Cass. civ., sez. II, sentenza 14/11/2008, n. 27282
CASS
Sentenza 14 novembre 2008

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La sottoscrizione della procura alle liti rilasciata all'estero non deve essere semplicemente legalizzata, ma autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede; essa, pertanto, non può essere autenticata dal difensore italiano della parte, giacché tale potere di autenticazione non si estende oltre i limiti del territorio nazionale (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva considerato valida l'autenticazione, compiuta da un avvocato italiano, della firma apposta nell'intestazione dell'atto di impugnazione dai ricorrenti in California, già autenticata da notaio statunitense con atto mancante, però, dell'indispensabile formalità della "apostille").

Ai sensi della Convenzione sull'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a l'Aja il 5 ottobre 1961 e ratificata dall'Italia con legge 20 dicembre 1966, n. 1253, la dispensa dalla legalizzazione è condizionata al rilascio, da parte dell'autorità designata dallo Stato di formazione dell'atto, di apposita "apostille", da apporre sull'atto stesso, o su un suo foglio di allungamento, secondo il modello allegato alla Convenzione, con la conseguenza che, in assenza di tale forma legale di autenticità del documento, il giudice italiano non può attribuire efficacia validante a mere certificazioni provenienti da un pubblico ufficiale di uno Stato estero (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto validità ad una procura alle liti, rilasciata su foglio separato e congiunto all'atto di impugnazione, con certificazione della firma a mezzo di un "Notary Public" dello Stato della California priva della validazione mediante "apostille").

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 14/11/2008, n. 27282
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27282
Data del deposito : 14 novembre 2008

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