Sentenza 10 febbraio 1999
Massime • 1
In tema di patteggiamento, la sentenza con la quale il giudice -in primo grado o in appello-, ritenuto ingiustificato il dissenso del P.M., applica all'imputato la pena da lui richiesta presenta identità di caratteristiche con quella ex art. 444 e 448, prima parte, cod. proc. pen. e ciò con riguardo non solo alla formula del dispositivo ed alle limitazioni decisionali, di cui all'art. 444 cit., ma anche alle limitazioni delle impugnazioni dipendenti dalla rinuncia alla prova ed alla presunzione di non colpevolezza , insite implicitamente nelle richieste dell'imputato. Di eventuali carenze nella istruzione probatoria o difetti di motivazione in ordine alle valutazioni dei presupposti della responsabilità potrà, conseguentemente, dolersi la pubblica accusa ma non l'imputato, che in cambio delle rinunce su ricordate ottiene una ulteriore riduzione di pena. (In senso contrario v. la sentenza n. 697 del 2 marzo 1999, imp. Ganz, RV. n. 213483).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/02/1999, n. 4551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4551 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza Pubblica
Dott. Giuseppe Viola Presidente del 10.2.1999
1. Dott. Gianfranco Tatozzi Consigliere SENTENZA
2. " Ennio Marzone " N. 441
3. " BE De Grazia " REGISTRO GENERALE
4. " Francesco LA " N. 37026/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da NA AR n. a Bologna
avverso la sentenza in data 21.5.1998 della Corte d'Appello di Bologna Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Tatozzi
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Iannelli che ha concluso per il rigetto e la inammissibilità del ricorso Udito il difensore della ricorrente avv. D'Aponte.
Svolgimento del processo
Con sentenza del Pretore di Bologna in data 13.6.1996 NA AR, in qualità di medico di turno nel reparto di ostetricia dell'Ospedale Maggiore nella quale era ricoverata UB NA Maria, veniva dichiarata colpevole del delitto di omicidio colposo del piccolo Taurisano Giovanni, nato dalla predetta, per aver omesso di procedere a parte cesareo nonostante che la partoriente avesse ormai superato il limite fisiologico della durata della gravidanza ed i tracciati cardiografici rivelassero un evidente stato di sofferenza fetale.
Il Pretore condannava la NA alla pena di mesi otto di reclusione ritenendo giustificato il dissenso del PM alla applicazione della pena di mesi tre di reclusione ritualmente richiesta dalla imputata ex art. 444 cpp. Proposto appello dalla prevenuta, la Corte di appello di Bologna con sentenza in data 21.5.1998, disattese le censure proposte dall'appellante sul punto dell'apprezzamento della colpa ed in accoglimento di quelle relative al capo con cui era stato dal giudice ritenuto giustificato il dissenso del PM alla richiesta di applicazione di pena ex art. 444 e segg. cpp, riteneva ingiustificato tale dissenso ed ai sensi dell'art. 448 seconda parte del 1^ c., cpp richiedeva la pena determinandola, così come richiesto, in mesi tre di reclusione sostituita con L.
2.250.000 di multa ex art. 53 L.689/81. Avverso la sentenza della Corte di appello propone ricorso per Cassazione la NA, proponendo, con il primo motivo di annullamento, la violazione del diritto alla prova di cui all'art. 190 cpp, essendo stata esclusa in primo grado l'esame di alcuni testi ed il confronto con il perito ostetrico ed in secondo grado la rinnovazione parziale del dibattimento nonostante che fosse stata modificata la imputazione ex art. 517 cpp. Con il secondo motivo di annullamento la NA deduce la contraddittorietà della motivazione ed il travisamento degli elementi di causa sul punto della colpa.
Motivi della decisione
I giudici di appello, riformando la sentenza di primo grado, hanno determinato la pena accogliendo la richiesta ex art. 444 cpp a suo tempo tempestivamente proposta dalla imputata ritenendo, ex art. 448, 1^ c., seconda parte cpp, ingiustificato il dissenso del PM, l'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cpp la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche e congrua la pena finale proposta.
In tema di patteggiamento l'art. 448 accomuna, senza introdurre alcuna riserva, il regime delle sentenza di applicazione di pena su richiesta pronunciate in esito al dibattimento a quella di tutte le altre sentenze di patteggiamento (Cass. VI, n. 190 del 13.1.1994, Cass. II, n. 1166 del 12.4.1994). Conseguentemente la sentenza con la quale il giudice - in primo grado o in appello - ritenuto ingiustificato il dissenso del PM applica all'imputato da lei richiesta, presenta identità di caratteristiche con quella ex art. 444 e 448, 1^ parte (Cass.
7.7.1994 Pecchia, ???
pen. 95, III, 53) e ciò non solo con riguardo alla formula del dispositivo e alle limitazioni decisionali di cui all'art. 444 ma anche alle limitazioni delle impugnazioni dipendenti dalla rinuncia alla prova ed alla presunzione di non colpevolezza unita implicitamente alla richiesta dell'imputato.
Come per le sentenze di applicazione di pena su concorde richiesta delle parti è inammissibile il ricorso con i quali si deducono violazioni del diritto alla prova o difetti di motivazione diversi rispetto a quelli relativi al proscioglimento ex art. 129 cpp, è inammissibile analogamente il ricorso avverso le sentenze che applichino la pena sul dissenso del PM le quali si distinguano dalle altre solo per il momento della pronuncia non immediata ma all'esito della piena cognizione dibattimentale volta ad accertare se il dissenso fosse o meno giustificato.
Di eventuali carenze riguardo alla istruzione probatoria o difetti di motivazione in ordine alla valutazione dei presupposti delle responsabilità potrà dolersi la pubblica accusa ma non l'imputato che in cambio delle rinunce su ricordate ottiene una ulteriore riduzione della pena.
Nella specie pertanto i motivi di ricorso proposti dalla NA rendono quest'ultimo inammissibile in quanto in contrasto con le limitazioni derivanti dal giudizio richiesto ex art. 444 e delibato ai sensi dell'art. 448, c. 1, seconda parte, cpp.
Tuttavia nella specie il dispositivo adottato dalla Corte come formula terminativa del giudizio deve essere rettificato nel senso che laddove è scritto "riduce... la pena inflitta all'appellante" debba invece intendersi "applica la pena di mesi tre di reclusione".
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché della somma di L.
1.000.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Dispone che il dispositivo della sentenza impugnata venga corretto laddove è scritto "... riduce la pena a mesi tre di reclusione la pena inflitta" deve invece intendersi "applica la pena di mesi tre di reclusione.
Ordina che della presente correzione venga fatta annotazione sull'originale della sentenza impugnata.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 1999