Sentenza 20 novembre 2013
Massime • 1
Non è soggetto ad impugnazione il decreto di perquisizione del P.M. che rimetta alla discrezionalità degli organi di polizia la individuazione di cose da sottoporre a sequestro, dovendo, in tale ultimo caso, intervenire il decreto di eventuale convalida del sequestro che è il solo provvedimento soggetto a riesame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/11/2013, n. 51867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51867 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 20/11/2013
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 2327
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PELLEGRINO Andrea - est. Consigliere - N. 28494/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ET NA RI, nata a Vico Equense (NA) il [...] in [...] e per conto di SO.FRA. Solidarietà Francescana ONG procura Notaio Giletta rep. 409 racc. 267 del 05.05.2009, di C.D.R.D. Chiesa del Regnum Dei ONG procura Notaio Giletta rep. 318 racc. 213 del 02.03.2009 e di FE.INT.E.R.C.ART. Federazione Internazionale Esperti Ricercatori e Critici d'Arte ONLUS procura Notaio Giletta rep. 317 racc. 212 del 02.03.2009;
avverso l'ordinanza n. 97/2013 del Tribunale del Riesame di Genova in data 03.06.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. PELLEGRINO Andrea;
udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Dott. CEDRANGOLO Oscar, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto emesso in data 16.05.2013 il Procuratore della Repubblica di Genova, nell'ambito del procedimento a carico di ET NA RI indagata per il reato di cui all'art. 643 c.p., commesso in Genova in data 21.02.1012 in danno di RE SE Primo, disponeva la perquisizione della dimora dell'indagata, eventuali pertinenze, veicoli di qualsiasi specie ed altri luoghi nella disponibilità della stessa con conseguente sequestro di documentazione, sia cartacea che su eventuali supporti cartacei, costituente corpo del reato, cosa pertinente al reato, ovvero ritenuta utile all'accertamento della verità oppure riconducibile ad analoghe ipotesi delittuose.
2. In data 16.05.2013 ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio presso la Questura di Milano Commissariato P.S. di Pompei (NA), in esecuzione del citato provvedimento, si portavano presso il camping "Spartacus" sito in Pompei via Plinio nell'alloggio occupato da ET NA RI e da NO LO che venivano resi edotti dei motivi dell'attività di polizia e delle loro relative facoltà riconosciute dalla legge, procedevano alla perquisizione dell'immobile ed al sequestro di due personal computer, di un timbro lineare, di una patente di guida, di una carta d'identità, di una carta di circolazione, di un certificato di proprietà, di una nota di trascrizione attestante il trasferimento di un bene, di due registri di verbali assembleari, di nove copie di procure speciali, di otto fotocopie di permessi di soggiorno, di un assegno bancario, di tre certificati di esistenza in vita, di trentasette fotocopie di documenti d'identità alcune delle quali con modifica della data di validità.
3. Avverso il decreto di perquisizione e sequestro emesso in data 16.05.2013 dal Procuratore della Repubblica di Genova, la difesa degli enti di volontariato C.D.R.D., SO.FRA. e FE.INT.E.R.C.ART. proponeva ricorso ex art. 324 c.p.p., avanti al Tribunale di Genova in funzione di giudice del riesame chiedendo l'annullamento dell'impugnato decreto di sequestro in quanto afferente "a beni assolutamente non qualificabili come corpo di reato appartenenti agli Enti impugnanti del tutto estranei ai fatti contestati all'indagata".
4. Con provvedimento in data 03.06.2013, il Tribunale di Genova, in funzione di giudice del riesame, dichiarava inammissibile l'impugnazione evidenziando come nella fattispecie non si fosse in presenza di un sequestro probatorio d'iniziativa del pubblico ministero quanto piuttosto di un sequestro d'iniziativa della polizia giudiziaria come tale suscettibile di convalida non avendo il pubblico ministero, nel corpo del provvedimento impugnato, specificato l'oggetto del sequestro limitandosi ad indicare genericamente "quanto attinente all'ipotesi di reato" che apparisse ictu oculi riconducibile ad analoghe ipotesi delittuose: evenienza verificatasi nella realtà avendo la polizia giudiziaria individuato di propria iniziativa beni ed altra documentazione ritenuta pertinente al reato e, conseguentemente, beni che venivano sottoposti a sequestro.
5. Avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Genova in data 03.06.2013 veniva proposto il presente gravame con richiesta di annullamento del provvedimento impugnato per violazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b). Nel ricorso veniva evidenziato:
- come compito del giudice del riesame non fosse quello di stabilire se vi fosse pericolo di mutamento della situazione di fatto e impossibilità di un tempestivo intervento da parte del pubblico ministero, bensì di controllare se il provvedimento cautelare fosse o meno giustificato verificando la sussistenza delle esigenze probatorie sia con riferimento ai beni costituenti cose pertinenti al reato che a quelli aventi ad oggetto il corpo del reato;
- che l'operato riferimento alla dizione "quanto rinvenuto" dovesse assumere valenza di indicazione specifica con riferimento ad un genere di cose che presentino determinate caratteristiche;
- che il sequestro previsto dall'art. 253 c.p.p., poteva essere disposto dal pubblico ministero senza necessità del provvedimento di convalida.
CONSIDERATO IN DIRITTO
6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile essendo il motivo proposto manifestamente infondato.
7. La questione sottoposta a questa Corte riguarda sostanzialmente il contenuto di specificità richiesto ad un decreto di perquisizione, con riferimento alle cose da ricercare e sequestrare, al fine di valutare se sia suscettibile di riesame il sequestro conseguente a perquisizione.
Da un lato, infatti, non è consentito che il decreto di perquisizione possa, per la sua genericità, diventare uno strumento di ricerca non di elementi di prova, ma di notizie di reato (v. Cass., Sez. 6^, sent. n. 2882 del 6 ottobre 1998 dep. 11 dicembre 1998 rv. 212678, in cui si è affermato che, al fine di evitare che i provvedimenti di perquisizione e sequestro si trasformino in strumenti di ricerca della "notitia criminis", è necessario che essi individuino, almeno nelle linee essenziali, gli oggetti da sequestrare con riferimento a specifiche attività illecite, onde consentire che la perquisizione e il conseguente sequestro siano eseguiti non sulla base di semplici congetture, ma trovino giustificazione in concrete ipotesi di reato rinvenibili in fatti addebitati a un determinato soggetto, e permettere, inoltre, la verifica, in caso di "cose pertinenti al reato", della sussistenza delle esigenze probatorie, ovvero, qualora tali esigenze siano "in re ipsa", della effettiva possibilità di qualificazione di "corpo del reato" delle cose apprese, attraverso l'accertamento dell'immediatezza descritta dall'art. 253 c.p.p., comma 2, tra esse e l'illecito penale); dall'altro lato, tuttavia, non è possibile pretendere l'indicazione dettagliata delle cose da ricercare e sottoporre a sequestro, sia perché il più delle volte le stesse non possono essere specificate a priori, sia perché l'art. 248 c.p.p., nel prevedere la richiesta di consegna quando attraverso la perquisizione si cerca una cosa determinata, implica che oggetto di ricerca possano essere anche cose non determinate, che potranno essere individuate solo all'esito dell'eseguita perquisizione.
8. Nel caso di ricerca di cose non determinate, secondo l'orientamento di questa Corte (Cass., Sez. 2^, n. 40657 del 09 ottobre 2012, dep. 17 ottobre 2012, Azzariti Fumaroli, rv. 253679) che il Collegio condivide, ai fini della legittimità del sequestro di cose ritenute corpo di reato o pertinenti al reato effettuato dalla polizia giudiziaria all'esito di perquisizione disposta dal pubblico ministero, non è richiesto che le cose anzidette siano preventivamente individuate, dovendosi al contrario ritenere sufficiente che alla loro individuazione possa pervenirsi mediante il riferimento sia alla natura del reato in relazione al quale la perquisizione è stata disposta, sia alle nozioni normative di "corpo di reato" e "cosa pertinente al reato" (cfr., Cass., Sez. 1^, sent. n. 1953 del 10 marzo 1997 dep. 30 aprile 1997, rv. 207430).
9. Quando invece la polizia giudiziaria abbia individuato e sequestrato cose non indicate nel decreto o il cui ordine di sequestro non sia desumibile dalle nozioni di corpo di reato o di cose pertinenti al reato, in relazione ai fatti per i quali si procede, l'autorità giudiziaria dovrà procedere alla convalida del sequestro, ovvero ordinare la restituzione delle cose non ritenute suscettibili di sequestro (v. Cass., Sez. 5^, sent. n. 5672 del 25 novembre 1999 dep. 13 gennaio 2000, rv. 215566, secondo cui, in tema di sequestro, qualora il pubblico ministero, delegando la polizia giudiziaria alla esecuzione di una perquisizione, abbia disposto il sequestro, oltre che degli oggetti e/o documenti esplicitamente indicati, anche di "quanto rinvenuto ed, in ogni caso, ritenuto utile a fini di indagine", egli è tenuto a provvedere alla convalida relativamente al sequestro avente ad oggetto cose non specificate nel provvedimento. Invero, poiché la indeterminatezza della indicazione rimette al giudizio della polizia giudiziaria operante - sempre che non si tratti di beni soggetti a confisca obbligatoria - l'individuazione del presupposto fondamentale del sequestro e poiché, dunque, il relativo accertamento non può che avere natura provvisoria, è necessario il tempestivo controllo da parte della autorità giudiziaria, che lo esercita ai sensi dell'art. 355 c.p.p.;
cfr. anche Cass., Sez. 6^, sent. n. 1517 del 29 aprile 1999 dep. 6 luglio 1999, rv. 214508, la quale ha ritenuto che nell'ipotesi in cui il sequestro consegua a perquisizione operata dalla polizia e disposta dal pubblico ministero, non deve procedersi a convalida, sempre che il provvedimento di perquisizione abbia individuato con sufficiente certezza l'oggetto specifico del sequestro medesimo senza che a tal fine sia sufficiente una generica indicazione di pertinenza di quanto eventualmente rinvenuto rispetto al reato ipotizzato). 10. Si deve, invece, procedere alla convalida qualora il decreto di perquisizione si limiti a indicare i reati e ad autorizzare la delega alla polizia giudiziaria a procedere ai conseguenti atti di sequestro, con invito ad avvalersi, durante la perquisizione, dei poteri di iniziativa in ordine al sequestro del corpo del reato e delle cose a esso pertinenti, senza altra specificazione del contenuto e dei termini della delega al sequestro.
11. Peraltro, laddove, operato il sequestro di cose la cui indicazione non sia predeterminabile in base alla motivazione del decreto di perquisizione e non intervenga da parte dell'autorità giudiziaria ne' convalida del sequestro ne' restituzione delle cose sequestrate, l'interessato dovrà chiedere la restituzione dei beni ed in caso di rigetto della richiesta potrà attivare il ricorso di cui all'art. 263 c.p.p., commi 4 e 5, essendo invece inammissibile il procedimento di riesame (v. Cass., Sez. 3^, sent. n. 3130 del 2 ottobre 1997 dep. 4 novembre 1997, rv. 208868). 12. Nella specie non è stata ritenuta necessaria la convalida, in quanto, il provvedimento emesso in data 16.05.2013 dal Procuratore della Repubblica di Genova contro il quale i ricorrenti hanno avanzato richiesta di riesame era un decreto di perquisizione e che in esso la possibilità di un sequestro veniva rimessa alla discrezionalità degli organi di polizia giudiziaria chiamati ad individuare le cose che presentassero un nesso di pertinenza probatoria con il reato ovvero fosse stata ritenuta utile all'accertamento della verità oppure riconducibile ad analoghe ipotesi delittuose per i quali si procedeva.
13. Il decreto in questione, come tale, non era dunque impugnabile (cfr., in fattispecie del tutto sovrapponibile, Cass., Sez. 6^, n. 23101 del 21 aprile 2004, FO ed altri, rv. 229958) ma, ove fosse intervenuto il sequestro di cui all'art. 354 c.p.p., sarebbe stato impugnabile il decreto di convalida del sequestro emanato ai sensi dell'art. 355 c.p.p.. 14. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente, per ciascuno di essi, in Euro 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2013