Sentenza 30 marzo 2017
Massime • 1
In tema di diritto all'assistenza linguistica, la previsione di cui all'art. 143 cod. proc. pen., nella formulazione introdotta dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, non contempla il decreto di sequestro nel novero degli atti di cui l'autorità giudiziaria deve disporre la traduzione scritta in lingua comprensibile all'indagato alloglotta; pertanto, l'omessa traduzione del decreto di sequestro non determina alcuna conseguenza giuridica e non rileva sulla decorrenza del termine per proporre impugnazione al tribunale del riesame.
Commentario • 1
- 1. Domande suggestive o assenti nel verbale di SIT, quali conseguenze? (Cass. 11450/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 dicembre 2023
Non è causa di nullità nè di inutilizzabilità delle dichiarazioni contenute nel verbale di sommarie informazioni testimoniali l'omessa indicazione delle domande rivolte al dichiarante dalla polizia giudiziaria, dovendosi evidenziare al riguardo che, se è vero che l'art. 136 c.p.p., prevede che nel verbale debbano essere riprodotte anche le domande, deve tuttavia rilevarsi che la sanzione di nullità è comminata dal successivo art. 142 c.p.p., solo per i casi di incertezza assoluta sulle persone intervenute. Nessuna nullità o inutilizzabilità può derivare, quindi, in assenza di una specifica previsione, dalla mancata indicazione delle domande, stante il principio di tassatività vigente in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/03/2017, n. 41961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41961 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2017 |
Testo completo
4 196 1-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 30/03/2017 Composta da: Sent. n. sez. 423/2017 PAOLO ANTONIO BRUNO -Presidente - REGISTRO GENERALE FRANCESCA MORELLI N.32236/2016 ENRICO TT NI NI DO AR IRENE SCORDAMAGLIA Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: c/ AN LO nato il [...] LI SHAOYAN avverso l'ordinanza del 22/12/2015 del TRIB. LIBERTA' di PRATO sentita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Udit i difensor Avv.; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. I difensori di PA LO e Li AO ricorrono per cassazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe, recante il rigetto delle richieste di riesame avanzate, nell'interesse delle persone indicate - quali legali rappresentanti, il primo della omonima ditta individuale, e la seconda della New Style S.r.l. - nei riguardi dei decreti di perquisizione e di sequestro emessi dal Pubblico Ministero di Prato nei loro confronti, in data 23 ottobre 2015, concernenti vari beni rinvenuti nella loro disponibilità. Il vincolo reale, in particolare, risulta apposto su alcune migliaia di capi di abbigliamento del tipo pantaloni jeans, riproducenti modelli registrati della Imperial S.p.a., che, secondo l'ipotesi accusatoria, dovrebbero intendersi corpo del reato di cui all'art. 474 cod. pen., stante la evidente contraffazione suscettibile di determinarne la confisca obbligatoria.
2. Nel ricorso presentato nell'interesse di PA LO, il difensore, Avv. Giorgio Sergio Carlo Linchi, nell'unico motivo di doglianza articolato, deduce vizio di violazione di legge per carenza e contraddittorietà della motivazione, eccependo, per un verso, la generica indicazione delle ragioni addotte dal Pubblico Ministero a fondamento del provvedimento adottato, prive di qualsivoglia riferimento individualizzante alle posizioni dei singoli destinatari delle perquisizioni e dei sequestri;
per altro verso la discrasia tra quanto indicato nel decreto come oggetto della ricerca da parte della polizia giudiziaria delegata all'esecuzione:capi contraffatti aventi il marchio Imperial'> e, quanto effettivamente appreso:articoli di abbigliamento (jeans) riproducenti modelli registrati Imperial e Please>> privi, però, del marchio Imperial, con la conseguenza che, trattandosi di beni diversi da quelli ricercati, il Pubblico Ministero avrebbe dovuto considerare il sequestro come operato di iniziativa della polizia giudiziaria e disporne la convalida ai fini dell'efficacia del medesimo. Evidenziava, altresì, il vizio di illogicità della motivazione in cui era incorso il Tribunale laddove, dapprima, aveva ritenuto che le perquisizioni e i sequestri fossero state disposti dal Pubblico Ministero e, poi, aveva dato atto che il sequestro dei capi di abbigliamento fosse stato operato su iniziativa della polizia 2 4 giudiziaria e convalidato dal Pubblico Ministero con provvedimento congruamente motivato.
3. Nel ricorso presentato nell'interesse di Ly HA, il difensore Avv. Maurizio Grio, articola quattro motivi di impugnazione. Con il primo motivo deduce la violazione di legge, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 111 Cost.; all'art. 143, comma 2, cod. proc. pen.; alle norme della Convenzione dei diritti dell'uomo di New York;
all'art. 6, comma 3, lett. a) CEDU;
all'art. 14, comma 3, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;
alla direttiva 2010/64/UE sulla traduzione degli atti, per la mancata traduzione del sequestro nella lingua della persona sottoposta ad indagine suscettibile di determinarne la nullità. Con il secondo motivo deduce vizio di violazione di legge, per avere omesso il Tribunale di dichiarare la sopravvenuta inefficacia del sequestro per effetto della mancata trasmissione al Tribunale per il riesame degli atti posti a fondamento di esso da parte del Pubblico Ministero nel rispetto del termine di cinque giorni, da considerarsi perentorio, secondo quanto disposto dagli artt. 324, comma 7, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 309, commi 5, 9 e 10, cod. proc. pen.. Con il terzo motivo deduce vizio di violazione di legge, per motivazione - assente o meramente apparente, in relazione agli artt. 125, comma 3, 253 e 355, comma 2, cod. proc. pen., per non avere il giudice del riesame chiarito quali fossero le specifiche esigenze probatorie peraltro neppure esplicitate dal - Pubblico Ministero nel proprio provvedimento sottese alla permanenza del vincolo di indisponibilità sui beni, stimandosi come sostanzialmente inesistente la giustificazione addotta dal Tribunale secondo la quale nell'ipotesi di sequestro di cose costituenti corpo del reato per il relativo decreto sarebbe sufficiente una motivazione sintetica atteso che l'esigenza probatoria nell'ipotesi de qua sarebbe in re ipsa. -Con il quarto motivo deduce vizio di violazione di legge, per difetto del presupposto del fumus commissi delicti relativamente al reato di cui all'art. 474 cod. pen., atteso che ad essere sequestrati non erano capi di abbigliamento recanti il marchio contraffatto della Imperial S.p.a., ma pantaloni asseritamente riproducenti i modelli depositati di proprietà della Imperial S.p.a.. La somiglianza e la riproduzione di caratteristiche proprie di tali modelli, infatti, non solo non sarebbero suscettibili di integrare la contraffazione punibile ai sensi dell'art. 474 cod. pen., ma non avrebbero alcuna rilevanza penale. Lamenta, altresì, che il giudice del riesame non aveva reso alcuna motivazione sulla discrasia esistente tra quanto da sequestrare e quanto sequestrato. 3 Chiede espressamente, inoltre, che questa Suprema Corte, ove ritenuta inesistente l'eccepita nullità del decreto di sequestro per mancata traduzione di esso,sollevi eccezione di illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 143, comma 2, cod. proc. pen. laddove non include il decreto di sequestro tra gli atti per i quali vi è l'obbligo di traduzione scritta, per violazione degli artt. 3, 24, 42 e 111 della Costituzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di PA LO è infondato. Nella giurisprudenza di legittimità si è costantemente affermato che può farsi ricorso alla perquisizione strettamente funzionale al sequestro del corpo- del reato e delle cose ad esso pertinenti - solo se sia stato individuato il tema nel cui ambito la ricerca di elementi necessari per l'accertamento dei fatti viene ad assumere un contenuto di concretezza e specificità, trasformandosi, altrimenti, la perquisizione da strumento di ricerca della prova in mezzo di acquisizione della notitia criminis (Sez. 3, n. 6465 del 14/12/2007 - dep. 11/02/2008, Penco, Rv. 239159; Sez. 5, n. 899 del 13/03/1992 - dep. 23/05/1992, Casini, Rv. 190418). In questa prospettiva si è conseguentemente stabilito che, ai fini della legittimità dell'atto di indagine in parola, quel che rileva è che le cose da sequestrare siano individuate, almeno nelle linee essenziali con riferimento alle peculiari attività illecite oggetto di accertamento (Sez. 2, n. 40657 del 09/10/2012 - dep. 17/10/2012, Azzariti Fumaroli Carlo, Rv. 25367901; Sez. 6, n. 2882 del 06/10/1998 - dep. 11/12/1998, Calcaterra V, Rv. 21267801), non essendo necessaria la loro specifica e dettagliata indicazione neppure nel genere (Sez. 5, n. 2793 del 27/11/1995 - dep. 27/12/1995, Rv. 203593): questo sia perché normalmente le stesse non possono essere specificate a priori, sia perché l'art. 248 cod. proc. pen., nel prevedere la richiesta di consegna quando si cerchi una cosa determinata, implica che oggetto di ricerca mediante la perquisizione possano essere anche cose non determinate, suscettibili di essere individuate solo all'esito dell'esecuzione della stessa (Sez. 2, n. 51867 del 20/11/2013 - dep. 30/12/2013, Gaeta e altri, Rv. 25807401). L'Autorità Giudiziaria è tenuta, invece, a procedere alla convalida del sequestro quando la polizia giudiziaria abbia individuato e sequestrato cose non indicate nel decreto di perquisizione o il cui ordine di sequestro non sia desumibile dalle nozioni di corpo di reato o di cose pertinenti al reato in relazione ai fatti per i quali si procede (Sez. 2, n. 5494 del 28/01/2016 - dep. 10/02/2016, Bisogno, Rv. 266306 Sez. 3, n. 9858 del 21/01/2016 - dep. 09/03/2016, Yun, 4 لهلا Rv. 266465; Sez. 5, n. 43282 del 17/10/2008 - dep. 19/11/2008, Vastola e altro, Rv. 241727 Sez. 5, n. 5672 del 25/11/1999 - dep. 13/01/2000, Cogni, Rv. 21556601). Diversamente sarebbe lasciata alla polizia giudiziaria operante sempre che non si tratti di beni soggetti a confisca obbligatoria - l'individuazione del presupposto fondamentale del sequestro: vale a dire il nesso di funzionalità probatoria rispetto al reato, la cui determinazione costituisce compito esclusivo dell'Autorità Giudiziaria sia pure per il tramite del controllo successivo dell'atto. Alla luce di tali condivisibili principi deve, dunque, riconoscersi che, nella fattispecie sottoposta a scrutinio, nel decreto di perquisizione erano state indicate sia l'ipotesi criminosa astrattamente configurabile - la detenzione per la vendita di prodotti industriali con il marchio contraffatto di cui all'art. 474 cod. pen. in relazione alla quale occorreva " cercare le prove mediante la perquisizione ed il sequestro, sia le cose che, nello specifico contesto investigativo, costituivano corpo del reato;
con la conseguenza che la discrasia segnalata tra le cose ricercate pantaloni recanti il marchio Imperial S.p.a.- e le cose effettivamente sequestrate pantaloni privi di marchio ma riproducenti i - modelli depositati della Imperial S.p.a. -, lungi dall'integrare un'invalidità del provvedimento che ha ordinato la ricerca e il sequestro di tali beni, pertiene, per le ragioni già chiarite, alla stessa fisiologia dell'incombente espletato. L'eventuale differente qualificazione giuridica del fatto di contraffazione siccome concretamente accertato non può, all'evidenza, rilevare nella fase di ricerca e di assicurazione degli elementi di prova, ma, piuttosto, nella fase del merito. Correttamente, dunque, il sequestro dei pantaloni riproducenti il modello registrato della Imperial S.p.a., conseguente alla perquisizione operata dalla Polizia Giudiziaria e disposta dal Pubblico Ministero, non è stato sottoposto a convalida ai sensi dell'art. 355 cod. pen., atteso che il provvedimento di perquisizione e di eventuale successivo sequestro aveva individuato con sufficiente precisione - 'capi contraffatti recanti il marchio Imperial' - l'oggetto specifico della ricerca in relazione al delitto contro la fede pubblica astrattamente ipotizzato.
2. Infondato è, anche, il ricorso proposto nell'interesse di Li HA.
2.1. Destituita di fondamento è l'eccezione di nullità del decreto di sequestro per la mancata traduzione di esso nella lingua dell'indagata. Infatti, come stabilito da questa Corte regolatrice, poiché il novellato art. 143, comma 2, cod. proc. pen. per effetto dell'art. 1, comma 1 lett. b), del d.lgs. 4 marzo 2014 n. - 32 prevede un elenco tassativo degli atti di cui l'autorità giudiziaria deve - disporre la traduzione scritta (l'informazione di garanzia;
l'informazione sul diritto di difesa;
i provvedimenti che dispongono misure cautelari personali;
5 l'avviso di conclusione delle indagini preliminari;
i decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio;
le sentenze e i decreti penali di condanna), la mancata inclusione del decreto di sequestro all'interno di questo numero chiuso, deve interpretarsi come indice della voluntas legis di non far discendere dalla mancata traduzione di esso alcuna conseguenza giuridica, ivi compreso il mancato decorso del termine per l'impugnazione (Sez. 2, n. 4283 del 08/01/2015 - dep. 29/01/2015, Paszowski e altro, Rv. 263191; nel senso che l'omessa traduzione del verbale di sequestro nonché del relativo decreto di convalida in una lingua conosciuta dall'indagato alloglotta e la mancata nomina di un interprete per l'assistenza alle attività di esecuzione del sequestro compiute dalla polizia giudiziaria non costituiscono causa di nullità del provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria, ma determinano esclusivamente lo slittamento della decorrenza iniziale del termine per l'impugnazione dell'atto fino a quando lo stesso sia tradotto secondo le formalità imposte dalla legge, Sez. 2, n. 31225 del 25/06/2014 - dep. 16/07/2014, Mykhailo, Rv. 26003201).
2.2. Irrilevante e, comunque, manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale che i ricorrenti chiedono di sollevare. Deve ritenersi irrilevante perché, con il proporre impugnazione avverso il provvedimento di sequestro, la ricorrente ha dimostrato di non avere subito alcuna lesione nei propri diritti dalla sua condizione di alloglotta: tanto perché l'invocata traduzione sarebbe stata funzionale a consentirle di conoscerne il contenuto così da poterlo avversare con gli strumenti ordinamentali previsti: mezzi di tutela dei quali ella, in effetti, si è avvalsa. L'anzidetta questione è anche palesemente destituita di fondamento. La mancata previsione, da parte dell'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., della traduzione nella lingua conosciuta dal soggetto alloglotta del decreto e del verbale di sequestro di cui sia destinatario, non viola, infatti, diritto di difesa e quello ad un giusto processo, cristallizzati negli artt. 24 e 111 della Costituzione e, nell'art. 6, comma 3, lett. a) CEDU, per effetto del parametro interposto di cui all'art. 117, comma 1, della Costituzione, poiché la salvaguardia di tali diritti, al cospetto di atti che enunciano in maniera solo embrionale l'addebito mossogli, è assicurata dalla possibilità di ottenere gratuitamente l'assistenza di un interprete anche nei colloqui con il difensore, allo scopo di conoscere il contenuto degli atti indicati e di decidere la strategia difensiva più consona al caso concreto. Gli approdi interpretativi raggiunti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo sul tema cui è necessario far riferimento nell'ottica del parametro interposto richiamato dall'art. 117, comma 1, Cost sono nel senso che non è - necessariamente dovuta all'imputato alloglotta la traduzione di tutti quei A 6 documenti o atti del procedimento la cui comprensione è necessaria per beneficiare di un equo processo (CEDU, sentenza 28 novembre 1978, Luedicke c. Germania), posto che le garanzie richieste dal fair trial - segnatamente quanto al diritto dell'accusato di essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico (art. 6, comma 3, lett. a), CEDU) - non esigono la traduzione scritta ed indiscriminata di tutti gli atti del procedimento, essendo sufficiente che sia consentito all'imputato di conoscere il caso che lo riguarda e di difendersi, consentendogli, in particolare, di fornire al giudice la propria versione dei fatti (CEDU, sentenza 19 dicembre 1989, SI c. Austria;
CEDU, sentenza 24 febbraio 2005, SA c. Italia;
CEDU, sentenza n. 17494/07 Kajolli c. Italia). Vale, in proposito, richiamare la pronuncia del 18 ottobre 2006, nel caso MI
contro
Italia, n.18114/02, nella quale la Grande Camera della stessa Corte ha affermato che l'assistenza linguistica orale è in grado di soddisfare le esigenze del giusto processo, come desumibile dal disposto di cui all'art. 6 par. 3, lett. e), CEDU, che prevede il diritto all'assistenza gratuita di un interprete non solo per le dichiarazioni in udienza ma anche per gli atti scritti e la fase istruttoria. Il nucleo delle descritte garanzie convenzionali sovrannazionali, cui il ricorrente si è espressamente richiamato, ha trovato ulteriore attuazione nel decreto legislativo 23 giugno 2016, n. 129 (entrato in vigore il 29 luglio 2016) che, novellando il decreto legislativo n. 32 del 4 marzo 2014, recante "Disposizioni per l'attuazione della direttiva 3 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, ha stabilito [inserendo nel corpo dell'all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, prima della lettera a) la seguente disposizione: Art. 51-bis Assistenza dell'interprete e traduzione degli atti-] che, per ciascuno dei casi previsti dall'articolo 143, comma 1, secondo periodo, del codice di rito, l'imputato ha diritto all'assistenza gratuita dell'interprete per un colloquio con il difensore. Se per fatti o circostanze particolari l'esercizio del diritto di difesa richiede lo svolgimento di più colloqui in riferimento al compimento di un medesimo atto processuale, l'assistenza gratuita dell'interprete può essere assicurata per più di un colloquio, assicurando in tal modo l'effettività del diritto della persona di comprendere l'accusa contro di lei formulata e di seguire il compimento degli atti >>. L'omessa traduzione del decreto e del verbale di sequestro non comportano neppure la violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della disparità 7 Af di trattamento nella selezione, operata dal legislatore, degli atti dei quali sia obbligatoria la traduzione. E' infatti del tutto ragionevole che la scelta della traduzione sia operata privilegiando quegli atti che contengono l'accusa e che dispongono la vocatio in ius per la celebrazione del giudizio nel quale il giudice deve pronunciarsi sulla responsabilità penale, avendo il nomoteta favorito, nella tutela dei diritti costituzionalmente garantiti, quelli tra i quali figura per primo il diritto alla libertà personale suscettibili di essere direttamente incisi dai - provvedimenti giudiziari elencati nell'art. 143, comma 2, cod. pen., fermo restando che per tutti i restanti atti del procedimento l'imputato alloglotta ha il diritto di avvalersi e di richiedere l'assistenza gratuita di un interprete.
2.3. Infondato è, anche, il secondo motivo di ricorso. Deve, infatti, convenirsi con il Tribunale per il riesame che - secondo l'insegnamento impartito da questa Corte a Sezioni Unite, Sentenza n. 26268 del 28/03/2013 - dep. 17/06/2013, Cavalli, Rv. 255581 nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, ma il diverso termine indicato dall'art. 324, comma 3, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria. Tale approdo ermeneutico è stato, peraltro, ritenuto valido anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 16 aprile 2015, n. 47, che ha introdotto modifiche all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 35156 del 19/04/2016 - dep. 19/08/2016, Rossetto, Rv. 267860), e il divisamento che è pervenuto alle riferite conclusioni ha trovato implicita conferma da parte del più autorevole Consesso nella sentenza Sez. Unite, n. 18954 del 31/03/2016 - dep. 06/05/2016, Capasso, Rv. 26679001. Da parte di questa Corte, si è, infatti, sostenuto che: Quanto alla trasmissione degli atti e alla natura del termine collegato a detta trasmissione con le relative conseguenze, il riesame reale contiene, rispetto al riesame personale, una disposizione autonoma, autosufficiente e, quantunque facente parte del medesimo sottosistema, speciale ratione materiae, cristallizzata nel comma 3 dell'art. 324 cod. proc. pen. il cui termine ("entro il giorno successivo") conserva la sua natura ordinatoria, con la conseguenza che la perentorietà del termine non può essere predicata sulla base che il rinvio da parte dell'art. 324, comma 7, al comma 10 dell'art. 309 cod. proc. pen. contiene anche il rinvio al comma 5 dell'art. 309, senza che il legislatore incida direttamente sulla disposizione ad hoc ex art. 324, comma 3, cod. proc. pen., che è disposizione peraltro solo parzialmente sovrapponibile all'art. 309, comma 5, cod. proc. 8 pen.>> (Sez. 3, n. 44640 del 29/09/2015 - dep. 06/11/2015, Zullo, Rv. 26557101).
2.4. Non coglie nel segno neppure il motivo di ricorso (il quarto, la cui trattazione precede quella del terzo, con il quale è contrastato il profilo della sussistenza delle esigenze probatorie), con il quale la ricorrente deduce l'inesistenza del fumus commissi delicti assumendo che il fatto della imitazione di modelli di pantalone registrati di proprietà della Imperial S.p.a., senza apposizione del marchio di questa, non solo non integri l'ipotesi criminosa ipotizzata dall'accusa - relativa all'art. 474 cod. pen. che attiene alla detenzione per la vendita di prodotti industriali con marchio contraffatto -, ma non sia sussumibile in nessuna fattispecie tipizzata, essendo intrinsecamente priva di valenza decettiva. Va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che il controllo del giudice del riesame non può investire la concreta fondatezza dell'accusa, ma deve essere limitato alla verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato (Sez. U, n. 20 del 11/11/1994 - dep. 29/11/1994, P.M. in proc. Ceolin, Rv. 19917201). Questa linea è stata ribadita dalla giurisprudenza di questa Corte, che, nell'escludere l'ammissibilità di un sindacato di merito sull'imputazione, ha ribadito che l'ambito del giudizio di riesame è circoscritto al riscontro della corrispondenza della fattispecie astratta di reato, ipotizzata dall'accusa, al fatto per cui si procede (Sez. 6, n. 26699 del 26/06/2009 - dep. 01/07/2009, P.G. in proc. Genchi, Rv. 24439601). Al lume di tali principi deve riconoscersi che, in relazione alle caratteristiche dei capi di abbigliamento quali allo stato accertate e sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, il fumus del reato di cui all'art. 474 cod. pen. risulta correttamente argomentato, tenuto conto che l'art. 7 del Codice della proprietà industriale (d.lgs 10 febbraio 2005, n. 30) recita che: Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese» e che ogni ulteriore indagine e valutazione in ordine al profilo sostanziale della vicenda se via sia stata o meno contraffazione del marchio registrato o imitazione servile di un modello depositato ovvero una mera riproduzione di una forma di pantalone - è estranea alla fase cautelare. G 2.5 In ordine alla lamentata con il terzo motivo di ricorso mancata indicazione della finalità per la quale il sequestro era stato disposto, va osservato che questa Corte ha ripetutamente affermato che il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono o possono costituire corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la "res" sequestrata ed il reato oggetto di indagine, non anche in ordine alla necessità di esso in funzione dell'accertamento dei fatti, poiché l'esigenza probatoria del corpo del reato è in "re ipsa". (Sez. 5, n. 3600 del 16/12/2014 - dep. 26/01/2015, Yu, Rv. 262673). A tali indicazioni ermeneutiche il Tribunale del riesame si è conformato e ha, oltretutto, integrato, come consentitogli, la precedente motivazione del Pubblico Ministero, argomentando sulle ragioni attinenti alla necessità di: < accertare non solo la provenienza ma soprattutto la composizione e le caratteristiche tecniche (dei pantaloni) al fine di verificare l'effettività e la natura dell'opera di contraffazione attuata ed oggetto della contestazione>> che imponevano il mantenimento del vincolo di indisponibilità sui capi di abbigliamento nella disponibilità dell'indagata, così da rendere più chiare all'interessata le ragioni per le quali si è proceduto a ricercare le prove del reato ipotizzato nei suoi confronti, ed al contempo per consentire alla Cassazione la verifica di legittimità del provvedimento. Presentando, dunque, il provvedimento impugnato una motivazione che rende possibile una corretta individuazione delle ragioni che giustificano il mantenimento del sequestro, lo stesso va esente dalla censura di violazione di legge per motivazione apparente. Vale, nondimeno, evidenziare che, ove confermata l'ipotesi d'accusa, le res in parola, costituendo corpo del reato di cui all'art. 474 cod. pen., dovrebbero essere destinate a confisca obbligatoria, ai sensi dell'art. 474 bis cod. pen., con la conseguenza che deve farsi applicazione del principio di diritto per il quale le cose che soggiacciono a confisca obbligatoria non possono essere restituite in nessun caso all'interessato, anche quando siano state sequestrate per finalità probatorie, perché l'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. - che stabilisce che la revoca del provvedimento di sequestro non può essere disposta nei casi indicati dall'art. 240, comma 2, cod. pen. è espressamente richiamato dall'art. 257 cod. proc. pen., relativo al riesame del provvedimento di sequestro probatorio (Sez. 2, n. 35100 del 10/06/2015 - dep. 21/08/2015, Di Domenico Luigi ed altri, Rv. 264511).
2.6. Dall'infondatezza dei motivi deriva rigetto di entrambi i ricorsi con le consequenziali statuizioni di cui al dispositivo. 10 사
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 30/03/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Paolo Antonio Bruno Grum Suendamastia Ро کا ANCELLERIA 14 SET 2017 ad IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Casi anzube млarjun 11