%, defalcando tale percentuale della metà, stante il riconoscimento del 15% del CO prezzo versato «in via transattiva dalla curatela del fallimento , nel quale si è insinuato». Ha così calcolato «in via equitativa» il risarcimento Pt_1 pari al 15% di euro 35.805,46, ossia euro 5.370,00.
Va in primo luogo rilevato che la mancanza di diligenza della banca è consistita anche nella falsa rappresentazione del prezzo di mercato dei diamanti. Il fatto che le cifre indicare come “quotazioni” fossero in realtà il CO listino prezzi del circuito creato dalla stessa è una circostanza che non incide tanto sulla redditività dell'investimento, quanto, e segnatamente, sul valore effettivo dello stesso.
Va poi rammentato che «[l]a liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. […] presuppone che, a fronte dell'avvenuta dimostrazione dell'esistenza e dell'entità materiale del danno, per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo esatto ammontare, ferma restando la necessità di riferirsi all'integralità dei pregiudizi accertati» (Cass. n. 31546 del 2018, in massima;
nello stesso senso, Cass. n. 9339 del 2019, in massima).
Tale impossibilità o particolare difficoltà non è ravvisabile nel caso in esame, in quanto, come già in passato considerato da questa Corte, la quantificazione «nei termini di perdita subita, deve essere ricondotta alla differenza tra il prezzo pagato per l'acquisto dei diamanti ed il vero valore di mercato dei medesimi, risultante dal listino Rapaport […], quale principale fonte di informazione sul prezzo corrente dei diamanti utilizzata a livello mondiale» (Corte d'appello di Firenze n. 835 del 2024; nello stesso senso
Corte d'appello di Firenze n. 1035 del 2023).
Pertanto, da un lato, va considerata la somma pagata dal Pt_1
CO come risulta dal documento di acquisto formato da ID (doc. 2 fasc. di pag. 23/27 primo grado), nel quale è indicato che il medesimo acquisto ha riguardato le seguenti gemme, per complessivi euro 35.802,21, ai prezzi indicati:
Dall'altro lato, va considerato il valore reale dei due diamanti al momento del loro acquisto come emerge dal citato, listino Rapaport allegato alla c.t.p. di (pag. 2 doc. 13 di primo grado), ossia pari a euro Pt_1
11.790,90.
Relativamente alla pietra indicata con certificato GECI1002409, avendo colore F, purezza IF e peso, ossia caratura, di 0,71, detto listino indica un prezzo di 70 «in hundreds of US$ per carat» (ossia in centinaia di dollari per carato). Pertanto, occorre moltiplicare 7.000,00 per 0,71 e il risultato, pari a
4.970,00, va convertito in euro, dividendolo per il coefficiente di cambio medio del 2016 di 1,1, risultando euro 4.518,18.
Quanto alla pietra indicata con certificato IGI204671046, avente colore
D, purezza IF e peso, ossia caratura, di 0,80, detto listino indica un prezzo di
100, sempre in centinaia di dollari per carato. Pertanto, occorre moltiplicare
10.000 per 0,80 e il risultato, pari a 8.000 deve essere diviso per il medesimo tasso di cambio, risultando euro 7.272,72.
Il reale valore delle gemme al momento dell'acquisto era quindi pari a
11.790,90 (= 4.518,18 + 7.272,72).
Non può invece essere applicata la diminuzione a tale valore del 20% quale «deprezzamento per liquidazione sul mercato libero», trattandosi di assunto rimasto indimostrato.
CO Parimenti, va disattesa la tesi di , secondo cui occorrerebbe considerare l'i.v.a. ai fini della determinazione dell'importo da risarcire, in pag. 24/27 CO quanto dal documento di acquisto formato da ID (doc. 2 fasc. di primo grado) l'importo di euro 35.802,21 risulta riferito al valore dei diamanti, senza alcun riferimento alle imposte. Pertanto, per determinare il danno da risarcire occorre fare riferimento al valore effettivo privo della medesima imposta, secondo i calcoli dianzi esposti.
L'importo del risarcimento è quindi pari alla differenza tra l'esborso sopportato dal di euro 35.802,21, e il valore reale delle pietre al Pt_1 momento dell'acquisto, di euro 11.790,00, pari a euro 24.012,21. Da tale CO somma dev'essere detratto quanto pacificamente già corrisposto da in esecuzione della sentenza di primo grado, ossia euro 5.370,00.
Sulla complessiva somma da risarcire – euro 24.012,21 – in quanto debito di valore sono dovuti rivalutazione monetaria progressiva e interessi: la prima in base all'Istat-consumo, dalla data dell'acquisto a quella della sentenza;
i secondi, a titolo compensativo, in basse al tasso legale pro tempore vigente nel medesimo periodo, sulla somma di anno in anno rivalutata dalla data degli acquisti.
I predetti importi non possono essere defalcati del 15%, come ritenuto dal giudice di prime cure, secondo cui tale percentuale rappresenterebbe quanto «riconosciuto in via transattiva dalla curatela del fallimento ID» nel cui passivo si sarebbe insinuato. Infatti, pur avendo la curatela Pt_1 comunicato «la proposta transattiva […] di ammissione nella misura del 15% del prezzo versato per l'acquisto», non risulta provata né l'adesione del né il pagamento di alcuna somma in suo favore. Pt_1
4. Quanto alle spese di lite, si rammenta che «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un pag. 25/27 criterio unitario e globale» (Cass. n. 5890 del 2022 e Cass. n. 23877 del
2021, entrambe in massima).
Sempre in tema di spese processuali, va inoltre considerato che
«l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.» (Cass., sez. un., n. 32061 del 2022, in massima).
Nel caso in esame il risulta vittorioso, anche se per una Pt_1 somma lievemente minore rispetto a quella domandata, rispetto all'unica domanda proposta, quella risarcitoria. Pertanto, le spese di lite devono CO essere interamente poste a carico di e si liquidano nel dispositivo in applicazione dei parametri medi relativi alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 e euro 26.000,00, con esclusione, per il grado d'appello, della fase di istruttoria/trattazione, non effettivamente tenutasi.
5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da CO parte dell'appellante incidentale , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1519 del 2022 del Tribunale di Pisa, e in parziale riforma della stessa, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pag. 26/27 1. condanna a pagare a euro 24.012,21 COoparte_1 Parte_1
– oltre rivalutazione monetaria e interessi come in motivazione – detratti euro 5.370,00 già corrisposti in esecuzione della sentenza di primo grado;
2. condanna a rifondere le spese di lite, COoparte_1 Parte_1 liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in euro 5.077,00 per compensi ed euro 545,00 per spese vive – detratto quanto già corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado – e, quanto a quello d'appello, in euro 3.966,00 per compensi ed euro 382,50 per spese vive;
il tutto oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
3. conferma per il resto l'impugnata sentenza;
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di COoparte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
22 luglio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
pag. 27/27