Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2006, n. 16332
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Sentenza 16 marzo 2006

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Nell'ambito della riforma dei motivi di ricorso per cassazione con la novella dell'art. 606, comma primo lett. d) ed e), cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, l'evidente, originaria, inammissibilità del ricorso preclude l'applicazione della disciplina transitoria contenuta nell'art. 10, comma quinto, della citata legge, che prescrive il rinvio della trattazione oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge - 9 marzo 2006 - per consentire la proposizione di motivi nuovi, dal momento che l'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi, come previsto dall'art. 585, comma quarto, cod. proc. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2006, n. 16332
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16332
    Data del deposito : 16 marzo 2006

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