Sentenza 19 aprile 2016
Massime • 1
In materia di riesame avverso misure cautelari reali, l'inosservanza del termine di deposito di tre giorni liberi e consecutivi previsto dall'art. 324, comma sesto, cod. proc. pen., comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio che, se tempestivamente dedotta e non sanata, determina l'invalidità dell'ordinanza conclusiva del procedimento, ma non l'inefficacia del sequestro che, invece, consegue all'infruttuoso decorso del termine perentorio di dieci giorni, dalla completa acquisizione degli atti, entro il quale deve intervenire la decisione sulla impugnazione cautelare. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale del riesame che, a seguito del deposito in udienza di un documento, aveva disposto un rinvio di soli due giorni contraendo in tal modo il termine fissato dal sesto comma dell'art. 324 cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/04/2016, n. 35156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35156 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2016 |
Testo completo
35 1 5 6 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Dott. Grazia LAPALORCIA - Presidente- Sent. n. sez.582 Dott. Paolo Antonio BRUNO - Consigliere - CC 19/4/2016 Dott. Eduardo DE GREGORIO - Consigliere - R.G.N. 463/2016 Dott. Enrico Vittorio Stanislao SCARLINI - Consigliere - - Consigliere Relatore Dott. Luca PISTORELLI ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso presentato da: TO LE, nato a [...], il [...]; avverso l'ordinanza del 9/11/2015 del Tribunale di Siena;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Oscar Cedrangolo, che ha richiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Siena ha rigettato l'istanza di riesame proposta da TO LE avverso il decreto di sequestro preventivo di alcuni immobili disposto nel procedimento a suo carico per il reato di bancarotta fraudolenta 1 patrimoniale commesso nella sua qualità di amministratore di fatto della Castello Immobiliare s.r.l. fallita nel corso del 2013. 2. Avverso il provvedimento ricorre l'indagato articolando due motivi. Con il primo eccepisce violazione di legge in conseguenza dell'ingiustificato differimento di soli due giorni (peraltro coincidenti con le giornate di sabato e domenica) dell'udienza relativa al giudizio di riesame a seguito dell'acquisizione tardiva da parte del Tribunale della relazione del curatore fallimentare, originariamente non trasmessa nonostante si trattasse di atto posto a fondamento del provvedimento cautelare. Decisione che non solo ha pregiudicato il concreto esercizio del diritto di difesa da parte dell'indagato, attesa la complessità dell'incolpazione e la rilevanza dell'atto tardivamente acquisito, ma che altresì viola il disposto del sesto comma dell'art. 324 c.p.p., avendo indeterminato una indebita contrazione dei termini di comparizione nel giudizio di riesame. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta invece il difetto del periculum in mora, illogicamente ritenuto dal Tribunale nonostante la pendenza delle azioni revocatorie intentate dalla curatela sui beni assoggettati al vincolo e le garanzie di soddisfacimento del credito dell'attore che le stesse comportano.
3. Con memoria depositata il 4 aprile 2016 il difensore dell'indagato ribadisce i motivi di ricorso ed eccepisce altresì la sopravvenuta inefficacia del decreto di sequestro preventivo sulla base della ritenuta estensione alla procedura di riesame delle misure cautelari reali del combinato disposto dei commi 5 e 10 dell'art. 309 c.p.p. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
2. Va innanzi tutto rammentato che nel procedimento per l'applicazione delle misure cautelari reali il difensore non ha diritto di ottenere copia degli atti del pubblico ministero prima del loro deposito, a seguito della trasmissione da parte dell'autorità giudiziaria procedente, presso la cancelleria del Tribunale del riesame (Sez. 1, n. 19181 del 10 aprile 2008, Sole e altro, Rv. 240191). Di conseguenza, secondo l'insegnamento di questa Corte, l'omesso deposito per tre giorni liberi e consecutivi, nella cancelleria dello stesso Tribunale, degli atti sui quali si fonda la misura cautelare comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio che, se tempestivamente dedotta e non sanata, determina l'invalidità dell'ordinanza conclusiva del procedimento, ma contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente con la sua - non determina l'inefficacia del sequestro, collegata esclusivamente memoria - all'infruttuoso decorso del termine perentorio di dieci giorni dalla trasmissione degli 2 atti, entro il quale deve intervenire la decisione sull'impugnazione cautelare (Sez. 3, n. 3939/14 del 5 dicembre 2013, Spigno, Rv. 258837 e più di recente Sez. 3, n. 44640 del 29 settembre 2015, Zullo, Rv. 265571 che ha confermato l'orientamento decisamente maggioritario nella giurisprudenza di legittimità anche alla luce delle modifiche apportate all'art. 324 c.p.p. dalla I. n. 47/2015, trovando implicita conferma da ultimo in Sez. Un., 31 marzo 2016, Capasso).
2.1 L'art. 324 comma c.p.p., infatti, stabilisce che l'avviso della data fissata per l'udienza di trattazione della richiesta di riesame è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta. La disposizione aggiunge che fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria. Sono dunque due gli adempimenti richiesti dalla norma processuale e predisposti per assicurare il contraddittorio de libertate: la spedizione dell'avviso per la fissazione dell'udienza, che deve essere comunicato o notificato almeno tre giorni prima dell'udienza stessa alle parti ed il deposito in cancelleria, per un termine non inferiore ai tre giorni, degli atti sui quali fonda il provvedimento impugnato trasmessi dal pubblico ministero.
2.2 Entrambi gli adempimenti attengono all'intervento ed alla difesa della parte e perciò la loro inosservanza, cumulativa o anche alternativa, comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 180 c.p.p., che è soggetta quindi alle preclusioni ed alle sanatorie contemplate dagli artt. 180, 182, 183 e 184 c.p.p. e che se invece è tempestivamente dedotta, non è sanata I e si propaga sull'ordinanza conclusiva del procedimento. Ne consegue che il Tribunale è tenuto a garantire in ogni caso il rispetto del termine a disposizione delle parti dei tre giorni, che devono essere liberi e consecutivi, anche, quindi, nell'ipotesi di trasmissione o acquisizione frazionata e tardiva degli atti, che pure, contrariamente a quanto previsto dalle disposizioni applicabili alle misure cautelari personali, non pregiudica la legittimità del procedimento di impugnazione. Il rispetto del termine di deposito, infatti, è funzionale, per la parte privata, non solo all'intervento all'udienza, ma altresì consente l'estrazione di copia degli atti e la preparazione della difesa, nonchè l'elaborazione e la presentazione di eventuali motivi nuovi che possono essere addotti anche nel corso dell'udienza.
2.3 Nel caso di specie, risulta dallo stesso testo del provvedimento impugnato che gli atti sui quali fondava il sequestro furono messi a disposizione del giudice del riesame nella loro completezza solo all'udienza del 6 novembre 2015, nel corso della quale venne acquisita la relazione del curatore fallimentare originariamente non trasmessa dal pubblico ministero ancorchè messa a disposizione del G.i.p. ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare. Il Tribunale ha correttamente disposto il rinvio della 3 suddetta udienza, concedendo all'indagato un termine per l'esame dell'atto mancante, ma ha determinato quest'ultimo in soli due giorni, contraendo in tal modo quello di tre giorni liberi fissato dal sesto comma dell'art. 324 c.p.p., con conseguente effettiva lesione del diritto di difesa del TO.
2.4 La doglianza è dunque fondata e, siccome la nullità fu tempestivamente eccepita, l'invalidità si è trasmessa all'ordinanza gravata che pertanto deve essere annullata senza rinvio. Il Tribunale, cui vanno trasmessi gli atti per l'ulteriore corso, dovrà delibare nuovamente l'istanza di riesame, previa rinnovazione dell'avviso della data fissata per la nuova udienza, assicurando i termini della vocatio in ius e del deposito degli atti e dunque nel rispetto delle forme e dei termini stabiliti dal più volte citato art. 324 comma 6 c.p.p., ferma restando la perdurante efficacia del provvedimento genetico della misura cautelare, atteso che nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 47 del 2015 che ha novellato l'art. 324, comma settimo, c.p.p., non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall'art. 309, comma quinto, c.p.p., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare e impugnata in caso di trasmissione tardiva, bensì il diverso termine indicato nel etrzo comma del citato art. 324, che ha natura meramente ordinatoria, per cui, nel caso di trasmissione frazionata degli atti, il termine perentorio di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione a pena di inefficacia della misura, decorre dal momento in cui il tribunale ritiene completa l'acquisizione degli atti (ex multis e da ultima Sez. 3, n. 44640 del 29 settembre 2015, Zullo, Rv. 265571). Resta assorbito il secondo motivo del ricorso, apparendone superfluo l'esame.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Siena per nuovo giudizio. Così deciso il 19/4/2016 Il Consigliere ester Il Presidente لصفحة Luca Pistorelli Depositata in Cancelleria Grazia Roma, 1ì 19 AGO. 2016. гада E Funzionario Giudiziario Tiziana PASQUAZI R P E U T S R O Z I C O N