Sentenza 21 aprile 1995
Massime • 5
Non è configurabile alcuna preclusione, a carico dell'imputato che abbia fruito della riduzione di pena ex art. 442 cod. proc. pen., nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 81 del 15 febbraio 1991, a chiedere la rinnovazione del dibattimento al giudice d'appello ed è illegittima l'eventuale subordinazione di una richiesta in tal senso alla contestuale rinuncia ai benefici del rito abbreviato.
Qualora il pubblico ministero abbia negato il consenso alla definizione del processo con rito abbreviato, nel giudizio ordinario seguitone non possono essere utilizzati a fini probatori gli atti del fascicolo del P.M., a nulla rilevando che, all'esito del giudizio stesso, il dissenso di quest'ultimo sia stato ritenuto ingiustificato, giacché il riconoscimento, quantunque postumo, dell'accoglibilità della richiesta non può essere assimilato alla prestazione di un consenso che non c'è stato e non vale a cancellare il fatto che il processo si è svolto con il rito ordinario.
Qualora l'imputato al quale in primo grado sia stata concessa, all'esito di giudizio ordinario, la diminuente di cui all'art. 442 cod. proc. pen., per avere il giudice ritenuto ingiustificato il mancato consenso del pubblico ministero alla celebrazione del processo con rito abbreviato, venga citato per l'udienza pubblica in secondo grado, la nullità da cui è inficiato il giudizio d'appello che si sia svolto, nonostante ciò, in camera di consiglio, è quella prevista dall'art. 471 cod. proc. pen., che non può essere ricondotta alle nullità di cui all'art. 178 lett. c), stesso codice, bensì a quelle di cui al successivo art. 181, comma primo, con la conseguenza che essa rimane sanata, se non tempestivamente dedotta.
Qualora il pubblico ministero non abbia acconsentito alla celebrazione del processo con il rito abbreviato ed il giudice abbia ritenuto ingiustificato il suo dissenso applicando, all'esito del dibattimento, la riduzione di pena prevista dall'art. 442 cod. proc. pen., il giudizio di appello deve svolgersi nelle forme ordinarie e non con la procedura camerale di cui all'art. 599 stesso codice.
Una volta che il processo sia stato celebrato con il rito ordinario, per essersi il pubblico ministero opposto alla richiesta dell'imputato di giudizio abbreviato, la circostanza che, all'esito del dibattimento, il diniego di consenso al rito speciale venga riconosciuto ingiustificato, se rende doverosa l'applicazione all'imputato della diminuente ex art. 442 cod. proc. pen., non toglie validità alle contestazioni d'accusa, in quanto non può comportare una sorta di conversione dell'iter procedimentale adottato in quello che si sarebbe dovuto, ad una visione retrospettiva, adottare, e non consente, quindi, di ritenere l'imputazione come cristallizzatasi all'udienza preliminare e insuscettibile di modificazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 21/04/1995, n. 7227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7227 |
| Data del deposito : | 21 aprile 1995 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 10
Dott.FERDINANDO ZUCCONI GALLI FONSECA Presidente
1. Dott. PIERO CALLÀ Componente REG. GENERALE
2. " UN AT OR " N. 24048/94
3. " AS OJ "
4. " IN EN "
5. " OV TT "
6. " OV D'URSO relatore "
7. " GI EN "
8. " RG NZ "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da:
1) CO GI nato il [...];
2) ON FR nato il [...];
3) NT LO nato il [...];
4) AR CA nato il [...];
avverso la sentenza della Corte Appello di Messina del 14.3.1994. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni D'Urso;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C. Aponte che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Procedendosi nei confronti di US LI, CO AO ed EL TO.
Per il delitto di tentato estorsione in danno di US CI nonché contro gli stessi LI e TO ed in oltre EL ER, IO ER e US ER per un altro tentativo di estorsione. in danno di CO UC il Tribunale di Messina condannava i predetti tutti sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere a pene di varie entità, riconoscendo il nesso della continuazione tra i due reati ascritti congiuntamente allo LI ed al TO ed accordando a tutti i giudicabili la riduzione di pena, consentita dal testo degli articoli 438 e segg. C.P.P., a seguito della dichiarazione di illegittimità, intervenuta con sentenza della Corte Costituzionale n 81 del 15.2.1991, incidente sulla mancata previsione legislativa dell'obbligo del p.m. di enunciare le ragioni del proprio dissenso dalla richiesta dell'imputato, volta all'adozione del rito per il giudizio abbreviato, e del potere del giudice dibattimento concluso di applicare la riduzione di pena ex art.442, ove ritenga ingiustificato il suddetto dissenso.
Proposto appello da tutti i sunnominati giudicabili essi venivano citati, per la trattazione delle impugnazioni in pubblica udienza. Epperò, in quella a ciò destinata ove comparivano gli appellanti ed i rispettivi difensori la Corte distrettuale deliberava di procedere in camera di consiglio, in considerazione del fatto che il tribunale aveva riconosciuto agli imputati i benefici previsti rito abbreviato Le definizione delle impugnazioni, realizzata dalla pronuncia, che è oggetto dei ricorsi suddetti, è rimasta incidente solo ed in senso migliorativo sui trattamenti sanzionatoci, già riservati agli appellanti nel primo grado del giudizio. Sono state, invece, confermate le statuizioni del Tribunale sui punti dell'integrazione dei reati ascritti, per come circostanziati in rubrica e col riconoscimento della validità delle contestazioni di accusa, mosse dal p.m. nel dibattimento del I grado. Inoltre, ha ribadito la Corte d'appello le ragioni che l'avevano indotta all'opinione procedimentale di cui si è sopra fatto accenno, soggiungendo come dovessero valere le medesime ragioni, anche per far ritenere utilizzabili, in quella sede, elementi desumibili dal fascicolo del p.m. che era stato preso in visione dal Tribunale, onde si potesse sondare la giustificazione del dissenso, espresso dal p.m. nell'udienza preliminare, circa l'istanza dei giudicabili per l'adozione del rito abbreviato. Ha inoltre la Core distrettuale disatteso dell'appellante LI, volta alla rinnovatosene del dibattimento, e ciò oltre che per ragioni di diversa natura anche perché era da ritenere improponibile, in quanto il giudicabile pur essendo stato già istante per il giudizio abbreviato e pur avendo fruito degli omologhi benefici nel trattamento sanzionatorio, non aveva espressamente mostrato nel chiedere, in appello, la rinnovazione del dibattimento di voler rinunciare agli stessi. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dando priorità per ovvie ragioni di metodo all'esame della prima delle accennate questioni di profilo procedimentale, sottomesse dal ricorrente ER deve darsi atto che , in effetti, se ne riscontra varietà di soluzione, nelle sentenze di questa Corte, che si sono sinora occupate dell'argomento. Secondo le pronunce nn. 1999, 2401 , 2035, 79E37 del 1993 (massime rv. n. 19366, 193786, 195957, 194914 il disposto dell'art.443.4 c.p.p., per;
il quale in caso di giudizio abbreviato l'appello segue le forme previste dall'art.599, cioè quelle del rito camerale, trova applicazione anche nel caso in Cui , celebratosi il giudizio di primo grado nelle forme ordinarie, a seguito del mancato consenso del p.m. alla richiesta di giudizio abbreviato, il giudice di primo grado abbia ritenuto ingiustificato tale dissenso ed, abbia, quindi, applicato la riduzione di pena prevista dall'art.442. Di contro, secondo le sentenze N 5532/91 2847/92 e 7015/93 (rispettivamente massime rv.n.187594, 189490, 195504 il giudizio di appello, nell'accennata ipotesi, deve svolgersi nelle forme ordinarie, non essendo applicabile l'articolo (cit.) 443.4, in quanto la diminuzione di pena accordata dal giudice, che ritenga ingiustificato il dissenso del P.M. ha effetti solo sostanziali e non oltre processuali, che possano comportare un virtuale e dalla legge non previsto regresso dalle forme ordinarie, con le quali il processo si sia validamente svolto, a quelle del rito speciale, ritenute (a posteriori ...), praticabili dal primo giudice, e tuttavia non praticate.
Così evocati i termini della questione, reputa il Collegio delle Sezioni Unite dover propendere per la correttezza tecnico giuridica di quest'ultima soluzione. Ne sembra, in realtà, insuperabile il dato fondante, rappresentato da ciò, che l'esito normativa, derivato dalla cosiddetta «costituzionalizzazione» dei disposti del codice di rito, sui quali ha inciso l'accennata pronuncia della Corte Costituzionale, non immuta minimamente l'originario schema positivo procedimentale del giudizio abbreviato, nel quale il consenso del p.m. rappresenta e continua a rappresentare un fattore, giustamente definito (dalle pronunce, sopra accennate, che hanno adottato la soluzione in discorso indefettibile, per legittimare l'introduzione del giudizio speciale. Non può non seguirne che ove tale consenso sia mancato, discendendone la necessità di procedere al dibattimento di quest'ultimo, fruendo del potere decisorio i accennato, accordi ugualmente al giudicabile la riduzione di pena, nella ritenuta esistenza delle condizioni, giustificanti l'esercizio di tale potere, la pronuncia dibattimentale, pur caratterizzata da un tal contenuto, non potrà, evidentemente, omologarsi nel suo essenziale profilo tecnico giuridico a quella che, ai termini dell'art.441, segue allo svolgimento del giudizio abbreviato, secondo le altre disposizioni che precedono il disposto, di cui si è appena fatto cenno. È infatti evidente come la pronuncia, iscrivibile nella prima di tali tipologie, debba per contro esclusivamente ricondursi alle previsioni degli articoli 525 e segg., posti nel Titolo III del VII libro del Codice, che tratta del giudizio e del dibattimento. Ed, appunto, dal dato, essenziale e qualificante, della celebrazione di quest'ultimo nella forma ordinaria, non può ,non rinvenire l'elisione di alcuna valenza strumentale all'assimilazione d'una pronuncia del genere alle disposizioni sul procedimento speciale in discorso nel fatto che il trattamento sanzionatorio, riservato al giudicabile, con tale sentenza, sia condizionato dall'esito della verifica, compiuta dal giudice, nel senso della non giustificazione del dissenso del P.M. sull'istanza proposta ai sensi dell'art.439. Il rilievo, di apparenza unificante, desumibile dalla concessione all'imputato, in entrambi i casi, d'una riduzione di pena, non può invero essere assunto a fattore idoneo, per l'omologazione delle due ipotesi, quanto al relativo trattamento processuale, posto che il procedimento di produzione del beneficio premiale in discorso mantiene, nei due casi, un'irreversibile diversità di presupposti di razionalità giustificativa e di modalità di avveramento. E se la pronuncia per tale insuperabile ragione non è omologabile a quella prevista dall'art.442, è ovvia l'osservazione dell'inapplicabilità ad essa del regime, cui da luogo in tema di sentenze pronunciate nel giudizio abbreviato l'art.443 c.p.p., che, tra l'altro, contiene nel suo ultimo comma la previsione delle forme, nelle, quali deve svolgersi il giudizio di appello.
L'operatività d'un siffatto regime correlativamente alla pronuncia dibattimentale, una delle cui statuizioni si avveri nella direzione anzidetta, non potrebbe essere giustificata da alcuno dei criteri, vigenti nell'ermeneusi della legge processuale, non potendo superarsi il dato della netta divaricazione degli itinerari procedimentali e dei correlativi effetti conducenti , rispettivamente, alla decisione, che intervenga nel giudizio abbreviato, o a quella del giudizio ordinario.
Detto ciò, non possono rivelarsi convincenti le ragioni, che fanno da supporto all'enunciazione dell'opposto, accennato criterio esegetico. Vengono, invero, individuate in ciò, che non sarebbe razionale differenziare la posizione di chi abbia fruito del giudizio abbreviato ab initio, da quella dell'imputato, nei cui confronti il giudice del dibattimento ravvisi, al termine di un giudizio ordinaria, l'esistenza di uguali condizioni per l'accesso al rito speciale, dacchè la decisione, di concedere ugualmente la riduzione di pena suddetta, viene a determinare la parificazione dei detti soggetti processuali, non solo ai fini sostanziali della quantificazione della pena ma pure quanto al riconoscimento dell'identità nelle due rispettive posizioni dei presupposti legittimanti, per entrambe, lo svolgimento del giudizio speciale;
ragion per cui non potrebbe scorgersi perché avendo l'imputato sottoposto al rito ordinario fruito in esito al dibattimento della riduzione premiale, come se il rito speciale fosse stato svolto, egli dovrebbe versare in sede di appello in posizione potiore (il rito ordinario rispetto a chi ha fruito del rito abbreviato, e del connesso premio, sin dall'udienza preliminare ma non sembra potersi riconoscere ad un tale argomentare, plausibilità dimostrativa, apparendone invalidata la vista articolazione dall'erroneo presupposto che sia possibile istituire una qual sorta di equiparazione tra le pronunce. appartenenti alle diverse tipologie, sopra, considerate, quando, invece, vi si oppongono i criteri esegetico sistematici, già lumeggiati, che pongono la considerazione dei due tipi di procedimento, strumentali alla pronuncia delle sentenze, rispettivamente previste dall'art.442 e dagli articoli 525 e segg. su piani totalmente diversi, ancorché, nel secondo di tali procedimenti, possano venire in considerazione ed avversari fattori di giudizio e correlativi esiti peculiari all'altro. Talché, va di sicuro riconosciuta prevalenza al contesto argomentativo, fondante l'opposta ermeneusi, nel senso che la diminuzione di pena, accordata all'imputato, in esito al dibattimento, nelle condizioni sostanziale;
e ciò , in quanto il consenso del p.m.., anche dopo l'accennata dichiarazione di illegittimità costituzionale, incidente sulla materia, rimane sempre un dato indefettibile per legittimare l'introduzione del rito abbreviato, tanto che, se deve pur concorrere, tal fine la positiva valutazione del giudice, essa senza il detto consenso, sarebbe irrilevante sin dall'udienza preliminare;
onde non potrebbe rilevare successivamente, all'esito del dibattimento, non ai soli fini della diminuzione della pena la rigorosa consequenzialità sillogistica del ragionamento non sembra utilmente contrastata nè dai ben labili dubbi di razionalità, nè dalle ulteriori considerazioni sopra evocate, che, oltre a segnare un'arbitraria cesura da non eludibili criteri sistematici attengono a riflessi del tutto irrilevanti e, peraltro, neppure in se stessi congruenti, essendo ovvia l'osservazione della diversità, che connota la posizione dell'imputato, nei cui confronti si faccia luogo al giudizio abbreviato, rispetto all'imputato, al quale invece tale possibilità sia stata originariamente preclusa, solo successivamente a seguito dell'ordinario dibattimento riconoscendoglisi una riduzione "premiale di pena, in base ad una valutazione "a posteriori" dell'accoglibilità della sua istanza. D'altronde, le pronunce che propendono per l'opinione esegetica, verso la quale qui si mostra ripulsa, non risulta che l'abbian ponderata su d'un piano di verifica, che dovrebbe palesare un ancor pregnante rigore sistematico istituzionale, in quanto incidente sul diritto d'impugnazione, riconosciuto alle parti processuali, e cioè in confronto con la valutazione di ciò che conseguirebbe, coerentemente all'accoglimento d'un tal criterio, quanto all'applicazione dell'intero disposto dell'art.443, e quindi anche con riferimento ai limiti all'appello, ivi fissati sarebbe evidente in particolare (cnf. il II comma) che dovrebbero ritenersi inappellabili dal lato dell'imputato la condanna alla sola pena pecuniaria é dal lato del p.m. ogni condanna alla sola pena pecuniaria, e dal lato del p.m. ogni condanna (salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato), ove tali condanne fossero contenute in una sentenza, resa a seguito di dibattimento, che concedesse la riduzione premiale in discorso.
Ma un risultato ermeneutico, in tal guisa incidente non è ipotizzabile, ostandovi i disposti degli articoli 593 e 594 c.p.p. e l'indubitabile, grave vulnus, che ne soffrirebbero, per l'inesistenza d'alcuna congruente ragione tecnico giuridica di possibile deroga. Ed in effetti per quanto riguarda la parte pubblica, è stato già correttamente ritenuto da questa Corte con palese, ancorché implicita adesione al criterio, fondato sull'impossibilità di applicare alla sentenza in discorso le norme sul rito speciale che il divieto per il p.m. di proporre appello, sancito dal III comma dell'art.443, è posto con riferimento all'ipotesi di sentenza emessa all'esito di un giudizio che si sia svolto col rito abbreviato e non per quello che sia stato condotto nelle forme ordinarie (cnf. la sentenza sez. VI, 2621993 n. 1869) mentre è evidente che alle stesse conclusioni debba esattamente pervenirsi, quanto all'appellabilità, dalla parte dell'imputato, della sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria, non potendo vigere, in relazione al giudizio ordinario, l'inappellabilità prevista dal II comma dello stesso disposto citato.
2. Così acclarato il profilo eterodosso della deliberazione del giudice d'appello nel caso di procedere in camera di consiglio, non per questo potrà derivarsene ragione di invalidamento dell'impugnata pronuncia, secondo l'eccezione proposta dal detto ricorrente (cui si è associato l'altro giudicabile LI, con taluni atti, formati e prodotti con le modalità di cui all'art.123 c.p.p.). Gli estremi della fattispecie come già accennato vengono connotati da ciò, che gli appellanti nel giudizio di impugnazione furono ritualmente citati per l'udienza pubblica e solo successivamente a seguito della verifica della relativa costituzione e presenza la Corte, nella non opposizione delle rispettive difese, adottò la deliberazione di trattare gli appelli in camera di consiglio.
Onde, l'unica disposizione di cui in effetti può riscontrarsi. nel caso, la violazione, è quella dell1art. 471 c.p.p., che prescrive la pubblicità dell'udienza. La tipicità della nullità e peraltro la sua stessa essenza violazione antologica fanno escludere che la violazione del detto disposto possa ricondursi alla previsione dell'art.178.1 lettera c), sicché rilevano invece le previsioni degli articoli 181.1 e 182.2 c.p.p., le condizioni della cui applicabilità alla fattispecie sono evidenti, essendosi già detto che nulla hanno eccepito gli appellanti o i loro difensori, allorché la Corte d'appello ha deliberato di procedere in camera di consiglio. Di qui, l'intervenuta decadenza art.182, cit., III comma per eccepire la nullità anzidetta, nell'attuale procedimento di cassazione.
3. Per esaurire il tema delle rilevanti eccezioni, di profilo processuale, sollevate dal medesimo ricorrente suddetto, occorrerà far cenno della contestazione, che ne proviene, circa la correttezza dell'opinione della Corte territoriale in ordine alla ritenuta possibilità dell'utilizzazione di atti già contenuti nel fascicolo del p.m. e successivamente allegati al fascicolo processuale (cnf. pagina 5 della sentenza impugnata ) per diretto ed esclusivo effetto "del riconoscimento, anche se postumo, dell'accoglibilità della richiesta di rito, abbreviato...".
L'inattendibilità d'un tale ragionamento sembra innegabile, derivando, in coerenza a quanto si e già osservato, dalla fornita definizione tecnico giuridica della natura e degli effetti della sentenza, intervenuta nel primo grado del giudizio. Segnatamente si è puntualizzata la rilevanza, nella sola estensione sostanziale del dato, di cui consta la riduzione di pena, cui si e ivi fatto luogo. Si è pure osservato come l'istanza ex art. 438 c.p.p., proposta at initio dai giudicabili non potesse rilevare ad alcun altro effetto. Non può dunque ritenersi legittimo il desumerne un'implicazione quale il consenso del l'imputato all'utilizzazione degli in atti ricorso che può rendersi operante, solo nel circoscritto ambito de giudizio speciale, senza potersi espandere in un procedimento d diversa tipologia e struttura.
Tuttavia, gli argomenti critici proposti sul punto dal ricorrente, ancorché appaiano, nel loro costrutto essenziale oppositivamente validi sul piano teorico, si rivelano inabili a che possa , in concreto, riflettersene giovamento sulla posizione relativa. Essendo volta l'eccezione de qua in effetti all'utilizzazione di una nota anagrafica del Sindaco e dichiarazioni, rese dalla parte offesa ai C.C., si osserva che si verte su documenti, tali da poter fornire dati cognitivi di sicura marginalmente segmentati, onde dalla relativa elisione in funzione de riscontrabile difetto di ortodossia euristica non potrebbe punto inferirsi (come non mancherà di balzare in seguito, nell'appropriata sede dell'analisi delle censure del ER, vertenti sull'affermata reità) che ne sia posto minimamente in crisi su quest'ultima tematica l'essenziale ordito motivante, con cui l'impugnata pronunci si offre allo scrutinio di legittimità.
4. Proseguendo l'esame di eccezioni di profilo essenzialmente procedimentale, va considerata quella mossa dall'altro ricorrente LI nell'atto di ricorso proposto 23.5.1994, sottoscritto dal difensore che volge a critica del diniego da parte del giudice d'appello della rinnovazione del dibattimento. In effetti, l'impugnata sentenza rileva al riguardo che l'istanza non merita, accoglimento, stante la già acquisita prova sullo svolgimento dei fatti e sulla responsabilità di ciascun imputato, ed in particolare dello LI;
in ogni caso la richiesta è inaccoglibile perché non accompagnata dalla dichiarazione di rinunci ai benefici del rito abbreviato s'indirizzano a quest'ultima proposizione, gli argomenti critici svolti dal ricorrente;
con i quali potrà, teoricamente, convenirsi, essendo palese l'erroneità tecnico giuridica dell'asserto della sentenza.
Non può, in effetti, ipotizzarsi alcuna preclusione, a carico dell'imputato che abbia fruito della riduzione di pena ex art. 442 c.p.p. nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale suddetta, a chiedere la rinnovazione del dibattimento al giudice d'appello, e tanto meno, potrà costruirsi una subordinazione dell'efficacia della richiesta ad una contestuale rinuncia ai benefici del rito abbreviato;
e ciò è a dirsi, in coerenza con le definizioni, sopra la differenza strutturale tra il giudizio speciale e quello ordinario ed i rispettivi effetti. Epperò, l'errore tecnico giuridico, in cui é così incorso il giudice d'appello, non può invalidarne la deliberazione, essendo essa fondata sulla ragione primaria del diniego, esposta nella superfluità dell'invocata rinnovazione, stanti gli esiti probatori, già acquisiti. In tal profilo, l'essenziale motivazione, addotta dall'impugnata sentenza, non è censurabile e, di fatto, non è oggetto di censure in questa sede.
Donde l'incongruenza del motivo di ricorso, così analizzato.
5. La ricostruzione, come sopra globalmente operata, dei dati positivi e, correlativamente, dogmatico esegetici che connotano tipicamente il contenuto decisorio della sentenza , che ancorché resa a seguito del dibattimento riconosca al giudicabile la riduzione di pena, prevista dall'art.442.2 del codice per il giudizio abbreviato, non consente di riconoscere. fondatezza nella doglianza dello stesso ricorrente suddetto, con cui si censura, l'opinione del giudice d'appello, circa la validità ed il conseguente riconoscimento di giuridici effetti delle contestazioni d'accusa, mosse al giudicabile, per iniziativa del p.m., nel corso del dibattimento di primo grado. Ha esattamente rilevato in proposito, l'impugnata sentenza ( cnf. pag.6 ) che tutti, gli atti del dibattimento fossero da ritenere pienamente validi, appunto perché conferiva piena legittimità al suo svolgimento la preclusione del giudizio abbreviato, chiesto dai giudicabili, derivata dal dissenso oppostovi dal p.m. Ovviamente, la successiva verifica della non giustificazione di posizione siffatta, se ha potuto consentire l'applicazione agli imputati della suddetta diminuente di rito non può comportare invece che possa concepirsi una qual sorta di conversione dell'iter procedimentale adottato in quelle che, a giudizio di quel giudice, sarebbe potuto adottarsi. Onde, viene meno il supporto logico giuridico dell'argomentazione del ricorrente, tesa a dimostrare sulla base del riconoscimento, da parte del Tribunale, della "illegittimità" (sic) del dissenso del p.m. che "... la imputazione andava ritenuta cristallizzata in sede di udienza preliminare e non era suscettibile di modificazione alcuna".
6. Potendosi a questo punto progredire, nella disamina della residua materia decidendi, dandosi spazio alle doglianze dei giudicabili, diverse da quelle di consistenza processuale, già sopra disattese o comunque non ritenute incisive, sull'assetto decisorio, che connota l'impugnata pronuncia, sembra opportuno ordinarne l'esame correlativamente alla varietà delle posizioni, in cui versano, distintamente, gli impugnanti. In tale ottica ricordando che, di costoro, LI, AO e TO sono stati condannati per il tentativo di estorsione in danno del CI, e gli stessi LI e TO, inoltre nonché ER, per l'altro conato estortivo, in danno del UC merita di essere anzitutto vagliata la posizione di ON che avversa detto esito (cnf. i motivi redatti dai difensori S. G. Carrabba e F. Traclò ascrivendo mancanza di pregio agli argomenti decisori valorizzati nell'impugnata sentenza ed addebitando al giudice di non aver compiutamente assolto alla doverosità motivazionale, che il positivo disposto dell'articolo 192 li rende esigibile. Nel che pur abbinandovici le ulteriori osservazioni, formulate nel ricorso sottoscritto dall'avv. Traclò, che pur riconosce come « la motivazione adottata dal1a Corte appare sostenuta da un certo spessore di logicità ... non è dato individuare alcuna incidenza critica, meritevole di apprezzamento nel giudizio di cassazione, essendo da riconoscere - contrariamente a quanto sostenuto in tale impugnazione - che in nessuna menda o carenza nè concettuale nè di giuridico profilo, è incorso il giudice d'appello, nell'esporre le ragioni del solo convincimento.
7. Analoghe valutazioni possono mutuarsi, a delle censure, volte da NT, contro la condanna per lo stesso crimine di cui si è appena trattato, potendo ovviamente rivestire alcuna reale capacità avversante, nell'ambito del giudizio di legittimità, la negazione, cui si induce il predetto, col suo ricorso, circa la consapevolezza degli incontri dello LI con il CI balzando compiutamente la dimostrazione del contrario dall'iter ricostruttivo e valutativo, emergente dalle pronunce dei giudici del merito.
8. Quanto allo LI, con riferimento al delitto suddetto - la cui integrazione egli non contesta ne è senza fondamento la doglianza, che attiene all'omessa applicazione dell'attenuante, di cui al'art.62 n 6 c.p. Se - infatti - non può aderirsi all'avviso della Corte distrettuale, circa l'inapplicabilità dell'accennata diminuente al delitto tentato de quo, dovendosi - invece statuire da questa Corte principio opposto - in funzione del carattere autonomo del tentativo di reato, e della. conseguente autonomia di considerazione, che deve riservarsi al fatto della produzione, mezzo, verso soggetto passivo del delitto, d'un danno concretamente configurabile, vuoi nel profilo "morale" che in quello materiale, quale effetto geneticamente collegato all'azione, posta in essere dal reo, cui, pertanto, può consentirsi di operarne il risarcimento, allo scopo di rendersi meritevole dell'attenuazione di pena, prevista per tale ipotesi non è invece, in questa sede suscettibile di sindacato la valutazione dell'inadeguatezza del preteso, avvenuto risarcimento, già come fu esposta dal Tribunale il cui pensiero deve ritenersi che abbia voluto convalidare il giudice d'appello quando scrisse (cnf. pagina 17 della sentenza di I grado che "... il versamento dell'irrisoria somma di Lire 1.000.000 / 1.500.000. mai potrebbe rappresentare una seria e completa riparazione dei patimenti morali, del turbamento psichico delle preoccupazioni di un imprenditore, che per mesi si vede bersagliato con reiterate ed allarmanti minacce, che lo pongono nell'angosciosa alternativa dì subire un ingente ricatto o la perdita dei propri beni ed attrezzature di lavoro".
9. Possono, a questo, punto delibarsi le doglianze, mosse dagli stessi suddetti TO e LI, nonché dal ER sul punto dell'affermazione della relativa responsabilità concorsuale nel delitto commesso in danno del UC. Attenendo essenzialmente le accennate censure ai profili ricostruttivi e delibativi , sottesi alle avversate conclusioni dell'impugnata sentenza (cnf. pagg. 15 e segg.) converrà farne sinteticamente rassegna, col dire che gli elementi probatori, ritenuti dalla Corte distrettuale fondanti il convincimento della reità dei detti giudicabili sono stati così individuati:
- aveva testimoniato la parte lesa CO UC che i correi del ER US e IO ER gli avevano detto che la richiesta estortiva proveniva dagli amici del latitante IO ER e che all'impresa criminale aveva anche direttamente partecipato il fratello del detto latitante. Essendo, in effetti, pacifico, tale rapporto di parentela tra quest'ultimo e ER EL, mentre, quanto a LI e TO la loro appartenenza alla suddetta organizzazione criminosa risultava da quanto da essi stessi dichiarato al CI nell'esecuzione in quello stesso periodo del1'analogo tentativo di estorsione, ed essendo quindi tutti codesti imputati " inquadrabili nelle suddette indicazioni provenienti dai fratelli ER ... ne derivava un valido ed inoppugnabile riscontro al chiaro riconoscimento operato dal UC;
- l'esistenza di stretti collegamenti tra LI TO e ER, era stata riferita al dibattimento dal teste maresciallo Franza, che aveva attestato, in particolare, che LI lavorava presso il ristorante "Galliano" dove si trovava alloggiato ER;
l'esistenza di progressi rapporti di compartecipazione ad imprese criminose da parte del ER del TO e del AO balzava dai relativi certificati penali, che riportavano per tutti e tre, le condanne dagli stessi riportate per concorso in un sequestro di persona, commesso il 30.8.1988,e tale emergenza, collegata a quanto avevan detto i ER al UC, produceva un significativo riscontro del riconoscimento compiuto da quest'ultima, verso tutti e tre detti imputati, ancorché non risultasse che ER fosse l'unico fratello del sunnominato NO ER;
- l'accennato riconoscimento nei confronti di tutti i predetti, poteva definirsi "preciso, reiterato e costante. In particolare, TO e LI erano stati riconosciuti, davanti ai C.C., sulle foto scattate in occasione dell'appostamento effettuato nel corso delle indagini sul tentativo di estorsione in danno di CI. Quanto al ER, il UC ne aveva riconosciuto l'effige, come appartenente ad una delle persone recatesi a casa sua la sera del 26.12.1992 a bordo di una vettura "Renault S turbo" di color bianco, allorché gli furono mostrate dai CC quattro fotografie di persone diverse;
- lo stesso UC, nel dibattimento, aveva indicato il ER come una delle persone recatesi a casa sua, nell'occasione appena riferita, ed aveva indicato LI e TO come le due persone recatesi a cercarlo, nel suo cantiere, a bordo d'una auto Fiat "UNO", di color verde metallizzato, e la circostanza che il teste avesse inteso puntualizzare che faceva il riconoscimento in termini di forte verosimiglianza e non già di assoluta certezza, non poteva giustificare alcun dubbio, trattandosi d'una avvertenza dettata "da un semplice scrupolo, suggerito dalla massima di esperienza che sia" difficile fare un riconoscimento al cento per cento epperò, era evidente, secondo l'impugnata sentenza, che la minima possibilità di errore, collegabile ad un riconoscimento dichiarato non al cento per cento presupporrebbe almeno, che potesse sussistere una fortissima somiglianza tra la persona riconosciuta e l'attore del reato, cui il riconoscimento dovrebbe afferire. Ma l'ipotizzazione d'un dato siffatto restava sicuramente esclusa da criteri statistici, posto che gli autori del reato appartenevano di sicuro alla ristretta cerchia dei gregari e dei familiari del suddetto latitante, onde la possibilità dell'errore di riconoscimento, in cui sarebbe incorso il teste era condizionata dal fatto appunto statisticamente non virtuale che, nell'ambito di tale cerchia, vi fossero più individui, dotati di identiche caratteristiche fisiche;
- del tutto irrilevanti risultavano le contestazioni, mosse, dal ER, al riguardo, coi motivi di appello, mentre era inattendibile l'alibi dallo stesso proposto, a cagione della dubbia credibilità dei testi addotti tutti gravitanti, nell'ambiente del suddetto esercizio di ristorazione mentre era palesemente arbitraria la premessa, da cui sarebbe dovuto discendere il credito delle testimonianze in questione peraltro la prova dell'imputato al ..tentativo di estorsione non coincideva con la prova della sua partecipazione alla specifico episodio del 26.15.1992, essendo anche emersa la disponibilità in capo a lui della vettura "Renault", di cui si è sopra accennato, indicata dai criminali, anche in occasione di altri contatti.
10. Contro la costruzione motivante suddetta volgono le censure dei giudicabili, che - pur nella varietà dell'articolazione - non si sottraggono ad una globale valutazione di infondatezza. Nessuno dei proposti argomenti avversanti riesce a dimostrare, nella motivazione, dati rivelatori della violazione delle regole di giudizio risolvano i ricorsi, circa i temi qui in discussione nell'espressione d'un dissenso, sul profilo ricostruttivo e delibativo, correttamente sottesa alle avversate conclusioni di merito. È, quindi, evidente che le critiche in discorso in funzione dello sganciamento da alcuna plausibile relazione ai parametri del giudizio di legittimità, siano perciò idonee ad orientare le verifiche, cui questo è istituzionalmente destinato. Non occorrerà immorare in una diffusa dimostrazione in tal senso quanto alle censure sottomesse da LI e TO. Si limita il prima - in sostanza - ad esprimere un'aspettativa all'assoluzione, dal reato dì che trattasi sostenendola neppure con l'esatta individuazione, ancorché solo propositiva, di precise violazioni procedurali, valsenti a mettere in discussione la correttezza dell'utilizzazione degli elementi di prova, ritenuti esistenti a suo carico, bensì fruendo d'un supporto critico che ruota su rilievi affatto inconsistenti, o addirittura perplessi e non certo abili a potersi contrapporre nella sede del presente giudizio alle ineccepibili proposizioni motivanti del 1'impugnata sentenza. Tale è, con tutta evidenza, il segmento dell'impugnazione ove il ricorrente in relazione al riconoscimento della sua persona, compiuta nel dibattimento di primo grado, della parte lesa lo riduce ad una indicazione, pur adescante, (ma) non soddisfacente, potendosi ipotizzare una erronea ed incolpevole sovrapposizione di immagini ..." ; e medesimamente incongruo è il voler sottolineare riserve, circa il difetto d'una "certezza al cento per cento", notato - nella detta occasione - dal UC, quando il punto già risulta essere stato oggetto di corretta, articolata ed approfondita analisi, nell'impugnata sentenza. E può decisamente rinvenire da queste ultime la labilità della lamentela del giudicabile del resto inammissibile, per la genericità del richiamo a precedenti argomentazioni difensive - secondo cui la Corte d'appello avrebbe omesso di valutare le stesse neppure per esplicitare le proprie censure". Né spunti critici di miglior consistenza offrono le numerose memorie, personalmente redatte dall'imputato, esistenti in atti, soprattutto per l'agevole rilievo, per cui gli argomenti avversanti, ivi - pur con profusione - riversati, ancorché si viene a contestare l'appartenenza dell'imputato alla cerchia degli "amici" del latitante NO ER - con la circostanza, sottolineata dall'impugnata sentenza, che il far parte anche LI dell'organizzazione criminosa in discorso emergeva da quanto anche da lui stesso asserito al CI, nell'esecuzione, in epoca coeva, dell'analogo tentativo di estorsione, patito dal medesimo. Similmente, per l'imputato TO - in relazione al delitto, di cui si sta trattando - trova spazio, nell'atto di ricorso (che si occupa congiuntamente pure della posizione di ER) un'articolazione critica circoscritta all'asserto della non corretta valutazione, da parte del giudice di Appello, dei dati probanti, offerti dalla causa, per via dei termini dubitativi e non di certezza assoluta, espressi dal UC. E se solo con una osservazione siffatta sembra intendersi contestare il tentativo di incidere - per incrinarlo - sull'ineccepibile rigore logico, che, permea la convincente motivazione, in proposito - come visto - fornita dall'impugnata sentenza, altrettanto inconsistenti e labili sono le ulteriori proposizioni avversanti, che si incontrano nell'inconcludente osservazione che le indagini e l'asserito riconoscimento sarebbero stati condizionati "dai comprovati rapporti di frequentazione del TO con lo LI e dall'essere lo stesso TO vicino di casa del ER al Vill. CEP di Messina ...". 11. Ad analoghe conclusioni prestasi la deliberazione dell'impianto avversante dell'altro concorrente appena nominato (e nel cui interesse le ragioni dell'impugnazione risultano esposte sia nell'atto, di cui si è sopra detto, che tratta congiuntamente della posizione del TO, sia nell'atto di ricorso, che lo riguarda in modo esclusivo, sottoscritto dall'avv. G. B. Freni) dacchè tralasciando per l'evidente oziosità d'una ripetuta., delibazione, di riferir di quelle censure, che appaiono di consistenza omologa quelle sottomesse dagli altri correi, già sopra esaminate, e perciò, direttamente suscettibili di identico trattamento delibativo in correlazione alla loro indubitabile inammissibilità, nel giudizio di Cassazione - è dato osservare quanto appresso:
- denuncia l'impugnante una "clamorosa contraddizione" della sentenza, perché essa, dopo avere attribuito decisività al1'affermazione del UC di essere stato informato da US ER (altro correo, non ricorrente) che tra e persone che lo avevano affrontato vi era proprio il fratello di NO ER, aveva dovuto riconoscere che, in effetti, non risultava se il detto giudicabile fosse l'unico germano di quest'ultimo. Ma la denuncia come sembra ovvio considerare - non ha alcuna consistenza, non riscontrandosi, n i due visti asserti, alcuna aporia, dal momento che della dimostrazione della reciproca compatibilità la sentenza impugnata si è esaustivamente carico, così rendendosi del tutto convincente il pensiero di quel giudice, nel senso che i fattori indizianti, che gravavano sul giudicabile, lasciavano senza sostanziale significazione il mancato accertamento suddetto;
- prosegue l'impugnazione che ne occupa, col rilievo che1'accennato riferimento del UC integrasse una testimonianza indiretta, inutilizzabile, ai sensi dell'articolo 195, comma I e III, avendo omesso la Corte d'appello di disporre d'ufficio, la rinnovazione del dibattimento, per chiamare a deporre come prescritto dal 2 comma della stessa norma - i coimputati ER US e ER IO, che - secondo le dichiarazioni del UC - sarebbero stati i referenti ed avrebbero così coinvolto EL ER. La posizione critica si rivela - e per più versi - indubitabilmente insostenibile. A parte, infatti, l'osservazione che l'inutilizzabilità della testimonianza è sancita dall'art. 195.3 solo per il caso di inosservanza della disposizione del I comma e non pure per l'ipotesi che il giudice non si avvalga del potere d'ufficio, conferitogli dal comma II, è chiara la non pertinenza al caso del richiamo normativo, di che trattasi, dacché - come è stato già lucidamente rilevato dalla giurisprudenza di legittimità (cnf. La sentenza di cui alla mass. Riv.: 185153) - la formulazione letterale e lo spirito del nuovo articolo 195 sono strumentali a consentire un controllo di conoscenza d'una esposizione di fatti non verificatisi sotto gli occhi del dichiarante. Il referente d'una normazione in tal senso è dunque - chiaramente - soltanto il caso il cui un teste riferisca al giudice di fatti, appresi esclusivamente per essergli stati gli stessi narrati da altre persone. Quel che rileva - invece - nella situazione, su cui si controverte, è che la parte offesa constatò personalmente e direttamente che alcuni degli estortori, nello svolgimento della rispettiva azione criminosa, attribuivano le richieste estortive agli "amici del latitante NO ER" talché il dato riferito dal teste proveniva immediatamente dalla sua personale cognizione e non abbisognava quindi, d'alcun controllo di conoscenza esogena, tramite le dichiarazioni di coloro che vi avevano dato vita, "sotto gli occhi" della stessa vittima della loro condotta criminosa. Della quale, in guisa, poté, individuarsi sul piano della concreta realizzazione una connotazione effettuale di spiccata modalità minatoria accertata correttamente la quale, il giudice di appello non poteva non desumerne valido indizio, pur con altri confluente, per ritenere il coinvolgimento anche del giudicabile, di cui trattasi, nell'impresa criminosa. Ed esattamente collocabili, già di per se, nel novero delle censure inammissibili, di cui sopra si è fatto cenno, rivelansi - pure i rilievi del ER inerenti al proposto alibi, in relazione al quale è, evidentemente, inaccettabile l'assertorietà del costrutto avversante, attestantesi sulle proposizioni che detto alibi avrebbe avuto una "corposa consistenza" mentre le "prive di pregio logica e fattuale" sarebbero le considerazioni, con cui fu confutato dai giudici del merito.
12. È dei pari palese l'eguale incongruenza critica dell'impugnazione, che ne occupa, sui temi, trattati nel III motivo del ricorso depositato il 25.5.1994: generica ne è la prima proposizione, che si riferisce ad una "ritenuta aggravante", rinviandosi, per, l'indicazione delle ragioni valsenti ad escluderla, alla pagina 8 dei motivi di appello, ove però il referente del rinvio può solo individuarsi nella proposizione che è necessario richiedere .... la esclusione delle azzardate aggravanti, compresa la recidiva, riconducibile a remote sentenze...". Nè occorre diffondersi sull'inammissibilità delle ulteriori censure, vertenti sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e, globalmente, sul trattamento sanzionatorio, essendone palese l'incidenza su valutazioni di merito, compiutamente e correttamente motivate e, perciò, insindacabili, nel presente giudizio. 13. Le stesse osservazioni possono ribadirsi quanto alle doglianze, di analoghi contenuti e similmente costruite dagli altri ricorrenti, LI, AO e TO. Si dolgono costoro per l'omessa concessione delle stesse accennate attenuanti, nonché dell'asserito rigore, cui sarebbe stato improntato il dosaggio delle pene, loro inflitte. Epperò, su ambedue i punti suddetti, ha esplicitato con correttezza giuridica e concettuale - le pertinenti valutazioni d'appello, aderendo - sul primo - alle notazioni della pronuncia di primo grado ed intervenendo - circa il secondo punto con incidenza correttiva, favorevolmente ispirata dal criterio dell'adeguamento della sanzione dell'entità dei fatti ed alla parte avuta da ciascun imputato, nel relativo avveramento;
onde è manifesto come non possa consentirsi ai giudicabili di assoggettare ad ulteriore critica, nel giudizio di legittimità, il sostenuto "rigore" dei correlativi esiti sanzionatori, quando l'inerente procedimento di produzione non è attaccabile, alla stregua dei contenuti dei parametri di controllo, nell'attuale giudizio vigenti.
14. Ne segue che tutti i ricorsi non possono sottrarsi al rigetto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione - Sezioni Unite - rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese del procedimento. Roma, 21 Aprile 1995.