Cass. pen., sez. V, sentenza 19/04/2016, n. 35156
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Sentenza 19 aprile 2016

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In materia di riesame avverso misure cautelari reali, l'inosservanza del termine di deposito di tre giorni liberi e consecutivi previsto dall'art. 324, comma sesto, cod. proc. pen., comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio che, se tempestivamente dedotta e non sanata, determina l'invalidità dell'ordinanza conclusiva del procedimento, ma non l'inefficacia del sequestro che, invece, consegue all'infruttuoso decorso del termine perentorio di dieci giorni, dalla completa acquisizione degli atti, entro il quale deve intervenire la decisione sulla impugnazione cautelare. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale del riesame che, a seguito del deposito in udienza di un documento, aveva disposto un rinvio di soli due giorni contraendo in tal modo il termine fissato dal sesto comma dell'art. 324 cod. proc. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 19/04/2016, n. 35156
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35156
    Data del deposito : 19 aprile 2016

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