(Rapporti fra cedente e cessionario).
Il cedente e' tenuto a garantire la validita' del contratto.
Se il cedente assume la garanzia dell'adempimento del contratto, egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto.
[…] Il cedente, definitivamente estromesso dal rapporto (salvo liberazione ai sensi dell'art. 1408 c.c.), sarà soltanto tenuto a garantire al cessionario la validità del contratto[2], a meno che egli non abbia assunto volontariamente anche la garanzia dell'adempimento del contraente ceduto, ed allora egli risponderà in veste di fideiussore ex art. 1410, comma II, c.c. 2. […] DIENER, “Il contratto in generale”, Giuffrè, Terza edizione, 2015, pag. 685. [2] Art. 1410, comma I, c.c. [3] F. […]
Leggi di più…[…] Tuttavia, il cedente può garantire al cessionario l'adempimento del contratto da parte del ceduto ed in tal caso risponde in solido con quest'ultimo, come suo fideiussore, all'adempimento delle obbligazioni ai sensi dell'art. 1410 comma 2 codice civile. […]
Leggi di più…[…] La cessione del contratto di lavoro subordinato, che avvenga nell'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 1406 -1410 cod. civ, analogamente al trasferimento d'azienda, non determina l'interruzione del sottostante rapporto di lavoro. […]
Leggi di più…[…] Il predicato “di diritto” Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 1410 c.c.[37], nel contratto di cessione “1.Il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto. 2.Se il cedente assume la garanzia dell'adempimento del contratto, egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto.”, nella tangibilità di una specificità di espressione, resa giuridica, nella corporeità di una affabilità[38] e affidabilità negoziale, in ottemperante configurazione della singolare titolarità del “cedente”, in nutrito rapporto, con quella del “cessionario”. […]
Leggi di più…[…] Il codice civile infatti distingue la cessione del credito (artt. 1260 - 1267 cod. civ.) dalla cessione di contratto (artt. 1406 - 1410 cod. civ.), nel primo caso non è necessario il consenso del debitore ceduto, nel secondo è invece necessario il consenso del contraente ceduto. […]
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