Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 448.
(Cessazione per morte dell'obbligato).
L'obbligo degli alimenti cessa con la morte dell'obbligato, anche se questi li ha somministrati in esecuzione di sentenza.
(Cessazione per morte dell'obbligato).
L'obbligo degli alimenti cessa con la morte dell'obbligato, anche se questi li ha somministrati in esecuzione di sentenza.
Commentari • 29
- 1. Diritto agli alimentiAnnamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 3 luglio 2026 · 167.51883
[…] La disciplina più rilevante è quella legale, regolata dagli artt. 433–448 bis c.c., che individua una cerchia predefinita di soggetti tenuti alla prestazione in virtù del vincolo familiare. […] Cessazione dell'obbligo L'obbligo alimentare si estingue con la morte dell'obbligato e non si trasmette agli eredi, ad eccezione delle rate già maturate (art. 448 c.c.). […]
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Giurisprudenza • 115
- 1. Trib. Alessandria, sentenza 19/09/2023, n. 776Provvedimento: […] con nota di deposito del 28 giugno 2023 parte attrice rappresentava il decesso del coniuge (29 maggio 2023 certificato di morte in atti). 1 Veniva quindi fissata udienza di precisazione delle conclusioni, allorché parte attrice chie- deva pronunciarsi la cessata materia del contendere. Alla luce dell'art. 448 c.c. l'obbligo di corrispondere gli alimenti deve ritenersi intrasmissi- bile, di talché effettivamente risulta cessata la materia del contendere. Nulla sulle spese in ragione della sopravvenuta carenza di interesse e della non opposizione del contumace. P.Q.M.Leggi di più...
- decesso coniuge·
- alimenti·
- nulla sulle spese·
- contumacia·
- intrasmissibilità obbligo alimentare·
- art. 448 c.c.·
- assegno provvisorio·
- cessata materia del contendere