Sentenza 14 novembre 2008
Massime • 2
La sottoscrizione della procura alle liti rilasciata all'estero non deve essere semplicemente legalizzata, ma autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede; essa, pertanto, non può essere autenticata dal difensore italiano della parte, giacché tale potere di autenticazione non si estende oltre i limiti del territorio nazionale (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva considerato valida l'autenticazione, compiuta da un avvocato italiano, della firma apposta nell'intestazione dell'atto di impugnazione dai ricorrenti in California, già autenticata da notaio statunitense con atto mancante, però, dell'indispensabile formalità della "apostille").
Ai sensi della Convenzione sull'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a l'Aja il 5 ottobre 1961 e ratificata dall'Italia con legge 20 dicembre 1966, n. 1253, la dispensa dalla legalizzazione è condizionata al rilascio, da parte dell'autorità designata dallo Stato di formazione dell'atto, di apposita "apostille", da apporre sull'atto stesso, o su un suo foglio di allungamento, secondo il modello allegato alla Convenzione, con la conseguenza che, in assenza di tale forma legale di autenticità del documento, il giudice italiano non può attribuire efficacia validante a mere certificazioni provenienti da un pubblico ufficiale di uno Stato estero (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto validità ad una procura alle liti, rilasciata su foglio separato e congiunto all'atto di impugnazione, con certificazione della firma a mezzo di un "Notary Public" dello Stato della California priva della validazione mediante "apostille").
Commentari • 6
- 1. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/
FATTO E DIRITTO 1. Oggetto del giudizio è il silenzio serbato dal Ministero della giustizia sull'istanza presentata in data 22 marzo 2023 dall'odierno appellante, cittadino francese, per ottenere il rilascio di una "garanzia preventiva di non estradizione" negli Stati Uniti d'America ai sensi degli artt. 697 e 698 del codice di procedura penale, in considerazione del fatto che le autorità statunitensi (in particolare, l'U.S. Attorney's Office di Los Angeles, California) hanno chiesto all'Interpol l'emissione di una Red Notice ("avviso rosso"), registrata con il n. [omissis], che abilita le forze dell'ordine di tutti i Paesi del mondo a localizzarlo ed arrestarlo provvisoriamente, in …
Leggi di più… - 2. Diritto Amministrativohttps://www.ildirittoamministrativo.it/
NOTA A CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, 2 OTTOBRE 2025, N. 11 Per l'Adunanza Plenaria, la disciplina della nullità della procura speciale contenuta nel codice del processo amministrativo non contiene alcuna lacuna da colmare mediante l'applicazione del codice di procedura civile. Di Anna Laura Rum Il Collegio, con un articolato iter argomentativo, sottolinea come l'etero-integrazione delle disposizioni del Codice del processo amministrativo con quelle previste dal Codice di procedura civile può aversi, quale elemento di chiusura del sistema, solo nei limiti stabiliti dall'art. 39 del c.p.a. Sommario: 1. I fatti di causa 2. Le argomentazioni dell'Adunanza Plenaria 3. I principi di …
Leggi di più… - 3. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/
- 4. Diritto Amministrativohttps://www.ildirittoamministrativo.it/
Rassegna dei più rilevanti principi di diritto processuale espressi dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nell'anno 2025 Di Anna Laura Rum Sommario: 1. L'Adunanza Plenaria si esprime sul principio per cui la durata del processo non può andare a detrimento della parte vittoriosa (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 9 del 2025) 2. Per l'Adunanza Plenaria, l'art. 105, comma 1, del c.p.a., nella parte in cui prevede che il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado se dichiara la nullità della sentenza, si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell'escludere la …
Leggi di più… - 5. Sentenza Cassazione Civile n. 192 del 05https://www.laleggepertutti.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/11/2008, n. 27282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27282 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI UI TO - Presidente -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - rel. Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere -
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SO TA IA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 45, presso lo studio dell'avvocato BUCCELLATO FAUSTO, rappresentata e difesa dall'avvocato PANZARINO VITO;
- ricorrente -
contro
RN RO IA, RN KE OM, NE ON, RN VA, RN IG ON, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE CARSO 23, presso lo studio dell'avvocato SALERNI ARTURO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE ANGELIS AURELIO;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 126/2006 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 17/02/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/2008 dal Consigliere Dott. MAZZIOTTI DI CELSO LUCIO;
udito l'Avvocato SACINO Andrea, con delega depositata in udienza dell'Avvocato PANZARINO Vito, difensore della ricorrente che si riporta alle conclusioni già in atti;
udito l'Avvocato SALERNI Arturo, difensore dei resistenti che si riporta alle conclusioni già in atti;
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale Dott. ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I MA VE AT, UI TO, OS RI e KE TH, residenti negli Stati Uniti d'America, convenivano in giudizio SO AN RI e l'avvocato UI TO deducendo: che avevano ereditato dal loro genitore VE OM emigrato negli USA un immobile ubicato in Loseto, di cui avevano conservato la proprietà, nonché alcuni fondi rustici in Loseto da loro donati a ON IA con rogito 15/11/2000; che la loro cugina SO AN RI, pur edotta della reale situazione dei fatti in virtù dei contatti mantenuti con essi istanti, aveva dato corso alla procedura per conseguire la nomina di un curatore del loro dante causa sostenendone la scomparsa ed aveva così fraudolentemente ottenuto nei confronti del nominato curatore avvocato UI TO la sentenza 630/2001 dichiarativa dell'avvenuta usucapione in suo favore dei detti beni immobili. Gli istanti chiedevano quindi, a norma dell'art. 404 c.p.c., comma 2, la declaratoria di inefficacia della menzionata pronuncia, la ON, con il medesimo atto introduttivo, conveniva in giudizio la SO ed il UI per conseguire del pari la declaratoria dell'inefficacia della citata sentenza 630/2001 precisando di esserne venuta a conoscenza solo a seguito della raccomandata del 13/7/2001 inviatale dal procuratore della convenuta.
La SO ed il UI non si costituivano e rimanevano contumaci.
Con sentenza 24/12/2003 l'adito tribunale di Bari accoglieva la domanda e dichiarava l'inefficacia dell'impugnata sentenza 630/20001 rilevando: che la legittimazione degli attori era ravvisabile, quanto ai VE, in virtù della successione del loro genitore attestata dalla relativa denuncia 1/9/2000 e, quanto alla ON, in forza del rogito 15/11/2000; che la frode ordita dalla convenuta per ottenere l'impugnata pronuncia 630/2001 era provata dalla esibita documentazione e segnatamente dalla lettera da costei inviata a VE AT il 18/10/1999.
Avverso la citata sentenza 24/12/2003 la SO proponeva gravame al quale resistevano gli appellati.
Con sentenza 17/2/2006 la corte di appello di Bari rigettava il gravame osservando: che con il primo motivo di gravame l'appellante aveva denunciato l'inesistenza della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado in quanto effettuata in Bari alla via Piccinni 65 presso lo studio dell'avvocato Verardi UI, e non presso il procuratore costituito nel giudizio concluso con la sentenza 630/2001 nel domicilio eletto del medesimo in Bitritto alla via Ariosto 9; che tale doglianza era infondata posto che gli appellati non avevano preso parte al giudizio definito con la sentenza opposta ex art. 404 c.p.c., per cui non erano in grado di conoscere altro domicilio se non quello del procuratore dell'appellante quale risultante dall'albo degli avvocati;
che la notificazione era stata quindi regolarmente effettuata nel domicilio risultante da detto albo;
che del pari inconferente era l'ulteriore rilievo dell'appellante secondo cui la notificazione era stata comunque effettuata a mani dell'avvocato Verardi UI non abilitato a riceverla in quanto non collega di studio;
che l'appellante non aveva in proposito offerto alcuna prova attraverso l'esibizione dell'albo degli avvocati attestante che nell'anno 2000 l'avvocato Verardi non aveva il suo domicilio alla via Piccinni 65; che secondo l'appellante la costituzione in giudizio degli appellati nel precedente grado era tardiva perché effettuata senza l'esibizione nel loro fascicolo dell'originale della citazione notificata;
che anche questa doglianza non era fondata non essendo applicabile al giudizio ex art. 404 c.p.c., la norma di cui all'art.348 c.p.c., dettata per il procedimento di appello mentre nella specie era stata impugnata una sentenza di primo grado con conseguente applicazione del procedimento di tale grado che non prevedeva alcuna sanzione per la tardiva esibizione dell'originale notificato della citazione;
che l'appellante aveva lamentato l'inesistenza del mandato rilasciato dalla ON a favore del figlio avvocato Campanelli AT adducendo l'apocrifia della firma in calce alla procura apposta a margine dell'atto di opposizione ex art. 404 c.p.c.; che mancava qualsiasi prova della falsità della detta firma ed anzi vi era la prova della sua genuinità; che infatti la ON aveva confermato innanzi ai Carabinieri di aver conferito al proprio figlio il mandato di proporre l'opposizione ex art. 404 c.p.c., apponendo la sua firma in calce alla relativa procura;
che peraltro la perizia grafica espletata in sede penale aveva concluso per l'autenticità della sottoscrizione in parola;
che quindi era palese l'inammissibilità della proposta querela di falso;
che l'appellante aveva sostenuto anche il difetto di procura dei VE non solo per il fatto che la relativa sottoscrizione era stata autenticata da un notaio statunitense senza l'osservanza delle relative legalizzazioni, ma anche perché inutilizzabile davanti al Giudice italiano in quanto scritta in lingua inglese senza poter al riguardo conferirsi rilevanza all'autenticazione ad opera del procuratore ad litem abilitato a tanto solo per le procure rilasciate in Italia e non per quelle conferite all'estero; che anche tale doglianza non era condivisibile mancando la querela di falso necessaria per impugnare l'autentica di firma effettuata dal procuratore alle liti;
che inoltre la legalizzazione da parte dell'autorità consolare italiana delle procure rilasciate all'estero a mezzo di notaio non era necessaria nei paesi aderenti alla convenzione dell'Aja del 5/10/1961 resa esecutiva in Italia con la L. n. 1253 del 1966; che l'autenticazione della firma era stata fatta dall'avvocato Campanelli S. in Italia avvalendosi del mandato notarile americano e nessuna norma imponeva all'avvocato di doversi limitare ad utilizzare solo documenti in lingua nazionale;
che era infondata anche la tesi dell'appellante secondo cui l'opposizione di terzo sarebbe nulla per la mancata indicazione del giorno della scoperta del dolo e della relativa prova;
che era sufficiente la possibilità di dedurre con certezza, dai fatti e-sposti nell'atto di opposizione, l'avvenuta scoperta del dolo in epoca tale da escludere la tardività dell'opposizione; che, invero, nella narrazione dei fatti di cui all'atto di opposizione era stato precisato che la notizia dell'esistenza della impugnata pronuncia 630/2001 era stata acquisita dalla ON in seguito alla missiva 11/7/2001 - con la quale l'avvocato Santini le aveva opposto la detta sentenza - e da tale ET RA, promittente acquirente dei VE, in virtù del telegramma del 13/7/2001 con cui il medesimo difensore aveva invitato il ET al rilascio dell'immobile promesso in vendita sempre in forza della sentenza in questione;
che i VE non potevano aver appreso della esistenza della sentenza dalla ON e dal ET dopo l'arrivo della menzionate lettera dell'11/7/2001 e telegramma del 13/7/2001; che ogni altra questione restava assorbita. La cassazione della sentenza della corte di appello di Bari è stata chiesta da SO AN RI con ricorso affidato a sette motivi. ON IA ed i sopra citati MA VE hanno resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Il difensore del ricorrente ha depositato note di udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata l'infondatezza dell'eccezione sollevata dai resistenti relativa all'asserita inammissibilità del ricorso per inammissibilità di tutti i relativi motivi in quanto formulati senza il rispetto di quanto al riguardo disposto dall'art.366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6.
In proposito è sufficiente osservare che la previsione del citato art. 366 bis c.p.c., si applica solo in relazione a sentenze pubblicate dopo il 2/3/2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n.40 del 2006, mentre nella specie la decisione impugnata è stata pubblicata il 17/2/2006, ossia prima della indicata data. Con il primo motivo di ricorso SO AN RI denuncia violazione degli art. 330, 170, 139 e 160 c.p.c., deducendo che l'opposizione ex art. 404 c.p.c., è un mezzo di impugnazione straordinaria per cui la notifica dell'atto di opposizione soggiace alla disciplina dettata per la notifica delle impugnazioni. Il luogo di notificazione va quindi individuato secondo la regola enunciata dall'art. 330 c.p.c., comma 1, donde l'obbligo per la ON ed i VE di notificare l'atto di opposizione presso lo studio dell'avvocato Sacino in Bitritto alla via Ariosto 9 dove essa SO aveva eletto domicilio nell'atto di citazione introduttivo del giudizio conclusosi con la sentenza opposta. Nella specie la notifica dell'opposizione è stata affidata alle risultanze di un albo degli avvocati aggiornato ad un anno precedente la detta notifica. È stato altresì erroneamente estrapolato dal citato albo il "domicilio reale" dell'avvocato Sacino individuandolo in Bari anziché in Bitritto come riportato nello stesso albo sotto la voce "indirizzo dello studio". Inoltre l'avvocato Sacino ha trasferito il proprio studio da Bari a Bitritto nel 2000 - come risulta dall'albo aggiornato al 2000 - e non nel 2001 come affermato dalla corte di appello. Infine la qualifica dell'avvocato Verardi UI - nella relata di notifica - come "collega di studio" dell'avvocato Sacino è frutto di una arbitraria ricostruzione operata dalla corte di merito atteso che nella relata risulta indicata una mera "colleganza" tra i due professionisti senza alcun riferimento alla condivisione dello stesso studio. Di conseguenza incombeva alla controparte provare il detto collegamento di studio che avrebbe legittimato l'avv. Verardi a ricevere l'atto. Dalla dimostrata inesistenza di qualsiasi collegamento tra l'avv. Sacino e l'avv. Verardi deriva l'inesistenza della notifica dell'atto di opposizione.
Il motivo è infondato.
Innanzitutto va rilevato che - come posto in evidenza nella sentenza impugnata - gli opponenti, attuali resistenti, non avendo partecipato al giudizio conclusosi con la sentenza opposta ex art. 404 c.p.c., non potevano conoscere il domicilio eletto dalla SO nell'atto introduttivo del detto giudizio sicché per la notifica dell'atto di opposizione alla sentenza in questione dovevano fare esclusivo riferimento al domicilio dell'avvocato Sacini Andrea (procuratore costituito della convenuta come riportato nell'intestazione di detta sentenza) secondo quanto al riguardo emergente dall'albo degli avvocati relativo all'anno 2000 nel quale tale domicilio risultava indicato in Bari alla via Piccinni 65 ove l'atto è stato notificato e ritirato dal collega avvocato UI Verardi.
La corte di appello ha in proposito ineccepibilmente rilevato che la SO non aveva fornito la prova dell'avvenuta pubblicazione di un nuovo e diverso domicilio dell'avvocato Sacino rispetto al domicilio riportato nell'albo degli avvocati pubblicato nel 2000 e consultato dai notificanti.
In mancanza di tale prova coerentemente il giudice di secondo grado ha ritenuto corretta e rituale la notifica dell'atto di opposizione presso il domicilio reale dell'avvocato Sacino come riportato nell'albo degli avvocati pubblicato nel 2000 non risultando provata la pubblicazione di un altro albo degli avvocati avvenuta prima della notifica dell'atto di opposizione in questione e recante un diverso e nuovo domicilio del menzionato avvocato.
Va inoltre segnalato che non risulta contestato che l'avv. Verardi al momento della notifica dell'atto di opposizione ex art. 404 c.p.c., avesse il proprio studio in Bari alla via Piccinni n. 9 ove risultava anche lo studio dell'avv. Sacino: da ciò la coerente e legittima presunzione della divisione dello stesso studio da parte dei due citati professionisti non essendo stata smentita tale presunzione dalla acquisizione di prove in ordine all'esistenza di un proprio studio dell'avvocato Verardi - autonomo e diverso da quello dell'avvocato Sacino - ubicato allo stesso indirizzo di Bari via Piccinni 9. Va poi notato che tecnicamente e nel linguaggio corrente, la espressione "collega di studio" non è sinonimo di "contitolare di uno studio associato", essendo, in realtà "colleghi di studio" anche due (o più) professionisti che hanno i propri autonomi e distinti studi negli stessi locali al solo fine di dividere le spese generali e al di fuori di qualsiasi rapporto di "associazione". Deve quindi ritenersi valida la notifica di copia dell'atto di opposizione che - come risulta dalla relata di notifica la cui lettura in sede di legittimità è consentita trattandosi nella specie della denuncia di un vizio in procedendo - è stata effettuata alla SO "e per essa al suo procuratore costituito Avv. Sacino Andrea portandola nel suo domicilio in Bari alla Via Piccinni n. 65 c/o l'Avv. Verardi UI e quivi consegnandola a mani proprie".
L'atto è stato pertanto ritualmente consegnato all'avvocato Verardi e da questi ritirato ed accettato per conto del collega avvocato Sacino in virtù di una obiettiva situazione di comunanza di rapporti di natura professionale - sopra delineata e risultante dai dati riportati nell'albo degli avvocati - tale da far fondatamente presumere l'avvenuta conoscenza da parte del Sacino dell'atto consegnato al Verardi.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'articolo 165 c.p.c. e nullità della sentenza, nonché vizi di motivazione,
sostenendo che l'opposizione ex art. 404 c.p.c., è un mezzo di impugnazione per cui il relativo giudizio, pur se deve svolgersi secondo le norme che disciplinano il rito dinanzi al giudice che ha emesso la sentenza opposta, non si sottrae alle regole generali in tema di improcedibilità tra le quali quella dettata dall'articolo 348 c.p.c. concernente le modalità di costituzione dell'appellante e la necessità di deposito l'originale dell'atto di citazione notificato. Nella specie l'iscrizione a ruolo è stata effettuata il decimo giorno dalla notifica dell'atto di opposizione ed il deposito dell'originale di tale atto notificato è avvenuto in epoca successiva. Tale tardiva produzione equivale ad una tardiva costituzione.
La censura non è fondata.
Nella specie, come rilevato dalla corte di appello, l'opposizione in questione è stata proposta avverso una sentenza emessa dal tribunale di Bari con conseguente applicazione - al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente - delle disposizioni dettate per il giudizio di primo grado secondo quanto disposto dall'art. 405 c.p.c.. Ciò posto va osservato che, come più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, la costituzione in giudizio dell'attore avvenuta mediante deposito in cancelleria, oltre che della nota di iscrizione a ruolo, del proprio fascicolo contenente, tuttavia, copia dell'atto di citazione, anziché - come previsto dall'art. 165 c.p.c., l'originale dello stesso (nella specie depositato una volta scaduto il termine prescritto), costituisce mera irregolarità rispetto alla modalità stabilita dalla legge, ma, non arrecando veruna lesione sostanziale ai diritti della parte convenuta, non determina nullità della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado (sentenze 24/8/2007 n. 17958; 13/8/2004 n. 15777). Con il terzo motivo la SO denuncia violazione degli artt.355 e 83 c.p.c., nonché artt. 3 e 4, convenzione dell'Aja 5/10/1961
ratificata e resa esecutiva con L. 20 dicembre 1966, n. 1253. Ad avviso della ricorrente la corte di appello ha esorbitato dai limiti dei poteri conferitile dall'art. 355 c.p.c., non potendo interessarsi di un compito affidato al tribunale, ossia della fondatezza della querela di falso - proposta con riferimento alla firma apposta in calce alla procura rilasciata da ON IA a margine dell'atto di opposizione ex art. 404 c.p.c., dovendo solo valutare la rilevanza del documento impugnato ai fini della decisione trattandosi nella specie della procura alle liti conferita dalla ON all'avvocato Campanelli S. essenziale ai detti fini ed erroneamente ritenuta valida. La corte territoriale - accertata la rilevanza del documento impugnato di falso - doveva solo sospendere il giudizio di gravame e fissare alle parti il termine per la riassunzione della causa di falso innanzi al tribunale nel rispetto di quanto disposto dall'art.355 c.p.c.. Secondo la ricorrente anche la procura conferita dai VE all'avvocato Campanelli S. è stata erroneamente ritenuta valida dalla corte di appello posto che il difensore dei VE non avrebbe dovuto certificare l'autenticità di una sottoscrizione già autenticata da un notaio straniero. Peraltro lo speciale potere di certificazione conferito al difensore dall'art. 83 c.p.c., può essere esercitato solo entro i confini del territorio italiano mentre nella specie è pacifico che i VE al momento della sottoscrizione del mandato erano residenti e si trovavano negli USA. Non andava poi sollevata la querela di falso non essendo stata contestata la genuinità delle firme ma la regolarità della procedura seguita per il conferimento dell'incarico. La corte di merito non ha peraltro considerato che l'utilizzabilità in Italia della procura alle liti conferita dai VE con atto autenticato da un funzionario statunitense era subordinata alla validazione mediante "apostille" come disposto dagli artt. 3 e 4 della convenzione dell'Aja del 5/10/1961 resa esecutiva in Italia dalla L. n. 12353 del 1966. Il motivo è fondato nei sensi e nei limiti di seguito precisati. La censura relativa alla procura rilasciata dalla ON - a margine dell'atto di opposizione - non è fondata atteso che, come è noto, la querela di falso proposta in corso di causa non da origine, di per sè, al procedimento di verificazione della prova documentale con esso impugnata - che, a pena di nullità, deve essere trattato e deciso in contraddittorio necessario del pubblico ministero - ma quell'effetto si realizza soltanto se e quando il Giudice davanti al quale è stata proposta, a seguito di delibazione della sua ammissibilità e concreta utilità, ne autorizza la presentazione con apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se congruamente e correttamente motivato.
Pertanto il Giudice deve procedere alla preliminare delibazione della querela di falso per pervenire alla pronuncia del provvedimento di autorizzazione alla presentazione e a tal fine deve valutare la rilevanza del documento rispetto ai fatti di causa, la manifesta infondatezza e l'eventuale intento palesemente dilatorio della querela di falso. Di conseguenza, la preliminare delibazione della querela di falso e la pronuncia del provvedimento che ne autorizza la presentazione, ovvero non la consente, costituiscono attività inerenti non già al procedimento di falso civile, bensì all'istruzione del procedimento principale.
Nella specie la corte di appello ha ampiamente e coerentemente - con argomenti adeguati e immuni da vizi logici e giuridici - negato l'autorizzazione alla presentazione della querela di falso affermando che agli atti "vi era la prova della genuinità della firma incriminata".
La corte di merito è pervenuta a detta conclusione attraverso un iter logico ineccepibile e con argomentazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici, nonché frutto di un'indagine accurata delle risultanze processuali specificamente riportate nella decisione impugnata. Il Giudice di appello ha quindi dato conto delle proprie valutazioni, circa i riportati accertamenti in fatto, esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento. Alle dette valutazioni la ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal Giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.
In relazione alla censura concernente la procura conferita dai VE all'avvocato Campanelli S. va rilevato che - come sopra riportato nella parte narrativa che precede - la corte di appello ha ritenuto infondata l'eccezione sollevata dalla SO in relazione a tale procura affermando che: a) non era stata proposta la querela di falso necessaria per impugnare l'autentica di firma effettuata dal procuratore alle liti;
b) "la legalizzazione da parte dell'autorità consolare italiana delle procure rilasciate all'estero a mezzo di notaio non è necessaria nei paesi aderenti alla convenzione dell'Aja del 5/10/1961".
Le dette asserzioni della corte di merito sono errate. In relazione alla prima è appena il caso di porre in evidenza che - come segnalato nel motivo di ricorso in esame - nella specie la SO con l'atto di appello non aveva contestato l'autenticità delle firme in questione, ma aveva sostenuto l'invalidità della procura sia perché conferita senza il rispetto della procedura prevista per l'utilizzabilità in Italia delle procura rilasciate all'estero, sia perché l'avvocato Campanelli S. non poteva certificare l'autenticità delle sottoscrizioni di soggetti residenti all'estero al momento della firma.
Tanto chiarito va osservato che nell'intestazione dell'atto di opposizione ex art. 404 c.p.c., la cui lettura è consentita attesa la natura in procedendo del vizio denunciato - risulta espressamente precisato che i VE erano rappresentati e difesi dall'avvocato Campanelli S. "giusta mandato con firme autenticate il 5/9/01 dal Notaio Lynell Stronsoot dello Stato della California della contea di Orange".
La procura risulta poi rilasciata con foglio separato e congiunto all'atto di opposizione con certificazione della firma rilasciata con scrittura privata eseguita negli USA a mezzo di un "Notary Pubblic" dello Stato di California priva della validazione mediante "apostille" di cui agli artt. 3 e 4 della citata convenzione dell'Aja del 5/10/1961 ratificata in Italia con la L. n. 1253 del 1965. Ciò posto vanno richiamati e ribaditi i seguenti principi che questa Corte ha avuto modo di affermare:
- ai sensi della convenzione sull'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a l'Aja il 5 ottobre 1961 e ratificata dall'Italia con L. 20 dicembre 1966, n. 1253, la dispensa dalla legalizzazione è condizionata al rilascio, da parte dell'autorità designata dallo Stato di formazione dell'atto, di apposita "apostille", da apporre sull'atto stesso, o su un suo foglio di allungamento, e secondo il modello allegato alla convenzione, con la conseguenza che, in assenza di tale forma legale di autenticità del documento, il Giudice italiano non può attribuire efficacia validante a mere certificazioni (nel caso in esame di un notaio) di cancelleria dell'ufficio di provenienza dell'atto (sentenza 28/3/2003 n. 4742);
- con riguardo a procura alle liti rilasciata all'estero, il requisito della legalizzazione da parte di autorità consolare italiana (di cui alla L. 4 gennaio 1968, n. 15, art. 15, oggi sostituita dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in tema di documentazione amministrativa), non è richiesto ove la procura medesima sia stata conferita a mezzo di notaio in Paese aderente alla convenzione de L'Aia del 5 ottobre 1961, resa esecutiva in Italia con la L. 20 dicembre 1966, n. 1253, poiché il relativo atto, di natura sostanziale, rientra tra quelli per i quali detta convenzione ha abolito l'obbligo della ricordata legalizzazione, nel senso che oggi è sufficiente la formalità della apostille (sentenza 23/1/2004 n. 1244);
- la sottoscrizione della procura speciale alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione, se rilasciata all'estero, non può essere autenticata dal difensore italiano della parte, giacché tale potere di autenticazione non si estende oltre i limiti del territorio nazionale (sentenza 13/3/2007 n. 5840);
- la sottoscrizione della procura alle liti rilasciata all'estero deve essere, non semplicemente legalizzata, ma autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede;
essa, pertanto, non può essere autenticata dal difensore italiano della parte, giacché tale potere di autenticazione non si estende oltre i limiti del territorio nazionale (sentenza 3/6/2003 n. 8867). La corte di appello non si è attenuta ai detti principi e non ha considerato che l'avvocato Campanelli S. non poteva autenticare la firma dei VE apposta (come precisato nell'intestazione dell'atto di opposizione) in California e già autenticata dal notaio statunitense con atto mancante però della indispensabile formalità della "apostille".
Ha quindi errato il Giudice di secondo grado nel ritenere valida la procura rilasciata dai VE all'avvocato Campanelli S.: in tali sensi va accolto il motivo di ricorso in esame".
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt.405, 404 e 325 c.p.c., sostenendo che, al contrario di quanto affermato dalla corte di appello, l'indicazione del giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione e della relativa prova, costituisce requisito formale dell'atto di opposizione il cui difetto comporta la nullità della citazione essendo pregiudicato il raggiungimento dello scopo dell'atto. I detti elementi devono quindi essere oggetto di una chiara e specifica indicazione. Nell'atto di opposizione in questione manca invece qualsiasi riferimento al momento dell'avvenuta conoscenza del dolo da parte dei VE e non è stata dedotta alcuna prova in ordine alla sua scoperta. Peraltro la difesa di controparte in appello ha precisato in modo contraddittorio il momento della scoperta del dolo. In ogni caso il Giudice di secondo grado ha errato nel non aver rilevato la tardività della proposta opposizione, tradività che risultava evidente da quanto dedotto in fatto dalle controparti VE e ON nelle rispettive tesi difensive. In particolare la ON nell'atto di opposizione ha sostenuto di essere venuta a conoscenza della sentenza 630/2001 e di aver scoperto il dolo di essa SO con la raccomandata 13/7/2001 inviata dall'avvocato Sacino. In realtà tale conoscenza era stata acquisita dalla ON prima del 13/7/2001 avendo ammesso, nello stesso atto di opposizione, di aver in precedenza invitato essa ricorrente a rilasciare i fondi in questione in quanto "illegittimamente occupati". La parte della censura in esame concernente l'atto di opposizione ex art. 404 c.p.c., come articolato dai VE - con riferimento alla data di scoperta del denunciato dolo - non deve essere esaminata in quanto assorbita dall'accoglimento del terzo motivo di ricorso con riferimento all'eccezione - ritenuta fondata - sollevata dalla ricorrente circa la non valida procura rilasciata dai VE all'avvocato Campanelli S..
È invece inammissibile la parte della censura in esame relativa alla asserita scoperta del dedotto dolo in epoca predente alla data del 13/7/2001 indicata nell'atto di opposizione della ON. Con tale tesi la ricorrente prospetta una questione che dalla lettura della sentenza impugnata non risulta - ne' è stato dedotto in ricorso - che abbia formato oggetto del contraddittorio nel giudizio di merito in quanto ritualmente posta e sviluppata con i motivi di appello avverso la sentenza di primo grado.
In proposito è appena il caso di ribadire il principio più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui nel giudizio di cassazione, a parte le questioni rilevabili di ufficio (sulle quali non si sia formato il giudicato), non è consentita la proposizione di doglianze che, modificando la precedente impostazione difensiva, pongano a fondamento delle domande e delle eccezioni titoli diversi da quelli fatti valere nel pregresso giudizio di merito e prospettino comunque questioni fondate su elementi di fatto nuovi e difformi da quelli ivi proposti. I motivi del ricorso per cassazione devono infatti investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e problematiche che abbiano formato oggetto del giudizio di appello per cui non possono essere prospettate questioni nuove o nuovi temi di indagine involgenti accertamenti non compiuti perché non richiesti in sede di merito.
Pertanto ove il ricorrente in sede di legittimità proponga una questione non trattata nella sentenza impugnata, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere (nella specie non rispettato) non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione avanti al Giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito. La tesi esposta dal ricorrente con la censura in esame non è quindi deducibile in questa sede di legittimità perché introduce per la prima volta un autonomo e diverso sistema difensivo che postula indagini e valutazioni non compiute dal Giudice di appello perché non richieste.
Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione degli articoli 404 e 112 c.p.c., nonché vizi di motivazione, deducendo che la corte di appello non ha speso una sola parola in ordine alla sollevata eccezione di difetto di legittimazione attiva dei sedicenti eredi VE, essendosi al riguardo limitata a ritenere assorbita "ogni altra questione". Nell'atto di opposizione i VE si erano espressamente dichiarati eredi di VE OM ed in tale veste avevano agito con domanda ex art. 404 c.p.c., che doveva essere rigettata per difetto di legittimazione attiva non potendo essi essere considerati "aventi causa" di VE OM riferendosi tale espressione nel menzionato art. 404 c.p.c., ai successori a titolo particolare e non a quelli a titolo universale. Il motivo resta assorbito dall'accoglimento della parte del terzo motivo concernente la sollevata (e ritenuta fondata) eccezione di inammissibilità della domanda proposta dai VE perché proposta in mancanza di una valida procura.
Con il sesto motivo la SO denuncia violazione dell'art. 480 c.c., e vizi di motivazione deducendo che la corte di appello ha errato nel considerare i VE eredi del loro genitore VE OM "a cagione degli atti di disposizione del patrimonio ereditario quali la donazione alla ON ... ed il preliminare ... stipulato con il ET". L'esistenza di un contratto preliminare con il ET è stata solo allegata e non documentata: tale contratto sarebbe stato comunque stipulato (come la donazione alla ON) dopo la presentazione della denuncia di successione avvenuta in data 1/9/2000, ossia dopo trenta anni dall'apertura della successione di VE OM deceduto il 16/8/1964 e, cioè, dopo il decorso del termine decennale per l'accettazione dell'eredità previsto dall'art. 480 c.c.. Ne consegue che il diritto dei VE di accettare l'eredità si era prescritto all'epoca in cui gli stessi hanno presentato la denuncia di successione e quando hanno spiegato l'opposizione revocatoria. Pertanto i VE, non avendo mai acquistato la qualità di eredi del loro genitore e non essendo proprietari iure ereditario dei cespiti in contestazione, non potevano disporre di tali beni con conseguente nullità della donazione in favore della ON la quale, quindi, non poteva proporre il giudizio di opposizione non ricoprendo la qualità di "avente causa" ex art. 404 c.p.c.. La corte di appello avrebbe dovuto verificare di ufficio la sussistenza della condizione dell'azione esercitata dai VE costituita dall'acquisto della qualità di eredi di VE OM.
Il motivo - da esaminare con esclusivo riferimento alla posizione della ON ed alla validità dell'atto di donazione in suo favore da parte dei VE - non è meritevole di accoglimento in quanto tutte le censure ivi sviluppate presuppongono la fondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto dei VE di accettare l'eredità del genitore VE OM sollevata dalla LL ai sensi dell'art. 480 c.c., sul rilievo della presentazione della denuncia di successione ben oltre il termine di dieci anni dall'apertura della successione.
Della fondatezza o meno di tale eccezione correttamente la corte di appello non si è occupata in quanto inammissibilmente sollevata per la prima volta nel giudizio di secondo grado in aperta violazione del divieto di cui al secondo comma dell'art. 345 c.p.c.. In proposito occorre precisare che la prescrizione del diritto di accettare l'eredità - di cui al citato art. 480 c.c., comma 1, non è rilevabile di ufficio e addirittura la relativa eccezione ritualmente e tempestivamente sollevata può essere rinunciata come questa Corte ha avuto modo di precisare (sentenze 12/4/2002 n. 5226;
15/1/1996 n. 263).
La questione della legittimazione ad agire dei VE - prospettata nella parte finale del motivo di ricorso in esame - è superata e travolta dalla inammissibilità della domanda dagli stessi proposta per carenza di valida procura.
Con il settimo motivo la SO denuncia vizi di motivazione deducendo che la corte di appello ha omesso di pronunciarsi su alcune questioni prospettate: in particolare non ha preso in considerazione le contestazioni in ordine all'iter logico seguito dal Giudice di primo grado nell'accogliere la domanda avversaria sulla base delle risultanze documentali che non deponevano nel senso indicato dal tribunale.
La censura è palesemente inammissibile per la sua assoluta genericità (oltre che poco comprensibile) non avendo la ricorrente fornito alcuna precisazione in ordine alle specifiche contestazioni mosse alla sentenza di primo grado ed alle risultanze documentali poste a base di tali contestazioni.
Al riguardo va rilevato che, nel giudizio di legittimità, il ricorrente che deduce l'omessa o l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie ha l'onere (per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione) di specificare il contenuto delle prove non esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo dell'asserito vizio di valutazione: tale onere non è stato nella specie rispettato.
In definitiva in base alle considerazioni che precedono: a) devono rigettarsi il primo, il secondo, il quarto, il sesto ed il settimo motivo;
b) deve accogliersi nei sensi di cui in motivazione il terzo motivo;
c) deve dichiararsi assorbito il quinto motivo. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata in relazione alla parte del motivo accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti la sentenza impugnata va cassata limitatamente alla parte concernente la controversia tra i VE e la SO e la relativa causa decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., dichiarando inammissibile l'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., proposta dai VE.
Sussistono giusti motivi - in considerazione, tra l'altro, della natura della controversia e delle numerose questioni trattate, oltre che della rilevata infondatezza di alcune delle censure mosse dalla ricorrente con riferimento alla posizione dei VE - che inducono ad operare la totale compensazione tra la SO ed i VE delle spese dell'intero giudizio.
La parte della sentenza impugnata concernente la controversia tra la ricorrente SO e la resistente ON deve invece rimanere ferma essendo per tale parte infondato il ricorso. In applicazione del principio della soccombenza la ricorrente va condannata al pagamento in favore della ON delle spese del giudizio di legittimità liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte: rigetta il primo, il secondo, il quarto, il sesto ed il settimo motivo di ricorso;
accoglie nei sensi di cui in motivazione il terzo motivo;
dichiara assorbito il quinto;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto limitatamente alla parte concernente la controversia tra i VE e la SO e, pronunciando nel merito, dichiara inammissibile l'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., proposta da AT, UI TO, KE TH e VE OS RI;
dichiara compensate la i VE e la SO le spese dell'intero giudizio;
ferma rimanendo la parte della sentenza impugnata relativa alla controversia tra la SO AN RI e ON IA, condanna la prima al pagamento, in favore della seconda, delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 100,00, oltre Euro 3.000,00, a titolo di onorari ed oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2008