Articolo 167 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 166Articolo 168
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19 aprile 1942
Art. 167.

Le disposizioni dell'art. 1462 del codice si applicano anche se la clausola ivi prevista sia inserita in un contratto stipulato prima del giorno dell'entrata in vigore del codice stesso, quando l'eccezione del debitore sia opposta dopo o, se proposta prima, il relativo giudizio sia ancora pendente alla data predetta.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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