Sentenza 16 aprile 1999
Massime • 4
In tema di concussione, poiché l'elemento materiale del reato è integrato in ogni caso in cui la condotta intimidatrice del pubblico ufficiale sia idonea a incidere sulla libera formazione della volontà del privato, deve riconoscersi la sussistenza di tale ipotesi criminosa nella ipotesi in cui alcuni finanzieri, nel corso di verifiche fiscali, avevano indotto diversi imprenditori a corrispondere somme di denaro facendo leva sulla minaccia, più o meno esplicita, che, diversamente, avrebbero prolungato la verifica a tempo indeterminato, pur in mancanza della necessità di svolgere ulteriori accertamenti.
In tema di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, il reato è integrato in caso di corresponsione di somme di denaro da parte di un imprenditore a personale della Guardia di finanza affinché la verifica fiscale non fosse estesa ad altre imprese del medesimo gruppo.
In tema di nuove contestazioni dibattimentali, non comporta alcuna nullità della sentenza il fatto che con la stessa sia stata statuita la condanna dell'imputato per il reato di concussione, contestato dal pubblico ministero in via alternativa, anziché sostitutiva, come pure sarebbe stato formalmente più corretto, alla originaria imputazione di corruzione, atteso che l'imputato è stato in grado di difendersi da tale nuova ipotesi accusatoria, per la quale è stata comunque esercitata l'azione penale.
La regola della non appellabilità della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, pur se emessa contestualmente ad altra statuizione oggetto di appello, non subisce deroghe nemmeno nella ipotesi in cui la sentenza sia pronunciata all'esito del dibattimento ex art. 448, comma primo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/1999, n. 8635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8635 |
| Data del deposito : | 16 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 16.4.1999
Dott. CO Romano Consigliere SENTENZA
Dott. G. Giulio Ambrosini Consigliere N. 786
Dott. Luciano Deriu Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Tito Garribba Consigliere N. 18386/98
N. 21544/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da: Procuratore Generale della Repubblica di Brescia, parte civile Ministero delle Finanze, CE AN, ON PE, CC TA, DE GE NO, DI MA EM, OR GI, NO ER, AN AN, ER PE, AN ER, LI EN, RA PE, IO CO, IC SE, UR PE, LI AR, LF IL, ZU LE, TU AN e EN TO
AVVERSO
la sentenza dell'1 luglio 1997 della Corte d'appello di Brescia;
Udita la relazione svolta dal cons. Dr. Tito Garribba;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dr. Gianfranco Iadecola, che ha concluso per: inammissibilità del ricorso di ME;
annullamento senza rinvio nei confronti di MI, MO, LF e ER in ordine alla pronuncia sulle imputazioni S, T e U, con trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia;
annullamento senza rinvio in ordine alle pronunce sulle imputazioni di cui al capi A, H, M, N, con trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia;
rigetto dei ricorsi del pubblico ministero e della parte civile;
rigetto dei ricorsi di CC, di MI e di MO per la pronuncia sul reato di cui al capo B;
Uditi i difensori avv.ti LO Giarda per MO e CC;
ANno UI, per NO, TR, MO, HI, CC, AZ e IS e EN CO OS AN per ER e, in sostituzione dell'avv. Piermaria Corso, per De NA, LI e SI;
NO EL per LF;
GO NA per GE, OD e GN;
IU PI per AC;
RT RI ed EN MO per NI, CE, RA AU, RA IR, RA AN e ON;
EN MO per ME;
D'IA per ER;
UG UC per Du EN De VE;
CA IC dell'Avvocatura generale dello Stato per la parte civile;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente processo prende l'abbrivo dalle confessioni di alcuni ufficiali e sottufficiali del Nucleo regionale di polizia tributaria della Guardia di Finanza di MI, che ammettevano di avere incassato cospicue somme di denaro nel corso o al termine di verifiche fiscali eseguite nei confronti di varie imprese commerciali.
Elevata a carico di finanzieri e imprenditori l'imputazione di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, il giudizio immediato, fissato avanti al Tribunale di MI, veniva trasferito per rimessione avanti al Tribunale di Brescia.
Nel corso del dibattimento il pubblico ministero, con riferimento a tre verifiche (quelle alle società "Hotel NS, OR e "GI NE Editore"), in aggiunta al reato di corruzione contestava, ai sensi dell'art. 517 cod. proc.pen., anche quello di concussione, formulando i capi S, T, U.
Con sentenza del 9 novembre 1995 il Tribunale dichiarava gli imputati colpevoli dei reati di corruzione loro rispettivamente ascritti, ravvisando la concussione solo nel comportamento tenuto dal ten. LF IL durante la verifica alla società OR (capo S); con la stessa sentenza il tribunale, ritenuto ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, applicava a ME GI la pena richiesta ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen Su impugnazione del pubblico ministero e degli imputati, la
Corte d'appello di Brescia, con sentenza dell'1 luglio 1997, riformava la decisione del primo giudice come segue:
- in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, dichiarava i finanzieri colpevoli dei reati di concussione contestati ai capi S, T, U e rideterminava le pene loro inflitte;
in conseguenza assolveva perché il fatto non sussiste gli imprenditori (e loro collaboratori), in quanto ritenuti vittime delle concussioni;
- in accoglimento dell'appello degli imputati-imprenditori (e dei loro collaboratori), riqualificati come concussione i fatti di cui ai capi A (verifica alla spa "AC"), H (verifica alla spa "PA & GE - Fonti Levissima"), M (verifica alla spa "Pietro RA Tappetificio Nazionale") e N (verifica alla spa "RA Fil"):
a) assolveva gli imprenditori (e i loro collaboratori) perché il fatto non sussiste;
b) ritenuti i finanzieri colpevoli di concussione, stante il divieto di reformatio in pejus, confermava le pene loro inflitte;
- assolveva gli imputati del reato di cui al capo G (verifica alla spa "Impresa Generale Pubblicità - IGP") perché il fatto non sussiste;
- dichiarava la nullità della sentenza relativamente alla condanna di NC LO e disponeva la trasmissione degli atti al pubblico ministero;
- dichiarava la propria incompetenza a giudicare sull'impugnazione proposta da ME GI, e ne ordinava la trasmissione a questa Corte.
Infine la corte territoriale confermava le condanne pronunciate per i reati di corruzione di cui ai capi B (verifica alla srl "Edil Refra") e F (verifica alla spa "Laboratorio Chimico Farmaceutico Giorgio Zoja").
È da dire che la corte di merito, pur condividendo appieno il criterio giuridico adottato dal primo giudice per distinguere la concussione dalla corruzione (e cioè la posizione di preminenza o di parità esistente tra pubblico ufficiale e privato nel momento in cui quest'ultimo promette o dà il denaro), approdava a risultati opposti in base alla divergente valutazione delle risultanze probatorie. Mentre il tribunale aveva ravvisato, nelle somme versate dagli imprenditori, il prezzo pagato per ottenere la chiusura anticipata della verifica, che altrimenti, prolungandosi, avrebbe potuto portare alla scoperta dell'evasione fiscale, la corte d'appello, invece, riteneva che gli imprenditori fossero stati costretti o indotti a pagare, cedendo alla minaccia della protrazione sine die della durata della verifica, protrazione non giustificata da oggettive esigenze d'ufficio.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la parte civile Ministero delle Finanze, il pubblico ministero e gli imputati condannati.
L'esposizione e decisione dei motivi dei numerosi ricorsi seguirà per quanto possibile l'ordine con cui sono stati sopra sintetizzati i capi della sentenza impugnata.
INDICE
Il capo di sentenza relativo alle imputazioni S, T, U 6 Il capo di sentenza relativo alle imputazioni A, H, M, N 18 Il capo di sentenza relativo all'imputazione G 33
Il capo di sentenza relativo a NC LO 34
Il capo di sentenza relativo a ME GI 40
Il capo di sentenza relativo alle imputazioni B, F 45
Il dispositivo 47
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il capo di sentenza che ha dichiarato gli imputati - pubblici ufficiali (MI, MO, LF e ER) colpevoli dei reati di concussione di cui ai capi S, T, U.
p.
1. Il ricorrente LF eccepisce:
1. la nullità della sentenza di primo grado, e conseguentemente di quella di secondo grado, per violazione degli artt. 516 e 178, lett. b) e c), cod.proc.pen., assumendo che la contestazione dei reati di concussione, essendo avvenuta, nel corso del dibattimento di primo grado, non mediante la modificazione della già esistente imputazione di corruzione, ma con la formulazione di un'imputazione alternativa, integrerebbe una nullità assoluta, sia per l'irrituale esercizio dell'azione penale sia per la violazione dei diritti della difesa;
2. la nullità della sentenza impugnata per avere utilizzato le dichiarazioni rese dai coimputati MI MO e ER, che furono acquisite al fascicolo per il dibattimento mediante lettura, per essersi costoro avvalsi della facoltà di non rispondere e, quindi, in violazione degli artt. 210 e 513, comma 2, cod.proc.pen., come risultano modificati dalla sentenza di illegittimità pronunciata dalla Corte costituzionale il 2.11.1998 n. 361. p.
1.1 L'eccezione sub 1) è infondata.
È vero che il pubblico ministero, ritenuto che dall'istruzione dibattimentale era emerso un fatto diverso da quello descritto nell'imputazione, avrebbe dovuto, in osservanza della disposizione di cui all'art. 516 cod.proc. pen., modificare l'imputazione originaria, e non aggiungerne una nuova, dal contenuto incompatibile con quella già contestata che continuava a vivere. Tuttavia il percorso seguito non ha determinato le nullità denunciate, da un lato, perché l'azione penale è stata pur sempre esercitata e, dall'altro, perché gli imputati presenti in udienza, che di tanto si sono direttamente doluti, hanno potuto avvalersi del contraddittorio in ordine a entrambe le imputazioni. E tutto ciò non senza aggiungere che, nella specie, l'incompatibilità tra le due figure criminose sarebbe più apparente, che sostanziale, per quanto meglio si dirà di seguito - con il conforto anche di recenti pronunce a Sezioni Unite (cfr. S.U.Di CO;
S.U. Dessimone) - riguardo al principio della correlazione tra accusa e sentenza e ai limiti della qualificazione giuridica dei reati oggetto di censura da parte di altri ricorrenti. Va in definitiva soltanto precisato che le imputazioni di cui ai capi C,D,E, contestando i medesimi fatti storici rispettivamente descritti nelle imputazioni "alternative" di cui ai capi S,T,U, per le quali il giudice d'appello ha pronunciato condanna, restano assorbite in queste ultime.
p.
1.2 Anche l'eccezione di cui al secondo motivo è infondata. Il giudice d'appello ha desunto la prova della sussistenza dei delitti di concussione dalle dichiarazioni rese al dibattimento dagli imprenditori e dai loro collaboratori. Se poi, nel corso della motivazione, ha richiamato le dichiarazioni di MI, MO e ER, ciò è avvenuto non per trarne elementi a conforto della versione dei fatti fornita dagli imprenditori, ma solo per accomunarle, nel generale giudizio di inattendibilità, a quelle del ricorrente.
Non avendo dunque avuto alcuna rilevanza sulla decisione gli elementi di prova desumibili dalla lettura delle dichiarazioni dei coimputati non comparsi o che si avvalsero della facoltà di non rispondere, la doglianza si appalesa infondata.
p.
2. MI, MO, LF e ER denunciano il vizio di erronea applicazione della legge penale e di mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Si dolgono che la sentenza d'appello, dopo avere esplicitamente affermato che gli imprenditori, per il fatto di "trovarsi quasi sempre in fallo rispetto all'osservanza delle leggi fiscali", ricavano "un indubbio vantaggio" dall'illecita dazione di denaro, e che gli stessi hanno "una naturale tendenza a dipingersi vittime di abusi e prepotenza da parte dei finanzieri", abbia contraddittoriamente ravvisato, in tutti gli episodi sottoposti al suo esame, il reato di concussione. Si dolgono inoltre che la sentenza non abbia tenuto conto della genesi del processo, nato dalle spontanee confessioni dei finanzieri, alle quali gli imprenditori, chiamati in correità, spinti dall'interesse a conseguire l'impunità, avevano risposto rappresentando il fatto come una concussione malvolentieri sopportata. Quindi censurano, per ciascun capo d'imputazione, le valutazioni in base alle quali la corte di merito ha collegato i pagamenti alla pretesa condotta prevaricatrice dei verificatori.
p.
2.1 Questa Corte ha ripetutamente affermato che la concussione è integrata dalla preminenza intimidatrice del pubblico ufficiale rispetto alla volontà del privato, senza che sia necessaria una coartazione assoluta;
che è sufficiente che tale volontà non si sia liberamente formata a cagione diretta o indiretta della condotta del soggetto agente;
che è sufficiente che il soggetto attivo abbia creato o insinuato nel soggetto passivo uno stato psicologico idoneo a viziarne la volontà, anche soltanto inducendolo a esaudire l'illecita pretesa onde evitare pregiudizio o danno maggiore;
che la concussione è configurabile anche quando sia il privato a offrire al soggetto pubblico il denaro o altra utilità, qualora l'offerta rappresenti non già l'atto iniziale dell'azione criminosa, bensì il logico sbocco di una situazione artatamente creata attraverso allusioni o maliziose prospettazioni di futuri danni, a causa delle quali il privato si determini al pagamento per evitare il danno implicitamente minacciato.
In conformità a questa interpretazione della norma di cui all'art. 317 cod.pen., la sentenza impugnata, all'esito di un approfondito esame delle risultanze processuali, è giunta alla conclusione che, nelle verifiche di cui si discute, i finanzieri ottennero il pagamento delle note somme di denaro facendo leva sulla minaccia, più o meno esplicita, di prolungare la verifica a tempo indeterminato, pur mancando la necessità di svolgere ulteriori accertamenti. In sostanza, con lo spauracchio dell'ingiustificata protrazione delle operazioni e dei conseguenti gravi disagi che sarebbero pesati sul normale andamento della gestione dell'impresa, indussero gli imprenditori al versamento delle tangenti richieste. I ricorrenti, più che denunciare l'erronea applicazione della legge penale, censurano la ricostruzione dei fatti compiuta in sentenza e, in particolare, si dolgono della credibilità accordata alla versione resa dagli imprenditori, i quali - si deduce - essendo imputati di corruzione, avevano tutto l'interesse ad atteggiarsi come vittime di una concussione.
Ora, ricordato che il vizio di motivazione, proponibile in cassazione, può consistere solo in una mancanza o in una manifesta illogicità della motivazione stessa, il che significa che deve mancare del tutto l'esame del punto sottoposto alla cognizione del giudice e che non può costituire vizio assoggettabile al controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali, si osserva che la sentenza impugnata è pervenuta alla cennata ricostruzione dei fatti attraverso un accurato e completo esame del materiale probatorio, del quale magna pars sono le dichiarazioni dibattimentali degli imprenditori (e dei loro collaboratori), dichiarazioni che, però, prima di essere ritenute veritiere, sono state sottoposte a rigoroso vaglio critico, diretto a ricercare in altri mezzi di prova gli elementi che ne avvalorassero l'attendibilità. Così, per la verifica "Hotel NS (capo S), a conferma delle dichiarazioni dell'albergatore Eder Remo circa l'atteggiamento concussorio assunto fin dall'inizio dal ten. LF, è stata valutata la deposizione del commercialista BA, nonché la circostanza che la vittima, per procurarsi il denaro necessario per pagare la tangente, dovette indebitarsi con un parente. Per la verifica OR (capo T), si è rilevato che, nonostante le modeste dimensioni dell'azienda, non solo la verifica aveva superato il limite dei trenta giorni, ma il ten. LF aveva minacciato un prolungamento di altri quattro o cinque mesi, salvo precisare subito dopo, per iscritto, la somma il cui pagamento avrebbe comportato l'immediata chiusura delle operazioni. Per la verifica "GI NE Editore" (capo U), le dichiarazioni dell'editore NE erano riscontrate da quelle dei dipendenti NT e ZZ, che ne raccolsero la disperata confidenza che il ten. LF gli aveva ingiunto di pagare trecento milioni, altrimenti non sarebbero più andati via.
I ricorrenti contestano diffusamente le cennate valutazioni, ma al giudice di legittimità - come si è detto sopra - non compete il riesame del merito, ma soltanto la verifica dell'esistenza di un apparato motivazionale che non sia manifestamente illogico. E poiché tale requisito è stato soddisfatto, i ricorsi devono essere rigettati.
p.
3. NE, MO e LF - le cui richieste di giudizio abbreviato furono respinte dal giudice dell'udienza preliminare per l'impossibilità di decidere allo stato degli atti - denunciano l'inosservanza dell'art. 442 cod.proc.pen. e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione, compiuta dalla sentenza d'appello, circa la non definibilità del processo allo stato degli atti (e conseguente diniego della riduzione di pena), sostenendo che nessun elemento di prova realmente nuovo sarebbe emerso durante il dibattimento, che non fosse già stato acquisito nel corso delle indagini preliminari.
Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata, con valutazione effettuata ex ante riportandosi idealmente al momento in cui il giudice per le indagini preliminari respinse la richiesta di giudizio abbreviato, ha rilevato che la pochezza degli elementi forniti dalle indagini preliminari rendeva effettivamente necessario procedere al dibattimento per acquisire le prove indispensabili per la decisione;
non solo, ma la previsione della necessità dell'istruzione dibattimentale - prosegue la sentenza - si è rivelata esatta, perché proprio le nuove risultanze dibattimentali hanno consentito di pervenire alla completa ricostruzione dei fatti e alla corretta qualificazione giuridica degli stessi. Va aggiunto che la sentenza di primo grado - la cui motivazione, essendo stata sul punto confermata, integra quella d'appello - ha analiticamente precisato, imputazione per imputazione (v. pag. 340 e segg.), quali erano le lacune che precludevano la decidibilità del processo allo stato degli atti.
Avendo dunque il giudice d'appello fornito adeguata spiegazione delle ragioni per cui l'ordinanza che respinse la richiesta di giudizio abbreviato doveva ritenersi legittima, il motivo de quo non può essere accolto.
Infondata è anche la censura pregiudizialmente proposta da MO, che denuncia l'incompetenza funzionale della corte d'appello a pronunciarsi sul punto, sostenendo che gli atti avrebbero dovuto essere restituiti al giudice di primo grado, per essersi quest'ultimo erroneamente rifiutato di esaminare la questione. Si osserva al riguardo che l'appello è un mezzo di gravame che, quando si deducano errores in iudicando, mira alla riforma della sentenza, attribuendo al giudice ad quem gli stessi poteri di cognizione e decisione del giudice di prima istanza. Pertanto, ove la corte d'appello rilevi un vizio di motivazione, non può annullare la sentenza impugnata e rinviare al giudice a quo per il nuovo giudizio, ma deve direttamente riformare la decisione errata, sostituendola con quella corretta.
Nel caso concreto il suesposto principio di diritto è stato rispettato, poiché la corte d'appello, una volta rilevato che il tribunale aveva indebitamente omesso di pronunciarsi sulla legittimità dell'ordinanza che aveva negato il giudizio abbreviato, ha direttamente deciso la questione devolutale (v. Sez. I, 21.1.1991, Berardone;
Sez., 5.3.1992, Betagna, rv 192.834). p.
4. Il ricorrente MO denuncia vizio di motivazione in ordine al diniego della riduzione di pena ex art. 444 cod.proc.pen., lamentando che il giudice d'appello, nel confermare la statuizione di primo grado sul rilievo che la nuova e più grave qualificazione giuridica del fatto giustificava a maggior ragione il diniego, ha compiuto una valutazione ex post, mentre avrebbe dovuto riportarsi alla situazione in cui aveva operato il giudice di primo grado. Il motivo è infondato.
Premesso in fatto che il tribunale, provvedendo dopo la chiusura del dibattimento a norma dell'art. 448, comma 1 p. II, cod.proc.pen., aveva negato la riduzione di pena ritenendo che quella richiesta non fosse congrua rispetto alla gravità del fatto contestato, si rileva che il giudice d'appello, nel riesaminare la questione della congruità della pena richiesta dall'imputato, non poteva non tenere conto, pena la manifesta illogicità della decisione, che il fatto commesso configurava una concussione e non - come erroneamente ritenuto dal tribunale - una corruzione.
Tuttavia il motivo d'appello doveva essere respinto per un'altra, più radicale ragione. Posto che il secondo comma dell'art.444 cod.proc.pen. subordina l'applicazione della pena su richiesta delle parti alla sussistenza dei presupposti ivi elencati, tra i quali rientra la corretta qualificazione giuridica del fatto, è evidente che, per l'effetto devolutivo del gravame, il giudice d'appello non poteva esimersi dal rilevare ciò che, per una difettosa valutazione dei fatti, era sfuggito al giudice di primo grado, cioè che il fatto commesso doveva essere qualificato come concussione.
Pertanto la pronuncia di sentenza a norma dell'art. 448, comma 1, cod.proc.pen. era preclusa dalla non corretta qualificazione giuridica del fatto, proposta dall'imputato nella richiesta di applicazione della pena.
p.
5. LF - dichiarato colpevole dei reati di concussione di cui ai capi S,T,U - inoltre denuncia:
1. nullità della sentenza d'appello per violazione degli artt. 486, comma 3, e 178, lett. c), cod.proc.pen., perché sarebbero stati immotivatamente disattesi i certificati medici, prodotti a sostegno della richiesta di rinvio dell'udienza di discussione, attestanti il suo ricovero ospedaliero per gravi condizioni di salute;
2. erronea applicazione degli artt. 62 bis e 133 cod.pen. e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla misura della pena inflitta, dolendosi che non sia stato valutato l'importante contributo collaborativo fornito all'autorità giudiziaria nella presente inchiesta sulla Guardia di Finanza.
Il primo motivo è infondato, perché, contrariamente all'assunto del ricorrente, la corte territoriale ha preso in esame la documentazione medica prodotta, ne ha discrezionalmente valutate le risultanze e ha motivatamente concluso che non era provata l'assoluta impossibilità di comparire, perché la patologia cardiaca non presentava "un quadro di pericolo concreto e immediato", mentre per la lombosciatalgia acuta, diagnosticata cinque giorni prima dell'udienza, era stata documentata soltanto l'esistenza di "accertamenti in corso".
È infondato anche il secondo motivo, perché il giudice d'appello, con apprezzamento discrezionale insindacabile, ha svalutato l'importanza della collaborazione fornita dal ricorrente, osservando che le sue dichiarazioni sono risultate il più delle volte inaffidabili, essendo quasi sempre volte a nascondere la gravità dei fatti e a fuorviare l'accertamento della verità. Quanto alla pena inflitta, essa non abbisognava di una particolare motivazione, essendo stata determinata in misura appena superiore al minimo edittale (anni quattro e mesi uno di reclusione), con un modesto aumento per ciascuno dei reati-satellite.
p.
6. MI - dichiarato colpevole dei reati di concussione di cui ai capi S e T - inoltre denuncia:
1. mancanza e manifesta illogicità della motivazione relativamente al diniego di rinnovazione del dibattimento al fine di eseguire una perizia per valutare la correttezza degli accertamenti compiuti nel corso delle verifiche fiscali;
2. erronea applicazione degli artt. 114 e 116 cod.pen., perché la sentenza, pur sottolineando la posizione dominante avuta dal ten. LF nella vicenda, ha disconosciuto la marginalità del ruolo di esso ricorrente e, quindi, anche la sua impossibilità di impedire iniziative eccedenti l'accordo criminoso iniziale, limitato all'ipotesi corruttiva.
Il primo motivo è infondato, perché la perizia contabile, se poteva riuscire utile per verificare se i finanzieri dovessero rispondere di corruzione propria o impropria, è divenuta superflua - come dice la sentenza impugnata - nel momento in cui i fatti sono stati riqualificati come concussione, non essendo essa strumento idoneo per accertare l'azione costitutiva dell'anzidetto reato. Anche il secondo motivo è infondato, perché la sentenza, con valutazione insindacabile in sede di legittimità, ha accertato, con riferimento all'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen., che la partecipazione dei componenti la pattuglia all'attività criminosa era necessaria per il sostegno morale e per la sicurezza che essi infondevano al comandante che concretamente induceva l'imprenditore privato al pagamento.
Con riferimento poi alla invocata applicazione dell'art. 116 cod.pen., la sentenza ha desunto dal consolidato e sistematico modus operandi del gruppo di finanzieri la cui condotta forma oggetto del presente processo, il ragionevole convincimento che gli stessi erano consapevoli che il capopattuglia, abusando dell'autorità della divisa, era solito forzare gli imprenditori, anche attraverso le minacce, per indurli al pagamento delle tangenti, cosicché doveva escludersi che la perpetrazione della concussione costituisse uno sviluppo anomalo, non previsto ne' prevedibile, dell'azione prevaricatrice del capopattuglia.
Il capo di sentenza relativo alla "riqualificazione", dei fatti di cui ai capi A, H, M, N.
p.
1. Gli imputati-pubblici ufficiali RC, PO, De NA, Di TT, NO, NE, LI, MO, HI, SI, AZ, IS e EN e, inoltre, CC, che, per effetto della "riqualificazione" dei fatti, sono stati ritenuti colpevoli del reato di concussione, denunciano:
1. la nullità della sentenza d'appello ai sensi degli artt. 521, comma 2, e 522, comma 2, cod.proc.pen., per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, perché il giudice di secondo grado, dando rilevanza alla condotta di costrizione o induzione del pubblico ufficiale, che non è contemplata dalla fattispecie corruttiva, ha immutato gli elementi costitutivi del fatto enunciato nel capo d'imputazione, configurando un fatto diverso;
2. la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 597, commi 1 e 3, cod.proc.pen., per violazione del principio parzialmente devolutivo dell'appello, perché il giudice non poteva modificare la qualificazione giuridica del fatto, non avendo sul punto appellato nè i ricorrenti ne' il pubblico ministero ne' la parte civile;
3. la nullità dell'impugnata sentenza per violazione della norma di cui all'art. 587 cod.proc.pen., perché il giudice d'appello, accogliendo l'impugnazione dei coimputati imprenditori, non poteva estenderne gli effetti ad essi ricorrenti, perché l'estensione non gli giovava, ma al contrario gli nuoceva;
4. inutilizzabilità, per violazione degli artt. 210 e 513, comma 2, cod.proc.pen. come modificati dalla sentenza della Corte costituzionale del 2.11.1998 n. 361, delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari "dai coimputati e dagli imputati in procedimento connesso", acquisite nel corso del dibattimento mediante lettura per essersi gli stessi avvalsi della facoltà di non rispondere;
5. erronea applicazione della legge penale, mancanza e manifesta illogicità della motivazione, censurando la valutazione degli elementi di prova e, in particolare, la ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese dagli imprenditori e dai loro collaboratori. p.
1.1 Il principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, essendo finalizzato alla salvaguardia del diritto di difesa, non è violato qualora la sentenza modifichi l'imputazione con le integrazioni risultanti dai mezzi di prova assunti nel corso dell'istruzione dibattimentale, sempre che le dette integrazioni non siano tali da provocare una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, del fatto - inteso come episodio della vita umana - originariamente contestato, così da pervenire a un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio per i diritti della difesa. Ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio in questione non può esaurirsi - come pretenderebbero i ricorrenti - nel pedissequo confronto letterale tra contestazione e sentenza, perché, vertendosi in materia di garanzia dei diritti di difesa, la violazione è insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di potersi difendere in ordine all'oggetto dell'imputazione, quale risulta integrato alla stregua delle nuove emergenze probatorie (v. Sez. Unite, 19.6.1996, Di CO, rv 205.619; Sez. I, 11.3.1997, Sgranfetto, rv 207.934; Sez. VI, 26.9.1996, Martina, rv 206.208). Ciò premesso, si osserva che la sentenza impugnata,
riqualificando come concussione il fatto originariamente contestato come corruzione, non ha violato il ridetto principio di correlazione tra accusa e sentenza, sia perché gli elementi da cui è scaturita la nuova configurazione del fatto sono stati desunti da prove raccolte nel contraddittorio del dibattimento, sia perché tra corruzione e concussione esiste un nucleo fondamentale comune, per cui il passaggio dall'una all'altra fattispecie concreta non comporta quella immutazione radicale del fatto, sopra delineata, idonea a pregiudicare nella sostanza il diritto di difesa. Infatti, riscontrandosi in entrambe le predette figure criminose l'elemento comune della dazione o promessa di denaro o altra utilità, l'accertamento dell'esistenza, all'origine della datio, della sola iniziativa del pubblico ufficiale anziché dell'accordo tra questi e il privato, incide su una modalità del fatto formante oggetto del capo d'imputazione, che non ne modifica il contenuto essenziale (cfr. Sez. Unite, 30.4.1997, Dessimone, rv 207.942). L'eccezione di nullità dedotta sub 1) è quindi infondata. p.
1.2 Anche la seconda eccezione di nullità è priva di fondamento.
È ben vero che il terzo comma dell'art. 597 cod.proc.pen., nel definire i poteri di cognizione del giudice d'appello quando appellante è il solo imputato, fa "salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave", estendendo, mediante l'inciso sottolineato, anche al potere di qualificazione giuridica del fatto la regola del tantum devolutum quantum appellatum. Tuttavia tale regola - come concordemente affermano dottrina e giurisprudenza - non esclude il potere-dovere del giudice d'appello di decidere anche in ordine a punti della sentenza che, pur non espressamente impugnati, siano legati da un rapporto di pregiudizialità o di interdipendenza o comunque di connessione essenziale a quelli specificamente investiti dai motivi d'appello.
Ora, nel caso concreto, gli imputati, nei motivi d'appello, avevano censurato come ingiusta la pena inflitta, chiedendone la riduzione, con ciò sollecitando il giudice a rivalutare, ai fini dell'esercizio del potere discrezionale di applicazione della pena, la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo. E poiché la gravità del reato va desunta - come precisa il primo comma dell'art. 133 cod.pen. - dalle modalità dell'azione, dalla gravità
del danno cagionato alla persona offesa e dall'intensità del dolo, il giudice, per valutare la congruità della pena, deve necessariamente riesaminare tutti gli aspetti del fatto, con la conseguenza che, ove rilevi che l'esatta qualificazione giuridica non corrisponde a quella specificata nell'imputazione, dovrà rettificarla, perché l'assolvimento del dovere di adeguare la pena al fatto commesso esige anzitutto che, attraverso la corretta denominazione del reato, siano individuati i limiti minimo e massimo entro i quali va concretamente determinata la sanzione. Pertanto il giudice d'appello, nel riqualificare il fatto, non ha violato i limiti della propria cognizione stabiliti dal primo comma dell'art. 597 cod.proc.pen., perché il motivo d'impugnazione concernente la congruità della pena inflitta gli imponeva di verificare pregiudizialmente la corretta qualificazione giuridica del fatto.
p.
1.3 La violazione dell'art. 587 cod.proc.pen., dedotta col motivo sub 3), è senza fondamento.
Come si è appena visto, la riqualificazione del fatto è stata operata non già in applicazione dell'effetto estensivo della favorevole decisione sull'impugnazione proposta dai coimputati - imprenditori, ma nell'esercizio della facoltà riconosciuta al giudice d'appello dall'art. 597, comma 3, cod.proc.pen.. p.
1.4 Il motivo che solleva l'eccezione di inutilizzabilità è inammissibile per difetto del requisito della specificità. Infatti non precisa quali dichiarazioni di coimputati dello stesso reato o di reato connesso sarebbero state acquisite mediante lettura ne' quale rilevanza esse avrebbero eventualmente avuto sulla decisione. p.
1.5 Il motivo di ricorso sub 5) sarà trattato infra nel paragrafo p. 2.1, insieme con l'analogo motivo proposto dal pubblico ministero e dalla parte civile.
p.
2. Avverso la "riqualificazione" dei fatti e la conseguente assoluzione degli imprenditori e loro collaboratori (AC LV, ER RI, GE SO, ER ES, OD OL, CE AL, RA IR, NI PE, ON CU, RA AU e RA AN) hanno proposta ricorso la parte civile e il pubblico ministero, i quali denunciano i vizi di erronea applicazione della legge penale nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che non è credibile che amministratori di società di rilevanti dimensioni si siano lasciati intimidire da una pattuglia della Guardia di Finanza, ed è invece più plausibile che gli stessi profittassero della "disponibilità" dei verificatori, per conseguire l'illecito vantaggio di verifiche più celeri e controlli più sommari. Infatti la prospettazione, da parte della Guardia di Finanza, di tempi lunghi per lo svolgimento delle verifiche era pienamente giustificata dalle dimensioni delle società la cui contabilità doveva essere ispezionata, mentre gli imprenditori erano interessati ad accorciare i tempi, non solo per fare cessare i disagi fisiologicamente connessi a ogni verifica, ma soprattutto per particolari esigenze, legate a scadenze contingenti o ai risultati dell'accertamento. Così la società AC aveva in calendario un appuntamento con i soci tedeschi, di fronte ai quali aspirava a presentarsi con i conti fiscalmente in regola. La PA & GE, che aveva cercato un contatto con i verificatori prima ancora che la verifica avesse inizio, aveva bisogno di conoscere per tempo le conclusioni della verifica ai fini dell'approvazione del bilancio e della presentazione della dichiarazione dei redditi. Per il gruppo RA, infine, la richiesta di denaro avanzata dai pubblici ufficiali, in relazione alla possibile ripresa a tassazione delle somme pagate a titolo di interessi in favore dei soci sottoscrittori del prestito obbligazionario, non aveva realizzato un'ipotesi concussoria, perché la contestazione, pur fondata su un'interpretazione controversa, non era pretestuosa e, quindi, non poteva costituire un abuso finalizzato a ricavare denaro indebito. Si censura infine il modo preconcetto con cui sarebbero state valutate le dichiarazioni dei protagonisti della vicenda: fideisticamente credute quelle degli imprenditori, totalmente disattese quelle dei finanzieri.
p.
2.1 I motivi di ricorso, tanto delle parti private quanto del pubblico ministero, pur sotto l'epigrafe della erronea applicazione della legge penale e della mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in realtà sollecitano questo giudice di legittimità a procedere a una nuova valutazione degli elementi di prova al fine di accertare se la versione dei finanzieri non meriti maggiore credibilità di quella degli imprenditori. Ma il giudizio di cassazione non costituisce un terzo grado della giurisdizione di merito, per cui non possono proporsi con il relativo ricorso censure su accertamenti o apprezzamenti di fatto ai quali il giudice di merito sia pervenuto attraverso la valutazione delle prove, allorché questo convincimento sia sorretto da adeguata motivazione, esente da errori logici e giuridici. Infatti, perché sussista nullità della sentenza per vizi della motivazione è necessario che il giudice non abbia indicato gli elementi dai quali ha tratto il suo convincimento, o che, pur avendoli indicati, non li abbia valutati sotto il profilo della rilevanza logico-giuridica, o che, ponendo a base della decisione considerazioni tra loro inconciliabili, sia caduto in una palese contraddittorietà.
Orbene nessuno dei predetti vizi è riscontrabile nella sentenza impugnata.
Non è fondata la censura secondo cui il giudice d'appello avrebbe aprioristicamente dato credito alle dichiarazioni degli imprenditori. Di fronte alla contrapposte versioni rese da finanzieri, da un lato, e dagli imprenditori, dall'altro, il giudice d'appello si è prodigato in una puntigliosa disamina delle risultanze probatorie, e ha indicato, volta per volta, gli elementi che inficiano l'attendibilità delle prime e quelli che invece corroborano la veridicità delle altre.
Non è fondata neppure la censura sulla pretesa illogicità delle valutazioni espresse in sentenza circa la condotta tenuta dagli imprenditori. Non compete, invero, a questo giudice pronunciarsi sulla validità dell'assunto, prospettato dai ricorrenti, secondo cui gli amministratori di società di notevoli dimensioni sarebbero comunque in grado di resistere alle pressioni illecite dei finanzieri incaricati delle verifiche fiscali, o secondo cui, praticando essi l'evasione fiscale, sarebbero sempre inclini a corrompere i controllori per evitare o contenere l'accertamento dei redditi sottratti all'imposizione. Sono, queste, massime di esperienza, la cui formulazione e utilizzazione è rimessa alla scelta discrezionale del giudice di merito, il quale, però, nel caso concreto, ha motivatamente ritenuto che, al di là della dimensione delle imprese e della presunta - ma non dimostrata - evasione fiscale, i pagamenti erano stati determinati dall'intimidazione che i finanzieri, abusando delle loro funzioni, avevano esercitato sui soggetti sottoposti a verifica.
A questo proposito, la sentenza ha individuato il ricatto utilizzato dai finanzieri per indurre i privati a pagare, non già nella prospettazione dei tempi lunghi richiesti dalla mole degli accertamenti che pur dovevano essere eseguiti, ma nell'avvertimento che la verifica - già arrivata a buon punto e quindi destinata a prossima conclusione - sarebbe invece continuata fino a quando la società non si fosse piegata alla richiesta di pagamento. L'unico vantaggio ritratto dagli imprenditori è stato quello non dell'accelerazione del controllo (come vogliono i ricorrenti), ma del non indefinito protrarsi di esso, ad libitum degli addetti alla verifica. Si trattava, dunque, non di conseguire un vantaggio, ma di evitare o contenere un danno, che non dipendeva dalle oggettive esigenze della verifica, ma dall'arbitrio dei controllori, i quali, strumentalizzando l'esercizio delle loro funzioni, indussero gli imprenditori a pagare.
In questa prospettiva, il legittimo interesse degli imprenditori di conoscere tempestivamente i risultati della verifica, al fine di comunicarli al socio estero (v. verifica AC) o al fine di presentare la dichiarazione integrativa per il condono (v. verifica PA & GE), rischiando di essere frustrato dall'artificioso prolungamento della verifica, costituiva, per i finanzieri, un ulteriore argomento di pressione per indurre gl'imprenditori alla resa.
I ricorsi, siccome infondati, devono dunque essere respinti. p.
3. La parte civile ha impugnato questo capo di sentenza anche nei confronti dei finanzieri (RC, De NA, Di TT, PO, NO, NE, LI, AS, MO, SI e AZ), nonché di CC, la cui condanna al risarcimento del danno è stata però dal giudice d'appello totalmente confermata. Poiché non è dato scorgere un concreto interesse del ricorrente al ripristino, anche nei confronti dei pubblici ufficiali, dell'originaria qualificazione giuridica del fatto, il ricorso, per questa parte, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art.591, comma 1 lett. a), cod.proc.pen..
p.
4. CC, libero professionista dichiarato colpevole del reato di concussione di cui al capo H per avere fatto da "mediatore" tra i responsabili della "PA & GE" e i finanzieri incaricati della verifica, denuncia mancanza di motivazione in ordine al ritenuto concorso nel reato, posto che egli si limitò a presentare le parti, restando estraneo agli accordi successivamente intervenuti tra le stesse e, ovviamente, non traendone alcun profitto. Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata, collegando il fatto accertato che CC, prima che la verifica fosse iniziata, aveva favorito l'incontro dei rappresentanti della società con il m.llo LI che avrebbe condotto la verifica, con la circostanza che CC era amico del m.llo LI e del col. NC e che non era la prima volta che poneva in contatto i predetti finanzieri con esponenti di società soggette a verifica, ha concluso essere "del tutto plausibile" la partecipazione dell'imputato al disegno estorsivo attuato in danno degli amministratori della società; e, al rilievo che mancava agli atti la prova di un suo personale profitto, ha risposto che: "Questo non esclude che nella realtà dei fatti (non necessariamente coincidente con quella processuale) un prezzo sia stato corrisposto".
Siffatto ragionamento è manifestamente illogico, perché, mediante pure illazioni fondate su elementi generici ed equivoci, perviene all'affermazione di un evento (la partecipazione dell'imputato all'accordo concussivo) che è invece nettamente smentito dai fatti oggettivamente accertati: cioè che l'imputato uscì di scena prim'ancora che le manovre concussive fossero cominciate.
La sentenza deve dunque essere annullata senza rinvio nei confronti di CC, per non avere commesso il fatto. p.
5. Ai sensi del primo comma dell'art. 129 cod.proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di De NA e SI limitatamente alla concussione, relativa alla somma di quaranta milioni, loro contestata a titolo di continuazione nell'ambito del capo H dell'imputazione.
Invero dal fatto descritto in sentenza risulta che, nel corso della verifica "PA & GE", vi furono due distinte dazioni: la prima, dell'importo di quattrocento milioni, fu concordata dai vertici della società con il col. NC e il m.llo LI e ripartita tra tutti i componenti la pattuglia;
la seconda, dell'importo di quaranta milioni, fu sollecitata dal m.llo LI per sè soltanto, e, come "regalo personale", fu da lui solo incamerata (v. pagg. 97 e 99 sentenza d'appello). È evidente, pertanto, che la dazione di quaranta milioni, avendo interessato soltanto il m.llo LI - che, con autonoma iniziativa, indusse l'imprenditore a un esborso aggiuntivo a proprio esclusivo beneficio - non doveva essere addebitata agli ignari De NA e SI. All'assoluzione consegue l'eliminazione della pena di un mese di reclusione loro inflitta a titolo di aumento per la continuazione. p.
6. RC, dichiarato colpevole del reato di concussione di cui al capo A, denuncia anche mancanza di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, censurando che siano state ritenute attendibili la sua confessione e la chiamata in correità di NO, senza valutare: a) che non possedevano il requisito della spontaneità, essendo state l'una e l'altra rese in stato di custodia cautelare;
b) che non v'era ragione di dare una parte della somma pagata dall'imprenditore ad un componente della pattuglia che - come lui - partecipava alla verifica con compiti meramente esecutivi. Il motivo di ricorso è inammissibile ai sensi del terzo comma dell'art. 606 cod.proc.pen., perché, sotto l'epigrafe della mancanza di motivazione, in realtà censura la valutazione della prova compiuta dal giudice di merito, il quale ha ampiamente spiegato le ragioni per cui ha ritenuto credibili la chiamata di NO e l'originaria confessione dello stesso ricorrente, osservando altresì che era prassi assolutamente costante che le somme versate dagli imprenditori fossero divise tra tutti, nessuno escluso, i componenti della pattuglia impegnata nella verifica.
p.
7. NO, NE, MO e HI denunciano inoltre mancanza di motivazione in ordine alla negata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La corte territoriale ha ribadito il diniego delle cennate attenuanti, osservando che la pena inflitta, essendo stata determinata dal primo giudice, per l'erroneo riferimento alla qualificazione giuridica di corruzione, in misura assolutamente inadeguata rispetto alla reale gravità dei fatti commessi, non tollerava ulteriori riduzioni.
Ora, rammentato che le attenuanti generiche costituiscono uno strumento affidato alla discrezionalità del giudice al fine di meglio adeguare la pena al caso concreto, si rileva che il giudice d'appello, nell'esercizio del potere discrezionale di determinazione della pena, si è attenuto al principio testè richiamato, per cui la decisione adottata non merita censura.
p.
8. AZ inoltre denuncia mancanza di motivazione in ordine al diniego dell'attenuante prevista dall'art. 114 cod.pen.. Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata, muovendo dalla corretta interpretazione della norma di cui al primo comma dell'art. 114 cod.pen., ha ritenuto, con motivazione logica e coerente con il fatto accertato, che la piena adesione data dal ricorrente all'azione concussiva dispiegata dal capo-pattuglia non costituiva, nell'esecuzione del reato, un fatto del tutto trascurabile e marginale, tale da poter essere definito di "minima importanza".
p.
9. AZ, IS e EN denunciano inoltre mancanza di motivazione in ordine al motivo d'appello con cui avevano chiesto la riduzione della pena inflitta.
La doglianza à manifestamente infondata, perché la sentenza ha in realtà spiegato che le pene inflitte non potevano essere diminuite, perché, essendo state dal tribunale determinate con riferimento al reato di corruzione, già violavano il minimo edittale fissato dall'art. 317 cod.pen.. Il capo di sentenza relativo all'assoluzione dal capo G. La parte civile denuncia la manifesta illogicità della motivazione e l'erronea applicazione dell'art. 192 cod.proc. pen. in ordine all'assoluzione degli imputati accusati del reato di corruzione di cui al capo G (verifica IGP), dolendosi che sarebbe stata immotivatamente creduta l'affermazione dell'imprenditore di non avere versato denaro ai finanzieri.
Il motivo è infondato.
La decisione assolutoria è scaturita non dalla credibilità che la corte di merito avrebbe attribuito alle proteste di innocenza dell'imprenditore, bensì dalla ritenuta inattendibilità delle chiamate in correità pronunciate dai finanzieri LF e HI. Le dichiarazioni di costoro, secondo la corte d'appello, sono incompatibili con i fatti accertati: non solo l'asserito pagamento della ragguardevole somma di trecento milioni non aveva impedito ai verificatori di effettuare cospicue riprese a tassazione per di più in periodo successivo alla dazione, ma l'imprenditore, quasi non bastasse, era stato penalmente denunciato per il ritardato versamento di ritenute d'acconto.
La sentenza impugnata ha dunque discrezionalmente valutato l'attendibilità delle chiamate in correità alla stregua del criterio di cui al terzo comma dell'art. 192 cod.proc. pen. e il giudizio cui è pervenuta, non essendo viziato da manifesta illogicità, è in questa sede insindacabile.
Il ricorso nei confronti di Du EN de VE, LF, HI, IS e EN dev'essere dunque rigettato.
Il capo di sentenza relativo a NC LO.
p.
1. La Corte d'appello ha dichiarato la nullità ex art. 178 lett. c), 179 e 604 cod.proc.pen. del giudizio di primo grado e della relativa sentenza nei confronti di NC LO, giudicato colpevole dei reati di cui ai capi A, H, M, N, ritenendo illegittima la decisione del tribunale che, alla prima udienza, aveva escluso l'assistenza del difensore di fiducia ID LA, sul rilievo che era un procuratore legale iscritto presso il Consiglio dell'ordine forense di MI e, quindi, non abilitato a esercitare la professione avanti agli uffici giudiziari del distretto della corte d'appello di Brescia.
Il pubblico ministero ricorre avverso tale capo della sentenza, sostenendo che la disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 48 cod.proc.pen., secondo cui, nel processo davanti al giudice designato dalla Corte di cassazione in accoglimento della richiesta di rimessione, "le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente", non comporta deroga agli artt. 5 e 6 dell'Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, che limitano l'esercizio della professione di procuratore legale agli uffici giudiziari del distretto nel cui ambito la stesso è iscritto, ragion per cui il tribunale di Brescia aveva legittimamente inibito al procuratore LA, iscritto presso un ordine circondariale di altro distretto, di esercitare la difesa.
p.
1.1 Con memoria depositata in cancelleria prima dell'udienza, la difesa di NC deduce:
1. che, in violazione del disposto di cui all'art. 584 cod.proc.pen., la cancelleria non aveva provveduto a notificare all'imputato il ricorso del pubblico ministero;
2. che, in esecuzione della decisione impugnata, gli atti processuali erano stati trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia e, dopo i palleggi con il tribunale (che si era dichiarato incompetente a emettere il decreto di citazione a giudizio) e con la corte d'appello (che aveva ritenuto impraticabile la procedura di correzione dell'errore materiale là dove era stata disposta la trasmissione degli atti al pubblico ministero), a quella Procura della Repubblica erano tornati. Sul primo punto si osserva che l'omessa notifica dell'atto di impugnazione non determina l'inammissibilità del gravame, non essendo essa compresa tra le ipotesi elencate dall'art. 591 cod.proc.pen.. Le conseguenze che derivano dall'omissione sono costituite soltanto dalla mancata decorrenza del termine per l'eventuale proposizione, nei casi in cui sia consentita, dell'appello incidentale o del ricorso per saltum (v. ex plurimis, Sez. I, 8.1.1997, Persico, rv 206.668). Ora, non essendo previsto dall'ordinamento processuale il ricorso incidentale, l'omissione della cancelleria, nel caso di specie, non ha precluso la trattazione del ricorso. Nè può dirsi che la cennata omissione abbia leso il diritto di difesa dell'imputato, posto che questi, tramite la tempestiva notificazione dell'avviso spedito a norma dell'art. 610, comma 4, cod.proc.pen., che gli comunicava la data dell'udienza pubblica in cui sarebbe stato discusso il ricorso del P.G., è stato messo in condizione di conoscere il contenuto dell'impugnazione e di contraddire.
Sul secondo punto, si rileva che, nel caso in cui il giudice d'appello dichiari l'esistenza di una nullità assoluta incorsa nel giudizio di primo grado e rinvii gli atti al primo giudice per la ripetizione del giudizio, non può farsi luogo a conflitto, posto che il giudice di primo grado - per gli effetti connaturati al mezzo di gravame esperito, che attribuisce ad un giudice sovraordinato il potere di controllo e verifica sull'attività giurisdizionale del primo - è tenuto a dare corso alla decisione del giudice d'appello. Ne consegue che l'unico rimedio per ovviare a eventuali errori del giudice d'appello è rappresentato dal ricorso per cassazione (Sez. I, 20.3.1996, Pagnotta, rv 204.620; idem, 15.11.1996, Straticò, rv 206.516). La declaratoria di nullità pronunciata dal giudice d'appello è stata quindi legittimamente impugnata con il ricorso per cassazione.
p.
1.2 Superate le questioni preliminari, si osserva che il ricorso del pubblico ministero è fondato.
La disposizione di cui all'ultima parte del terzo comma dell'art. 48 cod.proc.pen., che costituisce pedissequa attuazione della direttiva dettata dall'art. 2 n. 17 della delega legislativa per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, non pone particolari problemi interpretativi.
Invero il significato letterale e logico della norma è inequivocabile: si vuole evitare che la rimessione del processo ad altro giudice possa risultare pregiudizievole per i diritti delle parti;
pertanto si è stabilito che "le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente".
La norma intende dunque garantire alle parti l'integrità della sfera dei diritti riconosciuti dall'ordinamento processuale, escludendo che dalla rimessione del processo possa derivarne tanto un danno che un vantaggio.
Ora, in materia di esercizio del diritto di difesa, la legge processuale riconosce all'imputato il diritto di nominare un difensore di fiducia (art. 96, comma 1, cod.proc. pen.), disciplinando modi, tempi e forme della nomina, ma rinviando, per quanto attiene ai requisiti necessari per l'esercizio della professione legale, all'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (R.D.L. 1933 n. 1578). E allora, dato che, all'epoca in cui si svolse il giudizio di primo grado, esisteva la figura del procuratore legale, abilitato a difendere soltanto avanti ai giudici del distretto di corte d'appello cui apparteneva il circondario presso il cui albo egli era iscritto, il diritto di nominare un difensore, qualora la scelta fosse caduta su un procuratore legale, si specificava nel diritto di nominare un procuratore legale iscritto presso un consiglio dell'ordine forense del distretto nel cui ambito rientrava l'ufficio giudiziario avanti al quale pendeva il processo. Pertanto, nel caso di accoglimento della richiesta di rimessione, l'imputato, esercitando lo stesso diritto di nomina di un difensore - procuratore legale che gli sarebbe spettato davanti al giudice originariamente competente, poteva designare un procuratore legale abilitato al patrocinio nel nuovo distretto.
In altre parole, l'osservanza della disposizione di cui al citato art. 48, comma 3, comportava che l'imputato, come avanti al tribunale di MI aveva esercitato la facoltà di nominare difensore un procuratore legale iscritto in quel distretto, così, rimesso successivamente il processo al tribunale di Brescia, egli poteva, esercitando la medesima facoltà, nominare un procuratore legale iscritto presso un consiglio forense di quest'ultimo distretto. E poiché, invitato all'inizio del dibattimento a nominare un altro difensore, non ritenne di esercitare tale facoltà, fu legittimamente designato ad assisterlo - ai sensi dell'art. 97, comma 1, cod. proc.pen. - il difensore d'ufficio.
L'erroneità della decisione impugnata discende dall'avere la corte bresciana interpretato il diritto di nominare il difensore - che è facoltà di scegliere il proprio difensore nell'ambito delle persone che la legge sostanziale abilita all'esercizio della professione forense - come una sorta di diritto reale, il cui contenuto sarebbe quello di "avere" un determinato difensore per tutto il corso del processo, prescindendo dal possesso da parte del medesimo dei requisiti prescritti dall'ordinamento forense. Non solo, ma alla disposizione in esame, che afferisce ai diritti processuali delle parti, si è indebitamente attribuito l'effetto di modificare una norma di diritto sostanziale che disciplina l'esercizio della professione forense, materia storicamente e concettualmente ben distinta da quella propriamente regolata dal codice di procedura penale. Si rammenta infine che la questione di legittimità
costituzionale della disposizione che limitava l'esercizio della professione di procuratore legale al distretto di appartenenza (ora abrogata con legge 24.2.1997 n. 27) è già stata ripetutamente dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale, da ultimo con sentenza n. 61 del 28.2.1996. L'impugnata sentenza deve dunque - per questo capo - essere annullata, con rinvio ad altra sezione della stessa Corte per nuovo giudizio.
Il capo di sentenza relativo a OR SERGIO.
p.
1. ME, imputato del reato di corruzione propria di cui al capo F, proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza del tribunale che, dopo la chiusura del dibattimento, a norma dell'art. 448, comma 1 parte II, cod.proc.pen., gli aveva applicato la pena di mesi undici di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale. Denunciava:
1. l'erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la minaccia di estendere la verifica alle altre società del gruppo e la conseguente richiesta, da parte dei finanzieri, del versamento di una somma per evitare tale estensione, integravano il reato di concussione;
2. la violazione dell'art. 192, comma 3, cod.proc.pen. e omessa motivazione circa l'esistenza di elementi di conferma della ritenuta attendibilità della chiamata in correità formulata dal ten. LF. Detto ricorso, su richiesta del difensore, era trasmesso alla corte d'appello unitamente agli atti relativi agli appelli presentati dal pubblico ministero e dagli altri imputati avverso la medesima sentenza. La corte territoriale - come già esposto in narrativa - dichiarava la propria incompetenza a giudicare sull'impugnazione e trasmetteva gli atti alla Corte di cassazione.
Avverso quest'ultima decisione, l'imputato ricorre per cassazione e denuncia:
1. la violazione dell'art. 580 cod.proc.pen., assumendo che la regola generale della conversione del ricorso in appello doveva essere applicata anche al caso di specie, perché la sentenza impugnata era stata emessa dopo la chiusura del dibattimento e non - come avviene nella generalità dei casi - prima che fosse aperto;
2. violazione dell'art. 568, comma 5, cod.proc.pen., per avere la corte territoriale delibato l'insussistenza delle condizioni per emettere sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod.proc.pen., pur essendosi dichiarata funzionalmente incompetente a decidere l'impugnazione;
3. omessa motivazione per mancato esame di prova decisiva, censurando che il giudice d'appello non abbia rilevato che la consulenza AT riscontrava la versione dei fatti resa da esso imputato;
4. omessa motivazione sull'attendibilità della chiamata in correità proveniente dal ten. LF e sui relativi elementi di riscontro;
5. violazione degli artt. 129 e 530, comma 2, cod.proc. pen., perché il giudice d'appello, accertato che agli atti esistevano soltanto le antitetiche dichiarazioni sue e del pubblico ufficiale, entrambe prive di riscontri e quindi parimenti inattendibili, avrebbe dovuto emettere sentenza di assoluzione.
p.
1.1 Cominciando da quest'ultimo ricorso, si osserva che esso è inammissibile, perché contro il provvedimento con il quale il giudice di merito, ritenuta la mancata conversione del ricorso in appello, ordina la trasmissione degli atti alla Suprema Corte, non è prevista alcuna forma di impugnazione. Il che non esime, però, questa Corte dall'esaminare la questione se, nella fattispecie, sia effettivamente inapplicabile il principio, stabilito dall'art. 580 cod.proc.pen., della conversione del ricorso in appello.
Al riguardo questa corte di legittimità ha già affermato che la peculiare disciplina dell'istituto del patteggiamento, regolato dagli artt. 444 e segg. cod.proc.pen., non può subire deroghe a causa della connessione dei procedimenti, per cui, anche quando la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti sia emessa contestualmente ad altra statuizione oggetto d'appello, conserva la sua autonomia ed è perciò impugnabile solo con il ricorso per cassazione, che non soggiace alla regola della conversione in appello (Sez. V, 21.2.1992, D'Anna, rv 190.070). Nè vale obiettare che la suddetta interpretazione non si attaglierebbe all'ipotesi in cui - come nella specie - la sentenza di patteggiamento sia pronunciata all'esito del dibattimento. Infatti, anche in questo caso, come reso evidente dalla collocazione dell'art. 448 (sotto il titolo II "Applicazione della pena su richiesta delle parti" dall'esordio della seconda parte del primo comma dell'anzidetto articolo ("Nello stesso modo il giudice provvede alla chiusura del dibattimento...") e dall'inciso contenuto nell'art. 445 comma 1 cod.proc.pen. ("Anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi"), la disciplina normativa applicabile alla decisione è sempre la medesima: alla diminuzione della pena "fino a un terzo" sono inscindibilmente connessi l'inappellabilità della sentenza e gli altri effetti previsti dall'art. 445 cod.proc.pen.. p.
1.2 Passando all'esame dei motivi del ricorso proposto avverso la sentenza di primo grado, si osserva che è esatta l'affermazione del ricorrente secondo cui il giudice che emetta sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 448, comma 1 parte II, cod.proc.pen. deve tener conto delle prove raccolte nel corso dell'istruzione dibattimentale. Infatti, dato che l'art. 444, comma 2, cod.proc.pen. impone al giudice, investito della richiesta di applicazione della pena, di valutare, "sulla base degli atti", se la qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalla parti sono corrette, ne consegue che gli atti da esaminare saranno quelli contenuti nel fascicolo del pubblico ministero oppure nel fascicolo per il dibattimento, secondo che il giudice si trovi a decidere prima o dopo l'apertura del dibattimento.
Ciò chiarito, si rileva che il tribunale, attenendosi alle risultanze istruttorie dibattimentali, e in particolare alle dichiarazioni rese in quella sede dall'imputato, dal ten. LF e dal m.llo CC, ha ritenuto provato che i finanzieri, prospettando la possibilità di estendere la verifica alle altre società del gruppo, non esercitarono alcuna pressione indebita, sia perché l'estensione era giustificata dalla circostanza che le attività costituenti l'oggetto sociale dell'impresa sottoposta a verifica erano di fatto svolte da altre società amministrate dall'imputato, sia perché la possibilità di estendere gli accertamenti non fu prospettata in termini intimidatori. Pertanto, considerato che la somma di sessanta milioni era stata pagata all'esito di una libera contrattazione come contropartita dell'omessa estensione della verifica, il tribunale ha correttamente ritenuto che non vi fossero le condizioni per la pronuncia di una sentenza a norma dell'art. 129, comma 1, cod.proc.pen.. Orbene, al motivato convincimento del tribunale, fondato sulla logica e completa valutazione delle risultanze probatorie, il ricorrente oppone una diversa lettura e interpretazione degli atti, tesa a sostenere che la somma sarebbe stata pagata a causa della condotta illegittima e intimidatoria tenuta dei finanzieri, così sollecitando questa corte di legittimità a compiere un nuovo, non consentito giudizio di merito (v. Sez. Unite, 30.4.1997, Dessimone, rv 207.944).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi del terzo comma dell'art. 606 cod.proc.pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di lire unmilione alla cassa delle ammende. La conferma delle condanne per i reati di corruzione di cui ai capi B e F.
p.
1. I ricorrenti MI e MO, dichiarati colpevoli del reato di corruzione di cui al capo B (verifica "Edil Refra"), denunciano:
1. mancanza e manifesta illogicità della motivazione relativamente al diniego di rinnovazione del dibattimento al fine di eseguire una perizia per valutare la correttezza degli accertamenti compiuti nel corso della verifica;
2. mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di corruzione propria anziché impropria, lamentando che non si è tenuto conto: a) che il ten. LF ha negato di avere ricevuto il denaro per ignorare il rinvenimento di scritture non contabilizzate;
b) che l'omessa valutazione delle rimanenze non integrava un atto contrario ai doveri d'ufficio, perché spettava al comandante di sezione stabilire discrezionalmente quali voci di bilancio dovessero essere controllate;
c) che nessuna controverifica era stata effettuata per accertare la correttezza o meno dell'operato dei finanzieri verificatori.
I suesposti motivi sono palesemente infondati.
La sentenza impugnata, sulla scorta delle confessioni dell'imprenditore e del suo commercialista, riscontrate dalle conformi dichiarazioni dell'intermediario SI e dalle significative ammissioni del ten. LF, ha ritenuto provato che quest'ultimo aveva ricevuto la somma di cento milioni perché non facesse risultare nel verbale di constatazione il rinvenimento di contabilità "in nero" e perché tralasciasse di valutare le rimanenze.
Stando così le cose, appare corretta la decisione con cui la corte di merito, da un lato, ha ritenuto superfluo disporre una perizia contabile e, dall'altro, ha ribadito la sussistenza del reato di corruzione propria, posto che le omissioni compiute dai pubblici ufficiali quale contropartita del denaro ricevuto, costituivano palesi violazioni di specifici doveri d'ufficio.
p.
2. Il ricorrente CC, dichiarato colpevole del reato di corruzione di cui al capo F dell'imputazione (verifica "Laboratorio Farmaceutico Zoja"), denuncia mancanza di motivazione:
a) in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, lamentando che non sarebbero stati specificati gli atti contrari ai doveri d'ufficio ch'egli avrebbe compiuto;
b) in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
Il motivo di gravame è privo di fondamento.
Sia la sentenza di primo grado che quella d'appello hanno messo in evidenza che la somma di sessanta milioni fu pagata affinché si ponesse fine agli accertamenti e, in particolare, perché la verifica non fosse estesa alle altre società del gruppo ME. Inoltre, dalla ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito, emerge che la trattativa concernente l'accordo corruttivo fu avviata da CC e conclusa da LF.
Si osserva infine che le attenuanti generiche sono state negate, considerando sia il ruolo di capopattuglia ricoperto da CC sia la sua partecipazione ad analoghi fatti illeciti, e, quindi, attenendosi ai criteri fissati dall'art. 133 cod.pen., che impongono la valutazione della personalità del reo.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibili i ricorsi di ME GI contro l'ordinanza 1.7.1997 della Corte d'appello di Brescia e contro la sentenza 9.11.1995 del Tribunale di Brescia e il ricorso della parte civile nei confronti di RC AN, NO ER, TR AU, MO PE, AZ AR, CC TA, De NA NO, LI PE, SI PE, PO PE, Di TT EM e NE AN. Rigetta il ricorso della parte civile nei confronti di HI CO, LF IL, IS AN, EN TO e Du EN De VE IO;
quello del pubblico ministero
contro
ER AR;
quello dello stesso pubblico ministero e della parte civile nei confronti di AC LV, GE SO, OD OL, GN ES, CE AL, RA IR, NI PE, RA AU, RA AN, ON CU.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di CC TA in ordine al reato sub H per non avere commesso il fatto, e nei confronti di De NA NO e di SI PE limitatamente al reato satellite sub H per non avere commesso il fatto ed elimina il relativo aumento di pena di un mese di reclusione per ognuno, rigettando nel resto i ricorsi di entrambi. In accoglimento del ricorso del pubblico ministero, annulla la stessa sentenza nei confronti di NC LO e rinvia per il giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia. Rigetta i ricorsi di RC AN, NO ER, AZ AR, MO PE, MI ER, MO EN, CC SE, LF IL, ER LE, PO PE, Di TT EM, NE AN, HI CO, LI PE, IS AN e EN TO, che condanna in via tra loro solidale nonché in solido con il ME e con la parte civile, al pagamento delle spese processuali;
Condanna il ME al versamento della somma di lire unmilione alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1999