Sentenza 25 marzo 1998
Massime • 1
È inammissibile l'istituto della revisione con riferimento alla sentenza di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. (La S.C. ha affermato il principio di cui sopra come corollario della natura della sentenza di patteggiamento, non equiparabile a una pronuncia di condanna, se non nella parte che la giustifica per l'affinità individuabile nel solo punto relativo all'applicazione della pena, osservando anche che sarebbe impossibile riprendere un giudizio ordinario quando il processo si è svolto e concluso senza una "plena cognitio" e che sarebbe improponibile un "conflitto" tra prove ed elementi che per definizione normativa tali non sono, posto che l'applicazione della pena è disposta, ai sensi dell'art. 444, comma secondo, cod. proc. pen., "sulla base degli atti"). (Conf. Sez. un., c.c. 25 marzo 1998 n. 7, Boretti e n. 8, Palazzo, non massimate).
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- 1. Revisione del patteggiamento: il contrasto tra giudicati rileva anche quando l’inconciliabilità riguarda gli elementi costitutivi del reato (Cass. Pen. n. 26627/24)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 13 marzo 2026
Massima È ammissibile la revisione, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p., anche nei confronti della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, poiché, dopo la riforma del 2003 dell'art. 629 c.p.p., essa rientra tra i provvedimenti suscettibili di revisione anche per contrasto tra giudicati. Ai fini dell'inconciliabilità tra sentenze irrevocabili, il “fatto” non coincide con il mero accadimento storico-naturalistico, ma comprende anche gli elementi costitutivi della fattispecie penale: ne consegue che l'esclusione definitiva della condotta costrittiva nella concussione o del pactum sceleris nella corruzione può determinare un contrasto rilevante con la …
Leggi di più… - 2. Sentenze di patteggiamento, revisione, prove nuove sopravvenute, limitiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 2 luglio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/03/1998, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 25 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Prof. IO LA TORRE - Presidente - Camera cons.
1.Dott. Giuseppe VIOLA - Componente - del 25/03/98
2. " OL UL - Componente -
3. " Giovanni ET - Componente - SENTENZA
4. " MA D. LO PI - Componente - N. 6
5. " NO DI OT - Componente -
6. " Torquato GEMELLI (REL) - Componente - R.G.N.
7. " AR AP - Componente - 4595/96
8. " RT MO - Componente -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA IO, n. a Bagheria l'1/3/1951;
avverso l'ordinanza emessa dalla Corte d'Appello di Palermo in data 19.7.1996;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Torquato GEMELLI;
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede l'inammissibilità. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 19.7.96 la Corte di Appello di Palermo ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione, presentata da IO GI, in relazione alla sentenza n. 716/93, emessa dal Tribunale di Palermo in data 30.9.93, con la quale in ordine ai reati di peculato (nella sua qualità di assistente capo della Polizia di Stato si era appropriato della somma di lire 113.000 sequestrata ad Hariba Ayari) e falso (aveva soppresso, per commettere il peculato, il foglio del registro in cui era stato annotato quanto sequestrato all'Hariba), unificati col vincolo della continuazione, gli era stata applicata la pena di un anno e sei mesi di reclusione, col beneficio della sospensione condizionale. La richiesta era stata fondata su fatti nuovi emersi nel corso del procedimento disciplinare a carico del suddetto e che, valutati unitamente a quelli già esaminati nel giudizio di cognizione, avrebbero dimostrato la sua innocenza.
La Corte territoriale, pur manifestando perplessità sull'ammissibilità del giudizio di revisione in relazione alla sentenza di patteggiamento, ha aderito alla corrente giurisprudenziale che lo ritiene compatibile, ma ha ritenuto che difettasse nel caso in esame la novità delle prove (documentale e testimoniale) e comunque l'efficacia dimostrativa delle stesse ai fini del proscioglimento.
Avverso l'ordinanza suindicata il IA ha proposto ricorso deducendo violazione di legge per il mancato rispetto del contraddittorio perchè la Corte, anzichè limitarsi a verificare se la richiesta di revisione fosse stata proposta nei casi previsti e con l'osservanza delle norme di legge ovvero "ictu oculi" fosse manifestamente infondata, quindi a fare una valutazione astratta dell'idoneità del "novum" ad incidere favorevolmente sulla valutazione delle prove acquisite nel giudizio di cognizione, aveva proceduto ad una complessa ed articolata valutazione critica degli elementi addotti, così inglobando nella fase rescindente quella rescissoria, incorrendo in una nullità e anticipando la decisione senza l'instaurazione del contraddittorio fra le parti. Il ricorrente deduce, altresì, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui gli fa "carico di una condanna ingiusta" in conseguenza della mancata scelta di un diverso rito che avrebbe consentito una più approfondita valutazione delle prove;
così omettendo di considerare che l'istituto della revisione è fondato sull'interesse pubblico e superiore di attuare la giustizia sostanziale. Soggiunge il ricorrente che per altro verso, pur negando l'esistenza di prove nuove, la Corte di Appello, contraddicendosi, ha ritenuto irrilevanti quelle prospettate, senza considerare che l'art. 631 c.p.p. comprende anche il caso in cui gli elementi addotti,
sopravvenuti o preesistenti ma acquisiti agli atti dopo la condanna, conducano ad una situazione d'insufficienza o di contraddittorietà della prova.
Il ricorso è stato assegnato alla VI Sezione penale della Cassazione.
Il Procuratore Generale, con requisitoria del 30.5.97, aderendo all'indirizzo giurisprudenziale delle Sezioni Unite (sentenze 8.5.96, De Leo e 26.2.97, Bahrouni), ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato inammissibile, mancando un "giudizio" nel procedimento di applicazione concordata dalla pena, in cui vi è rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa in contropartita di evitare l'alea di un processo ordinario e di ottenere una consistente riduzione di pena. Sul piano sistematico, poi, ove si ammettesse la revisione, si perverrebbe alla celebrazione di quel giudizio ordinario cui l'imputato ha rinunciato.
Per altro verso, la revisione è l'applicazione estrema del principio costituzionale che assegna al processo penale il compito dell'accertamento della verità ed il patteggiamento è una vistosa deroga a tale direttiva perchè consente l'inflizione di una pena senza un previo giudizio di colpevolezza e quindi senza un compiuto accertamento della verità, sulla sola base di un accordo tra le parti, in ordine al quale la verifica giudiziale, in punto di responsabilità, è limitata all'evidenza dell'innocenza (art. 129 c.p.p.). Consegue che o si rispetta l'intima natura pattizia che lo rende insuscettibile di revisione o l'istituto del patteggiamento deve ritenersi incostituzionale.
Peraltro, rilevata l'esistenza del contrasto di giurisprudenza sull'applicabilità dell'istituto della revisione alla sentenza di patteggiamento, il P.G., in via subordinata, ha chiesto che il ricorso fosse rimesso all'esame delle Sezioni Unite. La VI Sezione penale, con ordinanza dell'8.10.97, ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, evidenziando che la questione dell'applicabilità della revisione alla sentenza di patteggiamento è stata risolta in senso affermativo dalla stessa Sezione (sentenze 14.12.93 n. 11420 e 1.9.94 n. 1702) in base all'equiparazione di siffatta pronuncia, salvo diversa disposizione di legge che sul punto di cui trattasi non si rinviene, alla sentenza di condanna (art. 445 co. 1 c.p.p.). Ha, però, rilevato che successivamente la II Sezione penale (sentenza 12.4.95 n. 5459), pur ritenendo applicabile la revisione alla sentenza di patteggiamento, ha precisato che sarebbe in contraddizione con la logica del sistema consentire all'imputato di utilizzare, a detti fini, mezzi di prova ch'erano stati indicati ed ai quali ha volontariamente rinunciato, impedendo al giudice di prenderli in considerazione. Sicchè, in riferimento alla sentenza emessa a norma dell'art. 444 c.p.p., il concetto di "prova nuova" deve essere inteso diversamente da quanto sino ad ora è stato affermato da larga parte della giurisprudenza della Corte Suprema e cioè che è tale ogni mezzo, preesistente o meno alla sentenza di condanna, non portato a conoscenza del giudice (Cass. 11.4.94 n. 595, 11.3.96 n. 39, 18.7.96 n. 2562). D'altra parte, è legittimo dubitare della compatibilità della revisione con la sentenza di applicazione della pena a richiesta delle parti sotto il profilo che la rinuncia dell'imputato ad avvalersi dei possibili mezzi di difesa possa essere condizionata dalla riserva di avvalersene successivamente. E l'indirizzo delle Sezioni Unite (sentenza 18.4.97 n. 3600), secondo il quale la sentenza di patteggiamento non ha natura accertativa di responsabilità e la sua equiparazione alla sentenza di condanna è solo in punto di applicazione della pena, se pur dettato per escludere la revoca di diritto della sospensione condizionale a norma dell'art. 168 c.p. per effetto di una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., pone un problema di principio in via generale, che incide, quindi, sulla questione in oggetto. Con l'ulteriore requisitoria scritta del 26.2.98 il P.G. ha posto in rilievo le ripetute affermazioni della Corte Costituzionale relative al processo penale preordinato all'accertamento della verità materiale, con la configurazione del pubblico ministero come organo di giustizia deputato a tale ricerca e con l'affermazione dell'estraneità al sistema costituzionale di un processo ispirato ad una logica pattizia e di contesa;
ed ha concluso dubitando della compatibilità dell'istituto del patteggiamento con i principi contenuti negli artt. 3,24,25,27,101,111,112 della Costituzione. Il Primo Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando l'udienza camerale del 25 marzo 1998 per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La questione di diritto che ha dato luogo alla rimessione alle Sezioni Unite è se sia ammissibile il giudizio di revisione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Le decisioni affermative si basano sulla funzione del rispetto della verità che l'ordinamento attribuisce all'accertamento penale, come linea di tendenza tesa ad escludere ogni interpretazione che obblighi a mantenere ferma la situazione scaturita dal cristallizzarsi del quadro probatorio risultante al momento dell'accordo sulla pena, quando esso (successivamente) riceva una radicale smentita;
e l'idoneità della sentenza di patteggiamento a passare in giudicato renderebbe irrilevante il riferimento contenuto nell'art. 648 c.p.p. alle sole "sentenze pronunciate in giudizio", per la possibilità di applicare l'istituto della revisione anche ai decreti penali di condanna che toglie vigore alle argomentazioni di quanti vorrebbero far discendere dal diverso regime della prova proprio del patteggiamento argomenti contrari all'ammissibilità della revisione (Cass. Sez. VI 26.10.93, Trommacco). Altre decisioni che pervengono ad analoghe conclusioni fanno leva sull'equiparazione della sentenza di patteggiamento a quella di condanna (art. 445 co. 1 c.p.p.), salva diversa disposizione di legge che non si rinviene nel caso in esame (Cass. Sez. VI 15.4.94, Costagliola), pur distinguendo, con riferimento alla prova nuova (art. 630 lett. c) c.p.p.), che tale non può essere quella che, proprio in ragione dell'accoglimento della richiesta di applicazione della pena, non sia stata oggetto di valutazione da parte del giudice per volontaria determinazione delle parti che in tal modo ne hanno impedito l'acquisizione e la valutazione:
sarebbe contrario alla logica del sistema far rientrare in sede di revisione prove già acquisibili al momento della richiesta stessa (Cass. Sez. II 12.12.94, Muffari). Per quanto attiene al contrasto di giudicati (art. 630 lett. a) c.p.p.), è stato affermato che il patteggiamento costituisce un negozio giuridico processuale, ma i limiti che l'ordinamento pone al potere dispositivo delle parti, attraverso i poteri conferiti al giudice, non privano il provvedimento delle caratteristiche essenziali a farlo ritenere "sentenza di condanna " (Cass. Sez. IV 31.3.95, Palmisciano). L'orientamento di segno contrario, che ha escluso la compatibilità fra l'accertamento derivante dalla ratifica dell'accordo delle parti e quello contenuto nella sentenza emessa all'esito del giudizio ordinario, ha però precisato che l'esigenza di giustizia sostanziale diretta a superare il contrasto fra giudicati potrebbe essere attuata applicando analogicamente l'ottavo comma dell'art. 669 c.p.p. (Cass. Sez. III ordinanza 10.7.96, Petrino).
2. Per risolvere la questione è necessario osservare che la revisione, che presuppone il "giudicato", è stata espressamente disciplinata dal legislatore quale istituto applicabile unicamente alle sentenze di "condanna" ed ai decreti penali di "condanna" divenuti irrevocabili (art. 629 c.p.p.), ovverosia alle sole decisioni che comportano il riconoscimento della responsabilità dell'imputato per un determinato reato e l'applicazione della relativa pena (Cass. Sez. I 9.11.94 Ponzetta), sicchè l'estensione dell'istituto alla sentenza di patteggiamento può discendere solo dalla sua equiparabilità (a tal fine) ad una pronuncia di condanna con accertamento pieno e incondizionato dei fatti e delle prove, quale necessaria premessa per ritenere l'imputato responsabile ed applicargli la pena (Corte Costituzionale sentenza n. 251/91).
3. Benchè non siano mancati contrasti, per divergenti orientamenti interpretativi, sulla natura della sentenza di applicazione della pena a richiesta delle parti fra pronunce della Corte Costituzionale e decisioni della Corte di Cassazione, è stata tuttavia raggiunta una convergenza sostanziale sul punto della diversità ontologica fra la sentenza di patteggiamento e la sentenza di condanna. La sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) non contiene un accertamento del reato ed un giudizio di colpevolezza: è una pronuncia, sulla base degli atti, di applicazione della pena sull'accordo delle parti, ratificato dal giudice dotato di autonomi e consistenti poteri di controllo, dei quali deve dare adeguata ragione (Corte Costituzionale sentenza n. 313/90 e Cass. Sez. Un. sentenza 27.3.92, Di Benedetto); è espressione della funzione giurisdizionale ma non consegue ad un giudizio di colpevolezza basato sull'accertamento della fondatezza dell'accusa e della responsabilità dell'imputato, con la pena indicata dalle parti che non può essere modificata dal giudice i cui poteri, autonomi ma circoscritti (art. 444 co. 2 c.p.p.), si restringono, ove non debba pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p., alla valutazione della correttezza della qualificazione giuridica del fatto, dell'applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonchè della congruità della pena ( Corte Cost. sent. 313/90). Funzione del giudice, dunque, limitata dall'esercizio del diritto di veto nel caso in cui ritenga non applicabile l'accordo (Sez. Un. 26.2.97, Bahrouni). Consegue la non equiparabilità della sentenza di patteggiamento a una "pronuncia di condanna", se non nella parte che la giustifica per l'affinità che s'individua nel solo punto relativo all'applicazione della pena (Sez. UN.
8.5.96 De Leo), non potendo derivare altri effetti per l'assenza della componente capace di produrli, costituita dal riconoscimento giudiziale completo della responsabilità dell'imputato. E non muta la natura della sentenza emessa a norma dell'art. 444 c.p.p. se la pronuncia avvenga all'esito del dibattimento (art. 448 co. 1 c.p.p.) ritenendo il giudice ingiustificato il dissenso del P.M., in quanto anche in tal caso occorre riportarsi al momento della presentazione della richiesta ed alla situazione probatoria (lato sensu) di allora, ai fini dell'applicazione del rito speciale. Nè è senza significato che già nella stessa intitolazione dell'istituto ("Applicazione della pena su richiesta delle parti") il legislatore ha negato a questo specialissimo rito la qualifica di "giudizio", riconosciuta invece - oltre che, ovviamente, a quello ordinario - agli altri procedimenti speciali ("abbreviato", "direttissimo", "immediato"). Si aggiunga, peraltro, che anche nella parte riguardante l'irrogazione della pena (inflitta dal magistrato nei casi di procedimento previo giudizio, o da lui applicata "su richiesta delle parti" nel caso di patteggiamento), ossia in quella che è la sola area di equiparabilità fra la sentenza ex art. 444 e la "pronuncia di condanna" (art. 445 co. 1), i due modelli processuali non mancano di registrare ulteriori profonde differenze. Infatti, per bilanciare la rinuncia delle parti al "diritto alla prova" (art. 190 c.p.p.), la sentenza di patteggiamento non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, nè l'applicazione di pene accessorie o di misure di sicurezza (tranne la confisca obbligatoria); non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi (art. 445 co. 1 c.p.p.), non comporta l'iscrizione - ulteriore, rilevante conferma della non generale comparabilità alla sentenza di condanna - nel certificato generale e penale rilasciato dal casellario giudiziale a richiesta degli interessati (art. 689 co. 2 lett. a) n. 5 c.p.p.); e soprattutto - caso unico - il reato si estingue alle condizioni previste e così pure gli effetti penali e, in specifiche ipotesi, l'applicazione della pena non è di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale (artt. 163 e 164 c.p. e 445 co. 2 c.p.p.).
4. Si è obiettato che non sono le parti a poter disporre dell'interesse pubblico alla punizione del reato, poichè è compito esclusivo del giudice ad altri non delegabile nè in alcun modo surrogabile l'accertamento giudiziale della responsabilità penale. Al riguardo è da osservare che l'affermazione, teoricamente esatta nella sua astratta portata, non è di per sè idonea a modificare la struttura dell'istituto quale è stato concepito e voluto dal legislatore. Se con essa, infatti, si vuol dire che l'accertamento giudiziale della responsabilità non è surrogabile nè identificabile col riconoscimento di colpevolezza che sarebbe implicito nella richiesta del patteggiante, il rilievo è tanto condivisibile che queste Sez. Un. (sentenza 8.5.96, De Leo) si son date già cura di sottolinearlo proprio per escludere che la relativa sentenza possa ritenersi fondata su un accertamento di responsabilità "ope iudicis". Se, viceversa, si vuol dire che un tale accertamento sussiste perchè in tesi non può non sussistere, scambiando così il "dover essere" con "l'essere", resta allora da dimostrare come un tale enunciato sia conciliabile con una disciplina legislativa che, al contrario, limita l'intervento del giudice alla verifica di "correttezza" della richiesta o dell'accordo sulla pena - salva solo l'eventualità del proscioglimento ex art. 129 c.p.p. - nei sensi sopra indicati (art. 444 co. 2).
È, peraltro, da rilevare che il diritto alla prova nel procedimento penale, con la connessa disponibilità delle parti, è principio generale (art. 190 c.p.p.), espressamente ribadito dalla Corte Costituzionale con la facoltà dell'imputato di rinunciare alla prescrizione o all'amnistia (sentenze n. 175/91 e n. 275/90) per provocare un accertamento completo dei fatti . La legge deve garantire le condizioni per l'esercizio dei diritti fondamentali dell'imputato (artt. 13 e 24 della Costituzione) ma ciò non autorizza a configurare il diritto di difesa, inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, come obbligatorio, attinendo la tutela costituzionale alla garanzia delle condizioni di esercizio (Corte Cost. sentenza n. 313/90). E, per altro verso, non va trascurato che nel rito speciale del patteggiamento l'accordo negoziale si arresta di fronte all'interesse pubblico che impone al giudice di pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art.129 c.p.p.. È, dunque, innegabile il diritto delle parti a rinunciare a contestare l'accusa e ad ampliare il quadro probatorio sull'esistenza del fatto-reato e sulla sua riconducibilità ad un determinato soggetto, così determinando - punta massima del processo accusatorio - l'esaurirsi di ogni verifica nell'ambito dei risultati incompleti e provvisori acquisiti nelle indagini preliminari (in funzione surrogatoria della prova), tanto che - fra l'altro - la decisione non ha efficacia vincolante nei giudizi civili e amministrativi, non essendo trasferibile in quelle sedi col crisma del "giudicato" un esito giudiziale che non ha il carattere della completezza e dell'oggettiva certezza processuale acquisite nel contraddittorio delle parti (Cass. Sez. Un. 26.2.97, Bahrouni).
5. Il procedimento disciplinato dagli artt. 444-448 c.p.p. è stato più volte sottoposto, sotto vari aspetti, al vaglio del giudizio di legittimità costituzionale.
L'intervento della Corte Costituzionale ha inciso sui poteri di valutazione del giudice in ordine alla congruità della pena (sent. 313/90) in un contesto processuale che connota la sentenza di patteggiamento quale decisione non avente natura di condanna (sent. 251/91), in difetto di una valutazione completa dei fatti e delle prove che nel normale giudizio costituisce la necessaria premessa per l'applicazione della pena (sent. 499/95); sicchè la pronuncia si profila come espressione di definizione pattizia del processo (sent. 265/94), cui non può essere di ostacolo l'ingiustificato dissenso del P.M. (art. 448 co. 1 c.p.p.), con l'accordo delle parti sulla pena, cui conseguono ampi vantaggi d'ordine sostanziale e processuale per l'imputato, nell'ambito di una scelta legislativa non irrazionale nè ingiustificata, coerente col carattere premiale del rito alternativo per bilanciare la rapida definizione dei processi (C. Cost. ordinanza n. 297/97). Il giudice delle leggi, dunque, pur adattando talora il procedimento alternativo ai principi costituzionali, ne ha confermato la legittima idoneità ad adempiere la funzione deflattiva del dibattimento col suo inserimento nel sistema processuale, nel quale indubbiamente si colloca in maniera eccentrica.
Le questioni relative a specifici aspetti di costituzionalità, soltanto enunciate dal P.G. requirente e non sviluppate, attengono a profili già esaminati dal giudice delle leggi e ritenuti infondati in riferimento alla riserva di legge e di giurisdizione (artt. 13,25,101,102,111,112 della Costituzione) ed ai principi di uguaglianza, di inviolabilità del diritto di difesa, di legalità e di presunzione di non colpevolezza (artt. 3,24,25,27 della Costituzione).
La logica negoziale che sottende all'istituto dell'applicazione della pena a richiesta delle parti ha avuto, dunque, l'avallo della Corte Costituzionale.
Il dubbio sulla compatibilità della disciplina del patteggiamento nel suo complesso con i valori primari della Costituzione, adombrato dal P.G. e dalla Sezione rimettente, trova ostacolo nell'inammissibilità di un giudizio di legittimità costituzionale relativo ad un intero istituto;
sono improponibili le questioni formulate in termini tali da comportarne la completa revisione (Corte Costituzionale ordinanza n. 399/97) sicchè dovrebbe esserne riscritta "ex novo" la disciplina, in quanto incidenti sui meccanismi predisposti dal codice di rito che, in riferimento al procedimento speciale in oggetto, lo stesso giudice delle leggi ha ritenuti legittimi per la loro funzione di articolare un opportuno equilibrio fra la struttura negoziale dell'applicazione della pena, basata sull'iniziativa delle parti, e gli irrinunciabili accertamenti e controlli giurisdizionali, la cui disciplina è riservata alla sfera della discrezionalità del legislatore (Corte Cost. ordinanza n. 399/97 e sentenze nn. 265/94, 129/93, 92 e 187/92). Tanto che si è consolidato l'orientamento giurisprudenziale di queste Sezioni Unite (sentenza 28.5.97, Lisuzzo) sulla natura dell'istituto del patteggiamento e sull'equiparabilità della sentenza che ratifica l'accordo alla sentenza di condanna soltanto nell'applicazione della pena.
6. La sentenza di patteggiamento, la cui disciplina è normativamente articolata in modo tale da non implicare un positivo accertamento di responsabilità penale (Relazione al progetto preliminare del cod. di proc. pen. Libro VI titolo II pag. 108), rivela la sua eccentricità,
in riferimento all'intero sistema, nel distacco dal paradigma della sentenza di condanna previo accertamento giudiziale della responsabilità. Proprio se essa, com'è strutturata, si ritenesse in linea generale equivalente, vale a dire idonea a produrre tutti gli effetti di una normale sentenza di condanna, potrebbero sorgere ragionevoli dubbi di legittimità costituzionale, in quanto la responsabilità penale e l'applicazione della pena resterebbero collegate ad un accertamento del tutto incompleto.
Occorre, dunque, prendere atto ed accettare come normativamente predisposti i diversi tipi di accertamento, nella loro ontologia e con i conseguenti limiti oggettivi e funzionali, intrinseci e riflessi, che sono, nei riti alternativi, proiezione dei relativi meccanismi processuali correlati ai risultati e connessi alle finalità perseguite dal legislatore con la loro introduzione nel sistema.
La funzione giurisdizionale piena del giudice del dibattimento si arresta nel giudice che pronuncia la sentenza di patteggiamento, limitata agli spazi valutativi e decisori riconosciutigli dall'ordinamento, al controllo della congruità della pena, dopo che abbia escluso l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. ed abbia valutato positivamente il quadro di legalità dell'accordo.
Inevitabilmente, dunque, gli ampi vantaggi conseguiti dall'imputato non possono non essere correlati, per la naturale imperfezione del meccanismo probatorio del rito alternativo, ai rischi volontariamente accettati, con la rinuncia al giudizio ordinario e quindi all'acquisizione delle prove nella pienezza del contraddittorio, in un ottica legislativa di rapida definizione dei processi. Occorre convincersi che il controllo sulla correttezza dell'accordo non può equivalere al controllo sulla fondatezza. Le parti affrontano consapevolmente il rischio ben calcolato e, per l'imputato, ben compensato. Assume un significato del tutto particolare, pertanto, il rilievo che il "grado di verità" è costantemente correlato al metodo attraverso il quale viene svolta la ricerca, risultando esso maggiore o minore quanto più o meno "plena" sia la "cognitio" riservata al giudice, così da ridursi al minimo - per le ragioni innanzi esposte - proprio nel procedimento di "applicazione della pena su richiesta delle parti", che da quella ricerca, anzi, prescinde del tutto a livello giusdicente. Il che pone questo specialissimo rito in una posizione nettamente e ontologicamente differenziata: non solo rispetto al giudizio ordinario, dove il massimo della "cognitio" giudiziale tende al massimo di ricerca della verità "processuale", ossia quanto più vicino possibile alla verità "reale"; ma anche rispetto agli altri riti speciali, dove non manca un pur sommario accertamento giudiziale dei fatti e della responsabilità, che invece difetta nel rito del patteggiamento. E ciò, appunto, a causa delle scelte volontariamente operate dalle parti in un calcolato bilanciamento fra sicuri, rilevanti vantaggi e rischi eventuali che la certezza giudiziale possa non coincidere con la realtà storica, la cui ricerca non si è deliberatamente affrontata e che rimane comunque al di fuori del "dictum" del giudice, il quale infatti si limita - senza previa declaratoria di responsabilità - ad applicare la pena (non da lui scelta, ma da altri) "indicata", enunciando che "vi è stata richiesta delle parti" (art. 444 co. 2 c.p.p.).
7. Corollario dei principi suesposti è l'inapplicabilità dell'istituto della revisione alla sentenza di patteggiamento per l'intrinseca inidoneità di questa a potersi rapportare ad eventi, siano costituiti dalla sopravvenienza di nuove prove o dall'inconciliabilità con una sentenza di condanna irrevocabile, o dal verificarsi delle altre ipotesi previste dall'art. 630 c.p.p.:
l'ontologica diversità delle situazioni, con l'impossibilità di confrontare dati disomogenei, non concorrendo due ipotesi di compiuto accertamento dei fatti e di dichiarazione di colpevolezza, esclude che la sentenza di applicazione della pena possa costituire oggetto di revisione. Non può logicamente eseguirsi, in difetto di un "conflitto di prove", un raffronto tra un "novum" costituito da un significativo materiale probatorio ed un inesistente acquisizione probatoria che (di norma) connota la sentenza di patteggiamento;
ovvero un raffronto tra un diverso accertamento dei fatti contenuto in un'altra sentenza ed una situazione processuale in cui omologo accertamento non vi sia stato per volontaria rinunzia di parte: con la revisione non può verificarsi la metamorfosi della sentenza prevista dall'art. 444 c.p.p. in una sentenza di accertamento e di condanna. Pur in presenza di ipotesi particolari di segno opposto, introdotte nel sistema per ragioni contingenti, che prevedono la possibilità della revisione "in peius" (artt. 10 co. 1,2,3 L.29.5.82 n. 304 e 8 co.3,4,5 D.L. 13.5.91 n. 152 conv. nella L.12.7.91 n. 213), la revisione disciplinata dal codice di rito attiene alla sostituzione di un accertamento di responsabilità penale con un accertamento favorevole al condannato, per la corrispondenza tra le ipotesi di proscioglimento e quelle relative alla revisione (arg. ex artt. 630 e 631 c.p.p.) quanto a regole di giudizio. La revisione implica un contrasto di prove o di accertamenti giudiziali (in tali categorie "lato sensu" sono inquadrabili tutti i casi previsti dalla legge) e comporta la ripresa del processo definito con una decisione passata in giudicato, conseguita dall'accertamento dei fatti e della responsabilità, con la conclusiva "condanna" dell'imputato. È dunque impossibile riprendere un giudizio laddove il processo si è svolto e concluso senza una "plena cognitio"; ed è improponibile un conflitto tra "prove" ed elementi che per definizione normativa tali non sono (art. 444 co. 2 c.p.p.: "sulla base degli atti"). La conclusione non costituisce un'antinomia dell'ordinamento processual - penalistico, stante la diversità di regole che connotano il sistema con la disciplina dei procedimenti speciali, diversificata dalle regole che disciplinano il procedimento ordinario e adottata dal legislatore nella sua discrezionalità normativa, che ha superato il vaglio del giudizio di legittimità costituzionale, nella previsione di una definizione anticipata del processo a seguito di un accordo irrevocabile delle parti, ratificato dal giudice non acriticamente ma a seguito di valutazioni delle quali deve dare adeguata ragione (Sez. Un. sent. 27.3.92, Di Benedetto e Corte Cost. sent.
2.7.90 n. 313). L'accordo delle parti nel procedimento disciplinato dagli artt. 444 e segg. c.p.p., fase intermedia di una più ampia fattispecie a formazione progressiva che si perfeziona con l'intervento del giudice, dotato di pur significativi poteri di controllo (Cass. Sez. III sent. 11.4.97, Di Costanzo), prescinde dall'accertamento di una "situazione probatoria" affiorata nel momento procedimentale in cui il negozio diventa efficace: non può di conseguenza influirvi un "novum", sia per la rilevata impossibilità di un confronto tra dati disomogenei, sia per l'irrevocabilità del consenso al medesimo negozio processuale. In siffatta situazione, non innestandosi un "giudizio" in un "altro giudizio", le esigenze di staticità derivanti dal consolidarsi del "decisum" contenuto nella sentenza di patteggiamento non possono essere sostituite dalle esigenze dinamiche sottese alla revisione del processo. Avendo rinunciato all'introduzione di prove utili all'accertamento dei fatti e della sua responsabilità per ottenere un trattamento penale di rilevante vantaggio, non può poi l'imputato (rectius: il condannato) eludere i rischi della sua libera scelta: ove si ritenesse non preclusa, con la volontaria accettazione dell'accordo sulla pena, l'applicabilità della revisione alla sentenza di patteggiamento - ritenendo l'istituto previsto dagli artt. 629 e segg. c.p.p. alla stregua di un'assicurazione sul rischio -, si verificherebbe inevitabilmente una grave discrasia nell'equilibrio delle parti, venendosi a trovare irrimediabilmente in posizione processuale sfavorevole il P.M. che ha dato il suo consenso irrevocabile al patteggiamento richiesto dall'imputato, in quanto si troverebbe preclusa ogni possibilità di articolare un "novum" in senso accusatorio da controbilanciare, proprio a causa della rinuncia a suo tempo operata ad introdurre elementi di prova idonei a sostenere l'accusa.
Inoltre, il radicare la revisione su prove, la cui ricerca è stata volontariamente impedita dall'accordo intervenuto fra le parti, introdurrebbe un'evidente contraddizione nel sistema, procedendosi ad un "giudizio" (arg. ex art. 636 c.p.p.) che col patteggiamento si è voluto escludere e che dovrebbe ora svolgersi con le forme ordinarie per l'acquisizione di (quelle stesse) prove che la rinuncia alla loro contestazione dibattimentale ha verosimilmente ormai disperse, o rese prive della reale efficacia dimostrativa che solo l'immediatezza dell'acquisizione e la valutazione nel contraddittorio delle parti in quel contesto iniziale avrebbero potuto avere.
Ed ancor più arduo è ipotizzare un giudizio di revisione che lasci intatto l'accordo sul patteggiamento e faccia riprendere l'iter procedimentale da quel momento, rimettendo in questione esclusivamente, con la sola acquisizione della prova sopravvenuta o con l'intervento di un'altra sentenza penale irrevocabile (fra l'altro), la valutazione del giudice sull'esclusione delle condizioni per il proscioglimento, con l'ineludibile compressione della posizione dell'accusa che rimarrebbe ancorata su una proposta o accettazione di patteggiamento del quale sarebbero poi modificati i parametri di riferimento;
con conseguente palese non ragionevolezza e con seri dubbi di costituzionalità con particolare riferimento all'obbligo del pubblico ministero dell'"esercizio" dell'azione penale, con le connesse implicazioni (artt. 112,107,108,109 della Costituzione).
Il momento negoziale svolge nel patteggiamento un ruolo centrale che non si concilia con l'attribuzione ad esso di una valenza neutra ai fini dell'incidenza di avvenimenti esterni sulla decisione adottata;
e non può sottovalutarsi che in detto rito, a differenza di quanto avviene nel rito abbreviato in cui si concorda esclusivamente l'accettazione del rischio della pronuncia allo stato degli atti, l'accordo investe il contenuto della decisione: sarebbe illogico che tale accordo, idoneo a sopprimere - fatto salvo il margine riservato all'appello del P.M. (art. 448 co. 2 c.p.p.) - un grado di giurisdizione, potesse poi, ai fini della revisione e quindi di un rimedio straordinario, considerarsi del tutto ininfluente. Che la sentenza di patteggiamento blocchi ogni possibile dinamismo sostanzial - processuale che si svolga al di là dell'applicazione della pena (con le sue conseguenze) è stato confermato da queste Sezioni Unite, che hanno esplicitamente ritenuto preclusa l'utilizzazione di una parte dell'accordo per finalità incompatibili col suo contenuto e con gli scopi alla cui realizzazione è stato preordinato in quel procedimento, sicchè è stata esclusa l'applicazione della causa estintiva della prescrizione risultante all'esito del giudizio di valenza tra opposte circostanze (Sez. Un. sent. 28.5.97, Lisuzzo). Si palesa così il distacco tra la sentenza pronunciata a seguito di patteggiamento e la sentenza emessa a seguito di giudizio ordinario in cui vi è stato il compiuto accertamento dei fatti e della responsabilità dell'imputato.
8. Resta l'argomento critico secondo il quale la revisione non è limitata soltanto alle sentenze irrevocabili pronunciate in "giudizio", essendo quest'ultima espressione riferibile anche ai procedimenti speciali, tanto che l'art. 629 c.p.p. ammette la possibilità di revisione del decreto penale di condanna divenuto irrevocabile.
L'obiezione non ha pregio: esclusa l'equiparabilità della sentenza di patteggiamento, ai fini della revisione, alla sentenza di condanna, nessuna equivalenza della stessa può riscontrarsi col procedimento monitorio che caratterizza l'emissione del decreto penale regolata dagli artt. 459 - 464 c.p.p.. Detto decreto è una pronuncia di condanna in quanto, contrariamente alla sentenza emessa a norma dell'art. 444 c.p.p., definisce il rapporto processuale affermando la responsabilità dell'imputato ed applicandogli la sanzione. Nel procedimento per decreto non vi è la preventiva rinuncia, concordata tra le parti, al diritto alla prova;
è solo l'esercizio di tale diritto (eventualmente) posticipato al giudizio immediato che s'instaura a seguito dell'opposizione al provvedimento. Il decreto penale di condanna costituisce una decisione preliminare contro la quale l'imputato può proporre opposizione, sicchè l'esperimento dei mezzi di difesa in contraddittorio è rinviato al vero e proprio giudizio, che si svolge con la stessa ampiezza dei procedimenti ordinari (Corte Cost. sentenza 15.7.91 n. 344). Ma già la richiesta "motivata" del P.M. di emissione del decreto penale (art. 459 co. 1 c.p.p.) è correlata all'obbligo del giudice di dare congrua ragione della "condanna" (arg. ex art. 460 co. 1 lett. c) c.p.p.), mentre il fatto stesso che questi ben può respingere la richiesta, restituendo in tal caso gli atti al P.M. (art. 459 cit. co.3), è chiaramente indicativo del suo potere - dovere di esaminare anche nel merito la fondatezza dell'accusa, pure in ciò differenziandosi nettamente dal giudice del patteggiamento, il cui potere invece si esaurisce, in positivo, nel controllo di legittimità della richiesta di applicazione della pena e, in negativo, nell'eventuale proscioglimento ex art. 129 c.p.p.. Del resto, è emblematico il principio contenuto nella direttiva n. 46 dell'art. 2 della delega legislativa al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (L. 16.2.87 n. 81) che - contrariamente a quanto enuncia il punto n. 45 nella previsione di "applicazione" di pena concordata - in riferimento al decreto penale usa l'espressione "condanne" a pena pecuniaria anche se "inflitta" in sostituzione di pena detentiva.
È, dunque, evidente la diversità strutturale e funzionale dei due procedimenti speciali, ribadendosi che, in forza del terzo comma dell'art. 459 c.p.p., il G.I.P. ha un potere di controllo pieno, nel rito e nel merito, sulla richiesta di emissione del decreto penale di condanna presentata dal P.M. (Corte Cost. sent. n. 447/90). Si spiega, pertanto, la previsione della possibilità di revisione del decreto penale, per la sua natura di condanna previo accertamento di responsabilità. Che si tratti di "condanna" è confermato anche dall'iscrizione (salvo le previste eccezioni) nel certificato generale e penale (arg. ex art. 686 co. 1 lett. a) correlato all'art. 689 co. 2 lett. a) e b) c.p.p.). E non è senza significato l'effetto estensivo del proscioglimento, derivante proprio dalla natura di "cognitio plena" del giudizio di opposizione al decreto penale, nei casi indicati dal quinto comma dell'art. 464 c.p.p., nei confronti dei concorrenti che non hanno proposto opposizione.
9. Pertanto, queste Sezioni Unite ritengono inammissibile l'istituto della revisione con riferimento alla sentenza di applicazione della pena su richiesta.
Il ricorso, quindi, va rigettato, restando ferma nel "dictum" la declaratoria di inammissibilità che la Corte di Appello di Palermo, alla luce del principio enunciato da questa Corte Suprema, avrebbe dovuto dichiarare "in limine" e senza entrare nel merito. Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma 25 marzo 1998.