Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/06/2009, n. 26699
CASS
Sentenza 26 giugno 2009

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In sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale, al fine di controllare la conformità della contestazione allo schema legale tipico, deve prendere in considerazione tutte le indicazioni fattuali contenute nell'atto complessivamente inteso, senza che abbiamo alcun autonomo rilievo giuridico le diverse parti in cui esso è graficamente composto. (Nella fattispecie, il Tribunale del riesame aveva ritenuto generica ed indeterminata la contestazione provvisoria, basandosi sulla sola intestazione del provvedimento del P.M.).

La restituzione da parte del P.M. della cosa sequestrata, previa estrazione di atti o di documenti in esecuzione di decisione del Tribunale del Riesame di annullamento del sequestro probatorio, non rende inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso per cassazione proposto dallo stesso P.M., qualora il ripristino del vincolo consentirebbe l'espletamento di indagini non effettuabili su semplici copie. (Fattispecie in tema di sequestro di computer dal quale erano stati estratti dati informatici prima della sua restituzione)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/06/2009, n. 26699
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26699
    Data del deposito : 26 giugno 2009

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