Articolo 1410 del Codice civile
Articolo 1409Articolo 1411
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19 aprile 1942
Art. 1410.

(Rapporti fra cedente e cessionario).

Il cedente e' tenuto a garantire la validita' del contratto.

Se il cedente assume la garanzia dell'adempimento del contratto, egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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