Sentenza 11 luglio 2002
Massime • 1
In tema di questioni relative al titolo esecutivo, se il giudice dell'esecuzione abbia ordinato la rinnovazione della notifica - ritenuta invalida - del provvedimento da eseguirsi prima che sia proposto gravame, il giudice dell'impugnazione deve valutare la tempestività di quest'ultimo a partire dalla nuova notificazione, restando preclusa una diversa valutazione della ritualità della prima notifica e quindi la possibilità di far decorrere da quella il termine per l'impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/07/2002, n. 30758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30758 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO ACQUARONE - Presidente - del 11/07/2002
1. Dott. NICOLA MILO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ARTURO CORTESE - Consigliere - N. 1979
3. Dott. FRANCESCO IPPOLITO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere - N. 9855/2001
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
NO VA, n. 10.06.1964
avverso l'ordinanza emessa il giorno 01.02.2001 dalla Corte d'appello di Lecce;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Arturo Cortese;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO
La Corte d'appello di Lecce, con ordinanza emessa il giorno 01.02.2001, dichiarava inammissibile per tardività l'appello che NO VA aveva proposto, a seguito della rinnovazione della notifica del relativo estratto contumaciale disposta con ordinanza del 14.11.2000 dal Tribunale di Lecce quale giudice dell'esecuzione, avverso la sentenza di condanna per favoreggiamento personale pronunciata nei suoi confronti dal Pretore di Lecce in data 12.06.1997. Rilevava la Corte che il termine di riferimento per la verifica della tempestività della impugnazione decorreva dalla precedente notifica dell'estratto contumaciale della sentenza impugnata, effettuata al difensore a sensi dell'art. 161 cpp., in quanto la medesima doveva reputarsi rituale, nonostante il contrario avviso, ritenuto non vincolante dalla stessa Corte, del giudice dell'esecuzione, che, con la citata ordinanza del 14.11.2000, aveva per questo dichiarato la non esecutività della sentenza pretorile, sospendendone l'esecuzione e disponendo la rinnovazione della notifica.
Propone ricorso l'imputato, deducendo che la Corte d'appello, da un lato, non poteva nella specie sindacare la decisione del giudice dell'esecuzione e, dall'altro, ha comunque errato nel ritenere valida la prima notifica dell'estratto contumaciale della sentenza pretorile, effettuata al difensore a sensi dell'art. 161 cpp. DIRITTO
o s s e r v a
Il ricorso è fondato.
Da una lettura logico-funzionale dei primi due commi dell'art.670 cpp infatti, si evince che:
- nel caso in cui il giudice dell'esecuzione decide sull'incidente "prima" che sia stato proposto gravame (avverso il provvedimento della cui esecutività si discute) e, accogliendo l'incidente, ordina il rinnovo della notificazione (ritenuta) non validamente eseguita, l'ultima parte del primo comma del cit. art. statuisce che "decorre nuovamente il termine per l'impugnazione", di tal che, sull'impugnazione proposta dopo la notifica rinnovata, il giudice dell'impugnazione non potrà più valutare l'ammissibilità del gravame in riferimento al termine decorrente dalla precedente (ritenuta) invalida notifica;
- nel caso in cui, invece, prima che il giudice dell'esecuzione abbia deciso, sia già stato proposto gravame, la naturale competenza del (già investito) giudice dell'impugnazione a delibarne l'ammissibilità non può subire limitazioni di sorta, e il giudice dell'esecuzione deciderà quindi sull'incidente solo in via interlocutoria, senza comunque disporre il rinnovo della notifica (essendo la facoltà di impugnare, in funzione del cui esercizio il rinnovo stesso dovrebbe essere disposto, già stata esercitata), e trasmettendo poi gli atti al giudice del gravame;
il quale, non rivenendogli alcun vincolo dalla detta decisione interlocutoria, potrà, in sua conferma o riforma, ritenere il gravame inammissibile o ammissibile (provvedendo, in tale ultima ipotesi, a sospendere l'esecuzione che non sia stata già sospesa).
Consegue da quanto sopra che, essendo stata l'impugnazione del NO proposta a seguito della notifica della sentenza di primo grado eseguita in forza dell'ordine di rinnovo del giudice dell'esecuzione, non poteva la Corte d'appello procedere nuovamente alla delibazione dell'ammissibilità del gravame in relazione (al termine correlato) alla precedente notifica, ormai sostituita da quella successiva di cui sopra.
L'impugnata ordinanza deve pertanto essere annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi alla Corte d'appello di Lecce per il prosieguo di legge in ordine alla proposta impugnazione.
P.Q.M.
visti gli artt. 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Lecce.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2002