Provvedimento: […] Né rileva, ancora, che le scarpe sequestrate non riportassero denominazioni, dal momento che, ai sensi dell'art. 7 del Codice della proprietà industriale (d.lgs 10 febbraio 2005, n. 30), "possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purchè siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese". […]
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