Articolo 445 del Codice civile
Articolo 408Articolo 410
Versione
19 aprile 1942
Art. 445.

(Decorrenza degli alimenti).

Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in mora dell'obbligato, quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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