Sentenza 2 marzo 1999
Massime • 1
In tema di patteggiamento, la sentenza che applichi la pena richiesta dall'imputato, a seguito di dibattimento per il dissenso del P.M. ritenuto dal giudice ingiustificato, è appellabile anche dall'imputato, atteso che la rinuncia a contestare l'accusa (implicita nella richiesta di applicazione della pena), per il carattere essenzialmente consensualistico e strutturalmente bilaterale del rito del patteggiamento, ha effetto solo ed unicamente nel caso in cui sia stato raggiunto l'accordo con il P.M. sulla pena da applicare, dovendosi altrimenti ritenere "tamquam non esset", salvo che per gli effetti premiali conseguibili nel caso di riconosciuta infondatezza del dissenso del P.M. (In senso contrario v. la sentenza n. 441 del 10.2.1999, imp. Nardi, della stessa sezione, RV. n. 213482).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/03/1999, n. 3183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3183 |
| Data del deposito : | 2 marzo 1999 |
Testo completo
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Mauro Domenico LOSAPIO Presidente Udienza pubblica
Dott. Renato OLIVIERI Consigliere del 02/03/1999
Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere SENTENZA
Dott Antonio MERONE Consigliere N.697
Dott. Francesco MALAGNINO Consigliere REGISTRO GENERALE
ha pronunciato la seguente N.22716/98
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AN ID
avverso la sentenza del Pretore di Belluno in data 18 gennaio 1996;
letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
udita nella pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott.
Colarusso;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Procuratore
Generale Dott. Giovanni Galati che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore dei ricorrente Avv. Sandro DEL VECCHIO;
OSSERVA
- che nel caso in cui il P.M. abbia, come nella specie,
manifestato il suo dissenso alla richiesta di applicazione della pena formulata dall'imputato prima dell'apertura del dibattimento, al giudice non rimane altra scelta che quella di procedere al dibattimento mancando il consenso sul rito alternativo;
- che, all'esito del dibattimento svoltosi con le forme ordinarie fino al suo esito, il giudice può applicare la pena richiesta dall'imputato (non più concordemente) - e che ciò può
avvenire anche nell'eventuale giudizio di impugnazione - quando riconosca ingiustificato il dissenso del P.M.;
- che la sentenza in tal caso non si sottrae all'ordinario regime delle impugnazionì atteso che - in analogia con quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte in materia di rito abbreviato (sent. 21.4.1994, Zoccoli ed altri) - il consenso di entrambe le parti rappresenta "il fattore indefettibile del rito" del patteggiamento e che il riconoscimento postumo dell'accoglibilità
della richiesta formulata dall'imputato "non può essere assimilato alla prestazione di un consenso che non vi è stato e non vale a cancellare che il processo si è svolto col rito ordinario";
- che, in tal caso, l'applicazione della pena richiesta dall'imputato mantiene il suo carattere di premialità ma poggia su una "irreversibile diversità di presupposti, di razionalità
giustificativa e di modalità di avveramento";
- che con la richiesta di applicazione della pena l'imputato, da un lato, rinuncia a contestare la fondatezza dell'accusa (salva la ricorrenza delle ipotesi di cui all'art. 129 c.p.p.) ed il P.M.
(consenziente), specularmente e dall'altro lato, rinunzia a dimostrarne la fondatezza in giudizio e che entrambe le parti rinunciano al diritto alla prova (in particolare l'imputato al diritto di difendersi provando);
- che, nella specie, nel dibattimento svoltosi entrambi questi diritti si sono pienamente esplicati;
- che il diritto dell'imputato a difendersi nel merito non può
essere limitato - solo perché egli ha richiesto l'applicazione della pena (avendo trovato al riguardo l'opposizione del P.M.) - al primo grado di giudizio ma deve ammettersi anche la revisio prioris instantiae nel secondo grado di merito, atteso che la rinuncia a contestare l'accusa (implicita nella richiesta di applicazione della pena), per il carattere essenzialmente consensualistico e strutturalmente bilaterale del rito del patteggiamento, ha effetto solo ed unicamente nel caso in cui sia stato raggiunto l'accordo coi
P.M. sulla pena da applicare e questo sia stato recepito dal Giudice
(avverandosi, così, una sorta di condicio iuris), dovendosi altrimenti ritenere detta rinuncia (unilaterale) tamquam non esset,
salvo che per gli effetti premiali conseguibili nel caso di riconosciuta infondatezza del dissenso del P.M.;
P.Q.M.
La Corte, atteso che trattasi di rituale appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Venezia per il relativo giudizio.-
Così deciso in Roma, il 2 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 1999