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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/05/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1996 del 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1996 del 2024 promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio dell'Avv. Amelia Vitiellio ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Latina, Viale dello Statuto n. 37, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Clino Pompei ed CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Formia (LT), Piazza Mattej n. 39, giusta procura speciale in atti;
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni congiunte delle parti in sede di udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c.: “Le parti insistono chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla proposta transattiva.”. Proposta transattiva formulata dal Giudice rel. delegato: “Disporre la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma dell'affido condiviso del minore ad entrambe i genitori con collocamento e diritto di visita come già previsto in sede di negoziazione assistita, salvo prevedere che i tre giorni infrasettimanali il cui il ricorrente esercita il diritto di visita sul minore sono il lunedì, il giovedì e il venerdì, con versamento di un assegno di mantenimento a carico del
Pagina 1 ricorrente alla resistente a titolo di mantenimento del minore, tenuto conto dell'attuale stato di disoccupazione della madre, di € 400,00 da versare entro il 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di febbraio 2025, con rivalutazione Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie a carico di entrambe le parti, come da protocollo per le spese straordinarie in uso presso il Tribunale di Latina, e con l'assegno unico familiare integralmente a favore della resistente, senza alcun assegno divorzile per la resistente con compensazione delle spese di lite, con conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
In sede di prima udienza, dopo aver ascoltato entrambe le parti, il Giudice rel. ha formulato alle parti una proposta transattiva, come indicata in epigrafe, e le parti hanno aderito alla stessa. Il
Giudice rel, pertanto, in via temporanea e urgente ha modificato le condizioni della separazione concordate dalle parti con accordo di negoziazione assistita del 24 giugno 2022 secondo quanto previsto nella proposta transattiva e ha invitato le parti a discutere la causa.
Le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe riportato ed il Giudice rel. ha trattenuto la causa in decisione.
***
1. SULLA PRONUNCIA SULLO STATUS
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti va riqualificata in domanda di scioglimento del matrimonio ed è meritevole di accoglimento.
Infatti, dall'estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio del Comune di Sermoneta
(LT) agli atti, risulta che le parti hanno contratto matrimonio civile in Sermoneta (LT) in data 23 marzo 2016, matrimonio iscritto al Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Sermoneta (LT) al n. 2,
Parte I, Ufficio 1, anno 2016.
È agli atti, inoltre, copia dell'accordo di negoziazione assistita del 24 giugno 2022 e dell'autorizzazione della Procura di Latina allo stesso.
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, non essendo stata eccepita riconciliazione dalla parte convenuta, ed essendo stato depositato il ricorso in data 14 maggio 2024
La volontà delle parti volta ad ottenere una pronuncia di divorzio, come espressa convintamente in sede di udienza ex art. 473-bis. 21 c.p.c. personalmente da ambedue le parti, inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più ricostituita.
Pagina 2 Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
2. SULLA CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI.
Nulla osta alla ratifica delle condizioni concordate dalle parti, in adesione alla proposta transattiva del Giudice relatore, che appaiono conformi all'interesse del figlio minore delle parti.
3. SULLE SPESE DI LITE.
Considerata la natura della causa e l'accordo raggiunto dalle parti, si ritiene congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, sulla causa r.g. n. 1996 del 2024, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in Sermoneta (LT), in data 23 marzo 2016, matrimonio iscritto al Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Sermoneta (LT) al n. 2,
Parte I, Ufficio 1, anno 2016, alle condizioni concordate dalle parti in adesione alla proposta transattiva del Giudice relatore, riportata in epigrafe.
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sermoneta (LT) di procedere all'annotazione della sentenza.
c) Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sermoneta (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Latina nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1996 del 2024 promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio dell'Avv. Amelia Vitiellio ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Latina, Viale dello Statuto n. 37, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Clino Pompei ed CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Formia (LT), Piazza Mattej n. 39, giusta procura speciale in atti;
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni congiunte delle parti in sede di udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c.: “Le parti insistono chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla proposta transattiva.”. Proposta transattiva formulata dal Giudice rel. delegato: “Disporre la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma dell'affido condiviso del minore ad entrambe i genitori con collocamento e diritto di visita come già previsto in sede di negoziazione assistita, salvo prevedere che i tre giorni infrasettimanali il cui il ricorrente esercita il diritto di visita sul minore sono il lunedì, il giovedì e il venerdì, con versamento di un assegno di mantenimento a carico del
Pagina 1 ricorrente alla resistente a titolo di mantenimento del minore, tenuto conto dell'attuale stato di disoccupazione della madre, di € 400,00 da versare entro il 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di febbraio 2025, con rivalutazione Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie a carico di entrambe le parti, come da protocollo per le spese straordinarie in uso presso il Tribunale di Latina, e con l'assegno unico familiare integralmente a favore della resistente, senza alcun assegno divorzile per la resistente con compensazione delle spese di lite, con conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
In sede di prima udienza, dopo aver ascoltato entrambe le parti, il Giudice rel. ha formulato alle parti una proposta transattiva, come indicata in epigrafe, e le parti hanno aderito alla stessa. Il
Giudice rel, pertanto, in via temporanea e urgente ha modificato le condizioni della separazione concordate dalle parti con accordo di negoziazione assistita del 24 giugno 2022 secondo quanto previsto nella proposta transattiva e ha invitato le parti a discutere la causa.
Le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe riportato ed il Giudice rel. ha trattenuto la causa in decisione.
***
1. SULLA PRONUNCIA SULLO STATUS
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti va riqualificata in domanda di scioglimento del matrimonio ed è meritevole di accoglimento.
Infatti, dall'estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio del Comune di Sermoneta
(LT) agli atti, risulta che le parti hanno contratto matrimonio civile in Sermoneta (LT) in data 23 marzo 2016, matrimonio iscritto al Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Sermoneta (LT) al n. 2,
Parte I, Ufficio 1, anno 2016.
È agli atti, inoltre, copia dell'accordo di negoziazione assistita del 24 giugno 2022 e dell'autorizzazione della Procura di Latina allo stesso.
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, non essendo stata eccepita riconciliazione dalla parte convenuta, ed essendo stato depositato il ricorso in data 14 maggio 2024
La volontà delle parti volta ad ottenere una pronuncia di divorzio, come espressa convintamente in sede di udienza ex art. 473-bis. 21 c.p.c. personalmente da ambedue le parti, inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più ricostituita.
Pagina 2 Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
2. SULLA CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI.
Nulla osta alla ratifica delle condizioni concordate dalle parti, in adesione alla proposta transattiva del Giudice relatore, che appaiono conformi all'interesse del figlio minore delle parti.
3. SULLE SPESE DI LITE.
Considerata la natura della causa e l'accordo raggiunto dalle parti, si ritiene congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, sulla causa r.g. n. 1996 del 2024, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in Sermoneta (LT), in data 23 marzo 2016, matrimonio iscritto al Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Sermoneta (LT) al n. 2,
Parte I, Ufficio 1, anno 2016, alle condizioni concordate dalle parti in adesione alla proposta transattiva del Giudice relatore, riportata in epigrafe.
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sermoneta (LT) di procedere all'annotazione della sentenza.
c) Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sermoneta (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Latina nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti
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