Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1410.
(Rapporti fra cedente e cessionario).
Il cedente e' tenuto a garantire la validita' del contratto.
Se il cedente assume la garanzia dell'adempimento del contratto, egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto.
(Rapporti fra cedente e cessionario).
Il cedente e' tenuto a garantire la validita' del contratto.
Se il cedente assume la garanzia dell'adempimento del contratto, egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto.
Commentari • 18
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 10145 del 16https://www.laleggepertutti.it/ · 294.23218
[…] per avere garantito l'uso residenziale dell'immobile e l'esistenza della cantina, il L. perchè, quale collaboratore della società e ben consapevole della reale destinazione d'uso, aveva celato la realtà dei fatti ed era quindi responsabile ai sensi dell'art. 1410 c.c.) alla restituzione del doppio della caparra versata ed al risarcimento dei danni subiti. […]
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Giurisprudenza • 127
- 1. Corte d'Appello Lecce, sentenza 18/01/2022, n. 57Provvedimento: […] Organizzazione_2 ; aveva censurato il convincimento del giudice circa l'applicabilità dell'art.2112 c.c., sostenendo che invece nella fattispecie in esame si sarebbe dovuto applicare l'art.1410 c.c., secondo il quale “il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto”, stante anche l'assenza, nel contratto di cessione, di qualsiasi riferimento agli atti di gestione del rapporto compiuti dal cedente prima della cessione e stante altresì la mancanza di una norma secondo cui il cessionario debba restare vincolato dagli atti anteriormente compiuti dal cedente. […]Leggi di più...
- legittimità licenziamento·
- art.2112 c.c.·
- art.1406 c.c.·
- reclamo ex l.n.92/2012·
- contributo unificato·
- garanzia validità contratto·
- cessione contratto individuale di lavoro·
- reintegrazione lavoratore·
- successione a titolo particolare·
- art.111 c.p.c.