Cass. pen., SS.UU., sentenza 21/04/1995, n. 7227
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Sentenza 21 aprile 1995

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Non è configurabile alcuna preclusione, a carico dell'imputato che abbia fruito della riduzione di pena ex art. 442 cod. proc. pen., nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 81 del 15 febbraio 1991, a chiedere la rinnovazione del dibattimento al giudice d'appello ed è illegittima l'eventuale subordinazione di una richiesta in tal senso alla contestuale rinuncia ai benefici del rito abbreviato.

Qualora il pubblico ministero abbia negato il consenso alla definizione del processo con rito abbreviato, nel giudizio ordinario seguitone non possono essere utilizzati a fini probatori gli atti del fascicolo del P.M., a nulla rilevando che, all'esito del giudizio stesso, il dissenso di quest'ultimo sia stato ritenuto ingiustificato, giacché il riconoscimento, quantunque postumo, dell'accoglibilità della richiesta non può essere assimilato alla prestazione di un consenso che non c'è stato e non vale a cancellare il fatto che il processo si è svolto con il rito ordinario.

Qualora l'imputato al quale in primo grado sia stata concessa, all'esito di giudizio ordinario, la diminuente di cui all'art. 442 cod. proc. pen., per avere il giudice ritenuto ingiustificato il mancato consenso del pubblico ministero alla celebrazione del processo con rito abbreviato, venga citato per l'udienza pubblica in secondo grado, la nullità da cui è inficiato il giudizio d'appello che si sia svolto, nonostante ciò, in camera di consiglio, è quella prevista dall'art. 471 cod. proc. pen., che non può essere ricondotta alle nullità di cui all'art. 178 lett. c), stesso codice, bensì a quelle di cui al successivo art. 181, comma primo, con la conseguenza che essa rimane sanata, se non tempestivamente dedotta.

Qualora il pubblico ministero non abbia acconsentito alla celebrazione del processo con il rito abbreviato ed il giudice abbia ritenuto ingiustificato il suo dissenso applicando, all'esito del dibattimento, la riduzione di pena prevista dall'art. 442 cod. proc. pen., il giudizio di appello deve svolgersi nelle forme ordinarie e non con la procedura camerale di cui all'art. 599 stesso codice.

Una volta che il processo sia stato celebrato con il rito ordinario, per essersi il pubblico ministero opposto alla richiesta dell'imputato di giudizio abbreviato, la circostanza che, all'esito del dibattimento, il diniego di consenso al rito speciale venga riconosciuto ingiustificato, se rende doverosa l'applicazione all'imputato della diminuente ex art. 442 cod. proc. pen., non toglie validità alle contestazioni d'accusa, in quanto non può comportare una sorta di conversione dell'iter procedimentale adottato in quello che si sarebbe dovuto, ad una visione retrospettiva, adottare, e non consente, quindi, di ritenere l'imputazione come cristallizzatasi all'udienza preliminare e insuscettibile di modificazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., SS.UU., sentenza 21/04/1995, n. 7227
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7227
    Data del deposito : 21 aprile 1995

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