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13 aprile 1974
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1 febbraio 2022
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17 luglio 2024
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Art. 617-bis.
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche
Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti o parti di apparati o di strumenti idonei a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche tra altre persone, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.
((La pena e' della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1) )) .
La pena e' della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e' commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ((...)) .
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche
Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti o parti di apparati o di strumenti idonei a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche tra altre persone, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.
((La pena e' della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1) )) .
La pena e' della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e' commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ((...)) .
Commentari • 64
- 1. Relazione del Massimario sulle novità penalistiche della legge europea 19-20https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione · 37.225506
[…] Artt. 617 e 617-quater cod. pen. – 4.4. Art. 617-bis cod. pen. – 4.5. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 101
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 17/10/2023, n. 42371Provvedimento: […] - resa in rito abbreviato - di condanna alla pena di giustizia nei confronti degli imputati RR e RR per i delitti cui agli artt 617 bis e 476-482 cp , […] Per quanto attiene al delitto ex art 617 bis cp la giustificazione resa dal Giudice di appello appare corretta, […] secondo i quali integra il delitto previsto dall'art. 617-bis cod. pen . l'installazione di apparati o strumenti o parti di essi funzionali ad intercettare o ad impedire comunicazioni, […] che intende anticipare la tutela della riservatezza e della libertà delle comunicazioni mediante l'incriminazione di fatti prodromici all'effettiva lesione del bene che costituisce l'oggetto giuridico del reato previsto dall'art. 617 bis cod. pen […]Leggi di più...
- art. 617 bis cp·
- trattamento sanzionatorio·
- recidiva·
- art. 100/12 Cds·
- falsificazione targhe·
- art. 476-482 cp·
- motivazione recidiva·
- illecito amministrativo·
- attenuanti generiche