Articolo 448 del Codice civile
Articolo 411Articolo 395
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19 aprile 1942
Art. 448.

(Cessazione per morte dell'obbligato).

L'obbligo degli alimenti cessa con la morte dell'obbligato, anche se questi li ha somministrati in esecuzione di sentenza.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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