Cass. pen., SS.UU., sentenza 11/11/1994, n. 20
CASS
Sentenza 11 novembre 1994

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In tema di sequestro probatorio il sindacato del giudice del riesame non può investire la concreta fondatezza dell'accusa, ma deve essere limitato alla verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato ed al controllo dell'esatta qualificazione dell'oggetto del provvedimento come "corpus delicti", nel senso che deve essere accertata l'esistenza della relazione di immediatezza, descritta nel secondo comma dell'art. 253 cod. proc. pen., tra la cosa stessa e l'illecito penale. La legittimità del sequestro del corpo del reato, inoltre, può essere delibata, sia pure in linea astratta, solamente in correlazione ai fatti posti a fondamento del provvedimento, non potendosi prescindere dal riferimento alla situazione risultante dagli elementi fattuali che l'accusa ha reputato giustificativi della misura, ferma restando la possibilità per il giudice del riesame di mutarne la qualificazione giuridica e adottare un differente "nomen juris", enucleando un'ipotesi di reato diversa da quella delineata nel provvedimento. (Alla stregua del suddetto principio la Corte ha rigettato il ricorso del pubblico ministero nel quale, per un fatto verificatosi prima dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1993 n. 547 innovativa degli artt. 617 e 623 cod. pen., si sosteneva l'applicabilità dell'art. 18 R.D. 8 febbraio 1923, n. 1067, al sequestro di una ricetrasmittente sintonizzata sulle onde radio della polizia, ed ha affermato che esattamente la disposizione non era stata tenuta in considerazione dal tribunale del riesame perché in nessun modo risultava contestato all'indagato il fatto, espressamente previsto dalla norma incriminatrice, di aver anche propalato o indebitamente usato le notizie così intercettate).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., SS.UU., sentenza 11/11/1994, n. 20
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20
    Data del deposito : 11 novembre 1994

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