Sentenza 28 luglio 2016
Massime • 1
In tema di mandato d'arresto europeo, l'omessa acquisizione del titolo restrittivo interno in base al quale il m.a.e. è stato emesso è ostativa alla consegna quando, dal contenuto dello stesso m.a.e. e degli atti inoltrati a corredo, non sia possibile per l'autorità giudiziaria richiesta il controllo sulla ricorrenza dei presupposti per la consegna ovvero di condizioni per il rifiuto, ai sensi dell'art. 18 della stessa legge. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva disposto la consegna del ricorrente, rilevando che, in assenza del provvedimento restrittivo, non era possibile verificare se una parte dei reati, contestati nel m.a.e. come commessi in modo indivisibile in Italia, Spagna, Germania oltre che in Francia, fosse stata, invece, commessa, anche solo in parte, nel territorio italiano).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 28/07/2016, n. 33218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33218 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2016 |
Testo completo
M 332 18/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE FERIALE PENALE Composta da -- Presidente - Vincenzo Rotundo Sent. n. sez. CC 28/07/2016- Rossella Catena Luca Ramacci R.G.N. 28066/2016 Monica Boni - Relatore - Alessandra Bassi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AL MI, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 21/06/2016 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito il difensore che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'Appello di Milano ha disposto la consegna di MI AL alla Autorità Giudiziaria francese in esecuzione di mandato di arresto europeo (M.A.E.) emesso dal Tribunale di Parigi il 22 gennaio 2016 per i reati di concorso in riciclaggio, nell'importazione di stupefacenti ed associazione per delinquere, commessi in Francia e altrove negli anni 2014 e 2015. Preliminarmente, il Collegio di merito ha rilevato che questa Corte di legittimità ha annullato con rinvio la sentenza emessa l'11 marzo 2016 dallo stesso Giudice d'appello, con la quale era stata disposta la consegna del AL all'A.G. francese per i medesimi fatti su indicati, in considerazione del fatto che l'art. 18, lett. p), legge 22 aprile 2005, n. 69, prevede una causa di rifiuto della consegna allorquando anche solo una parte della condotta naturalisticamente intesa si sia verificata nel territorio dello Stato. Indi, la Corte distrettuale ha rilevato ricordando l'insegnamento di questo Giudice di legittimità - che, ai fini della consegna, non è necessario che sia trasmesso il provvedimento cautelare in base al quale è stato emesso il M.A.E. allorquando, come nella specie, nel mandato vi sia precisa indicazione dello stesso provvedimento. Nel merito, il Collegio lombardo ha osservato che, nel caso in oggetto, non opera la condizione ostativa alla consegna, in quanto, sulla base delle acquisizioni effettuate in sede di integrazione ex art. 6 della legge sul M.A.E., si deve escludere che sussistano elementi certi della commissione ad opera del AL di parte dell'azione nel territorio nazionale, nè risulta che egli sia indagato in Italia per i fatti-reato per i quali è chiesta la consegna.
2. Avverso la sentenza della Corte di Milano ha presentato personalmente ricorso MI AL, assistito dal difensore Avv. Loris Panfili, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
2.1. violazione di legge penale in relazione all'art. 16, comma 1, legge 22 aprile 2005, n. 69, in relazione all'art. 6, comma 6, stessa legge, per avere la Corte d'appello di Milano disposto la consegna del ricorrente all'A.G. della Francia sebbene questa non abbia dato corso alla richiesta di integrazione probatoria documentale sollecitata dal Giudice di legittimità;
2.2. violazione di legge penale in relazione agli artt. 18, lett. p), 6, comma 3, e 19 lett. c) legge 22 aprile 2005, n. 69, per avere la Corte d'appello disposto la consegna di AL all'A.G. francese in assenza di un qualunque elemento nuovo in merito al luogo di commissione dei fatti nonché trascurando di considerare le evidenze che il Supremo Collegio, nella sentenza di annullamento con rinvio, aveva "suggerito" di valutare ai fini della decisione sul punto. Sotto diverso aspetto, il ricorrente lamenta che AL è residente da venti anni in Italia, di tal che avrebbe dovuto essere applicato il disposto dell'art. 19 lett. c) legge sul M.A.E. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato in relazione al primo assorbente motivo.
2. Come dato conto nel ritenuto in fatto, la Corte d'appello di Milano ha dato corso alla richiesta di consegna di MI AL all'A.G. della Francia in sede di giudizio di rinvio, all'esito di annullamento della precedente sentenza di consegna.
3. Mette conto precisare che, nell'argomentare la decisione di annullamento con rinvio, questa Corte aveva rilevato che, "a norma dell'art. 18 lett. p) legge n.69 del 2005, il mandato d'arresto europeo non può essere eseguito quando 2 anche una parte della condotta, naturalisticamente intesa, si sia verificata sul territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 6 cod. pen., purché essa integri gli estremi di una notizia di reato e consenta all'autorità giudiziaria italiana l'esercizio dell'azione penale per gli stessi fatti per i quali si procede nello Stato membro di emissione (Sez. 6, n. 7580 del 25/02/2011, Rv. 249233). Al riguardo, si è precisato, in giurisprudenza, che il concetto di "parte" dell'azione non si identifica con la nozione di tentativo e quindi non richiede necessariamente la sussistenza di atti idonei e univoci. In relazione infatti al diverso criterio e alle diverse esigenze a cui si informa il disposto dell'art. 6 cod. pen., è sufficiente che sia avvenuta in Italia anche una minima parte dell'azione o dell'omissione, pur se priva dei requisiti richiesti per la configurabilità del tentativo (Sez. 4, 22/05/1997, Franzoni;
Sez. 1, n. 38019 del 12/05/2004, Rv. 229734; Sez. 6, n. 40287 del 28/12/2008; Sez. 4, n. 17026 del 17/12/2008, Rv. n. 243476). La Corte d'appello deve dunque rifiutare la consegna allorchè sul territorio italiano abbia avuto luogo anche soltanto la progettazione, organizzazione e predisposizione del reato, poi consumato nello Stato membro di emissione. Non si radica invece la giurisdizione italiana e deve dunque essere eseguito il mandato d'arresto europeo allorchè i fatti posti in essere in Italia si esauriscano nel proposito generico e privo di concretezza e specificità, di perpetrare all'estero fatti delittuosi, poi effettivamente realizzati, per intero, nel territorio di un altro Stato (Sez. Fer., 04/09/2008 n. 34956, Rv. n. 240918). Laddove poi, come nel caso in disamina, sia contestato un reato associativo, occorre verificare il luogo in cui è operativa, in tutto o in parte, la struttura organizzativa mentre ha un'importanza secondaria il luogo in cui sono stati perpetrati i singoli delitti commessi in attuazione del programma criminoso, a meno che questi, per numero e consistenza, rivelino il luogo di operatività della societas SC (ex plurimis, Sez 2, n. 993 del 25/02/1999, Cohan, Rv. 212974)”. Tanto premesso, nella sentenza si era evidenziato che, nel mandato d'arresto europeo a carico del AL, i reati risultano contestati come commessi "in modo indivisibile in Italia, in Spagna, in Germania, oltre che in Francia" e che, "per di più, dai verbali di perquisizione locale e personale e di sequestro, in data 25 gennaio 2016, si evince che sono stati rinvenuti, in possesso del ricorrente, alcuni documenti da cui potrebbero desumersi elementi a favore della tesi che il reato sia stato commesso, in parte, in Italia, con particolare riguardo ad un timbro recante la dicitura "T.T. Tarabolsi- Transport-Export; ad altri timbri recanti diciture in lingua italiana;
a un passaporto siriano intestato a MA MA;
a tre fotografie del suddetto MA MA;
a documentazione attestante il trasferimento di danaro contante e alcuni viaggi da Milano ad altre città europee e viceversa". Sulla scorta di tali premesse, questo Giudice di legittimità aveva censurato la decisione della Corte distrettuale, là dove non aveva approfondito la tematica inerente al locus commissi delicti e, quindi, alla ravvisabilità o meno della giurisdizione nazionale.
4. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la decisione impugnata presti il fianco alle censure mosse dal ricorrente.
4.1. Ed invero, sollecitato ad approfondire il tema del locus commissi delicti, il Giudice del rinvio ha correttamente disposto l'acquisizione sia del provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale di primo grado di Parigi, sia del verbale di perquisizione e sequestro del 25 gennaio 2016 nei confronti del AL del G.I.C.O. della G.d.F. di Milano. Nondimeno, l'Autorità inquirente nazionale ha dato conto di avere trasmesso ab origine alla Corte tutta la documentazione inerente al controllo del gennaio 2016 (come si evince dalle note del 23 maggio 2016 della G.d.F. di Milano e del 25 maggio 2016 del Gip del Tribunale di Monza), l'A.G. francese non ha trasmesso il titolo restrittivo posto a base del M.A.E.
4.2. Giudica il Collegio che la decisione assunta dalla Corte d'appello sulla base della piattaforma conoscitiva invariata rispetto a quella valutata con la pronuncia cassata non risponda in modo esaustivo al quesito circa il luogo di commissione dei reati contestati in via provvisoria al AL e non consenta pertanto di affermare, con tranquillante certezza, che nella specie non operi la condizione ostativa alla consegna prevista dall'art. 18, lett. p), della legge sul M.A.E. In assenza del provvedimento coercitivo nazionale che possa consentire di comprendere quali siano esattamente i fatti ascritti al ricorrente e, per quanto qui rileva, l'articolazione territoriale degli stessi (e dunque se siano stati o meno perpetrati anche in Italia), gli elementi a disposizione dell'A.G. richiesta non - sono tali di superare il ragionevole dubbio che, come in effetti contestato, parte dei fatti siano stati commessi "in modo indivisibile in Italia" (oltre che in altri Paesi). Tale ragionevole dubbio non può difatti ritenersi convincentemente superato dalle considerazioni svolte dal Collegio milanese sulla base degli atti a propria disposizione, là dove a pagina 3 della decisione in verifica - ha fatto riferimento al fatto che dagli accertamenti bancari espletati è emersa l'accensione di due finanziamenti poi estinti e di due conti correnti intestati alla convivente del AL, irreperibile, nonché la cessazione dell'attività di commercio di autoveicoli. Tali circostanze di fatto danno invero contezza di una serie di operazioni sul 4 off territorio nazionale-almeno in ipotesi - in tutto compatibili con la contestazione di riciclaggio e di associazione per delinquere commesse dal ricorrente in Italia, coerentemente con la contestazione provvisoria 5. Non può, d'altronde, sottacersi che, secondo il costante insegnamento di questa Corte in tema di mandato d'arresto europeo, non è ostativa alla consegna l'omessa acquisizione da parte della Corte d'appello del provvedimento restrittivo interno in base al quale il mandato è stato emesso, quando il controllo dell'autorità giudiziaria italiana in ordine alla motivazione (art. 18, lett. t) ed ai gravi indizi di colpevolezza (art. 17, comma 4) possa essere comunque effettuato sulla documentazione trasmessa dall'autorità dello Stato di emissione (Sez. 6, n. 45668 del 29/12/2010, Chaoui, Rv. 248972).
5.1. Ragionando a contrariis rispetto a tale affermazione di principio, si deve pertanto ritenere che l'acquisizione del provvedimento restrittivo interno in base al quale il mandato è stato emesso come appunto richiesta dall'art. 6, comma 3, - legge 22 aprile 2005, n. 69 - sia invece doverosa, allorquando sulla base del contenuto del M.A.E. e degli atti inoltrati a corredo, non sia possibile per l'Autorità Giudiziaria richiesta operare le necessarie verifiche circa la ricorrenza dei presupposti per la consegna ovvero di eventuali condizioni per il rifiuto ai sensi dell'art. 18 stessa legge. In tali casi, l'acquisizione del provvedimento coercitivo nazionale diventa imprescindibile, mancando il quale la consegna deve essere rifiutata.
6. Il provvedimento in verifica deve pertanto essere annullato con rinvio alla Corte di Milano per l'acquisizione del provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale di primo grado di Parigi e di ogni ulteriore elemento utile al fine di delineare l'ambito territoriale delle condotte poste a base del mandato di cui si chiede l'esecuzione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, L. n. 69 del 2005. Così deciso il 28 luglio 201DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Rotundo Alessandra Bassi addl 29 LUG 2016 lincenzo IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise