Sentenza 26 giugno 2009
Massime • 2
In sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale, al fine di controllare la conformità della contestazione allo schema legale tipico, deve prendere in considerazione tutte le indicazioni fattuali contenute nell'atto complessivamente inteso, senza che abbiamo alcun autonomo rilievo giuridico le diverse parti in cui esso è graficamente composto. (Nella fattispecie, il Tribunale del riesame aveva ritenuto generica ed indeterminata la contestazione provvisoria, basandosi sulla sola intestazione del provvedimento del P.M.).
La restituzione da parte del P.M. della cosa sequestrata, previa estrazione di atti o di documenti in esecuzione di decisione del Tribunale del Riesame di annullamento del sequestro probatorio, non rende inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso per cassazione proposto dallo stesso P.M., qualora il ripristino del vincolo consentirebbe l'espletamento di indagini non effettuabili su semplici copie. (Fattispecie in tema di sequestro di computer dal quale erano stati estratti dati informatici prima della sua restituzione)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/06/2009, n. 26699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26699 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 26/06/2009
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - N. 1305
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 18042/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma;
nel procedimento penale nei confronti di:
HI CH, n. a Castelbuono (PA) il 22.8.1960;
avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Roma, emessa in data 8.4.2009;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita la relazione del Cons. Dott. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Selvaggi Eugenio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
- udito il difensore avv.to Cicero M.R., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica di Roma ricorre, ex art. 325 cod. proc. pen., contro l'ordinanza pronunciata in data 8.4.2009, con cui il Tribunale di Roma, in accoglimento d'istanza di riesame, ha annullato il decreto di perquisizione locale e dei sistemi informatici e il successivo sequestro probatorio del corpo di reato e di quanto pertinente a reato e dei dati informatici, emesso dal P.M. in data 11.3.2009 (ed eseguito in data 13.3 2009) nei confronti di CH HI, indagato per i reati di cui agli artt. 81 cpv. e 323 cod. pen. (acc. in Roma il 21.1.09 e il 7.2.09).
2. Il ricorrente richiede l'annullamento dell'ordinanza, deducendo, ex art. 606 c.p.p, comma 1, lett. b, tre motivi d'impugnazione per violazione di legge.
Con il primo (inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 253 e 257 c.p.p., nonché degli artt. 247 e 252 c.p.p.) si censura l'ordinanza impugnata perché il Tribunale, esorbitando dal compito demandatogli dal codice di rito, anziché limitare la propria verifica all'astratta possibilità di assumere il fatto attribuito al HI nella fattispecie di cui all'art. 323 c.p., ha compiuto un accertamento di merito, escludendo la concreta fondatezza dell'accusa.
Il secondo motivo (violazione dell'art. 323 c.p. e della L. n. 140 del 2003, art. 4, nonché degli artt. 359 e 366 c.p.p. in relazione all'art. 257 c.p.p. e all'art. 112 Cost.) censura il Tribunale per avere escluso l'astratta configurabilità del delitto di abuso di ufficio del consulente tecnico in ordine all'acquisizione di tabulati di parlamentari in violazione della L. n. 140 del 2003, art.
4. Con il terzo motivo (violazione dell'art. 323 c.p. nonché dell'art.204 c.p.p. e art. 66 disp. att. c.p.p. nel testo vigente all'epoca dei fatti) il ricorrente contesta la ritenuta indeterminatezza e incertezza della contestazione, evidenziando che dalla lettura delle informative di p.g. si evince chiaramente che la contestazione provvisoria di abuso è riferita all'acquisizione e sviluppo da parte del consulente tecnico dei tabulati di un cellulare e di un'utenza - in ordine al quale era stato opposto il segreto di Stato - senza che siano stare rispettate le procedure per l'esclusione del segreto di Stato formalmente opposto.
3. In data 19.6.2009, il difensore dell'indagato ha depositato memoria difensiva con cui si richiede la declaratoria d'inammissibilità per manifesta infondatezza del primo motivo, l'inammissibilità o il rigetto degli altri degli altri due motivi, condividendosi le conclusioni e le argomentazioni del provvedimento impugnato. Con particolare riferimento al terzo motivo d'impugnazione, si osserva che il ricorrente, con "l'asserita violazione del segreto di Stato" introduce "una novità ... finora sconosciuta agli atti di causa, all'imputazione provvisoria fissata con il decreto di perquisizione e sequestro eseguito il 13 marzo (al cui interno l'espressione segreto di Stato non esiste) e, infine, alle informative del R.O.S. trasmesse dalla Procura per l'udienza dinanzi al Tribunale del riesame".
Si deduce, infine, l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta mancanza d'interesse, avendo il P.M., in epoca successiva alla proposizione del ricorso, disposto la restituzione dei reperti in sequestro, previa estrazione di copia del contenuto informatico di essi.
Nell'odierna udienza, il difensore ha oralmente illustrato le argomentazioni svolte nella predetta memoria, insistendo per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta mancanza d'interesse.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. È preliminare l'esame relativo all'interesse all'impugnazione da parte del ricorrente a seguito della restituzione dei reperti sequestrati, previa estrazione e trattenimento di copie da parte del Pubblico Ministero.
A sostegno della richiesta, la difesa richiama la prevalente giurisprudenza di questa Corte, recentemente convalidata a Sezioni Unite, secondo cui "una volta restituita la cosa sequestrata, la richiesta di riesame del sequestro, o l'eventuale ricorso per cassazione contro la decisione del tribunale del riesame è inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse, che non è configurabile neanche qualora l'autorità giudiziaria disponga, all'atto della restituzione, l'estrazione di copia degli atti o documenti sequestrati, dal momento che il relativo provvedimento è autonomo rispetto al decreto di sequestro, ne' è soggetto ad alcuna forma di gravame, stante il principio di tassatività delle impugnazioni" (Cass. S.U. n. 18253/2008, Tchmil).
La fattispecie in cui è intervenuta tale pronuncia è diversa da quella oggetto dell'odierno esame. Essa (come i vari precedenti rappresentativi dell'indirizzo giurisprudenziale convalidato dalle Sezioni unite) fa riferimento all'istanza di riesame (o al successivo ricorso per cassazione) proposta dalla parte privata dopo che la cosa, già sequestrata, sia stato restituita, previa estrazione di copia, per autonoma iniziativa del Pubblico Ministero, il quale ha ritenuto non più necessario mantenere in sequestro probatorio la cosa in originale, ritenendo evidentemente di poter soddisfare le esigenze investigative con l'estrazione di copie.
In tale ipotesi, affermano le Sezioni Unite, essendo "il giudizio di riesame e l'eventuale ricorso in Cassazione ... funzionali a rimuovere le misure restrittive per le quali non sussistono i requisiti richiesti dalla legge ..., la restituzione dei beni sequestrati fa cessare l'interesse all'impugnazione", in quanto "il provvedimento limitativo del diritto sulla cosa si è già esaurito e l'interessato non ha alcuna ragione specifica per attivare o coltivare, a seconda del momento della restituzione, la procedura incidentale".
Situazione ben diversa è quella in cui la parte pubblica (come nel caso di specie) è stata obbligata a restituire i beni, a seguito dell'intervenuta pronuncia d'annullamento del Tribunale ex art. 325 c.p.p., ed ha proceduto ad estrazione di copia dei reperti in sequestro, senza avere la possibilità di procedere alle indagini che aveva programmato di realizzare e cui erano finalizzati perquisizione e sequestro.
Nel primo caso, la parte privata chiede di ottenere un risultato (dissequestro e restituzione) che ha già raggiunto e l'incidenza effettiva dell'eventuale decisione favorevole della Corte sarebbe nulla, giacché l'eventuale pronuncia positiva sulla richiesta d'annullamento del provvedimento impugnato rimarrebbe puramente astratta perché inidonea a produrre altri effetti, in fatto o in diritto, favorevoli all'impugnante. Da ciò la mancanza di interesse all'impugnazione.
Nel secondo caso, il pubblico ministero chiede la restituzione di beni, ritenuti necessari a fini probatori, della cui disponibilità è stato privato con provvedimento del giudice, che egli assume essere stato adottato in violazione di legge. L'eventuale annullamento del provvedimento impugnato determina il ripristino del vincolo sulla cosa, con evidenti effetti favorevoli per la parte pubblica, che riacquista la disponibilità dei beni sequestrati con possibilità di procedere a tutti gli esami a fini probatori che avevano eventualmente motivato il provvedimento di perquisizione e di sequestro. Nè è questa la sede per discutere, ciò che nessuno ha peraltro richiesto, della valenza probatoria dei beni sottoposti al sequestro, poi annullato dal Tribunale.
Nel concreto caso in esame, poiché il provvedimento di perquisizione e sequestro era finalizzato a verificare anche "i dati relativi ad eventuali collegamenti e/o interrogazioni tra le informazioni acquisite nell'ambito del procedimento n. 06/2057 R.G. PM CA ..., e i dati presenti in altri archivi informatici comunque nella disponibilità dell'indagato", è ben evidente che l'eventuale recuperata disponibilità del computer, sequestrato e poi restituito, consentirebbe indagini e verifiche tecniche ben più affidabili, approfondite e penetranti sull'hard - disk di quelle che è possibile effettuare su semplici copie del software.
Persiste, dunque, l'interesse del ricorrente all'impugnazione.
5. Passando all'esame dei motivi di ricorso, il Collegio ritiene fondati i primi due, mentre il terzo non è meritevole di accoglimento.
5.1 Il Tribunale ha ritenuto che "le condotte monosoggettive rappresentate dalla pubblica accusa sotto i capi 1) e 2) storicizzanti, allo stato, le provvisorie contestazioni nei confronti di HI CH, non sono corrispondenti alla ipotesi di reato previste dell'art. 323 c.p.". Ai fini dell'esame di tale corrispondenza, il Tribunale ha assunto come contestazione provvisoria, trascrivendola nella stessa ordinanza impugnata, quella indicata dal PM nell'intestazione posta a pagina 1 del provvedimento:
1. per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 323 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di pubblico ufficiale quale consulente tecnico del P.M. di CA Dott. Luigi De Magistris, operando in violazione delle disposizioni di cui alla L. 20 giugno 2003, n. 140, art. 4, che prevedono la preventiva richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza per l'acquisizione di tabulati di comunicazione di membri del Parlamento, acquisiva, elaborava e trattava illecitamente i tabulati telefonici relativi ad utenze in uso a numerosi parlamentari intenzionalmente arrecando agli stessi un danno ingiusto consistente nella conoscibilità di dati esterni di traffico relativi alle loro comunicazioni telefoniche, in assenza di vaglio ed autorizzazione preventivi delle Camere di appartenenza, e perciò in violazione delle garanzie riservate ai membri del parlamento dall'art. 68 Cost. e delle relative disposizioni di attuazione previste dalla L. n. 10 del 2000 (rectius: 2003). In Roma acc. il 21.1.09;
2. per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 323 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di pubblico ufficiale quale consulente tecnico del P.M. di CA dott. Luigi De Magistris, acquisiva i tabulati telefonici relativi ad utenze in uso ad appartenenti ai servizi di sicurezza senza il rispetto delle relative procedure con danno per la sicurezza dello Stato. In Roma acc. il 7.2.09.
Il Tribunale è pervenuto all'annullamento del provvedimento del P.M., prendendo atto della contestazione del fatto-reato, a condotta monosoggettiva, e rilevando, in ordine al capo 1, che: a) il dottor HI, in base alle disposizioni dell'art. 359 c.p.p. e art. 366 c.p., non poteva opporre il rifiuto di assumere l'incarico di consulente tecnico e di adempiere le funzioni conferitegli dal pubblico ministero;
b) "la competenza (e la responsabilità) a richiedere l'autorizzazione de qua agitur era di stretta ed esclusiva competenza del pubblico ministero presso il tribunale di CA, dottor Luigi De Magistris, il quale aveva emesso i decreti di acquisizione dei tabulati di comunicazioni da eseguire" e che, pertanto, "nessuna responsabilità era imputabile al medesimo" dottor HI.
In ordine al capo 2, il Tribunale ha ritenuto che la contestazione provvisoria sia stata indicata dal P.M. "in termini di evidente genericità e indeterminatezza", tale da ledere il diritto di difesa e impedire al Tribunale di competere e di controllare la conformità della contestazione allo schema legale previsto nell'art. 323 c.p., e "non rinviene la norma di legge ovvero di regolamento che sia di riferimento nella fattispecie addebitata al dott. HI, e che impedisse ovvero invalidasse la condotta acquisitiva dei tabulati di traffico telefonico in questione da parte del consulente tecnico".
5.2. Rileva il Collegio, con riguardo all'ipotizzato abuso d'ufficio in danno di membri del Parlamento, che illegittimamente il Tribunale del riesame ha preso in considerazione, come imputazione provvisoria, soltanto quella trascritta nell'ordinanza impugnata (indicata dal PM nell'intestazione posta a pagina 1 del provvedimento). A differenza di quanto è previsto per la sentenza, i cui requisiti sono precisamente indicati dal codice (art. 546 c.p.p.) e che consta di un'epigrafe, di un dispositivo e di una parte motiva che ha lo scopo di rendere ragione delle statuizioni, il "decreto" - salva diversa ed espressa previsione (es.: l'art. 417 c.p.p. per la richiesta di rinvio a giudizio;
gli artt. 429, 450, 456 e 460 c.p.p. per il decreto che dispone il giudizio e per provvedimenti analoghi) - è un atto unitario, giuridicamente costituito dalla motivazione (quando è richiesta) e dalla statuizione, senza che abbiano alcun autonomo rilievo giuridico le diverse parti in cui esso è graficamente composto. Ne consegue che, come la statuizione contenuta nel decreto del giudice (cfr. Cass. 20945/09, Liverani), anche il fatto-reato ipotizzato va ricavato dall'atto complessivamente inteso. Se a ciò si aggiunge che la perquisizione e il sequestro probatorio sono mezzi di ricerca della prova che intervengono, sulla base di una notitia criminis, in una fase iniziale e fluida delle indagini, in cui sovente non può essere compiutamente formulata una vera imputazione, a volte neppure in via provvisoria, ancor più forte è l'esigenza di prendere in considerazione ogni elemento del provvedimento che tali mezzi dispongono per valutarne la legittimità, verificando se il fatto concreto, così come ipotizzato, corrisponda all'astratta fattispecie tipica. Ciò in quanto il sequestro probatorio presuppone non l'accertamento sull'esistenza di un reato, ma la compiuta indicazione di un fatto astrattamente e ragionevolmente configurabile come reato. È questa la ragione che vieta di instaurare, in sede di riesame, "un processo nel processo" e che impone di compiere l'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti "sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica" (cfr. Cass. S.U. Sezioni unite n. 23/1996, Bassi). Orbene, aggiungendo alla contestazione presa in esame dal Tribunale le indicazioni fattuali risultanti da tutti gli enunciati contenuti nel decreto di perquisizione, compresi quelli elencati alla lett. e), indicati al precedente paragrafo 4, risulta chiaro che il pubblico ministero ipotizza che il consulente tecnico HI, disponendo di archivi formati nel corso dell'esecuzione di altri suoi incarichi e d'informazioni conseguite in altre diverse attività d'indagine, era nella concreta e autonoma possibilità di conoscere che determinate utenze telefoniche erano in uso a parlamentari e che, senza dare tali informazioni al pubblico ministero per l'eventuale richiesta della necessaria autorizzazione, abbia acquisito, elaborato e trattato illecitamente tabulati telefonici relativi a tali utenze, intenzionalmente arrecando ai parlamentari che le usavano un danno ingiusto, consistente nella conoscibilità di dati esterni di traffico relativi alle loro comunicazioni telefoniche. Illegittimamente il Tribunale, violando gli artt. 253 e 257 c.p.p. e l'art. 323 c.p. in relazione alla L. n. 140 del 2003, art. 4, ha proceduto alla verifica d'ipotizzabilità del reato di abuso d'ufficio, prendendo in esame soltanto una parte e non tutta l'effettiva contestazione del fatto-reato assunto dal P.M. a base del suo provvedimento. L'amputazione della contestazione è risultata decisiva per la negativa conclusione adottata dal Tribunale, secondo cui, senza ipotizzare un concorso del magistrato nel reato, nessuna responsabilità può contestarsi al consulente tecnico, che ha compiti e funzioni del tutto subordinati ed esecutivi rispetto a quelli del magistrato "committente", cui competono le iniziative L. n. 140 del 2003, ex art. 4.
Detta conclusione è coerente con ciò che normalmente avviene in conformità alle previsioni legislative. Ma la notitia criminis appresa dal pubblico ministero e l'ipotesi di contestazione da lui formulata nei confronti del HI non attengono al "dover essere" dei rapporti istituzionali e procedimentali previsti dal codice di procedura penale, bensì alla concreta vicenda rappresentata dalla polizia giudiziaria, suscettibile di accertamenti e di valutazione penale.
Se il Tribunale avesse preso in considerazione, come avrebbe dovuto, tutti gli elementi fattuali come rappresentati dal P.M., risultanti dal decreto di perquisizione e di sequestro e da tutti "gli atti su cui si fondava il provvedimento oggetto del riesame" (art. 324 c.p.p., comma 4), non si sarebbe inoltrato in intempestive e anticipate valutazioni di fatto basate su taluni documenti forniti dalla difesa, che andranno riesaminati nel contesto della più ampia indagine prospettata dalla pubblica accusa, e non avrebbe potuto fare a meno di affermare che nel fatto descritto nel decreto di perquisizione e sequestro, a carico del consulente HI, con riferimento all'acquisizione di tabulati di comunicazioni di membri del Parlamento, sussiste il fumus commissi delicti previsto delineato dall'art. 323 c.p.. L'ordinanza impugnata va, perciò, annullata senza rinvio.
5.3. Va rigettato, invece, il terzo motivo di ricorso, relativo all'ipotesi di abuso d'ufficio in relazione ai tabulati relativi ad utenze in uso ad appartenenti ai servizi di sicurezza, senza il rispetto delle relative procedure, con danno per la sicurezza dello Stato.
Non è del tutto condivisibile la censura formulata dalla difesa, la quale ha rilevato che, con "l'asserita violazione del segreto di Stato", il ricorrente introduce "una novità ... finora sconosciuta agli atti di causa, all'imputazione provvisoria fissata con il decreto di perquisizione e sequestro eseguito il 13 marzo (al cui interno l'espressione segreto di Stato non esiste)". Dovendosi fare riferimento, per quanto sopra si è osservato, al decreto nel suo complesso, va rilevato che nella lett. a) di pag. 2 del provvedimento del PM si fa espresso riferimento alle utenze "per le quali sia stato opposto il segreto di Stato".
Osserva, tuttavia, il Collegio che correttamente il Tribunale ha evidenziato la genericità e indeterminatezza di tale contestazione, ma non per il riferimento alla violazione delle "procedure", che non possono non individuarsi in quelle formali dettate dall'art. 204 c.p.p. e art. 66 disp. att. c.p.p., bensì per la mancanza di concreti e specifici elementi idonei a consentire, alla difesa e al giudice del riesame, di individuare concretamente le vicende in cui era stato opposto tale segreto. Le precise indicazioni contenute nel ricorso, sul mancato rispetto delle procedure con riferimento al sequestro di un telefono cellulare - operato nel corso della perquisizione dell'abitazione di un ufficiale del SISMI, nominativamente indicato, che avrebbe opposto il segreto di Stato - costituiscono davvero la "novità" censurata dal difensore, posto che non se ne riscontra traccia nelle due note informative di polizia giudiziaria trasmesse al Tribunale ex art. 324 c.p.p., le quali contengono l'indicazione di varie utenze telefoniche, tra cui talune riferite a funzionari del Sismi, ma senza alcun cenno a sequestri effettuati ovvero a segreto di Stato opposto.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'ipotesi di cui al n. 1 del decreto di perquisizione datato 11 marzo 2009. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2009