Sentenza 16 marzo 2006
Massime • 1
Nell'ambito della riforma dei motivi di ricorso per cassazione con la novella dell'art. 606, comma primo lett. d) ed e), cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, l'evidente, originaria, inammissibilità del ricorso preclude l'applicazione della disciplina transitoria contenuta nell'art. 10, comma quinto, della citata legge, che prescrive il rinvio della trattazione oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge - 9 marzo 2006 - per consentire la proposizione di motivi nuovi, dal momento che l'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi, come previsto dall'art. 585, comma quarto, cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2006, n. 16332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16332 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 16/03/2006
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 498
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 13579/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AD CO NI, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza pronunciata il 21.12.2004 dalla Corte d'appello di Bari;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Di Tomassi M. Stefania;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MONETTI VITO, che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Bari dichiarava, per effetto della nullità della dichiarazione di irreperibilità e della notificazione della citazione a giudizio, la nullità della sentenza pronunciata il 5.2.2004 dal Tribunale di Bari nei confronti di CO NI AD (imputato di bancarotta), con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo giudizio. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato lamentando:
1) la violazione dell'art. 43 c.p., per l'assoluta mancanza dell'elemento psicologico del reato;
2) la violazione dell'art. 129 c.p.p., perché dagli atti non emergeva prova della responsabilità dell'imputato. Il ricorso è inammissibile. Qualunque pronuncia sul merito dell'accusa presuppone l'instaurazione del rapporto processuale, che nella specie, per le ragioni ritenute in sentenza e non oggetto d'impugnazione, risultava viziato.
L'evidente, originaria, inammissibilità del ricorso rende sicuramente inapplicabile la L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 5, entrata in vigore il 9 marzo, dal momento che a norma dell'art. 585 c.p.p., comma 4, secondo periodo, l'inammissibilità dell'impugnazione s'estenderebbe ai motivi nuovi. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle Ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2006