Sentenza 11 novembre 1994
Massime • 1
In tema di sequestro probatorio il sindacato del giudice del riesame non può investire la concreta fondatezza dell'accusa, ma deve essere limitato alla verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato ed al controllo dell'esatta qualificazione dell'oggetto del provvedimento come "corpus delicti", nel senso che deve essere accertata l'esistenza della relazione di immediatezza, descritta nel secondo comma dell'art. 253 cod. proc. pen., tra la cosa stessa e l'illecito penale. La legittimità del sequestro del corpo del reato, inoltre, può essere delibata, sia pure in linea astratta, solamente in correlazione ai fatti posti a fondamento del provvedimento, non potendosi prescindere dal riferimento alla situazione risultante dagli elementi fattuali che l'accusa ha reputato giustificativi della misura, ferma restando la possibilità per il giudice del riesame di mutarne la qualificazione giuridica e adottare un differente "nomen juris", enucleando un'ipotesi di reato diversa da quella delineata nel provvedimento. (Alla stregua del suddetto principio la Corte ha rigettato il ricorso del pubblico ministero nel quale, per un fatto verificatosi prima dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1993 n. 547 innovativa degli artt. 617 e 623 cod. pen., si sosteneva l'applicabilità dell'art. 18 R.D. 8 febbraio 1923, n. 1067, al sequestro di una ricetrasmittente sintonizzata sulle onde radio della polizia, ed ha affermato che esattamente la disposizione non era stata tenuta in considerazione dal tribunale del riesame perché in nessun modo risultava contestato all'indagato il fatto, espressamente previsto dalla norma incriminatrice, di aver anche propalato o indebitamente usato le notizie così intercettate).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 11/11/1994, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 11 novembre 1994 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. : N. 20
Dott. Antonio BRANCACCIO Presidente
1.Dott. Gaetano LO COCO Componente REGISTRO GENERALE
2. " AL VE " N. 2829/93
3. " RO LÀ "
4. " NA VA "
5. " VA LL "
6. " AS TR "
7. " UN EL NN "
8. " VA SI (Rel.) "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal P.M.
contro
CEOLIN Luca n. 13/10/1970 a Dolo;
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale Libertà di Venezia in data 7.1.1994;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. VA SI;
Udite le conclusioni del P.M. dott. Sebastiano SURACI con le quali chiede il rigetto del ricorso.
Udito il difensore: Avv. Enrico Falconi del foro di Roma. OSSERVA:
I. - Con decreto del 20/12/1993, il Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Venezia ha disposto il sequestro di un apparecchio ricevente a scansione elettronica sintonizzato sulle frequenze riservate alla Polizia di Stato e ai Carabinieri, trovato in funzione sull'autovettura di EO Luca, ritenendo che esso costituisse il mezzo usato per commettere i reati previsti dagli artt. 617 c.p. e 195 del codice postale approvato con d.P.R. 29/3/1973, n. 196. In accoglimento della richiesta di riesame presentata nell'interesse del EO, il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 7/1/1994, ha ordinato la restituzione dell'apparecchio sul presupposto che il fatto attribuito all'apparecchio sul presupposto che il fatto attribuito all'indagato non è preveduto dalla legge come reato. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso detto Tribunale denunciando violazione della legge penale sul rilievo che -come ripetutamente stabilito nella giurisprudenza della Corte di Cassazione- l'intercettazione delle comunicazioni radio sulle frequenze riservate alle forze dell'ordine, pur non essendo riconducibile nella previsione della norma incriminatrice ex art.617 c.p., indicata nel decreto di sequestro integra tuttavia il reato di cui all'art. 18 del r.d. 8/2/1923, n. 1067. 2. - Il ricorso, assegnato alla terza sezione penale di questa Corte, è stato rimesso alle Sezioni Unite a norma dell'art. 618 c.p.p., essendo stata riscontrata l'esistenza di un contrasto di giurisprudenza in ordine alla possibilità di configurare o meno un'ipotesi di reato nella intercettazione delle radiocomunicazioni della Polizia: in particolare, nell'ordinanza di rimessione è stata rilevata la presenza di due opposti indirizzi interpretativi, l'uno a favore della liceità penale del fatto e l'altro nel senso che esso costituisce il reato previsto dall'art. 18 del r.d. n. 1067 del 1923. 3. - Nell'escludere che la condotta dell'indagato possa essere inquadrata nell'ipotesi di reato prefigurata negli artt. 617 e 623 bis c.p., nel testo anteriore alla modifica introdotta con l'art. 8 della legge 23/12/1993, n. 547, il giudice del riesame si è
uniformato alla costante giurisprudenza di questa Corte, che, senza dissensi di sorta, ha sempre riconosciuto che la sfera di applicazione di tali norme è circoscritta alla tutela della riservatezza delle comunicazioni telegrafiche o telefoniche e di ogni altra trasmissione di suoni, immagini od altri dati mediante collegamento sul filo o ad onde guidate e non può essere estesa - senza violare il principio di stretta legalità (art. 25, comma 2 Cost. e art. 1 c.p.) - alle intercettazioni delle comunicazioni tra centrali operative e unità mobili delle forze di polizia effettuate non a mezzo di conduttori fisici ma con onde radio circolari che si propagano liberamente nello spazio in senso onnidirezionale (Cass., Sez. II, 3 luglio 1978, Stoppini, rv 140248/9; Cass., Sez. V, 29 gennaio 1979, Castellani, rv. 141118; Cass., Sez. V, 29 aprile 1980, Boccolino, rv. 145831/2; Cass., Sez. V, 6 giugno 1980, Condolucci, rv 146186; Cass., Sez. III, 13 gennaio 1982, Lanzi, rv 154134;
Cass., Sez. V, 10 giugno 1983, Barbieri, rv 159894; Cass., Sez. I, 25 gennaio 1984, Coci, rv 164526). Il quadro normativo, su cui si è formato l'indicato orientamento giurisprudenziale, risulta profondamente innovato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 8 della legge n. 547/93, che, sostituendo l'art. 623 bis c.p., ha eliminato il riferimento alle trasmissioni compiute con "collegamento su filo o ad onde guidate" e ha ampliato, di riflesso, l'area di intervento delle norme del codice a tutela della inviolabilità dei segreti.
Nel caso in esame, tuttavia, questa Corte non deve risolvere la questione relativa alla possibilità di ricomprendere o meno nel nuovo testo dell'art. 623 bis le intercettazioni delle comunicazioni sulle frequenze riservate alla Polizia e ai Carabinieri, dato che il fatto per cui si procede nei confronti del EO è stato commesso prima che entrasse in vigore la legge 23/12/1993, n. 547. 4. - Col mezzo di gravame, il P.M. ha prospettato la nullità dell'ordinanza impugnata deducendo che il provvedimento di sequestro è stato revocato sull'erroneo presupposto della liceità penale del fatto contestato all'indagato, senza tener conto che esso è, invece, punibile a norma dell'art. 18 del r.d. 8/2/1923, n. 1067, modificato dall'art. 2 del r.d. 14/6/1923, n. 1488: con la conseguenza che - ad avviso del ricorrente - il Tribunale avrebbe dovuto rigettare la richiesta di riesame riconoscendo che l'apparecchio ricevente in possesso del EO costituisce corpo di reato in relazione alla previsione di tale disposizione di legge. La verifica della consistenza della censura postula che siano previamente stabiliti i limiti del giudizio di riesame promosso ai sensi degli artt. 257 e 324 c.p.p., occorrendo precisare i termini entro i quali deve essere esercitato il sindacato del giudice chiamato ad accertare la legittimità del vincolo che colpisce il corpo di reato è stato commesso nonché la cosa che ne costituisce il prodotto, il profitto o il prezzo (art. 253, comma 2 c.p.p.). Con riferimento al riesame delle misure cautelari reali, queste Sezioni Unite hanno chiarito che il controllo del giudice non può investire la concreta fondatezza dell'accusa, ma deve essere limitato alla verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato (sent. n. 4 del 25 marzo 1993, ric. Gifuni, rv 193118). Questa linea è univocamente seguita dalla più recente giurisprudenza di questa Corte, che, nell'escludere l'ammissibilità di un sindacato di merito sull'imputazione, ha ribadito che l'ambito del giudizio di riesame è circoscritto al riscontro della corrispondenza della fattispecie astratta di reato, ipotizzata dall'accusa, al fatto per cui si procede (Cass., Sez. I, 23 marzo 1994, ric. P.M. in proc. Sacchetti, rv 197485; Cass., Sez. VI, 26 novembre 1993, ric. Pomicino, rv. 196629; Cass., Sez. VI, II ottobre 1993, ric. Caron, rv. 196045; Cass., Sez. VI, 7 luglio 1993, ric. Massa, rv 195679). In questa stessa prospettiva interpretativa è stato stabilito che, nel valutare l'astratta configurabilità del reato, il giudice del riesame ha il potere di procedere ad una diversa qualificazione giuridica del fatto, potendo individuare - sia pure ai soli fini cautelari - ipotesi di reato differenti da quelle poste a base del provvedimento (Cass., Sez. III, 16 novembre 1993, ric. Bonelli, rv 197059). I principi testè esposti devono considerarsi applicabile anche in tema di sequestro probatorio avente ad oggetto il corpo di reato, posto che in siffatta ipotesi la prima e fondamentale operazione logica demandata al giudice del riesame consiste nel controllare l'esattezza della qualificazione della cosa come corpus delicti, nel senso che deve essere, anzitutto, accertata l'esistenza della relazione di immediatezza, descritta nel secondo comma dell'art. 253 c.p.p., tra la cosa stessa e l'illecito penale (cfr. Cass., Sez.
Un., II febbraio 1994 n. 2, ric. Carella e altri, rv 196261). Tuttavia, occorre sottolineare che la legittimità del sequestro del corpo di reato non può essere delibata, sia pure in linea astratta, in correlazione con i fatti posti a fondamento del provvedimento:
ditalché in sede di riesame può essere mutata la qualificazione giuridica e può essere mutata la qualificazione giuridica e può adottarsi un differente nome iuris, enucleando un'ipotesi di reato diversa da quella delineata dall'accusa, ma non può certamente prescindersi dal riferimento alla situazione risultante dagli elementi fattuali che la stessa accusa ha reputato giustificativi del sequestro del corpo di reato.
5. - Dalle precedenti riflessioni deve inferirsi che la censura mossa contro l'ordinanza impugnata richiede che si verifichi, in via prioritaria, se il fatto assunto a base del provvedimento di sequestro sia riproduttivo, nella sua estrinseca obiettività, della fattispecie astratta configurata dall'art. 18 del r.d. 8/2/1923, n.1067: soltanto in caso di esito affermativo, dovrebbe accertarsi la fondatezza della doglianza afferente l'omessa diversa qualificazione giuridica del fatto e queste Sezioni Unite dovrebbero risolvere il contrasto di giurisprudenza che ha determinato la rimessione ex art.618 c.p.p., stabilendo se la previsione della predetta norma incriminatrice sia comprensiva o meno delle comunicazioni radio della Polizia.
Il citato art. 18 punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire duecentomila ad un milione "chiunque, senza l'espressa autorizzazione del Ministero delle poste e dei telegrafi, intercetti e propali con qualsiasi mezzo il contenuto di corrispondenza radiotelegrafica o radiotelefonica o di esso si serva indebitamente per qualsiasi fine".
Come traspare dall'inequivoco tenore letterale della norma, la sola intercettazione non è sufficiente ad integrare la condotta punibile, in quanto la captazione delle comunicazioni deve essere accompagnata dalla propalazione del loro contenuto oppure dall'uso indebito per qualsiasi fine.
Tanto premesso, è da rilevare che il sequestro dell'apparecchio ricevente è stato disposto sulla base della sola intercettazione da parte del EO delle comunicazione effettuate sulle frequenze della Polizia di Stato e che non è stato in alcun modo dedotto, neppure nel procedimento incidentale di riesame, che la condotta dell'indagato si è tradotta, oltre che nell'ascolto, anche nella propalazione e nell'uso indebito di dette comunicazioni. Deve trarsene il corollario, di lineare conseguenzialità logica, che a fronte della situazione prospettata dall'accusa, connotata dalla mancata attribuzione al EO anche del fatto della propalazione o dell'uso indebito delle informazioni acquisite tramite l'intercettazione, il Tribunale ha correttamente affermato la liceità penale della condotta per la quale lo stesso EO è sottoposto ad indagini senza porsi il problema della configurabilità del reato di cui all'art. 18 del r.d. n. 1067 del 1923. Di conseguenza, il ricorso deve essere rigettato prescindendo dall'esame della questione rimessa a queste Sezioni Unite sulla possibilità di includere le comunicazioni radio della Polizia nella nozione di "corrispondenza radiotelegrafica o radiotelefonica" che figura nel citato art. 18.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso. Così deciso in Roma in data 11 novembre 1994.