Sentenza 17 ottobre 2008
Massime • 1
In tema di sequestro, il P.M. che, delegando la polizia giudiziaria alla esecuzione di una perquisizione, abbia disposto il sequestro "di quanto rinvenuto (corpo di reato e cose pertinenti al reato) e, in ogni caso, ritenuto utile al fine delle indagini", è tenuto a provvedere alla convalida relativamente al sequestro avente ad oggetto cose non specificate nel relativo provvedimento, in quanto l'indeterminatezza dell'oggetto rimette - sempre che non si tratti di beni soggetti a confisca obbligatoria - al giudizio della polizia giudiziaria l'individuazione del presupposto fondamentale del sequestro (qualifica del bene come corpo o pertinenza del reato), la quale non può che avere natura provvisoria, essendo necessario il controllo dell' Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 355cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/10/2008, n. 43282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43282 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 17/10/2008
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 1351
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere - N. 027486/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AS IC N. IL 15/03/1951;
2) AS AL N. IL 20/08/1981;
avverso ORDINANZA del 25/06/2008 TRIB. LIBERTÀ di SALERNO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il PG in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. O. Cedrangolo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore avv. E. Sorrentino, che illustrando i motivi di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento.
OSSERVA
Il difensore di AS NI, padre di AS ED, persona, quest'ultima sottoposta a indagine con riferimento ai delitti ex artt. 81 cpv, 594, 612, 615 ter e 660 c.p., ricorre per cassazione avverso il provvedimento 25.6.2008 con il quale il TdR di Salerno, disponendo il parziale dissequestro e la restituzione del materiale informatico in sequestro, ha implicitamente rigettato la istanza di riesame relativa alla perquisizione e sequestro di due computer fissi e di un portatile.
Deduce violazione di legge in quanto, essendo il decreto di perquisizione indeterminato quanto all'oggetto, il conseguente provvedimento di sequestro avrebbe dovuto essere convalidato dal PM, alla stregua di un qualsiasi sequestro operato di iniziativa della pg, che di fatto era rimasta arbitra circa la individuazione delle cose da apprendere.
Deduce inoltre ancora violazione di legge essendo stati sottoposti a sequestro oggetti di proprietà di AS NI, padre dell'indagato e persona del tutto estraneo, ai fatti per i quali si procede. Manca qualsiasi collegamento tra i due congiunti con riferimento alle ipotesi di reato contestate. Inoltre nel decreto di sequestro è omessa qualsiasi motivazione in ordine alle condizioni e alla circostanze legittimanti il sequestro stesso. In data odierna sono stati depositati motivi nuovi, che devono tuttavia considerarsi irricevibili in quanto tardivi. Il ricorso è fondato atteso che, in tema di sequestro, qualora il PM, delegando la pg alla esecuzione di una perquisizione, abbia disposto il sequestro, oltre che degli oggetti e/o documenti esplicitamente indicati, anche di "quanto rinvenuto ed, in ogni caso, ritenuto utile a fini di indagine", lo stesso è tenuto a provvedere alla convalida relativamente al sequestro avente ad oggetto cose non specificate nel provvedimento. Invero, poiché la indeterminatezza della indicazione rimette al giudizio della pg operante (sempre che non si tratti di beni soggetti a confisca obbligatoria) l'individuazione del presupposto fondamentale del sequestro e poiché, dunque, il relativo accertamento non può che avere natura provvisoria, è necessario il tempestivo controllo da parte della AG, che lo esercita ai sensi dell'art. 355 c.p.p. (ASN 200005673-RV 215566).
Ebbene il decreto di sequestro in atti reca la formula "con conseguente sequestro ..., di quanto rinvenuto (corpo di reato e cose pertinenti al reato) e, in ogni caso, ritenuto utile al fine delle indagini".
La pg dunque è stata effettivamente lasciata arbitra di valutare la rilevanza delle cose da sottoporre a sequestro, con la conseguenza che l'atto ablativo concretamente posto in essere va considerato alla stregua di un sequestro posto in essere di iniziativa dalla pg. Consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la restituzione all'avente diritto delle cose in sequestro, impregiudicata rimanendo la possibilità per il procedente PM, re melius perpensa, di riemettere - se del caso - nuovo e motivato decreto di sequestro.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la restituzione all'avente diritto degli oggetti in sequestro. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 ottobre 2008. Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2008