Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/11/2025, n. 36960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36960 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
36960-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da EMANUELE DI SALVO
CI NA AN LA
ZO LL
IA NO
- Presidente-
Sent. n. sez. 903/2025
- Relatore -
UP - 09/10/2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
R.G.N. 14196/2025
sui ricorsi proposti da:
D'AT CO nato a [...] il [...] ER NI nato a [...] il [...] IN EN nato a [...] || 01/07/1948 CA PP nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 13/09/2024 della Corte d'appello di Milano Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Lucia Vignale;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Ferdinando Lignola, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.
Uditi i difensori presenti:
Avvocato Lucietta Gai del foro di TO, in sostituzione dell'avv. Paolo Chicco del foro di TO, difensore di D'MA RC e CA IU, il quale si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.
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RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13 settembre 2024, la Corte di appello di Milano, giudicando sull'appello proposto da IU CA (classe 1972), RC D'MA, AN ER e NI UR (oltre che da IU CA classe 1959, AL OR e GU SI, imputati non ricorrenti), ha riformato in parte la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano il 17 febbraio 2021.
2. Per miglior comprensione, si deve premettere che, all'esito del giudizio di appello, IU CA (classe 1972), RC D'MA, AN ER e NI UR sono stati ritenuti responsabili dei reati di seguito indicati. IU CA (classe '72) e RC D'MA - Capo 6), violazione degli artt. 81, 110 cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309/90 (in concorso tra loro, con IU CA cl. '59, GU SI, AL OR e con RD UR, giudicato separatamente): per aver acquistato da RD UR una partita di cocaina che AL OR consegnò a D'MA e ai due cugini CA, i quali la affidarono poi a SI per il trasporto a TO, ove la sostanza fu occultata nei pressi di IN (fatto del 25 novembre 2011).
IU CA (classe '72)
- Capo 5), violazione degli artt. 81, 110 cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per aver acquistato una partita di cocaina della quale IU CA (cl. '59), NI EO e NG RI NO avevano testato la qualità (prelevandone un campione) e concordato col fornitore il prezzo (fatto del 12 novembre 2011). La Corte di appello ha assolto da questa imputazione, per non aver commesso il fatto, RC D'MA e GU SI sottolineando che costoro non avevano preso parte alla trattativa funzionale all'acquisto e, pur avendo accettato l'incarico di recarsi a Milano (il primo, per consegnare la somma pattuita, il secondo per prelevare la sostanza), in concreto non lo avevano fatto e, a causa della temporanea indisponibilità del fornitore, il viaggio non era avvenuto. - Capo 7), violazione degli artt. 81, 110 cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309/90 (in concorso con IU CA cl.'59 e con NG RI NO e AL OR, giudicati separatamente): per aver acquistato da OR e NO (con l'intermediazione di IU CA cl.'59), una partita di cocaina al prezzo concordato di € 45 al grammo che fu trasportata a TO, e occultata nei pressi di IN (fatto del 30 gennaio 2012).
AN ER
- Capo 8), violazione degli artt. 81, 110 cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309/90 (in concorso con AL OR ed anche con RD UR, IM Di MI e IA De AR, giudicati separatamente): per avere, insieme a OR (che custodiva lo stupefacente), coadiuvato UR nel prelevare una partita di cocaina (192,5 grammi netti) che, grazie all'intermediazione di Di MI, UR aveva ceduto a De AR, al quale la sostanza fu sequestrata (in Sesto San AN il 14 dicembre 2011).
NI UR
- Capo 2), violazione degli artt. 81, 110 cod. pen., 73, comma 1 d.P.R. n. 309/90: per avere in più occasioni, con la collaborazione di AD IT (giudicato separatamente), spendendo una somma complessiva non inferiore a 50.000 euro, acquistato cocaina da RO BR, AS MI FE, MA FR LI (tutti separatamente giudicati) e per averla poi venduta al dettaglio, per lo più ricevendo i clienti nella propria abitazione a IA (fatti del 17, 22 e 28 luglio 2011).
3. Contro la sentenza della Corte di appello, hanno proposto ricorso, nell'interesse dei propri assistiti, i difensori di fiducia di IU CA (classe 1972), RC D'MA, AN ER e NI UR.
4. Il ricorso proposto nell'interesse di IU CA classe 1972 consta di più motivi, articolati in punti, che di seguito si riportano, nei limiti strettamente necessari alla decisione, come previsto dall'art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. 4.1. Col primo, secondo e terzo motivo, la difesa deduce vizi di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, quanto all'affermazione della penale responsabilità per i reati di cui ai capi 5) e 6). La difesa osserva (pag. 3 dell'atto di ricorso) che la responsabilità del ricorrente è stata ritenuta sussistente sulla base di una lettura parziale del contenuto delle conversazioni intercettate delle quali, partendo dal progressivo 34*, sono state fornite nell'atto di appello «letture perfettamente alternative e coerenti», ignorate dalla Corte territoriale, secondo la quale tall letture alternative non sarebbero state proposte. Tanto premesso, la difesa rileva, sotto il profilo metodologico, che non è onere dell'imputato fornire letture alternative di conversazioni delle quali sia contestata l'attitudine dimostrativa e la Corte di appello avrebbe dovuto spiegare perché le conversazioni intercettate siano state valutate idonee a provare la responsabilità dell'imputato e per quali ragioni il loro significato fosse inequivoco nel senso
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indicato. Sul punto, invece, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente perché rinvia per relationem alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado e censurate nell'atto di appello. In tesi difensiva, a ciò deve aggiungersi che l'interpretazione del contenuto delle intercettazioni fornita dai giudici di merito non trova conferma in altri elementi indiziari atteso che, in mesi di indagini, IU CA cl.'72 non è mai stato oggetto di servizi di osservazione e pedinamento e mai è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Con specifico riferimento all'imputazione di cui al capo 6) la difesa osserva (pag. 5 dell'atto di ricorso) che la Corte di appello ha attribuito rilievo indiziario alla «individuazione GPS delle celle di aggancio telefonico» che è, invece, <priva di significato probatorio univoco in una città ad elevata densità abitativa, quale è Milano, e in presenza di «celle geograficamente ampie».
4.2. Col quarto, quinto e sesto motivo, la difesa deduce vizi di motivazione quanto all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo 7) e violazione di legge per non essere stato diversamente qualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. Secondo la difesa, anche le conversazioni ritenute rilevanti ai fini dell'affermazione della responsabilità per il reato di cui al capo 7) hanno contenuto ambiguo e, anche in questo caso, la sentenza impugnata non ha dato compiuta risposta ai motivi di gravame, non avendo spiegato per quali ragioni queste conversazioni dovrebbero essere riferite, al di là di ogni ragionevole dubbio, a un traffico di stupefacenti. Per quanto riguarda il capo 7), il ricorrente si duole, in particolare, che la sentenza impugnata non abbia valutato i rilievi riguardanti la lettura delle conversazioni che erano stati formulati nell'atto di appello e si sia limitata a sottolineare che si trattava di rilievi analoghi a quelli formulati nell'appello proposto nell'interesse di IU CA cl. '59, rinviando quindi alle argomentazioni sviluppate con riferimento ad essi. In tesi difensiva, l'utilizzo di questa tecnica espositiva avrebbe determinato una carenza assoluta di motivazione con specifico riferimento alla posizione dell'odierno ricorrente che, nella sostanza, non è stata esaminata. Per quanto riguarda la qualificazione giuridica del fatto, la difesa osserva che la condanna per il reato di cui al capo 7) è fondata su intercettazioni telefoniche dalle quali non emerge la quantità della sostanza acquistata. In tesi difensiva, la motivazione con la quale è stata esclusa l'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/70 è illogica - perché parla di una quantità non modica di sostanza e di una attività organizzata funzionale all'acquisto (circostanze delle quali non vi sarebbe prova in atti) - ed è, soprattutto, contraddittoria perché, in una situazione identica con riferimento al capo 3) n. 3) e n.4) contestato a IU CA
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cl.'59) la stessa Corte di appello ha ritenuto di dover procedere alla diversa qualificazione e, di conseguenza, ha dichiarato l'improcedibilità del reato, ormai estinto per prescrizione.
4.3. Col settimo e ottavo motivo la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione per essere stata ritenuta sussistente, in relazione ai capi 5), 6) e 7), la circostanza aggravante del numero delle persone prevista dall'art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309/90. La difesa sostiene che tale aggravante avrebbe potuto essere ritenuta se almeno tre persone avessero concorso nella medesima condotta tipica. Osserva che l'acquisto e la cessione sono reati a concorso necessario, sicché nel numero di concorrenti (pari o superiore a tre) che rende applicabile l'aggravante non devono essere computati i concorrenti necessari. In tesi difensiva, le condotte contestate ai concorrenti, se diverse da quelle contestate a CA cl.'72, non potrebbero essere valutate per ritenere aggravato il reato ascritto al ricorrente. Si sottolinea in tal senso che il ricorrente è indicato sia nel capo 5) che nel capi 6) e 7) come unico acquirente della sostanza, essendo stati attribuiti agli altri imputati compiti diversi, ciascuno dei quali autonomamente riconducibile a una delle condotte tipiche alternativamente descritte dall'art. 73 d.P.R. n. 309/90.
5. Anche il ricorso proposto nell'interesse di RC D'MA consta di più motivi, articolati in punti.
5.1. Col primo e secondo motivo, la difesa deduce vizi di motivazione quanto all'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui al capo 6). Sostiene, con argomentazioni non dissimili da quelle sviluppate nell'interesse di IU CA cl. 72, che la responsabilità del ricorrente è stata ritenuta sussistente sulla base di una lettura parziale del contenuto delle conversazioni intercettate. Sviluppando queste argomentazioni con specifico riferimento alla posizione di D'MA, la difesa osserva che, secondo i giudici di merito, egli avrebbe concorso nel reato di cui al capo 6) perché presente all'incontro del 25 novembre 2011, nel quale avvenne la consegna della sostanza stupefacente. In tesi difensiva, tale presenza sarebbe stata illogicamente dedotta solo dal fatto che quel giorno, alle 12:43, il cellulare intestato a D'MA, attivò la cella telefonica di Milano, Via Privata Rinuccini (dove, secondo i giudici di merito, la sostanza era custodita), circostanza da se sola insufficiente a dimostrare che, come sostenuto nella sentenza impugnata, D'MA fosse in auto con CA cl.'59. Il ricorrente sottolinea che, se un cellulare aggancia una cella telefonica, ciò non significa che si trovi necessariamente a breve distanza dalla stessa, in ragione dell'ampiezza del territorio che una cella telefonica può agganciare e del fatto che la cella di riferimento può variare a causa dell'intensità del traffico telefonico.
Anche nel ricorso proposto nell'interesse di RC D'MA la difesa osserva che non è onere dell'imputato fornire letture alternative di conversazioni delle quali sia contestata l'attitudine dimostrativa e si duole che la Corte di appello non abbia spiegato perché le conversazioni intercettate siano state valutate idonee a provare la responsabilità dell'imputato e per quali ragioni il loro significato fosse inequivoco nel senso indicato. In tesi difensiva, a ciò deve aggiungersi che l'interpretazione del contenuto delle intercettazioni fornita dai giudici di merito non trova conferma in altri elementi indiziari atteso che, in mesi di indagini, D'MA non è mai stato oggetto di servizi di osservazione e pedinamento e mai è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti.
5.2. Col terzo, quarto e quinto motivo, la difesa deduce vizi di motivazione e violazione di legge per non essere stato diversamente qualificato il fatto ascritto a D'MA come violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. La difesa osserva che la condanna per il reato di cui al capo 6) è fondata esclusivamente su intercettazioni telefoniche dalle quali non emerge la quantità della sostanza acquistata e la motivazione con la quale è stata esclusa l'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/70, è illogica (perché parla di una quantità non modica di sostanza e di una attività organizzata funzionale all'acquisto delle quali non vi sarebbe traccia in atti); ed è, soprattutto, contraddittoria, atteso che in una situazione identica - con riferimento al capo 3) n. 3) e n.4) (contestato a IU CA cl. '59) - la stessa Corte di appello ha ritenuto di dover procedere alla diversa qualificazione.
5.3. Col sesto e settimo motivo la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione per essere stata ritenuta sussistente la circostanza aggravante del numero delle persone prevista dall'art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309/90. La difesa osserva che D'MA è stato ritenuto responsabile del reato di cui al capo 6) per aver accompagnato a Milano IU CA classe '72. Rileva che, in tesi accusatoria, questi sarebbe stato l'unico acquirente della sostanza, sicché, anche a voler ammettere che la condotta di D'MA possa rilevare a titolo di concorso nel reato, egli avrebbe concorso soltanto con IU CA cl. '72 e non con altri imputati, cui sono ascritte condotte diverse dall'acquisto, tipizzate dall'art. 73 d.P.R. n. 309/90 e dunque autonomamente rilevanti senza necessità di fare riferimento all'art. 110 cod. pen. Sviluppando questa argomentazione, la difesa osserva che l'ipotizzato contributo di D'MA alla condotta tipica di CA cl. 72, non ne ha certo determinato una maggiore pericolosità.
5.4. Con l'ottavo e nono motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione per non essere stata riconosciuta a D'MA l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. Sostiene che, sul punto, la Corte di appello non avrebbe fornito motivazione alcuna.
6. Con un motivo di ricorso unico, articolato in più punti, il difensore di AN ER deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla affermazione della penale responsabilità per il reato di cui al capo 8). In tesi difensiva, al fine di rispondere alle argomentazioni sviluppate nell'atto di gravame, la Corte di appello avrebbe travisato le emergenze probatorie. La difesa rileva che, secondo la sentenza impugnata (pag. 21), nella serata del 14 dicembre 2011, ER ebbe accesso all'appartamento sito a Milano, via Rinuccini n. 3, nel quale AL OR deteneva, per conto di RD UR, lo stupefacente che fu ceduto a De AR con l'intermediazione di Di MI. Così argomentando. - osserva la difesa - la sentenza impugnata ha introdotto nel processo un dato inesistente, non essendo emerso dalle deposizioni degli operanti di PG (come riportate nella sentenza di primo grado alle pagine 70 e ss.) che ER sia mai entrato in quell'appartamento. Si tratta, secondo la difesa, di un travisamento decisivo. La sentenza impugnata, infatti, afferma che ER entrò nell'immobile ove lo stupefacente era custodito e ne desume che egli contribui al trasferimento della sostanza nel luogo concordato per la cessione. Secondo la difesa, le emergenze istruttorie non provano affatto che ER sia entrato nell'appartamento di Via Rinuccini, ma soltanto che, nella serata del 14 dicembre 2011, il telefono in uso a ER agganciò le celle che servono quella zona. Questo dato si sostiene - non è univoco in chiave accusatoria perché ogni cella telefonica copre una vasta area e le indicazioni fornite dal segnale captato non consentono l'esatta localizzazione dell'apparecchio telefonico e del suo utilizzatore. Un ulteriore travisamento della prova sarebbe ravvisabile nell'aver individuato nell'immobile sito in via Rinuccini n. 3 il luogo di «stoccaggio della sostanza stupefacente sulla scorta del solo rinvenimento e sequestro (in occasione di una perquisizione eseguita nei confronti di OR il 24 gennaio 2012) di <lidocaina: si tratta, infatti, di un farmaco anestetico di libera vendita e non di «sostanza da taglio», come sostenuto in sentenza. In tesi difensiva, sarebbe frutto di travisamento della prova anche l'affermazione, contenuta a pag. 19 della sentenza impugnata, secondo la quale UR e ER incontrarono Di MI e Di AR al Bar "Cinquantamila" di Sesto San AN, e in quel bar avvenne la consegna. Come la stessa Corte di appello riferisce, infatti, la consegna non avvenne all'interno del locale, sicché per sostenere che ER ne fosse consapevole è necessario aver prova che egli avesse contribuito a portare la sostanza nel bar. Il ricorrente contesta anche il significato che i giudici di merito hanno attribuito al messaggio col quale, alle 18:44 del 14 dicembre 2011, UR chiese a ER
di portare la ragazza al parcheggio». La tesi secondo la quale «la ragazza» era sostanza stupefacente sarebbe smentita, infatti, dalla constatazione che alle 18:47, non avendo avuto risposta, UR contattò al telefono ER e questi gli disse: «si,si, si adesso vado con NA che non ho la macchina, sto aspettando mio cugino che stanno arrivando». La ragazza, di cui parlava UR sarebbe dunque proprio NA, un'amica del ricorrente. La difesa si duole che questo argomento, sviluppato nei motivi di appello, non abbia avuto risposta nella sentenza impugnata. In sintesi, secondo la difesa, i giudici di secondo grado non hanno risposto alle critiche contenute nell'atto di appello, hanno travisato le emergenze probatorie e hanno trascurato un dato probatorio idoneo a supportare una lettura alternativa delle comunicazioni intercorse tra ER e UR. La penale responsabilità dell'imputato sarebbe stata affermata, dunque, pur non essendovi prova certa che ER sia stato consapevole della cessione di cocaina avvenuta il 14 novembre 2011 e ciò sarebbe tanto più evidente se si considera che egli non ebbe alcun contatto con Di MI o con Di AR. Sotto diverso profilo, la difesa osserva che, quand'anche consapevole della cessione, ER non fece altro che recarsi ad un appuntamento in un bar e, con la sua presenza, non forni alcun contributo all'attività illecita. Nel suo comportamento, dunque, non sarebbe ravvisabile un concorso nel reato, ma al più, una connivenza non punibile.
7. Il ricorso proposto nell'interesse di NI UR consta di due motivi.
7.1. Col primo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Sostiene che la sentenza impugnata non avrebbe risposto ai motivi di gravame con i quali si contestava la lettura compiuta dai giudici di primo grado delle conversazioni intercettate. In particolare, non avrebbe spiegato perché, conversazioni nelle quali si parlava di prendere un caffè, si rideva e si scherzava, fossero state considerate eloquenti nell'indicare l'utilizzo di un linguaggio teso a dissimulare l'oggetto reale del dialogo». Inoltre, la circostanza che lo stupefacente fosse recapitato a IA, nell'abitazione di UR, sarebbe documentata solo dal fatto che i cellulari di UR, BR e FE hanno agganciato celle installate nel territorio di quel comune: un dato insufficiente a provare che i tre fossero presenti nell'abitazione di UR. In tesi difensiva, il rinvenimento di sostanza stupefacente nell'abitazione di UR non è sufficiente da solo a provare che egli svolgesse attività di spaccio perché nella abitazione non è stato trovato denaro e la quantità di sostanza rinvenuta è compatibile con una scorta per uso personale. Deporrebbero in tal
senso l'età avanzata dell'imputato e la constatazione che egli è tossicodipendente da lunga data. La difesa si duole che la sentenza impugnata non abbia fornito adeguata risposta a questi motivi di gravame e abbia sostenuto che, nell'atto di appello, UR aveva solo genericamente lamentato la carenza degli elementi di prova acquisiti.
7.2. Col secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione per quanto riguarda la qualificazione giuridica del fatto, che i giudici di merito non hanno ritenuto riconducibile nell'ambito operativo dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. Si duole che, nell'escludere la lieve entità dei fatti ascritti a UR, la sentenza impugnata abbia fatto riferimento alla caratura criminale di BR. Sostiene che questo dato non riguarda la persona del ricorrente e non può incidere sulla gravità del fatto a lui ascritto. Secondo la difesa, la Corte di appello si sarebbe limitata ad argomentare apoditticamente con riguardo alla levatura criminale di terzi, genericamente richiamando, con formula di stile, parametri normativi e avrebbe omesso di tenere conto dell'età anagrafica di UR, delle sue condizioni personali e della quantità di sostanza sequestrata, dalla quale non potrebbe desumersi una attività di spaccio di elevata offensività.
8. All'odierna udienza, le parti presenti hanno concluso come indicato in epigrafe. Pur essendo stati regolarmente citati, i difensori di AN ER e NI UR (che non avevano avanzato richiesta di trattazione orale) non sono comparsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Tenuto conto del tenore dei motivi proposti è opportuno ricordare in premessa che, ai fini del controllo ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (per tutte, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, [...]). Si deve rammentare, inoltre, che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato, per espressa volontà del
ستار
legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza la possibilità di verificare il significato probatorio delle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, [...]). I limiti del sindacato della Corte non sono mutati neppure a seguito della nuova formulazione della lett. e) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., intervenuta a seguito della legge 20 febbraio 2006, n. 46. Anche dopo questa riforma, il sindacato del giudice di legittimità sul provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia sia "effettiva" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. Alla Corte di cassazione, infatti, non è tuttora consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi e più convincenti rispetto a quelli fatti propri dal giudice del merito. Così come non è affatto consentito che, attraverso il richiamo agli "atti del processo", possa esservi spazio per una rivalutazione dell'apprezzamento del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice del merito. In altri termini, al giudice di legittimità resta preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa (tra tante, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, [...]). Corollario di tale pacifico approccio è il principio, ribadito anche dal massimo Consesso di questa Corte di legittimità e di rilievo nel procedimento in esame, in cui le prove sono costituite in larga parte da captazioni di conversazioni - secondo il quale, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, [...]).
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نعم
2. Fatta questa premessa, si deve osservare che i giudici di merito sono giunti alla affermazione della penale responsabilità di IU CA cl.'72 per i reati di cui ai capi 5) e 7) e a quella di IU CA cl. '72 e RC D'MA per il reato di cui al capo 6) sulla base del contenuto di dialoghi captati grazie ad intercettazioni telefoniche e ambientali, di servizi di osservazione, pedinamento e controllo organizzati dalla PG, delle risultanze dei tabulati telefonici, della localizzazione delle utenze cellulari e dell'autovettura in uso a PP CA cl. '59, nella quale sono state attivate intercettazioni ambientali. IU CA cl.72 lamenta vizi di motivazione quanto all'affermazione della penale responsabilità per questi reati [il primo, il secondo e il terzo motivo si riferiscono ai capi 5) e 6); il quarto, quinto e sesto motivo al capo 7)]. RC D'MAx lamenta, col primo e secondo motivo, vizi di motivazione quanto all'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui al capo 6). Nella sentenza impugnata gli elementi di prova raccolti a carico di questi imputati sono talvolta esposti facendo riferimento a quanto illustrato nell'esaminare la posizione di IU CA cl. '59, ritenuto responsabile di aver concorso nella commissione dei reati indicati. Entrambi i ricorrenti si dolgono dell'uso di questa tecnica espositiva e sostengono che, così operando, la Corte di appello avrebbe omesso di dare risposta ai motivi di gravame con i quali si sosteneva l'ambiguità del contenuto delle intercettazioni con specifico riferimento alle posizioni dei due ricorrenti. L'argomento non ha pregio. Basta in proposito osservare che, nell'esporre le emergenze istruttorie, la sentenza impugnata rinvia a quanto dettagliatamente illustrato nella sentenza di primo grado e si concentra sul contenuto di alcune conversazioni, valorizzandole come inequivocamente riferite a sostanze stupefacenti, sicché le argomentazioni sviluppate con riferimento alle posizioni di CA cl.72, D'MA e CA cl.'59 sono in larga parte comuni e non si comprende perché avrebbero dovuto essere ogni volta ripetute. Ed invero, dall'uso della tecnica espositiva della quale la difesa si duole non può desumersi che le differenze tra queste posizioni non siano state valutate, ma soltanto che l'affermazione della penale responsabilità è stata fondata, in larga parte, sulle medesime fonti di prova.
3. Per ragioni di logica espositiva i motivi attinenti alla affermazione della penale responsabilità per i reati di cui ai capi 5) 6) e 7) saranno esaminati partitamente per ciascuno di questi reati, non senza aver ricordato che, a differenza del ricorrente IU CA cl.72 (che per questi reati ha riportato condanna in primo e in secondo grado), all'esito del giudizio di appello il
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ricorrente RC D'MA è stato ritenuto responsabile del solo reato di cui al capo
6).
4. Nell'illustrare gli elementi di prova raccolti a carico di IU CA cl.'72 con riferimento al reato di cui capo 5) (del quale è stato ritenuto responsabile anche CA cl. '59, che non ha proposto ricorso), la sentenza impugnata richiama le conversazioni intercorse tra i due cugini il 10, l'11 e il 12 novembre 2011 (il cui contenuto è riportato nella sentenza di primo grado a pag. 53 e ss.). Secondo i giudici di merito, da queste conversazioni si evince: che CA cl.'59 aveva preso l'incarico di acquistare sostanza stupefacente da consegnare a CA dl. 72; che, avendo avuto problemi con un precedente fornitore, ne aveva trovato uno nuovo e, per questo, avrebbe voluto che CA cl. '72 si recasse di persona a Milano («<me ne sono andato da un'altra parte, però, è... centomila volte, però voglio vedere se a te, eh, se per te va bene, 'ste...'ste ragazze»); che CA cl. '72, impossibilitato in tal senso, disse che avrebbe mandato una persona di fiducia («quell'amico che è venuto la prima volta») e, per verificare la bontà dell'acquisto, si sarebbe affidato al cugino (<io mi affido a te, se va bene a te, va bene a tutti»). Le sentenze di primo e secondo grado sono concordi nel ritenere che il tenore della conversazione renda evidente l'uso di un linguaggio criptato e consenta di escludere che i due cugini stessero realmente parlando di ragazze. A questo proposito, la sentenza di primo grado osserva (pag. 55) che l'incongruenza del dialogo rispetto al suo simulato oggetto» rende evidente la volontà di nascondere l'oggetto della conversazione e questa argomentazione è congrua scevra da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, le conversazioni successive confermano che CA '59 concordò il prezzo della fornitura (e si tratta di un prezzo coerente con l'acquisto di cocaina), sicché l'accordo si era perfezionato e il fornitore avrebbe proceduto alla consegna quando avesse ricevuto la somma concordata. Sono state ritenute inequivoche in tal senso le conversazioni intercettate l'11 novembre 2011. In queste conversazioni, CA cl. '59 disse a CA cl.'72 di aver «messo la macchina al mercatino 42> e i due cugini iniziarono a parlare della necessità di ritirare non più una ragazza, ma una macchina, e del prezzo della vettura («quattromila e duecento euro la macchina»). La sentenza di primo grado, cui la sentenza di appello fa rinvio, considera il riferimento alla macchina e al mercatino come ulteriore espressione di un linguaggio criptato e valorizza in tal senso le istruzioni che l'odierno ricorrente imparti al cugino sul modo in cui avrebbe dovuto comportarsi con le persone che lui avrebbe mandato per pagare e ritirare la macchina». Ed infatti, CA
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cl. '72 disse al cugino che avrebbe mandato due persone, che sarebbero giunte a Milano separatamente: con una di queste persone, CA cl.'59 doveva incontrarsi e subito mandarla via;
con l'altra, doveva andare a «mangiare» (testualmente: CA '59 «Io nemmeno lo faccio posteggiare, gli dico vieni appresso a me». CA '72: «Bravissimo, lo mandi.... CA'59: <II tempo che lui arriva, se ne può andare subito». CA '72: «Bravo, poi...». CA 59: Mi lascia quello che mi deve lasciare e se ne va subito». CA '72: <Ascoltami, poi dopo viene... viene l'altro mio amico che ti... te ne vai a mangiare con lul. Hai capito?». CA '59: «Si, si, perfetto». CA '72: «Eh, tu mandami ... CA '59: «io al momento, eh, al momento gli faccio vedere la macchina, ah? Subito. Lui mi lascia e lui se ne va subito nemmeno 10 minuti»). Secondo i giudici di merito, a causa di un ritardo del fornitore, CA cl.'72 decise di rinviare l'acquisto e di non mandare a Milano RC D'MA, che avrebbe dovuto portare la somma necessaria. Sia In primo che in secondo grado, i giudici hanno sostenuto che questa somma serviva ad acquistare cocaina e che l'accordo era già perfezionato essendo stata indicata la quantità della sostanza e il prezzo che avrebbe dovuto essere pagato. A conferma di tali conclusioni la sentenza di primo grado (pag. 61) riporta una conversazione intercettata all'interno della Fiat Panda targata DR054TS in uso a CA cl.'59 nella quale, oltre a lui, si trovavano anche GU SI (recatosi a Milano su incarico di CA cl. '72 per ritirare la sostanza), NI EO e NG RI NO. Osserva che i conversanti discussero del rinvio della operazione e NO, lamentandosi che tutto fosse saltato per un modesto ritardo, disse: «E poi, non sono un chilo, con 40 mila euro, [...]. 4 mila euro sono compare. Cloè, fossero stati 40 mila euro, potevo ancora capire». Non è manifestamente illogico né contraddittorio aver ritenuto che il contenuto della conversazione confermi l'oggetto della compravendita (cocaina), la quantità di sostanza acquistata (100 grammi), il prezzo concordato (circa 40 euro al grammo) e il fatto che i venditori ne avevano già la materiale disponibilità. Nell'atto di ricorso queste conclusioni non sono efficacemente contrastate perché la difesa si limita a sostenere che sarebbero state irragionevolmente escluse possibili interpretazioni alternative delle conversazioni, pur prospettate nei motivi di appello. Basta osservare, allora, che, come i giudici di primo e secondo grado hanno concordemente sostenuto, il contenuto complessivo delle conversazioni (integralmente trascritte nella sentenza di primo grado, cui la sentenza di appello fa rinvio) è tale che, se non interpretate nell'ottica della compravendita di stupefacente, le stesse sarebbero prive di senso logico.
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In conclusione, i motivi di ricorso formulati nell'interesse di IU CA cl.'72 con riferimento all'affermazione della responsabilità per il reato di cui al capo 5) non superano il vaglio di ammissibilità perché non si confrontano con la motivazione delle sentenze di merito (che possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico corpo decisionale) e, comunque, chiedono a questa Corte una inammissibile interpretazione alternativa delle emergenze istruttorie e del contenuto delle intercettazioni.
5. Considerazioni analoghe si impongono per quanto riguarda il reato di cui al capo 6) (del quale sono stati ritenuti responsabili - oltre ai ricorrenti CA cl. 72 e D'MA anche CA cl.'59, GU SI e AL OR, che non hanno proposto ricorso). Per quanto riguarda il contenuto delle conversazioni intercorse tra CA cl.'59 e CA cl. 72, con le quali i due cugini pianificarono l'acquisto della sostanza e il trasferimento della stessa da Milano a TO (in tesi accusatoria avvenuto il 25 novembre 2011), la sentenza impugnata fa rinvio alla sentenza di primo grado. Evidenzia, però (pag. 72), che i due cugini menzionarono espressamente i disguidi verificatisi nel corso della settimana precedente e CA cl. 72 raccomandò a CA cl. '59 di non fargli fare <<giri a vuoto». Si deve osservare, allora, che non è manifestamente illogico, né contraddittorio, aver desunto da queste conversazioni che la nuova spedizione avesse il medesimo oggetto e il medesimo scopo di quella che ebbe luogo il 12 novembre 2011. A ciò deve aggiungersi che la sentenza impugnata e quella di primo grado fanno riferimento ai contatti telefonici intercorsi fra CA cl.'59 e AL OR oltre che a quelli intercorsi, nel medesimo contesto, tra quest'ultimo e RD UR (che è stato accusato di essere il fornitore della sostanza) e riferiscono che RD UR, separatamente giudicato per questo fatto, ne è stato ritenuto responsabile con sentenza ormai definitiva. Secondo i giudici di merito, la circostanza che le conversazioni intercettate e gli incontri che ne seguirono avessero ad oggetto sostanze stupefacenti in quantità non minime è provata, in termini non equivoci, dal contenuto delle conversazioni captate a bordo dell'autovettura in uso a CA cl.'59. Nelle stesse, infatti, si parla delle modalità da seguire per effettuare i viaggi in sicurezza e si fa riferimento a sostanza da taglio, in specie efedrina (pag. 26 e pag. 32 della sentenza impugnata;
pag. 67 della sentenza di primo grado). CA cl. '59, inoltre, parlando con gli altri occupanti dell'auto, disse: «Mica è un passaggio... mica era una cosa di due grammetti» (pag. 27, pag. 32 e pag. 42 della sentenza impugnata;
pag. 67 della sentenza di primo grado). A questo proposito è doveroso riferire che, secondo i giudici di merito, quando questa conversazione ebbe luogo, nella Fiat
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Panda in uso a CA cl. '59, oltre a lui e al cugino, c'era anche RC D'MA e questo dato, riportato con chiarezza a pag. 67 della sentenza di primo grado (ove si legge che D'MA «interviene poco nella conversazione, ma è presente») non è contestato nell'atto di ricorso. La Corte territoriale (riprendendo, anche in questo caso, argomentazioni già sviluppate dai giudici di primo grado) ha ritenuto che la sostanza sia stata effettivamente ritirata e consegnata a SI che la portò a TO. Queste conclusioni sono argomentate facendo riferimento alla conversazione intercorsa alle 18:07 del 25 novembre 2011 tra CA cl. 72 e CA cl. '59. Il primo, infatti, disse al secondo: «sono un po' mancato»; questi gli chiese: a rubato?> e si senti rispondere: Vedi se te la manda per correttezza» (pag. 27 della sentenza impugnata). Da questa conversazione i giudici di merito hanno dedotto, non illogicamente, che, all'arrivo a TO, la sostanza risultò di quantità inferiore rispetto a quella concordata e ciò conferma che si trattava di sostanza stupefacente in quantità non minime. Secondo la ricostruzione fornita dal giudici di merito, il 25 novembre 2011, CA cl. '72 viaggiò da TO a Milano in compagnia di RC D'MA, e incarico GU SI di fare lo stesso viaggio con un'altra auto (ove fu caricato lo stupefacente). A Milano si incontrò con CA cl.'59 e insieme ritirarono da AL OR lo stupefacente fornito da RD UR. CA 72 pagò la sostanza (che fu consegnata a SI) e fece poi ritorno a TO insieme a D'MA. Dalla lettura della sentenza di primo grado si evince che a queste conclusioni i giudici sono giunti valorizzando i dati emergenti, oltre che dal contenuto delle conversazioni intercettate quel giorno, anche dalla localizzazione dei telefoni in uso agli imputati e dell'autovettura in uso a CA '59. Le utenze telefoniche in uso agli imputati, infatti, si mossero quel giorno lungo lo stesso percorso, attivando le medesime celle. Come riferito dalla sentenza di primo grado (pag. 67 e 68) che riporta le dichiarazioni rese sul punto dal testimoni di PG: «intorno alle ore 9.00, CA cl.'72 e D'MA si trovano insieme a TO (Via Dante); verso le 11.00, i due arrivano a Milano (Via Teano) e contattano CA IU cl.'59, il quale a sua volta contatta OR AL>; <<intorno alle 12.00 SI, che in quel momento di trova a TO, riceve l'ordine da CA cl.'72 di raggiungerlo a Milano»; «alle ore 12.43 i due CA e D'MA si incontrano all'interno della Fiat Panda di CA cl. '59» (nella quale - come già evidenziato - erano in corso intercettazioni ambientali); <i tre fanno benzina all'Agip di via Valtorta, salvo poi proseguire in via Popoli Uniti, sempre in Milano, alle 13.44»; «in questo orario, in via Popoli Uniti, converge anche SI GU, il quale, già alle ore 13.37 aveva avvertito
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CA IU cl. '72 di essere arrivato a Milano»; «alle ore 14.59 [...], SI GU avverte CA '72 che sta ritornando "in ufficio", ed in effetti, come riferito dal M.llo D'Ausilio, risulta che lo stesso era ripartito per TO (celle di via Palmanova e poi l'ingresso della A4 Milano-TO direzione TO), seguito dall'altra auto con a bordo CA '72 e D'MA».
5.1. Il ricorso proposto nell'interesse di IU CA cl.'72 non si confronta con queste argomentazioni quando sostiene che l'individuazione GPS delle celle di aggancio telefonico non ha significato probatorio univoco in città ad elevata densità abitativa e in presenza di celle geograficamente ampie. Ignora, infatti, il dato, valorizzato dal giudici di merito, della costante coincidenza delle celle agganciate dai cellulari lungo un percorso che porta da TO a Milano e ritorno. Ignora, inoltre, la significativa coincidenza di questi dati con i dati relativi alla localizzazione dell'autovettura in uso a CA cl.'59 e non considera che la presenza in questa auto di CA cl.'72 non emerge soltanto dalla localizzazione della sua utenza, ma dal contenuto della conversazione intercettata all'interno del veicolo, della quale CA cl.'59 e CA cl.'72 furono protagonisti. Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento al motivo di ricorso col quale il difensore di RC D'MA sostiene che i giudici di merito sarebbero giunti all'affermazione della penale responsabilità di questo ricorrente soltanto perché l'utenza telefonica intestata a D'MA e da lui utilizzata (nell'atto di ricorso questo dato non è controverso) alle 12:43 del 25 novembre 2011 agganciò la cella telefonica di Milano Via Rinuccini. La presenza a Milano di D'MA insieme a CA cl.'72 e la sua partecipazione all'incontro con CA cl.'59 emerge, infatti, oltre che dalle localizzazioni dei cellulari (come detto sempre coincidenti), dalla constatazione che D'MA, anche se intervenne poco, partecipò alla conversazione avvenuta a Milano all'interno dell'auto in uso a CA cl.'59 (pag. 67 della sentenza di primo grado). Non si può ignorare, inoltre, che come evidenziato dal giudici di appello anche in occasione dell'acquisto del 12 novembre 2011, CA cl.'72 aveva chiesto la collaborazione di D'MA e non è illogico aver desunto da questo dato che la presenza a Milano dell'odierno ricorrente fosse funzionale all'inizio di una stabile collaborazione con i nuovi fornitori individuati da CA cl.'59. Per quanto esposto i motivi di ricorso con i quali IU CA cl.72 e RC D'MA si dolgono della affermazione della penale responsabilità per il reato di cui al capo 6) deducendo vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. non superano il vaglio di ammissibilità.
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6. Il capo 7) della rubrica ha ad oggetto l'acquisto di una partita di cocaina, al prezzo di 45 euro al grammo, avvenuto il 30 gennaio 2012. Di questo fatto è stato ritenuto responsabile oltre al ricorrente CA cl.'72 CA cl.'59 (che non ha proposto ricorso).
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Per quanto riguarda il contenuto delle conversazioni intercorse tra CA cl. '59 e CA cl.'72 la sentenza impugnata fa rinvio alla sentenza di primo grado e afferma che le conversazioni riportate alle pagine 74 e ss. di questa sentenza «illustrano l'organizzazione della cessione da parte di CA cl.'59 in favore del cugino CA cl.'72 e il reperimento della sostanza da parte di CA cl.'59, presso OR AL». Dalla sentenza di primo grado emerge (pag. 74) che, a partire dal 27 gennaio 2012, CA cl. '59 fu costretto «a reperire altro canale di rifornimento di sostanza stupefacente a causa dell'arresto di UR». I giudici di merito hanno ritenuto che il riferimento (contenuto nelle conversazioni intercettate) ad un incontro finalizzato a mangiare in un ristorante, sia espressione di un linguaggio criptico volto a dissimulare la vera ragione del viaggio e dell'incontro che, in realtà, era funzionale all'acquisto di cocaina. La sentenza di primo grado ricorda che i riferimenti a un ristorante nel quale si sarebbe andati a mangiare, già in precedenza, erano stati convenzionalmente utilizzati per alludere alla conclusione di una cessione di stupefacenti e sottolinea (valorizzando l'orario delle conversazioni) che «un incontro al ristorante alle 10:30 di mattina sarebbe del tutto incongruo». Riferisce, poi (pag. 75): che, quando CA '72 era già arrivato a Milano, RI NO subi un controllo da parte delle forze dell'ordine e, alle 14:45 del 30 gennaio 2012, ne riferi a CA cl.'59, ciò che indusse CA cl.'72 a fare ritorno a TO;
che CA cl. '59 decise, allora, di recarsi di persona a TO per la consegna;
che il viaggio è provato dalla conversazione intercettata alle 15:48, nella quale CA cl. '59 disse al cugino di essere partito per TO e gli chiese quale uscita dell'autostrada avrebbe dovuto prendere;
che in serata, alle 20:56, all'interno della Fiat Panda in uso a CA cl.'59 fu registrata una conversazione tra lui e AL OR nel corso della quale, commentando il comportamento di CA cl. '72, gli interlocutori lamentarono di aver rischiato una condanna a «20 anni di galera e di aver venduto la sostanza ad un prezzo troppo basso (benché l'accordo fosse «a 48»), perché l'acquirente aveva approfittato del fatto che a loro servivano i soldi (il cornuto come si è visto pregato, che noi altri siamo andati fino a là, dice ne hanno bisogno»). All'interno della medesima autovettura, alle 22:38 del 30 gennaio 2012, fu intercettata un'altra conversazione cui i giudici di merito hanno attribuito grande rilievo. Nella stessa OR chiese conferma a CA cl.'59 che la sostanza
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fosse stata realmente venduta a «45» («mi dovete dire una cosa, ve l'ha pagata veramente a 45?») e CA rispose, offeso, che è stata pagata a «45» e che, se fosse stata pagata a «48», lui avrebbe comunque portato al proprio interlocutore tutti i soldi («vi sto dicendo, me l'ha pagata a 45, se me la pagava a 48 o 47, vi portavo tutti i soldi»). I due interlocutori, poi, fecero riferimento alla somma complessivamente corrisposta (<
3.600 euro), dalla quale occorreva detrarre 130 di spese e, secondo i giudici di primo e secondo grado, ciò consente di comprendere che il quantitativo ceduto era di 80 grammi. Anche in questo caso, la motivazione non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità e la maggiore o minore plausibilità di possibili interpretazioni alternative del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto non sindacabile in questa sede. Per quanto esposto, i motivi di ricorso con i quali la difesa di IU CA cl.72 deduce vizi di motivazione quanto all'affermazione della penale responsabilità del ricorrente per il reato di cui al capo 7) sono inammissibili.
7. Con specifico riferimento al reato di cui al capo 7), la difesa di IU CA cl. 72 si duole che la richiesta di qualificare il fatto come violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 sia stata respinta pur non essendo stata sequestrata la sostanza, non essendo nota, dunque, la qualità e quantità della stessa. A questo proposito, la sentenza impugnata osserva che le conversazioni intercettate contengono indicazioni in ordine al prezzo concordato (48 euro al grammo) e a quello effettivamente pagato (45 euro al grammo per un totale di 3.600 euro), ciò che consente di concludere che la cessione ebbe ad oggetto 80 grammi di cocaina. Non è illogico aver desunto dal prezzo concordato (e versato) che la sostanza ceduta fosse cocaina, tanto più che, come la sentenza impugnata non manca di sottolineare (pag. 29), i soggetti coinvolti nelle indagini trattavano abitualmente questo tipo di sostanza. Nessun profilo di contraddittorietà o manifesta illogicità può essere ravvisato, inoltre, nell'aver ritenuto che un quantitativo minore non avrebbe giustificato il viaggio a TO, né avrebbe comportato il rischio di una condanna <a 20 anni di galera» (pag. 29 della sentenza impugnata, pag. 76 della sentenza di primo grado). Come la sentenza impugnata pone in luce, peraltro, i fatti di cui al capo 7) non possono essere valutati disgiuntamente da quelli di cui ai capi 5) e 6) dei quali CA cl. 72 è stato ritenuto responsabile (anch'essi riguardanti l'acquisto di significative quantità di cocaina). La motivazione è congrua, scevra da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità e conforme al principi che regolano la materia. Come è stato chiarito,
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infatti, la valutazione della lieve entità del fatto funzionale all'applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 deve essere compiuta in concreto, tenendo conto non solo del dato qualitativo e quantitativo, ma anche, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, [...]). Come opportunamente chiarito dalle Sezioni Unite;
nella sentenza citata (pag. 16 della motivazione), «ritenere che la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 debba essere complessiva, significa certamente abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo o escludendo la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri». Implica però, allo stesso tempo, «che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo» e possano instaurarsi tra gli stessi rapporti di compensazione o neutralizzazione idonei a consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie. Nessuna contraddizione può essere ritenuta sussistente per il fatto che la sentenza impugnata abbia ritenuto di lieve entità i fatti contestati a IU CA cl.'59 al capo 3) n. 3) e n. 4). Si tratta, infatti, di cessioni eseguite in favore di spacciatori al dettaglio e la Corte territoriale ha valutato questo dato -unitamente alla ridotta quantità della sostanza ceduta e alla assenza di accertamenti chimico tossicologici decisivo ai fini della diversa qualificazione. Basta dunque osservare che i fatti oggetto dell'imputazione di cui al capo 7) - a differenza di quelli oggetto dell'imputazione di cui al capo 3) n. 3) e n. 4) - non hanno certamente ad oggetto modiche cessioni eseguite in favore di venditori al dettaglio.
8. Col terzo, quarto e quinto motivo del ricorso proposto nell'interesse di RC D'MA, la difesa si duole che il fatto di cui al capo 6), del quale D'MA è stato ritenuto responsabile non sia stato diversamente qualificato quale violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Sul punto, la sentenza impugnata, richiama le argomentazioni sviluppate con riferimento all'analogo motivo proposto in appello da IU CA cl.'59 e la difesa se ne duole, rilevando che la Corte territoriale avrebbe dovuto sviluppare specifiche argomentazioni con riferimento alla persona di D'MA e al contributo da lui fornito all'attività illecita oggetto di imputazione. Osserva, inoltre, che nella motivazione resa dalla Corte territoriale quanto alla posizione di CA cl.'59 vi è uno «stridente contrasto motivazionale» atteso che l'ipotesi lieve, esclusa con riferimento ai fatti di cui al capo 6) è stata ritenuta invece con riferimento ai fatti di cui al capo 3) n. 3) e n. 4) sul rilievo della assenza di accertamenti chimico
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tossicologici e della constatazione che le cessioni non presupponevano l'esistenza di una struttura organizzata. Si è già detto al paragrafo precedente della differenza esistente tra i fatti di cui al capo 3) n. 3) e n. 4) e quelli di cui al capo 7). Analoghi rilievi valgono con riferimento al reato di cui al capo 6). Secondo la ricostruzione fornita dal giudici di merito, per eseguire l'acquisto di cui al capo 6) CA cl. '72, SI e D'MA si spostarono da TO a Milano. Muovendo da questa premessa, i giudici di appello osservano (pag. 27 della motivazione): che del trasporto a TO fu incaricato SI (il quale viaggiava su un'auto da solo); che, nel parlare dell'acquisto, CA '59 disse a CA '72 e a D'MA (in quel momento in macchina con lui) che non si trattava di una cosa da due grammetti»; che in questa conversazione si parlò anche di sostanza da taglio (efedrina); che la sostanza fu pesata all'arrivo a TO, constatando che la quantità era leggermente inferiore a quella concordata. Sulla base di queste considerazioni i giudici di primo e secondo grado hanno ritenuto che l'acquisto abbia riguardato un «significativo dato ponderale di cocaina». Hanno sottolineato inoltre che, pochi giorni prima, CA '72 aveva acquistato una partita di cocaina di 100 grammi e hanno valorizzato questo dato (oggetto della imputazione di cui al capo 5) per sostenere che in concreto, il fatto di cui al capo 6) non è tenue sia in ragione del dato qualitativo e quantitativo, sia per i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione. L'argomentazione si attaglia anche alla posizione di D'MA e non rileva in contrario che egli sia stato assolto dall'imputazione di cui al capo 5). Come si è detto, infatti, i giudici di merito hanno valorizzato la circostanza che CA cl. 72 avesse chiesto la collaborazione di D'MA anche in occasione dell'acquisto del 12 novembre 2011, e non è illogico aver desunto da questo dato che la presenza a Milano dell'odierno ricorrente fosse funzionale all'inizio di una stabile collaborazione con i nuovi fornitori individuati da CA cl.'59. In sintesi, la sentenza impugnata ha ritenuto: da un lato, che i fatti di cui al capo 6) abbiano avuto ad oggetto un «significativo dato ponderale di cocaina»; dall'altro, che D'MA fosse coinvolto nell'acquisto e nella commercializzazione di tale significativa quantità di sostanza. Ha ritenuto dunque che, per le modalità e le circostanze dell'azione, il contributo fornito da D'MA non fosse rivelatore di un più tenue livello di offesa ai beni giuridici protetti. Ciò spiega ampiamente - senza che dalla argomentazione emergano profili di contraddittorietà o manifesta illogicità - le ragioni per le quali la Corte territoriale, pur avendo mandato assolto D'MA dall'imputazione di cui al capo 5), non ha ritenuto di procedere alla derubricazione del fatto di cui al capo 6) ascritto al D'MA nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. La decisione è conforme ai principi
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affermati dalle sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Rv. 286581, secondo la quale, anche quando al concorrenti sia stata contestata la medesima condotta e a diversi imputati sia ascritto uno stesso fatto, quel fatto può essere contestualmente suscettibile di qualificazioni giuridiche diverse, ma solo quando, all'esito di una valutazione complessiva, emerga che le condotte di alcuni compartecipi esprimono un diverso grado di disvalore oggettivo e soggettivo».
9. Devono essere esaminati a questo punto i motivi di ricorso con i quali IU CA cl. '72 e RC D'MA si dolgono della ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. (settimo e ottavo motivo del ricorso proposto nell'interesse di CA cl.72; sesto e settimo motivo del ricorso proposto nell'interesse di D'MA). La difesa osserva che CA cl. '72 è stato ritenuto responsabile di aver concorso nei reati di cui ai capi 5), 6) e 7) quale acquirente e sostiene che l'aggravante di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309/90 avrebbe potuto essere ritenuta sussistente nei suoi confronti solo se almeno tre persone avessero concorso a tale condotta tipica, non essendo possibile tenere conto, ai fini della esistenza dell'aggravante, di condotte differenti, autonomamente tipizzate dalla fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. In tesi difensiva, poiché il reato di acquisto di sostanze stupefacenti è un reato a concorso necessario che presuppone l'esistenza di un venditore, l'aggravante non potrebbe essere applicata se l'acquisto avviene da parte di una o due persone, neppure se i venditori sono più d'uno. Per l'applicazione dell'aggravante, inoltre, non si potrebbe tenere conto della condotta di un eventuale intermediario che è differente da quella dell'acquirente e del venditore. Analoghe argomentazioni sono state sviluppate nel ricorso proposto nell'interesse di RC D'MA: la difesa rileva che, in ipotesi accusatoria, egli si limitò ad accompagnare a Milano CA cl. 72, sicché il suo contributo concorsuale si esauri nel coadiuvare e fornire sostegno all'acquirente ed egli non concorse nelle condotte, autonomamente tipiche, degli altri imputati. La questione era già stata proposta nei motivi di appello e la sentenza impugnata l'ha respinta, osservando (pag. 32) che l'aggravante di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309/90 «sussiste in tutte le ipotesi di reato commesso da tre o più persone e non presuppone, tra i concorrenti, un vincolo diverso o più intenso del normale concorso nel reato, in quanto è proprio il concorso materiale e psicologico di tre o più persone nel medesimo fatto, secondo lo schema logico- giuridico disciplinato dall'art. 110 cod. pen. ad essere ritenuto, di per sé indice di maggior gravità del fatto e di maggiore pericolosità degli imputati». Ha precisato
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poi che, nei reati a concorso necessario come l'acquisto di stupefacenti, <<i concorrenti nel reato base sono almeno due» e devono pertanto essere assunti <ad unità in quanto parti necessarie di un reato cui, ai fini dell'applicazione dell'aggravante, devono accedere ulteriori due o più concorrenti». Tale situazione è stata ritenuta integrata «con riguardo alla cessione di cui al capo 6* evidenziando che, con riguardo al predetto capo di imputazione, la condotta di "acquisto" è caratterizzata dalla partecipazione, oltre a CA cl. 72, anche di D'MA RC e SI GU, i quali hanno offerto un contributo rilevante ai fini del perfezionamento della cessione, l'uno (D'MA) deputato ad accompagnare CA cl.'72 a Milano per ricevere la consegna dello stupefacente e, successivamente, a seguire con CA cl.'72 l'auto con a bordo la sostanza e l'altro (SI), deputato alla presa in consegna della sostanza e al trasporto della stessa a TO (cosi, testualmente, pag. 32 della motivazione). La Corte di appello ha ritenuto che, per quanto riguarda l'imputazione di cui al capo 6), all'acquisto abbiano concorso tre persone e ha ritenuto irrilevante che la condotta di trasporto ascritta a SI sia autonomamente tipizzata dall'art. 73 d.P.R. n. 309/90 (che, come noto, ha natura giuridica di norma a più fattispecie: Sez. 6, n. 9477 del 11/12/2009, dep. 2010, [...]; Sez. 3, n. 7404 del 15/01/2015, [...]; Sez. 6, n.22549 del 28/03/2017, [...]; Sez. 3, n. 23759 del 10/02/2023, [...]). Ha sottolineato a tal fine che SI trasportò la sostanza su incarico di CA cl. 72, dopo essersi accordato con lui e con D'MA, sicché il trasporto (pur autonomamente tipico) costitui in concreto un concorso nell'acquisto.
9.1. La motivazione così sviluppata non contrasta con l'orientamento, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo la quale in tema di reati in materia di sostanze stupefacenti, perché possa sussistere l'aggravante del concorso di tre o più persone, occorre che ciascuno dei soggetti coinvolti agisca nell'ambito di una delle condotte previste per l'integrazione del reato (offerta, eventuale intermediazione, acquisto, detenzione, o altre), non potendosi fare richiamo alla pluralità di esse, attribuendone indistintamente la riferibilità a ciascun soggetto, a prescindere dal suo specifico ruolo» (Sez. 6, n. 20798 del 10/02/2010, [...]; Sez. 6, n. 10269 del 21/11/2013, dep. 2014, [...]; Sez. 1, n. 37686 del 17/06/2022, [...]). A questo proposito si deve osservare che, per espressa previsione di legge, l'aggravante prevista dall'art. 73, comma 6, opera «se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro». Per la sua applicazione, dunque, non è richiesto un vincolo diverso o più intenso del normale concorso nel reato (Sez. 3, n. 8163 del 26/11/2009, dep. 2010, [...]). Se è vero inoltre che, in
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presenza di più condotte autonomamente tipiche, la fattispecie di cui all'art. 110 cod. pen. non svolge una "funzione incriminatrice" (nel senso che l'applicazione di questa norma non è necessaria perché l'autore della condotta possa essere chiamato a rispondere del reato); è pur vero che, anche in questi casi, l'art. 110 cod. pen. svolge una "funzione di disciplina", perché rende applicabile al reato commesso in concorso da più persone le disposizioni del capo III, Titolo IV, libro I cod. pen. Ne è un esempio, proprio l'aggravante prevista dall'art. 73, comma 6, d.P.R. 309/90 che trova applicazione, in luogo di quella prevista dall'art. 112, comma 1 n. 1 cod. pen., solo in forza del principio di specialità. In sintesi, per ritenere integrata l'aggravante di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309790 non è necessario come vorrebbe la difesa che almeno tre persone abbiano concorso a ciascuna delle condotte previste dalla fattispecie incriminatrice e, tuttavia, nel valutare la sussistenza dell'aggravante, non si può prescindere dallo specifico ruolo attribuito a ciascun concorrente nel contesto della complessiva condotta che lo ha visto coinvolto. Per ciascuno dei soggetti coinvolti, dunque, si deve verificare in concreto a quali tra le condotte realizzate dagli altri (non importa se autonomamente tipiche o tipizzate ai sensi dell'art. 110 cod. pen.) egli abbia concorso, fornendo un contributo alla realizzazione del reato o avvalendosi del contributo di altri per realizzarlo. Nei casi di compravendita o di cessione, inoltre, si deve verificare se il contributo concorsuale abbia riguardato le condotte di almeno due persone oltre al venditore e al compratore o al cedente e al cessionario. Ed invero, la maggiore offensività conseguente al coinvolgimento di più persone nel reato può ritenersi sussistente se si tratta di un numero di persone superiore a quello che è sufficiente ad integrare la condotta tipica. Ne consegue che, se il reato si realizza tramite una compravendita o una cessione (che coinvolgono necessariamente due persone), perché tale maggiore offensività possa essere reputata sussistente non basta il concorso di una terza persona. Come è stato osservato: in questi casi, la maggior pericolosità dell'assetto partecipativo discende dalla presenza di due persone in più oltre a quelle necessarie per la consumazione del reato base, sicché, se la realizzazione del reato richiede la presenza di un venditore e di un compratore (o quella di un cedente e di un cessionario) queste due persone, necessariamente compresenti, devono essere assunte ad unità» (Sez. 6, n. 7949 del 18/04/1995, [...]).
9.2. Come si è detto, la Corte di appello ha svolto tale verifica con riferimento alle condotte ascritte al capo 6) a CA classe 72 e a D'MA. Non ha compiuto invece una analoga verifica con riferimento alla posizione di IU
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CA cl. 72 e ai reati di cui ai capi 5) e 7) in relazione ai quali la motivazione è graficamente mancante. Per quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere annullata, quanto alla posizione di IU CA cl. '72, limitatamente ai reati di cui ai capi 5) e 7) e alla ritenuta sussistenza, per questi reati, dell'aggravante di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309/90, con rinvio per nuovo giudizio su questi punti ad altra sezione della Corte di appello di Milano. I ricorsi di IU CA cl.'72 e di RC D'MA, invece, devono essere respinti nella parte in cui si dolgono della ritenuta sussistenza della aggravante per il reato di cui al capo 6).
10. Poiché, nei confronti di D'MA l'aggravante di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309/90 è stata ritenuta sussistente (e il motivo di ricorso formulato sul punto è manifestamente infondato), sono manifestamente infondati anche l'ottavo e il nono motivo del ricorso proposto nell'interesse di D'MA, con i quali la difesa si duole della mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. Basta in proposito ricordare che, per giurisprudenza costante, «La circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza al fatto, prevista dall'art. 114 cod. pen., non trova applicazione quando il numero dei partecipanti al reato sia considerato come circostanza aggravante speciale, come nell'ipotesi prevista dall'art. 73, comma sesto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309» (Sez. 3, n. 19096 del 19/04/2012, [...]; Sez. 3, n. 17180 del 05/03/2020, [...]; nello stesso senso, con riferimento all'aggravante di cui all'art. 12, comma terzo, lett. d), d.lgs. n. 286 del 1998, Sez. 1, n. 37277 del 23/04/2015, [...]).
11. Deve essere esaminato a questo punto il ricorso proposto nell'interesse di AN ER ritenuto responsabile del reato di cui al capo 8). Il capo 8) della rubrica ha ad oggetto la cessione a IA De AR di 192,50 grammi netti di cocaina. La sostanza fu sequestrata al De AR il 14 dicembre 2011 e, per questo, egli fu tratto in arresto. In tesi accusatoria, la cessione sarebbe stata eseguita da RD UR che, secondo quanto direttamente osservato dagli operanti (in un servizio mirato di osservazione pedinamento e controllo), prima dell'arresto, si incontrò con De AR all'interno del bar *Cinquantamila» di Sesto San AN, prese le chiavi dell'auto di De AR (una Renault Megane, targata EB295RR) e, dopo esservi salito, estrasse dalla propria giacca una busta, collocandola sotto al sedile dell'auto (pag.72 della sentenza di primo grado;
pag. 23 della sentenza impugnata).
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ER è stato ritenuto responsabile della cessione, a titolo di concorso con UR e con AL OR. Si è ritenuto, inoltre, che l'acquisto fosse stato eseguito da De AR con l'intermediazione di IM Di MI, che è stato separatamente giudicato per questo fatto e condannato con sentenza definitiva. Dalla lettura della sentenza di primo grado (pag. 70 e ss.) emerge che, a partire dalle 17:33 del 14 dicembre 2011, fu registrato un fitto scambio di messaggi tra UR e Di MI: più volte Di MI sollecitò notizie da UR e, alle 17:53, questi spiegò che la persona che aspettavano non era arrivata, precisando poi (alle 17:57) che, come Di MI, altri cinque stavano aspettando quella persona. Di MI avrebbe dovuto decidere se aspettare o andare <al park», dove però non avrebbe incontrato UR ma sua cugina» («io non ci sono. Se aspetta io stasera o domani la faccio partire. Se no vieni al park che arriva mia cugina»). Di MI optò per l'incontro al «park» perché «stressato da una terza persona (secondo i giudici di merito, il destinatario finale dello stupefacente) e, alle 18:44, UR inviò a ER il seguente messaggio: «Prendi la ragazza e portala al parcheggio di ieri». Subito dopo (alle 18:46), UR avvisò Di MI che la persona incaricata stava arrivando (vedi che sta arrivando al park»). Alle 18:47, non avendo ricevuto da ER alcuna risposta al messaggio delle 18:44, UR lo chiamò a telefono chiedendogli se avesse ricevuto quel messaggio. Questi assenti, ma disse che, in quel momento, non aveva disponibilità di una macchina: * adesso vado con NA che non ho la macchina, sto aspettando mio cugino che stanno arrivando». UR chiese allora: «Stavano arrivando?» e, ricevuta risposta positiva, disse a ER che lo avrebbe raggiunto: «Va bene, io sono per strada che sto arrivando>>; <Aspettami là che sto arrivando dai... (conversazione progressivo n. 3071, intercettata sull'utenza 328/3980370 in uso ad UR). La sentenza di primo grado riferisce che alle 18:50 UR contatto nuovamente Di MI dicendogli che lo avrebbe raggiunto alle otto e ottenendo quindi di spostare in avanti il momento della consegna. Riferisce, inoltre, che alle 20:37 UR telefonò a AL OR, gli chiese se fosse andato in un certo luogo (noto ad entrambi) e questi rispose di averlo fatto («sono appena salito»). UR gli disse allora che lo avrebbe raggiunto e lo avrebbe avvisato, con uno squillo, quando fosse arrivato (*vedi che sto arrivando di, ti faccio lo squillo dai»). Nel riferire sull'esito delle indagini, la sentenza di primo grado chiarisce che alle 20:39 UR avverti Di MI che tra dieci minuti sarebbe arrivato al «park> e, alle 20:43, come preannunciato, fece uno squillo sul telefono di OR. Precisa, inoltre, che l'ascolto delle conversazioni era accompagnato da una attività di pedinamento e controllo e, come chiarito dal teste di PG incaricato di riferire su questa attività, quando fece a OR lo "squillo" concordato, UR si trovava in compagnia di ER. Dopo lo squillo, entrambi si diressero verso OR, il cui
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telefono cellulare, in quel momento, agganciava la stessa cella agganciata dai telefoni di UR e ER, «che copre Via Rinuccini n. 3». Secondo il Tribunale, che questo fosse il luogo di «deposito dello stupefacente è confermato dal fatto che, il successivo 24 gennaio, nel corso di una perquisizione, al secondo piano di quello stabile, in un appartamento di proprietà di UR, gli inquirenti rinvennero, nella disponibilità di OR (che, in quel momento, si trovava nell'immobile) <31 grammi di sostanza da taglio del tipo lidocaina». Dalla sentenza di primo grado risulta: che, dopo lo "squillo" convenzionale, UR e ER, a bordo dell'autovettura VW Passat SW targata DD526BK, si diressero a Sesto San AN, ed erano attesi da Di MI e De AR, nei pressi di un bar denominato «Cinquantamila»; che tutti entrarono nel bar e il solo UR ne usci, poco dopo, per avvicinarsi all'auto di De AR, aprirla, e occultare lo stupefacente, poi rinvenuto in quell'auto e sequestrato. 11.1. Nell'atto di ricorso si sostiene che la motivazione con la quale i giudici di merito sono giunti all'affermazione della penale responsabilità di ER a titolo di concorso nella cessione eseguita da UR sarebbe carente o manifestamente illogica e che la Corte di appello avrebbe travisato le prove avendo ritenuto accertati fatti che non emergevano dagli atti. In particolare, vi sarebbe stato un travisamento delle emergenze istruttorie nell'aver sostenuto: - che ER entrò nell'appartamento di via Rinuccini n. 3, circostanza che non emerge dagli atti e non può essere desunta dal fatto che le celle telefoniche della zona furono agganciate dal suo telefono e da quelli in uso ad UR e OR;
- che ER era presente alla consegna della sostanza, avvenuta nel bar, mentre emerge dagli atti che la consegna non avvenne nel bar e alla presenza di ER, ma fu eseguita dal solo UR, occultando la cocaina nell'auto di De AR. La Corte di appello, inoltre, avrebbe reiterato, senza motivare sul punto, un travisamento già compiuto dai giudici di primo grado e, come loro, avrebbe illogicamente affermato che l'appartamento sito al secondo piano di via Rinuccini n. 3 era il luogo di deposito della sostanza, desumendolo dal fatto che, oltre un mese dopo (il 24 gennaio 2012), in quell'appartamento furono rinvenuti, nella disponibilità di OR, 31 grammi di lidocaina: farmaco anestetico di libera vendita e non sostanza da taglio. Secondo la difesa, infine, nel confermare l'affermazione della penale responsabilità di ER, la Corte di appello non avrebbe tenuto conto del fatto che, dopo aver ricevuto da UR il messaggio: Prendi la ragazza e portala al parcheggio di ieri», ER disse di non poter seguire tale indicazione perché non aveva la macchina, ma parlò effettivamente di una ragazza (disse, infatti: «Adesso
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vado con NA che non ho la macchina, sto aspettando mio cugino che stanno arrivando»). La difesa si duole che la Corte di appellox non abbia tenuto conto di questa conversazione, dalla quale sarebbe possibile evincere che, quando scrisse a ER: Brendi la ragazza e portala al parcheggio di ieri, UR stava realmente parlando di una giovane donna. 11.2. Nella parte in cui si duole del significato attribuito alle conversazioni intercorse tra ER e UR quanto alla necessità di portare al parcheggio <la ragazza», il ricorso è manifestamente infondato. A questo proposito è sufficiente ricordare che «l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, [...]). Non si può ignorare, infatti, che il 14 dicembre 2011 l'ascolto delle conversazioni era accompagnato da una attività di pedinamento e controllo e le sentenze di merito riferiscono che egli si incontro con UR, con Di MI e con De AT senza essere in compagnia di una donna. 11.3. Il ricorso non ha maggior pregio nella parte in cui deduce il travisamento delle prove. Come noto, il vizio della motivazione derivante dall'utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o dalla omessa valutazione di una prova può condurre all'annullamento della sentenza esclusivamente nel caso in cui si tratti di una prova decisiva e, nel caso di conformità delle sentenze dei due gradi di merito, a condizione che il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, [...]; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [...]). Nel caso di specie, la difesa attribuisce rilievo decisivo al fatto che la Corte di appello abbia ritenuto provato l'accesso di ER e UR in via Rinuccini n. 3* (pag. 21 della sentenza impugnata) sol perché il telefono a lui in uso attivò le celle telefoniche di questa zona e le medesime celle telefoniche furono attivate dal telefoni in uso a UR e OR. Osserva infatti: da un lato, che le celle telefoniche non sono in grado di indicare con precisione il luogo in cui si trova l'utilizzatore di un telefono;
dall'altro, che la presenza nella zona non prova l'accesso nell'immobile. La difesa non contesta, tuttavia, quanto risulta dalla sentenza di primo grado. Non contesta, dunque, che l'ascolto delle conversazioni fosse accompagnato da una attività di pedinamento e controllo, né contesta le dichiarazioni rese dal teste incaricato di riferire su questa attività, il quale ha riferito che, al momento dello "squillo" effettuato da UR a OR, il primo si trovava in compagnia di ER ed entrambi si diressero verso OR. Questo dato,
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unito alla constatazione che, nel corso della serata, le utenze in uso a ER, ad UR e a OR attivarono contestualmente la medesima cella, conferma che i tre si incontrarono e, dopo l'incontro, UR e ER si recarono all'incontro con Di MI e De AR. In tale contesto, non è decisivo se ER abbia avuto accesso all'appartamento di Via Rinuccini. Neppure è decisivo che la consegna dello stupefacente non sia avvenuta all'interno del bar e alla presenza di ER, ma all'esterno del locale ad opera del solo UR. I giudici di merito, infatti, hanno ritenuto che la presenza di ER all'incontro tra UR e OR e al successivo incontro con Di MI e De AR non sia casuale, ma dimostri che egli era un fidato collaboratore di UR e tale motivazione anche alla luce del contenuto delle conversazioni intercorse, nel pomeriggio, tra UR e ER - non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità. Si deve ricordare, inoltre, che, come questa Corte di legittimità ha più volte affermato, *la distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare» (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, [...]; nello stesso senso: Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, [...]; Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, [...]). 11.4. Neppure decisiva è la circostanza che, nell'appartamento sito al secondo piano dello stabile sito in via Rinuccini n. 3, non sia stata rinvenuta sostanza stupefacente. I giudici di primo e secondo grado, infatti, hanno ritenuto che in quel luogo fosse stata occultata la cocaina che fu poi ceduta a De AR e sono giunti a queste conclusioni sulla base delle conversazioni captate il 14 dicembre 2011, dei connessi servizi di osservazione e pedinamento, del sequestro della sostanza rinvenuta nella disponibilità di De AR. L'esito della perquisizione eseguita il 24 gennaio 2012, dunque, costituisce un mero riscontro, certamente non decisivo, ad un solido quadro indiziario e non è manifestamente illogico né contraddittorio aver sottolineato che, un mese dopo i fatti, OR fu rintracciato proprio nell'appartamento di via Rinuccini (al quale dunque aveva accesso) e nello stesso fu rinvenuta lidocaina. La circostanza che si tratti di un farmaco anestetico di libera vendita (come sostenuto dalla difesa), non esclude infatti che possa trattarsi anche di sostanza da taglio.
12. Resta da esaminare il ricorso proposto nell'interesse di NI UR che è stato ritenuto responsabile del reato di cui al capo 2) per avere, in più
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occasioni, con la collaborazione di AD IT, spendendo una somma complessiva non inferiore a 50.000 euro, acquistato cocaina da RO BR, AS MI FE e MA FR LI (giudicati separatamente) e per averla poi venduta al dettaglio, per lo più ricevendo i clienti nella propria abitazione a IA (fatti del 17, 22 e 28 luglio 2011). L'aggravante di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309/90, che era stata contestata all'imputato, è stata esclusa già in primo grado. 12.1. Col primo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto all'affermazione della penale responsabilità di UR. Sostiene che la sentenza impugnata non avrebbe risposto ai motivi di gravame con i quali si contestava la lettura compiuta dal giudici di primo grado delle conversazioni intercettate. In particolare, non avrebbe spiegato perché conversazioni nelle quali si parlava di prendere un caffè si rideva e si scherzava, fossero state considerate eloquenti nell'indicare l'utilizzo di un linguaggio teso a dissimulare l'oggetto reale del dialogo». Secondo la difesa, l'affermazione secondo la quale parlando di *<caffè» o di acqua e menta» UR stava parlando in realtà di sostanze stupefacenti sarebbe apodittica, non essendovi nelle conversazioni alcun riferimento a quantità e a costi che sarebbe stato inequivoco nel senso indicato. Inoltre, la circostanza che lo stupefacente fosse recapitato a IA, nell'abitazione di UR, sarebbe documentata solo dal fatto che i cellulari di UR, BR e FE hanno agganciato celle installate nel territorio di quel comune: un dato insufficiente a provare che i tre fossero presenti nell'abitazione del ricorrente. Così argomentando, il ricorso non si confronta con la motivazione delle conformi sentenze di primo e secondo grado e invoca una inammissibile <<rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. Dimentica, dunque, che non può integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, [...]). La sentenza di primo grado (ripresa sul punto dalla sentenza impugnata) osserva che, in ragione dei numerosi riferimenti a passaggi di denaro e alla difficoltà di effettuare acquisti a credito», il contenuto del messaggi telefonici e delle conversazioni intercorse tra UR, RO BR e AS FE, oltre che tra UR e i soggetti che si rivolgevano a lui per un <<caffé» o per avere «acqua e menta» o per «fare festa», «non consentono di nutrire il minimo dubbio in ordine al fatto che al centro di tali rapporti vi fosse la periodica fornitura di sostanza, la cui natura doveva essere dissimulata attraverso il riferimento a linguaggio criptico» (pag. 19 della motivazione della sentenza del Tribunale).
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Depongono in tal senso, come la sentenza di primo grado chiarisce con diffusa argomentazione: l'urgenza con la quale talvolta UR richiedeva la consegna;
l'estrema soddisfazione manifestata da UR perché BR aveva preso <un caffè»; la difficoltà ad operare a credito;
gli appuntamenti presi per ritirare <acqua e menta> oppure <<sigarette da pagare il giorno dopo. A fronte di tale motivazione - e al rinvenimento nella disponibilità di UR di 170 grammi di cocaina (pag. 33 della sentenza impugnata, pag. 16 della sentenza di primo grado) - il ricorso si limita a sostenere che una ricostruzione alternativa del contenuto delle conversazioni non potrebbe essere esclusa al di là di ogni ragionevole dubbio, ma non spiega perché le conversazioni intercettate potrebbero avere senso logico anche se non interpretate nell'ottica della compravendita di stupefacente e della fissazione dei relativi appuntamenti. Non è manifestamente illogico, infatti, aver ritenuto la quantità di cocaina sequestrata (170 grammi) incompatibile con l'uso personale e non si comprende come possano rilevare ai fini di una diversa interpretazione delle conversazioni l'età dell'imputato e il suo stato di tossicodipendenza. 12.2. Col secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione per quanto riguarda la qualificazione giuridica del fatto, che i giudici di merito non hanno ritenuto riconducibile nell'ambito operativo dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. Si duole che, nell'escludere la lieve entità dei fatti ascritti a UR, la sentenza impugnata abbia fatto riferimento alla caratura criminale di BR. Sostiene che questo dato non riguarda la persona del ricorrente e non può incidere sulla gravità del fatto a lui ascritto. Sottolinea, inoltre, che la sentenza impugnata ha omesso di tenere conto dell'età anagrafica di UR, delle sue condizioni personali e della quantità di sostanza sequestrata dalla quale - in tesi difensiva non potrebbe desumersi una attività di spaccio di elevata offensività. Si è già ricordato che, ai fini della applicazione dell'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, si deve compiere una valutazione del caso concreto, tenendo conto non solo del dato qualitativo e quantitativo, ma anche dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076 già citata). Non contrasta con questi principi l'aver dato rilievo al costanti contatti intrattenuti da UR con esponenti della criminalità organizzata e neppure aver valorizzato l'ampiezza e stabilità della clientela che a lui faceva riferimento. Ed invero, nessun profilo di contraddittorietà o manifesta illogicità può essere ravvisato nell'aver attribuito elevata potenzialità offensiva a una condotta realizzata in un tale contesto e l'aver ritenuto tale elevata offensività non conciliabile con la fattispecie prevista dall'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90.
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13. È opportuno a questo punto sintetizzare quanto sin qui argomentato. Nei confronti di IU CA, cl.72 la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente ai reati di cui ai capi 5) e 7) e alla ritenuta sussistenza, per questi reati, dell'aggravante di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309/90, con rinvio per nuovo giudizio su questi punti ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Nel resto il ricorso proposto da IU CA cl.'72 deve essere rigettato. Sono inammissibili, invece, i ricorsi proposti da RC D'MA, AN ER e NI UR. Ne consegue la condanna di questi ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che ER e UR non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico ciascuno di loro, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di CA IU classe 1972, limitatamente all'aggravante ex art. 73, comma 6, d.P.R. 309/1990 inerente al reati di cui ai capi di imputazione nr. 5 e 7 e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso di CA IU classe 1972. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità nei confronti di CA IU classe 1972. Dichiara inammissibili i ricorsi di D'MA RC, ER AN e UR NI e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Lucia Vignale
CANCELLERIA 13/11/2015 nario ludiziario Dr. Gianfranco Cater2770
Il Presidente Emanuele Di Salvo
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