Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/1999, n. 8635
CASS
Sentenza 16 aprile 1999

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In tema di concussione, poiché l'elemento materiale del reato è integrato in ogni caso in cui la condotta intimidatrice del pubblico ufficiale sia idonea a incidere sulla libera formazione della volontà del privato, deve riconoscersi la sussistenza di tale ipotesi criminosa nella ipotesi in cui alcuni finanzieri, nel corso di verifiche fiscali, avevano indotto diversi imprenditori a corrispondere somme di denaro facendo leva sulla minaccia, più o meno esplicita, che, diversamente, avrebbero prolungato la verifica a tempo indeterminato, pur in mancanza della necessità di svolgere ulteriori accertamenti.

In tema di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, il reato è integrato in caso di corresponsione di somme di denaro da parte di un imprenditore a personale della Guardia di finanza affinché la verifica fiscale non fosse estesa ad altre imprese del medesimo gruppo.

In tema di nuove contestazioni dibattimentali, non comporta alcuna nullità della sentenza il fatto che con la stessa sia stata statuita la condanna dell'imputato per il reato di concussione, contestato dal pubblico ministero in via alternativa, anziché sostitutiva, come pure sarebbe stato formalmente più corretto, alla originaria imputazione di corruzione, atteso che l'imputato è stato in grado di difendersi da tale nuova ipotesi accusatoria, per la quale è stata comunque esercitata l'azione penale.

La regola della non appellabilità della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, pur se emessa contestualmente ad altra statuizione oggetto di appello, non subisce deroghe nemmeno nella ipotesi in cui la sentenza sia pronunciata all'esito del dibattimento ex art. 448, comma primo, cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/1999, n. 8635
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8635
    Data del deposito : 16 aprile 1999

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