Articolo 33 della Legge 16 dicembre 1999, n. 479
Articolo 32Articolo 34
Versione
2 gennaio 2000
Art. 33. 1. All' articolo 446 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo, 444, comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo.
Se e' stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta e' formulata entro il termine e con le forme stabilite dall'articolo 458, comma 1";
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Il consenso sulla richiesta puo' essere dato entro i termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato".
Entrata in vigore il 2 gennaio 2000
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente