Sentenza 17 aprile 2002
Massime • 2
La sentenza con la quale il giudice, ritenuto ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, applica, all'esito del dibattimento, la pena richiesta dall'imputato - in quanto fondata su una "plena cognitio" - manifesta connotazioni diverse rispetto a quella pronunciata a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., comportando un giudizio di responsabilità, che non è invece implicato dalla sentenza di patteggiamento emessa prima del dibattimento. Tuttavia, poiché l'imputato ha comunque formulato tempestivamente la sua domanda per la pena concordata e, solo in conseguenza del dissenso del pubblico ministero, il processo non è stato definito che al termine del dibattimento, tale sentenza va accomunata per il resto a quella emessa a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., con la conseguenza che l'imputato ha diritto al trattamento premiale previsto dall'art.445, comma 1, cod. proc. pen., e quindi anche all'esonero dalle spese processuali, dalle pene accessorie e dalle misure di sicurezza (in applicazione di tale principio la Corte, nel ritenere corretto che il giudice che accolga il patteggiamento ex art. 448 cod. proc. pen. pronunci sentenza di condanna, ha tuttavia accolto il ricorso dell'imputato limitatamente alla condanna alla pena accessoria e alle spese processuali).
L'adozione da parte delle Regioni dei piani paesistici o urbanistico-territoriali previsti dall'art. 1 bis del D.L. 27 giugno 1985, conv. con mod. in legge 8 agosto 1985 n. 431, fa cessare il regime della inedificabilità e della immodificabilità assoluta del territorio, ma non fa venir meno il vincolo ambientale esistente ai sensi dell'art. 1 dello stesso decreto legge, sicché qualsiasi intervento edilizio o immutazione territoriale realizzati nella zona sottoposta a vincolo richiede non solo la concessione sindacale, ma anche la previa autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/04/2002, n. 21406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21406 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO - Presidente - del 17/04/2002
1. Dott. GUIDO DE MAIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PIERLUIGI ONORATO - est. Consigliere - N. 905
3. Dott. CLAUDIA SQUASSONI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CARLO GRILLO - Consigliere - N. 41507/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AC DR, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza resa il 9.11.1999 dal giudice monocratico del tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Sorrento. Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Dott. Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza limitatamente all'interdizione dai pubblici uffici e dichiararsi nel resto inammissibile il ricorso, Osserva:
Svolgimento del processo
1 - Con sentenza del 9.11.1999 il giudice monocratico del tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Sorrento, ha dichiarato DR AC responsabile dei reati di cui all'art. 20 lett. c) legge 47/1985, all'art. 1 sexies legge 431/1985 e all'art. 349, commi
1 e 2, c.p., per aver costruito senza concessione edilizia e senza autorizzazione ambientale un fabbricato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, e per aver continuato a costruire in violazione dei sigilli, apposti sul cantiere per assicurare la conservazione e l'identità delle opere abusive (in Sorrento il 16.12.1996 e il 10.2.1998).
Per l'effetto, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, ritenuta la continuazione tra i reati e applicata la diminuente di un terzo ai sensi degli artt. 444 e 448 c.p.p., il giudice condannava il AC alla pena di otto mesi di reclusione e lire 6.000.000 di multa, oltre alla interdizione dai pubblici uffici per un anno, con i doppi benefici di legge, e con l'ordine di demolizione del manufatto abusivo e di riduzione in pristino dello stato dei luoghi.
2 - L'imputato ha proposto appello, convertito ex lege in ricorso, deducendo a) violazione dell'art. 649 c.p.p. perché era stato già giudicato con precedente sentenza irrevocabile avente ad oggetto parte delle opere abusive contestate nel presente processo;
b) insussistenza del reato di cui all'art. 1 sexies legge 431/1985, in quanto la regione Campania ha già approvato il piano urbanistico territoriale con legge regionale n. 35/1987; c) erronea applicazione della legge, laddove, nonostante la riduzione di pena per il patteggiamento, era stato condannato alla interdizione dai pubblici uffici e alla demolizione delle opere abusive;
d) riduzione della pena.
Motivazione della decisione
3 - Il primo motivo di ricorso è inammissibile, giacché deduce in sede di legittimità una circostanza di fatto (il giudicato penale già formato su parte delle opere abusive contestate) non dedotta nel precedente grado di merito, e come tale sottratta alla cognizione di questo giudice.
Tanto meno è possibile in questa sede "rinnovare il dibattimento" - come chiede impropriamente il ricorrente - al fine di consentire il deposito delle sentenze di primo e secondo grado relative all'asserito precedente giudicato.
4 - Il secondo motivo è infondato.
È vero che con legge regionale 27.6.1987 n. 35 la Campania ha approvato ai sensi dell'art. 1 bis della legge 8.8.1985 n. 431 il piano urbanistico territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana, su cui insiste la costruzione incriminata. Ma l'effetto di questa legge non è quello, adombrato dal ricorrente, di escludere il vincolo paesaggistico esistente nella zona, ma solo quello di far cessare il regime di inedificabilità assoluta introdotto dall'art. 1 quinquies della legge 431/1985 appunto per tutto il periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge e l'adozione regionale dei piani paesistici o dei piani urbanistico-territoriali.
Con l'adozione di questi piani (che - come nel caso de quo - può avvenire anche con lo strumento legislativo) cessa il regime della inedificabilità e della immodificabilità assoluta del territorio, ma non viene meno il vincolo ambientale esistente ai sensi dell'art.1 della stessa legge 431/1985: sicché qualsiasi intervento edilizio o immutazione territoriale nella zona richiede non solo la concessione sindacale, ma anche la previa autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. Con l'ulteriore conseguenza che l'intervento eseguito senza autorizzazione integra il reato di cui all'art. 1 sexies legge 431/1985. Anzi, nel caso della Campania v'è una particolarità restrittiva in più. Infatti, l'art. 5 della legge 35/1987 (norme di salvaguardia) ha stabilito che dall'entrata in vigore del piano urbanistico territoriale sino all'approvazione dei piani regolatori generali comunali è vietato il rilascio di concessioni edilizie per tutta l'area sorrentino-amalfitana, salve specifiche eccezioni. La norma regionale, di cui la Corte costituzionale ha esplicitamente riconosciuto la legittimità (sent. 379/1994), ha quindi introdotto un ulteriore vincolo temporaneo di sostanziale inedificabilità sino all'approvazione del P.R.G..
5 - È invece parzialmente fondato il terzo motivo.
Nel caso di specie, l'imputato aveva tempestivamente formulato richiesta di applicazione della pena prima dell'apertura del dibattimento (così come prevedeva il testo allora vigente dell'art.446 c.p.p., prima che la novella della legge 16.12.1999 n. 479 la consentisse solo come riproposizione di istanza non assentita dal p.m. o già respinta dal giudice nelle fasi precedenti). Ma il pubblico ministero non aveva prestato il consenso. Esperito quindi il dibattimento, il giudice, ai sensi dell'art. 448 c.p.p., ha ritenuto ingiustificato il dissenso del pubblico ministero e ha pertanto applicato la diminuente di cui all'art. 444, condannando l'imputato alla pena principale originariamente richiesta (otto mesi di reclusione e lire 600.000 di multa), oltre alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, alla demolizione del manufatto abusivo e alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, nonché al pagamento delle spese processuali.
Si pone a questo punto il problema - non nuovo - della natura e del contenuto delle sentenze che accolgono il patteggiamento della pena solo in esito al dibattimento. Ad avviso del collegio, non v'è dubbio che in questi casi la sentenza, in quanto fondata sulla plena cognitio conseguente all'istruttoria dibattimentale, presuppone un giudizio di responsabilità dell'imputato che non è invece implicato dalla sentenza di patteggiamento emessa ex art. 444 prima del dibattimento, la quale si limita solo a verificare l'insussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. sulla base degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. E infatti il giudice può emettere la sentenza post-dibattimentale che accolga la richiesta di patteggiamento della pena, solo se ritenga provata ex art. 533 la responsabilità dell'imputato; mentre non può accogliere la richiesta di patteggiamento della pena sia quando deve prosciogliere l'imputato ex art. 529 perché manca una condizione di procedibilità, sia quando deve assolverlo ex art. 530 perché manca o è insufficiente o contraddittoria la prova della sua colpevolezza. In altri termini, per la sentenza post-dibattimentale è applicabile la disciplina di cui agli artt. 529-530 c.p.p., che prevale per la sua specificità sulla disciplina prevista dal secondo comma dell'art. 444, primo periodo. Per questa ragione è corretto che il giudice che accolga il patteggiamento della pena dopo aver ritenuto ingiustificato il dissenso del pubblico ministero in esito al dibattimento, pronunci sentenza di condanna, così come ha fatto il tribunale nel caso di specie (solo in tal senso non appare condivisibile Cass. Sez. 6^, n. 190 del 13.1.1994, ud. 11.10.1993, Lattisi, rv. 197230).
Sennonché la specificità della sentenza post-dibattimentale che accolga il patteggiamento della pena finisce qui. Per il resto tale sentenza va accomunata a quella emessa prima del dibattimento ex art. 444, comma secondo, e per conseguenza può avere solo il contenuto previsto dall'art. 445, comma primo. Invero, poiché l'imputato ha tempestivamente formulato la sua richiesta prima del dibattimento e poiché il giudice, a causa del dissenso del pubblico ministero, l'ha potuta valutare positivamente solo in esito all'istruttoria dibattimentale, è coerente alla ratio dell'istituto che lo stesso imputato abbia diritto al trattamento premiale previsto dal legislatore per il patteggiamento predibattimentale, ovverosia non solo alla riduzione della pena sino a un terzo (art. 444.1), ma anche all'esonero dalle spese processuali, dalle pene accessorie e dalle misure di sicurezza, eccettuata la confisca obbligatoria (art. 445.1). Resta ferma inoltre l'inefficacia della sentenza nei giudizi civili o amministrativi, atteso che è stata espressamente prevista anche per le sentenze post-dibattimentali (art. 445.1, secondo periodo), salva l'efficacia per i giudizi attinenti alla responsabilità disciplinare, introdotta dagli artt. 1 e 2 della recente legge 27.3.2001 n. 97. Per queste ragioni, nel caso di specie, il tribunale, dopo aver ritenuto ingiustificato il dissenso del pubblico ministero in esito al dibattimento, condannando l'imputato alla pena principale patteggiata non poteva però condannarlo al pagamento delle spese processuali, ne' alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. L'ha invece correttamente condannato alla demolizione del manufatto abusivo e alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, atteso che queste - per giurisprudenza ormai costante - non sono ne' pene accessorie ne' misure di sicurezza, ma sanzioni amministrative atipiche, che, secondo l'art. 7 della legge 47/1985 e l'art. 1 sexies legge 431/1985, il giudice penale è obbligato a disporre ogni qual volta emetta sentenza di condanna (o equiparata) per reati urbanistici o ambientali.
La censura del ricorrente va quindi accolta limitatamente alla condanna alla pena accessoria dell'interdizione dei pubblici uffici, che va eliminata. Parimenti va eliminata d'ufficio la condanna al pagamento delle spese processuali, in ossequio all'inderogabile combinato disposto di cui agli artt. 445.1, primo periodo e 448.1, secondo periodo.
La censura del ricorrente va invece respinta per quanto riguarda l'ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi.
6 - Infine, non è consentita in questa sede la richiesta di riduzione della pena principale;
ed è comunque manifestamente infondata, atteso che il giudice di merito ha adeguatamente motivato sulla congruità della pena così come quantificata nella richiesta di patteggiamento.
P.Q.M.
la suprema corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici e alla condanna al pagamento delle spese processuali, che elimina. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2002