Sentenza 8 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di diritto alla assistenza linguistica, l'art. 143 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, non prevede la traduzione del decreto di convalida del sequestro in lingua comprensibile all'indagato alloglotta, per cui dal mancato espletamento di tale adempimento non discende alcuna conseguenza giuridica o influenza sulla decorrenza del termine per proporre impugnazione al tribunale del riesame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/01/2015, n. 4283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4283 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2015 |
Testo completo
428 3/1 5 23 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 08/01/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA CIRO PETTI Dott. N. 38 Dott. MATILDE CAMMINO - Consigliere - REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. UGO DE CRESCIENZO N. 33619/2014 - Rel. Consigliere - Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO Dott. ANDREA PELLEGRINO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SK AD N. IL 17/11/1967 GE TO YS N. IL 05/11/1970 avverso l'ordinanza n. 611/2014 TRIB. LIBERTA' di ROMA, del 30/06/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Fulno Boldi, du he condux jail vigels Senicassi Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. KI AD e IC YS RY (indagati per il delitto di cui all'art. 648 bis cod. pen.) ricorrono personalmente per cassazione - con separati ricorsi avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, con la quale è stata dichiarata inammissibile per tardività la richiesta di riesame da essi presentata avverso il decreto di convalida del sequestro emesso dal pubblico ministero il 31.5.2014. 2. Con i due ricorsi, di identico contenuto, deducono l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge, con riferimento alla ritenuta tardività della richiesta di riesame presentata il 16.6.2014, oltre dieci giorni dopo la notifica agli indagati - eseguita il 31.5.2014 - del decreto di convalida del sequestro emesso dal P.M. Deducono in particolare i ricorrenti che, non conoscendo essi la lingua italiana, il termine per proporre istanza di . riesame decorrerebbe, non dalla notifica del decreto di convalida del sequestro (come ritenuto dal Tribunale), ma dalla traduzione del provvedimento adottato. La censura non è fondata. Va osservato che, sotto il vigore del precedente testo dell'art. 143 cod. proc. pen., la giurisprudenza di questa Corte aveva affermato che l'omessa traduzione del verbale di sequestro nonché del relativo decreto di convalida in una lingua conosciuta dall'indagato alloglotta e la mancata nomina di un interprete per l'assistenza alle attività di esecuzione del sequestro compiute dalla polizia giudiziaria, pur non costituendo causa di nullità del provvedimento emesso dall'Autorità giudiziaria, determinano tuttavia lo slittamento della decorrenza iniziale del termine per l'impugnazione dell'atto fino a quando lo stesso sia tradotto secondo le formalità imposte dalla legge (Sez. 2, n. 31225 del 25/06/2014 Rv. I 260032; Sez. 3, n. 27194 del 24/06/2009 Rv. 244243; Sez. 4, n. 265 del 19/11/2004 - dep. 13/01/2005 - Rv. 230497). Tale principio, tuttavia, non può valere dopo la disciplina introdotta dall'art. 1, comma 1 lett. b), del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 32, che ha sostituito l'art. 143 cod. proc. pen., il cui testo stabilisce ora, al comma 2, che, allorquando l'imputato non conosce la lingua italiana, «l'autorità procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale 2 о da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna». L'elenco è tassativo;
cosicché, non comprendendo esso il decreto di convalida del sequestro, deve ritenersi che dalla mancata traduzione di esso non possa discendere alcuna conseguenza giuridica, ivi compreso il mancato decorso del termine per l'impugnazione. Rimane salva, ovviamente, la facoltà degli indagati di chiedere in ogni momento all'A.G. procedente la restituzione di quanto in sequestro.
3. I ricorsi devono pertanto essere rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione ! rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Penale, addì 8 gennaio 2015. Cine Petty IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE DEPOSITATO IN CANCELLERIA 29 GEN 2015 IL DI E IL CANCELLIERE R E Claudia Pianell! 3