Sentenza 10 maggio 1999
Massime • 1
Il mancato adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre opposizione al decreto penale, dovuto ad impedimento per malattia, non concreta un'ipotesi di forza maggiore al fine di ottenere la restituzione in termini, sia perché il conferimento di procura speciale al difensore di fiducia non sottrae all'imputato l'analogo potere di proporre opposizione sia perché lo stesso difensore, ancorché ammalato, può porre in essere altra attività necessaria per il rispetto dei termini.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/05/1999, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 10 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Giuseppe Viola Presidente del 10.5.1999
1. Dott. Francesco Lisciotto Consigliere SENTENZA
2. " IA Battisti " N. 1447
3. " Vincenzo Colarusso " REGISTRO GENERALE
4. " Enzo Costanzo " N. 30236/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da IT NE, nato in [...] il [...]
avverso l'ordinanza del RE della Spezia in data 14.5.1998, con la quale è stata rigettata l'istanza di remissione in termine del TO per proporre opposizione al decreto penale di condanna Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Lisciotto Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Generale che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Fatto e Diritto
TO NE propone ricorso avverso l'ordinanza di cui in epigrafe deducendo: che con decreto penale del RE di La Spezia numero 18/98, notificato in data 16.4.09, egli è stato condannato alla pena di 22.000.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 187 cod. stradale: che il primo difensore, da lui incaricato di proporre opposizione al decreto penale "de quo", non ha potuto adempiere a tale incarico a causa di malattia, attestata da certificato medico;
che il RE ha rigettato la richiesta di remissione in termini motivando che l'impedimento del difensore non rientra tra le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore;
che tale decisione è illogica e in violazione degli artt. 24, comma 2 Cost. e 175 cpp, in quanto lesiva del diritto di difesa;
che la facoltà concessa all'imputato di proporre personalmente l'opposizione, evocata dal RE per dimostrare che non è esistita, nel caso di specie, una situazione di forza maggiore, è priva di pregio, non essendo immaginabile che l'imputato provveda ad opporsi personalmente ad un decreto penale di condanna dopo avere affidato l'incarico al proprio difensore di fiducia.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Correttamente il RE ha rigettato l'istanza di revisione osservando: che il conferimento di procura speciale al difensore di fiducia non sottrae all'imputato l'analogo potere di proporre opposizione;
che il TO ha omesso di proporla pur non essendo impedito;
che lo stesso difensore, ancorché ammalato (stato influenzale con ipertermia: prognosi di quattro giorni), non ha posto in essere alcun'altra attività necessaria per il rigetto dei termini.
In buona sostanza è condivisibile l'assunto del RE, secondo cui il TO poteva proporre personalmente l'opposizione; si può aggiungere che era suo interesse accertarsi, prima della scadenza, che il suo difensore fosse in condizione di espletare l'incarico affidatogli.
La causa di forza maggiore si concreta in un evento che non può essere preveduto o, anche se preveduto, non può essere impedito: il che, per le ragioni sopraesposte, non si è verificato nel caso di specie.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma, equitativamente fissata in L. 1.000.000,in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 10 maggio 1999. Depositato in Cancelleria il 24 maggio 1999