Sentenza 25 giugno 2014
Massime • 2
L'omessa traduzione del verbale di sequestro nonché del relativo decreto di convalida in una lingua conosciuta dall'indagato alloglotta e la mancata nomina di un interprete per l'assistenza alle attività di esecuzione del sequestro compiute dalla polizia giudiziaria non costituiscono causa di nullità del provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria, ma determinano esclusivamente lo slittamento della decorrenza iniziale del termine per l'impugnazione dell'atto fino a quando lo stesso sia tradotto secondo le formalità imposte dalla legge.
In tema di sequestro, nelle ipotesi di cose soggette a confisca obbligatoria, l'irregolarità del verbale di sequestro operato dalla P.G. non travolge il provvedimento di convalida del P.M., in applicazione del principio "male captum bene retentum". (Fattispecie nella quale dal verbale di sequestro della P.G. non risultava l'identità del personale che aveva provveduto a tradurre l'atto nella lingua conosciuta dall'indagato alloglotta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/06/2014, n. 31225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31225 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 25/06/2014
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 1454
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 16435/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HI HA nato il [...];
avverso l'ordinanza del 13/03/2014 del Tribunale del Riesame di Roma;
Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAGO Geppino;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE Carmine che ha concluso per l'inammissibilità;
udito il difensore avv.to ZACCAGNINI Carlo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza del 13/03/2014, il Tribunale del Riesame di Roma confermava il decreto con il quale in data 11/02/2014 il Pubblico Ministero presso il tribunale della medesima città aveva convalidato, ex art. 355 c.p.p., il sequestro eseguito dalla Polizia Giudiziaria della carta d'identità trovata in possesso di HI LO e da questi esibita ma intestata a tale Sobkowicz con apposta una foto non corrispondente al suddetto SH che, quindi, veniva indagato per i reati di ricettazione e sostituzione di persona.
2. Avverso la suddetta ordinanza, l'indagato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo, come unico motivo, la violazione dell'art. 142 c.p.p., in quanto, dal verbale di sequestro (recepito e riportato nel decreto di convalida), risultava che il SH "non si esprime ne' comprende la lingua italiana ma si esprime e comprende sufficientemente la lingua inglese", sicché il verbale veniva "redatto alla costante presenza di personale di questo ufficio conoscitore di tale idioma, che ha provveduto a tradurne il contenuto".
Il ricorrente, quindi, sostiene che, poiché non risultava dal verbale l'identità del personale dell'ufficio di Polizia Giudiziaria che aveva provveduto a tradurre il contenuto del suddetto verbale, il decreto di convalida (che aveva recepito il contenuto del verbale di sequestro) avrebbe dovuto essere dichiarato nullo a norma dell'art. 142 c.p.p.. 3. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate. In punto di fatto, va precisato che è pacifico che il verbale di sequestro (richiamato nel verbale di convalida emesso dal Pubblico Ministero), conteneva gli estremi per individuare con certezza gli operanti e l'ufficio di Polizia Giudiziaria procedente (cfr pag. 2 ordinanza impugnata non contestata dal ricorrente). Quindi, l'unica doglianza del ricorrente si appunta sulla circostanza che non risultava identificato il "personale di questo ufficio conoscitore di tale idioma, che ha provveduto a tradurne il contenuto".
La ratio della nullità prevista dall'art. 142 c.p.p. è intuitiva e consiste nella possibilità di risalire al pubblico ufficiale che ha redatto il verbale e, quindi, alla sua legittimazione (rectius:
potere) ad effettuare le operazioni indicate nel verbale. Nel caso di specie, come risulta in modo incontestato, il sequestro fu eseguito da ufficiali di Polizia Giudiziaria i quali sottoscrissero il relativo verbale: in altri termini, non è in contestazione la legittimità del sequestro essendo stato effettuato da ufficiali di Polizia Giudiziaria che sottoscrissero il relativo verbale.
Di conseguenza, poiché la dedotta invalidità attiene alla regolarità (formale e non sostanziale) della traduzione (sotto il profilo della mancata individuazione del traduttore del verbale), il suddetto vizio può, al più, incidere, sulla decorrenza del termine per impugnare l'atto di convalida finché il medesimo non venga tradotto secondo le formalità imposte dalla legge (Cass. 32882/2007 riv 237495), ma non è idoneo a travolgere anche il sequestro non avendo alcuna influenza sulla legittimità del vincolo cautelare come, invece, pretende il ricorrente.
Infatti, sul punto - mutatis mutandis - è sufficiente richiamare quella pacifica giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo la quale l'inosservanza delle formalità prescritte dalla legge ai fini della legittima acquisizione della prova nel processo non è, di per sè, sufficiente a rendere quest'ultima inutilizzabile, per effetto di quanto disposto dell'art. 191 c.p.p., comma 1. Ne consegue che, non potendo essere qualificato come inutilizzabile un mezzo di ricerca della prova, ma solo la prova stessa, la perquisizione è nulla e il sequestro eseguito all'esito di essa non è utilizzabile come prova nel processo, salvo che ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 253 c.p.p., comma 1, nella quale il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, costituendo un atto dovuto, rende del tutto irrilevante il modo con cui ad esso si sia pervenuti: ex plurimis SSUU 5021/1996 Rv. 204644 - Cass. 26685/2003 Rv. 225176 - Cass. 18438/2006 Rv. 234672 - Cass. 40833/2007 Rv. 238114 - Cass. 16094/2009 Rv. 243634.
In altri termini, trattandosi di cose obiettivamente sequestrabili e soggette a confisca obbligatoria, l'eventuale nullità del verbale non travolge anche il sequestro in applicazione del principio male captum bene retentum (Cass. 41957/2005 Rv. 232747), principio questo applicabile, a fortiori, al caso di specie in cui il dedotto vizio non riguarda la legittimità, in sè, del sequestro.
In conclusione, il ricorso dev'essere rigettato alla stregua dei seguenti principi di diritto: "La mancata individuazione, nel verbale di sequestro ed in quello di convalida, dell'agente di Polizia Giudiziaria che abbia tradotto il contenuto del suddetto verbale nella lingua conosciuta dall'indagato alloglotta che non comprenda quella italiana influisce solo sulla decorrenza dei termine per impugnare l'atto di convalida finché il medesimo non venga tradotto secondo le formalità imposte dalla legge Peraltro, nelle ipotesi in cui si tratti di cose obiettivamente sequestrabili e soggette a confisca obbligatoria, l'irregolarità del verbale di convalida non travolge il sequestro che deve comunque ritenersi correttamente esegua in applicazione del principio male captum bene retentum". Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2014