Cass. pen., sez. II, sentenza 25/06/2014, n. 31225
CASS
Sentenza 25 giugno 2014

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L'omessa traduzione del verbale di sequestro nonché del relativo decreto di convalida in una lingua conosciuta dall'indagato alloglotta e la mancata nomina di un interprete per l'assistenza alle attività di esecuzione del sequestro compiute dalla polizia giudiziaria non costituiscono causa di nullità del provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria, ma determinano esclusivamente lo slittamento della decorrenza iniziale del termine per l'impugnazione dell'atto fino a quando lo stesso sia tradotto secondo le formalità imposte dalla legge.

In tema di sequestro, nelle ipotesi di cose soggette a confisca obbligatoria, l'irregolarità del verbale di sequestro operato dalla P.G. non travolge il provvedimento di convalida del P.M., in applicazione del principio "male captum bene retentum". (Fattispecie nella quale dal verbale di sequestro della P.G. non risultava l'identità del personale che aveva provveduto a tradurre l'atto nella lingua conosciuta dall'indagato alloglotta).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 25/06/2014, n. 31225
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31225
    Data del deposito : 25 giugno 2014

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