Articolo 3 della Legge 1 marzo 2024, n. 27
Articolo 2Articolo 4
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17 marzo 2024
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 17 marzo 2024
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