Sentenza 14 dicembre 2007
Massime • 1
Ai fini della legittimità del decreto di perquisizione e del conseguente sequestro, il "fumus" necessario per la ricerca della prova è quello inerente all'avvenuta commissione dei reati, nella loro materiale accezione, e non già alla colpevolezza del singolo, sicché il mezzo è ritualmente disposto anche qualora il fatto non sia materialmente accertato, ma ne sia ragionevolmente presumibile o probabile la commissione, desumibile anche da elementi logici.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/12/2007, n. 6465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6465 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 14/12/2007
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 1305
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 2827/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di NC SI, nato ad [...] il 19 settembre del 1943;
avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Terni del 18 dicembre del 2006;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Ciro Petti;
sentito il Sostituto Procuratore Generale nella persona del Dott. Alfredo Montagna, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore avv. Campanelli Giuseppe, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata.
osserva quanto segue:
IN FATTO
Con ordinanza del 18 dicembre del 2006, il tribunale di Terni rigettava l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di NC SI avverso i provvedimenti di perquisizione e sequestro probatorio emessi dal pubblico ministero, rispettivamente il 27 novembre e l'11 dicembre del 2006, nei confronti della persona anzidetta, quale indagata per i reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8; art. 2621 c.c.; artt. 485 e 468 c.p..
Ricorre per cassazione l'imputato tramite il proprio difensore denunciando:
la violazione degli artt. 247 e 125 c.p.p.. con riferimento ai mezzi di annullamento di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), per la mancanza nel decreto di perquisizione degli indizi volti ad accreditare la probabilità che le cose da ricercare si trovassero nei luoghi da perquisire e per la mancanza nel provvedimento di sequestro delle esigenze probatorie nonché per la mancanza di motivazione su tali punti nello stesso provvedimento del tribunale del riesame;
la violazione dell'art. 125 c.p.p., per l'omesso esame dei motivi d'impugnazione depositati all'udienza del 18 dicembre del 2006 relativamente alle condotte asseritamene ascritte all'indagato ed ai beni da ricercare nonché relativamente all'omessa indicazione dei beni acquisiti;
la violazione dell'art. 335 c.p.p. sull'iscrizione nell'apposito registro delle notizie di reato, per avere il pubblico ministero, dopo la richiesta di archiviazione, adottato un anomalo provvedimento di stralcio con cui si era disposta l'annotazione di una nuova iscrizione e la formazione di un nuovo ed identico fascicolo. IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Preliminarmente si osserva che in forza del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione stabilito dall'art. 568 cod. proc. pen., l'istituto del riesame non è applicabile al decreto di perquisizione, poiché manca l'espressa previsione di tale rimedio con riferimento al provvedimento "de quo". Tuttavia, qualora la perquisizione sia finalizzata al sequestro e i due decreti siano inseriti in un unico contesto, il riesame coinvolge anche la perquisizione, per la stretta interdipendenza delle due statuizioni, nei limiti, però, di un'indagine strumentale all'accertamento della legittimità del sequestro medesimo. Conseguentemente, in sede di riesame, i motivi che costituiscono autonoma censura della perquisizione non possono essere presi in considerazione (Cass. N. 45532 del 2005; conf. S.U. n. 23 del 1997 RIV. 206656; conf. n. 2289 del 1994 RIV. 200052).
Ciò premesso, si rileva che può farsi ricorso alla perquisizione quale mezzo coattivo di ricerca della prova solo se sia stato individuato il tema nel cui ambito tale ricerca ha un suo contenuto di concretezza e specificità, posto che, diversamente, la perquisizione da strumento di ricerca di una prova utile per determinati reati si trasformerebbe in mezzo di acquisizione della "notitia criminis". Tuttavia la necessaria specificazione delle ipotesi criminose in relazione alle quali si procede non comporta, ai fini della legittimità dell'atto di indagine in parola e del conseguente sequestro, l'onere di indicare gli indizi di colpevolezza, posto che il "fumus" necessario per la ricerca della prova è quello inerente all'avvenuta commissione dei reati, nella loro materiale accezione e non già alla colpevolezza del singolo, sicché il mezzo è ritualmente disposto anche qualora il fatto non sia materialmente accertato, ma ne sia ragionevolmente presumibile o probabile la commissione, desumibile anche da elementi logici. (Cass.n. 84 del 1997; conf. n. 899 del 1992, Riv. 190418).
Nella fattispecie, nel decreto di perquisizione, erano state indicate le ipotesi criminose astrattamente configurabili per le quali occorreva cercare le prove mediante la perquisizione ed eventuale sequestro.
Non è invece necessaria la specifica determinazione della cosa ricercata neppure nel genere essendo possibile che, pur sapendo dove possano rinvenirsi cose pertinenti al reato, si ignori quali esse siano (Cass. 27 novembre 1995 Melkillo). Devono invece essere specificate le cose che vengono effettivamente sequestrate;
prescrizione questa che nella fattispecie risulta osservata. Con riferimento al sequestro probatorio dei documenti va anzitutto precisato che il problema dell'indicazione delle esigenze probatorie si pone solo per quelle cose che vengono sottratte alla disponibilità del detentore giacché l'acquisizione mediante riproduzione su sopporto cartaceo dei dati informatizzati, di cui si è presa visione durante una perquisizione o un'ispezione legittimamente eseguita, di un archivio non configura un sequestro in senso tecnico, ma rientra nelle acquisizioni consentite in materia d'ispezione o perquisizioni a norma dell'art. 244 c.p.p.. Pertanto per tali copie non si pone un problema di restituzione di cose sequestrate giacché l'interessato non ha perduto la disponibilità dei documenti originali. Ciò precisato, si rileva che secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni unite con la sentenza del 13 febbraio del 2004, Ferazzi, anche per le cose che costituiscono il corpo del reato il decreto di sequestro ai fini probatori deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità probatoria perseguita in concreto perché non sempre il corpo del reato è necessario per l'accertamento dei fatti. Il sequestro probatorio avente natura tipicamente istruttoria non può essere disposto per fini cautelari o per garantire la confiscabilità del bene sequestrato perché per tali finalità è predisposto il sequestro preventivo. Le Sezioni unite hanno tra l'altro precisato che la mancata indicazione delle esigenze probatorie non può essere integrata dal tribunale del riesame poiché il sequestro probatorio è atto del pubblico ministero e spetta pertanto all'organo dell'accusa l'indicazione dei fini perseguiti. Pertanto, quando la mancanza sia radicale, la corte di cassazione deve annullare entrambi i provvedimenti: quello di sequestro e quello impugnato. Allorché la mancanza di motivazione non sia radicale ossia quando il pubblico ministero ha indicato la necessità dell'accertamento ma non ha precisato la natura dell'accertamento, non ha cioè esplicitato il rapporto tra la res sequestrata ed il fatto da accertare, l'annullamento può essere disposto con rinvio (cfr. Cass. 22 giugno del 2004, Sala). Si deve tuttavia precisare che, quando la fonte probatoria è costituita dallo stesso documento il cui contenuto non richiede ulteriori indagini (ad esempio, una perizia), circostanza questa che si può, ad esempio, verificare allorché viene sequestrata una lettera che contiene indizi a carico del destinatario o un verbale di assemblea per individuare il legale rappresentante della società in una determinata epoca o una fattura emessa per un'operazione inesistente, una volta dimostrata la pertinenzialità del documento al reato, ai fini della motivazione del provvedimento di sequestro probatorio, è sufficiente evidenziare la necessità dell'acquisizione del documento per l'accertamento del fatto. In definitiva, quando ai fini probatori è sufficiente la mera acquisizione del documento al fascicolo senza ulteriori specifici accertamenti, una volta evidenziata la pertinenzialità del documento al reato, è sufficiente fare riferimento alla sola necessità dell'acquisizione, proprio perché non sono necessari accertamenti ulteriori, rispetto alla mera acquisizione. Inoltre in tema di reati societari e tributari, per la particolare natura dell'indagine, che si basa sull'intero coacervo cartolare relativo all'indagato, il decreto di sequestro può limitarsi ad un'indicazione relativa a qualsiasi tipologia di atto o documento con l'unico limite della loro pertinenza, la quale però non sempre può essere stabilita per ogni singolo documento con una valutazione antecedente, ma soltanto al momento dell'esame (Cass.21318 del 2002; 13641 del 2002). In questi casi i documenti ritenuti superflui vanno restituiti alla parte senza che venga inficiata la validità del sequestro e comunque, quando l'originale non è necessario per l'accertamento, l'interessato può sempre chiederne la restituzione previa acquisizione agli atti, ai fini probatori, di copia attestata dal cancelliere conforme all'originale. Nella fattispecie siffatti principi sono stati sostanzialmente osservati avendo il pubblico ministero affermato che i documenti sequestrati erano necessari per l'accertamento dei reati e tale affermazione deve ritenersi sufficiente perché la fonte probatoria era costituita dalla mera acquisizione del documento. Invero sono stati sequestrati documenti attinenti all'individuazione dei legali rappresentanti della società ed all'attività svolta. Con riferimento al terzo motivo si osserva che il secondo comma, dell'art. 335 c.p.p. prescrive al p.m. di aggiornare l'iscrizione qualora vi sia un mutamento della qualificazione giuridica del fatto o degli elementi circostanziali: se ne desume la necessità, in tutti gli altri casi, di una nuova iscrizione. Pertanto, la conoscenza di un nuovo fatto di reato, a carico di persona già iscritta nel registro delle notizie di reato, impone una nuova iscrizione, sicché i termini di durata delle indagini preliminari decorrono dall'ultima iscrizione. Quando, poi, vengano individuati ulteriori autori di un fatto già iscritto a carico di altre persone, per ogni nuovo indagato, si impone una distinta iscrizione e i termini delle indagini decorrono per ciascuno dal momento in cui il suo nome è stato scritto nel registro (C 12-3-03, Fumarola;
C 6-7-99, Gioia;
C 10-2-99, Gaytan Ygua;
C 10-3-92, Rossi ed altro). Il pubblico ministero potrà effettuare il mero aggiornamento dell'iscrizione solo nel caso in cui la modificazione del nomen iuris dipenda da un'erronea qualificazione iniziale del fatto storico che non subisce, però, alcuna modificazione. Al contrario, si imporrà una nuova iscrizione tutte le volte in cui il mutamento della qualificazione giuridica dipenda dall'emersione di fatti nuovi nel corso delle indagini, cui consegua una diversità del fatto dal punto di vista materiale.
Nella fattispecie il pubblico ministero si è attenuto a tali principi.
P.Q.M.
La Corte Letto l'art. 616 c.p.p;
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2008